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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46473/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HPLGA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0231TZH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze in riforma della condanna, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 19 gennaio 2012, tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HPLGA) e [OSCURATO:PERSONA] (CUI0231TZH), ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo imputato, in anni sei mesi nove di reclusione ed euro tremilaottocento di multa, nonché ha confermato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], di anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa, in relazione a numerosi furti, anche in abitazione, pluriaggravati loro rispettivamente ascritti ([OSCURATO:PERSONA]: capi A), B), C), D), E), G), H), I), L), M), N), O); [OSCURATO:PERSONA] :capi A), B), C), M), N).

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo, [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110, 379 cod. pen.

Si assume che la corretta qualificazione della condotta doveva essere quella del favoreggiamento o, comunque, della minima partecipazione, state il ruolo di autista rivestito dal ricorrente e, dunque, l'intervento dell'agente soltanto quando, ormai, gli autori materiali della sottrazione erano entrati nella piena disponibilità del bene asportato.

Sicché, a seguito della completa attuazione della fattispecie criminosa, l'aiuto prestato si sarebbe sostanziato in favoreggiamento. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché al diniego del riconoscimento della minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 cod. pen. 2.2.Con il terzo motivo si invoca l'intervenuta prescrizione trattandosi di condotte risalenti all'anno 2008. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, quale requisito essenziale del decreto di citazione in appello, a seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017, l'avviso alle parti di poter definire il procedimento con il concordato anche con rinuncia ai motivi, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 111, 24 Cost. 3.1.Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 4.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

4.1. Con riferimento al primo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che si tratta di censura reiterativa del corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto, con motivazione completa, logica ed esente da vizi di ogni tipo.

Sussiste, invero, il concorso di persone nel reato quando, come riportato dalla motivazione convergente dei provvedimenti di merito, il contributo assicurato con la propria consapevole condotta, si sia sostanziato nella partecipazione (cfr., ad esempio, pag. 16 della sentenza di secondo grado, con specifico riferimento al capo M) a tutta la fase, anche preparatoria dell'attività delittuosa, tanto da rivelarsi apporto essenziale all'esecuzione dei reati.

La diversa ricostruzione proposta dal ricorrente, non trova conforto nella motivazione non manifestamente illogica del provvedimento censurato e pretenderebbe la rilettura di fonti di prova, nemmeno indicate, attestanti l'intervento del ricorrente limitato alla fase successiva dell'impossessamento, non consentita in sede di legittimità. 4.2.11 secondo motivo è inammissibile.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172).

Del pari, incensurabile in questa sede, è la motivazione nella parte in cui indica le ragioni, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per le quali la pena irrogata dal primo giudice, andasse confermata in sede di appello (anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa).

Il motivo inerente l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, invero, non è specifico, posto che si contesta soltanto che lo stesso non si attesta nel minimo edittale, risultando la pena detentiva aumentata di un anno di reclusione, mentre non sono indicate le ragioni per le quali la pena irrogata, ex art.81 cod. pen., andrebbe ridotta.

In ogni caso, la censura sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., non discostandosi l'aumento ex art. 81 cod. pen. relativo a quattro reati satellite, in modo consistente dal minimo edittale, potendo il massimo dell'aumento giungere al triplo della pena prevista per il reato base (anni tre) ed, anzi, risultando l'incremento, nella specie, nella misura di un terzo (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

Corretta e immune da censure, peraltro nemmeno specificamente prospettate, risulta il diniego del riconoscimento della minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 cod. pen, avendo anzi riconosciuto i giudici di merito il carattere essenziale alle azioni delittuose dell'apporto fornito dall'imputato con ruolo di autista, peraltro consentendo, nell'immediatezza, anche l'utilizzo di beni poco prima sottratti, dunque per assicurarsi il profitto dei reato (come per il capo M), la carta bancomat oggetto di furto).

4.3. L'eccezione di prescrizione è genericamente formulata e non tiene conto che si tratta di furti pluriaggravati per i quali la pena edittale massima è pari a dieci anni, oltre l'aumento per l'interruzione, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. (cfr. sentenza di primo grado del 19 gennaio 2012).

Sicché, alla data della sentenza di appello (13 febbraio 2020) il detto termine non era spirato.

L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione del reato maturata, nelle more del giudizio di legittimità, dopo la sentenza di appello.

Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).

5. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Sul punto infatti, si osserva che questa Corte ha affermato il condivisibile principio (Sez. 7, Ord. n. 1025 del 14/12/2017, dep. 2018, Brentan, Rv. 272243) secondo cui è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen. (nel caso al vaglio, nella parte in cui non contempla, in relazione al giudizio di appello, la possibilità per l'imputato che abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore dell'art. 168- bis cod. pen., di avvalersi della sospensione del procedimento con messa alla prova), considerata l'ampia discrezionalità da riconoscere al legislatore nel determinare la disciplina temporale di nuovi istituti processuali, con la conseguenza che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di legittimità costituzionale.

5.1. Il secondo motivo è inammissibile posto che le statuizioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche non devono essere caratterizzate dall'esame di ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, in sede di gravame, potendo il giudice di secondo grado, negare il beneficio limitandosi ad indicare le ragioni ritenute decisive e determinanti, ritenute ostative.

Ancora, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (in tal senso anche Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è reiterativa di identico motivo cui la Corte territoriale ha dato risposta coerente e corretta.

Sul punto, peraltro, il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto, considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122).

Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 33470 del 09/07/2008, Ene, Rv. 241353; Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 in tema di bancarotta fallimentare e con riferimento alla circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219 comma 3, Legge fall.).

6. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HPLGA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0231TZH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze in riforma della condanna, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 19 gennaio 2012, tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HPLGA) e [OSCURATO:PERSONA] (CUI0231TZH), ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo imputato, in anni sei mesi nove di reclusione ed euro tremilaottocento di multa, nonché ha confermato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], di anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa, in relazione a numerosi furti, anche in abitazione, pluriaggravati loro rispettivamente ascritti ([OSCURATO:PERSONA]: capi A), B), C), D), E), G), H), I), L), M), N), O); [OSCURATO:PERSONA] :capi A), B), C), M), N). 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo, [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110, 379 cod. pen. Si assume che la corretta qualificazione della condotta doveva essere quella del favoreggiamento o, comunque, della minima partecipazione, state il ruolo di autista rivestito dal ricorrente e, dunque, l'intervento dell'agente soltanto quando, ormai, gli autori materiali della sottrazione erano entrati nella piena disponibilità del bene asportato. Sicché, a seguito della completa attuazione della fattispecie criminosa, l'aiuto prestato si sarebbe sostanziato in favoreggiamento. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché al diniego del riconoscimento della minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 cod. pen. 2.2.Con il terzo motivo si invoca l'intervenuta prescrizione trattandosi di condotte risalenti all'anno 2008. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, quale requisito essenziale del decreto di citazione in appello, a seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017, l'avviso alle parti di poter definire il procedimento con il concordato anche con rinuncia ai motivi, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 111, 24 Cost. 3.1.Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 4.1. Con riferimento al primo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che si tratta di censura reiterativa del corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto, con motivazione completa, logica ed esente da vizi di ogni tipo. Sussiste, invero, il concorso di persone nel reato quando, come riportato dalla motivazione convergente dei provvedimenti di merito, il contributo assicurato con la propria consapevole condotta, si sia sostanziato nella partecipazione (cfr., ad esempio, pag. 16 della sentenza di secondo grado, con specifico riferimento al capo M) a tutta la fase, anche preparatoria dell'attività delittuosa, tanto da rivelarsi apporto essenziale all'esecuzione dei reati. La diversa ricostruzione proposta dal ricorrente, non trova conforto nella motivazione non manifestamente illogica del provvedimento censurato e pretenderebbe la rilettura di fonti di prova, nemmeno indicate, attestanti l'intervento del ricorrente limitato alla fase successiva dell'impossessamento, non consentita in sede di legittimità. 4.2.11 secondo motivo è inammissibile. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). Del pari, incensurabile in questa sede, è la motivazione nella parte in cui indica le ragioni, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per le quali la pena irrogata dal primo giudice, andasse confermata in sede di appello (anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa). Il motivo inerente l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, invero, non è specifico, posto che si contesta soltanto che lo stesso non si attesta nel minimo edittale, risultando la pena detentiva aumentata di un anno di reclusione, mentre non sono indicate le ragioni per le quali la pena irrogata, ex art.81 cod. pen., andrebbe ridotta. In ogni caso, la censura sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., non discostandosi l'aumento ex art. 81 cod. pen. relativo a quattro reati satellite, in modo consistente dal minimo edittale, potendo il massimo dell'aumento giungere al triplo della pena prevista per il reato base (anni tre) ed, anzi, risultando l'incremento, nella specie, nella misura di un terzo (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Corretta e immune da censure, peraltro nemmeno specificamente prospettate, risulta il diniego del riconoscimento della minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 cod. pen, avendo anzi riconosciuto i giudici di merito il carattere essenziale alle azioni delittuose dell'apporto fornito dall'imputato con ruolo di autista, peraltro consentendo, nell'immediatezza, anche l'utilizzo di beni poco prima sottratti, dunque per assicurarsi il profitto dei reato (come per il capo M), la carta bancomat oggetto di furto). 4.3. L'eccezione di prescrizione è genericamente formulata e non tiene conto che si tratta di furti pluriaggravati per i quali la pena edittale massima è pari a dieci anni, oltre l'aumento per l'interruzione, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. (cfr. sentenza di primo grado del 19 gennaio 2012). Sicché, alla data della sentenza di appello (13 febbraio 2020) il detto termine non era spirato. L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione del reato maturata, nelle more del giudizio di legittimità, dopo la sentenza di appello. Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 5. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Sul punto infatti, si osserva che questa Corte ha affermato il condivisibile principio (Sez. 7, Ord. n. 1025 del 14/12/2017, dep. 2018, Brentan, Rv. 272243) secondo cui è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen. (nel caso al vaglio, nella parte in cui non contempla, in relazione al giudizio di appello, la possibilità per l'imputato che abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore dell'art. 168- bis cod. pen., di avvalersi della sospensione del procedimento con messa alla prova), considerata l'ampia discrezionalità da riconoscere al legislatore nel determinare la disciplina temporale di nuovi istituti processuali, con la conseguenza che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di legittimità costituzionale. 5.1. Il secondo motivo è inammissibile posto che le statuizioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche non devono essere caratterizzate dall'esame di ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, in sede di gravame, potendo il giudice di secondo grado, negare il beneficio limitandosi ad indicare le ragioni ritenute decisive e determinanti, ritenute ostative. Ancora, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (in tal senso anche Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è reiterativa di identico motivo cui la Corte territoriale ha dato risposta coerente e corretta. Sul punto, peraltro, il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto, considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 33470 del 09/07/2008, Ene, Rv. 241353; Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 in tema di bancarotta fallimentare e con riferimento alla circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219 comma 3, Legge fall.). 6. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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