CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 07312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA Asl-ate-a-vvis-era-H-e-pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2021, il Gip del Tribunale di Verona ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta, in relazione a reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con atto del 23 luglio 2021, pervenuto al Tribunale di Verona il 26 luglio 2021 e richiamato con ulteriore comunicazione del 3 novembre 2021, l'imputato ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]