CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 20 ottobre 2021, con il quale era stato ordinato alla direzione della Casa circondariale di L'Aquila di consentire a [OSCURATO:PERSONA] (detenuta in regime ex art .41-bis Ord. pen.) di cucinare i cibi senza la previsione di fasce orarie nel rispetto della disponibilità di fornelli in stanza e di comprare, mediante il c.d. 'modello 72', gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni dell'istituto penitenziario. Il reclamo dell'Amministrazione riguardava soltanto il profilo relativo alle fasce orarie nelle quali era stata consentita la cottura dei cibi nella stanza di detenzione. 2. Avverso la predetta ordinanza il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. In particolare, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., evidenziando che la motivazione dell'ordinanza impugnata riguarda una fattispecie completamente differente rispetto a quella oggetto del reclamo, essendo relativa alla diversa questione giuridica della possibilità per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41 -bis Ord. pen., di fruire di due ore d'aria unitamente ad un'altra ora dedicata alla cd. 'socialità'. Pertanto, il Ministero della Giustizia lamenta il fatto che il Tribunale di sorveglianza ha completamente omesso di motivare rispetto alle questione sollevate con il reclamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, il provvedimento impugnato si riferisce ad una questione giuridica del tutto differente rispetto a quella (oggetto di reclamo) riguardante l'orario di cottura dei cibi nella stanza di detenzione, con il conseguente vizio di omessa motivazione.Essa, infatti, riguarda la possibilità per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., di fruire di due ore d'aria unitamente ad un'altra ora dedicata alla cd. 'socialità'. 3. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata per omessa motivazione con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così