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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07114/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29648/2021 R.G. propostorappresentante pro tempore,e per essa, quale mandataria,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026EUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore,[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 764/2021depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 764/2021, pubblicata in data 19 aprile 2021,la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già UnicreditCredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) – ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1535/2018 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità dei contratti difideiussione sottoscritti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 3 agosto2004 e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il 9maggio 2007.2.

Innanzi il Tribunale di Foggia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avevanoproposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/09, con ilquale era stato ingiunto alla Europlant soc. coop. a r.l., in qualità didebitrice principale, nonché ai suoi fideiussori VINCENZOSIGNORIELLO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].R.L., il pagamentoSez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026− della somma di € 276.208,55, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e ad un contratto di finanziamentoagrario concluso la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamentedivenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;− della somma di € 186.442,10, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e due contratti di finanziamentoagrario conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA]. e conferite adUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., successivamente divenutaUnicredit [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e riassunto il giudiziointerrottosi a seguito del fallimento della Europlant soc. coop. a r.l., ilTribunale di Foggia aveva integralmente respinto l’opposizione.3.

Proposto appello e costituitasi [OSCURATO:SOCIETA].– e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] BankS.p.a.), la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullitàdelle fideiussioni, sollevata nella comparsa conclusionale ma ritenutacomunque rilevabile d’ufficio.La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che le lettere difideiussione rilasciate dagli appellanti contenevano tutte tre clausoleconformi al modello già ritenuto dalla Banca d’Italia frutto di unaintesa restrittiva della concorrenza.Ritenuta la nullità delle clausole, la Corte d’appello ha altresìaffermato che detta nullità si estendeva all’intero contratto,argomentando che, senza le clausole nulle, la banca non avrebbeaccettato la garanzia perdendo interesse ad essa.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20265.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “vizio di motivazione per mancato esame del documenton. 18 fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo inserito nel fascicolodi parte primo grado contenuto in quello di secondo grado”.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il primo motivo insostanza si chiede la cassazione della sentenza per omessamotivazione circa un punto fondamentale della controversia laddovela Corte d’Appello ha accolto l’appello revocando il decreto ingiuntivoopposto per aver ritenuto che le fideiussioni poste a base delladomanda di pagamento della banca fossero nulle perché le clausole 2,6 e 8 ivi contenute risultano identiche a quelle ritenute in contrastocon l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90 comeriportate nello schema ABI di cui al provv.

Banca d’Italia n. 55/05quando invece la fideiussione del 30.11.2007 non prevede affattoquelle specifiche clausole, quindi mantiene la sua validità ed efficaciacon la conseguenza che la Corte non avrebbe potuto accoglierel’appello ma al contrario rigettarlo confermando la sentenza di primogrado o procedere all’esame nel merito delle eccezioni di controparteconfermando la CTU in primo grado o rinnovando la stessa.”.1.2.

Il secondo motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazionedell’art. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c., 342 e346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c., nullità dellasentenza- error in procedendo)”Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il secondo motivosi denuncia sostanzialmente la violazione del contraddittorio edell’art. 101. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c.,342 e 346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c c.p.c. laddove la Corte haritenuto correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti aseguito della inammissibile deduzione di nuove nullità da parteavversa in sede di comparsa conclusionale in grado di appello laddovela conclusionale ha il solo scopo di meglio esporre i motivi di appellogià dedotti, essendo inammissibile ogni nuova eccezione o motivo diimpugnativa, laddove invece avendo proceduto al rilievo ufficiosodella nullità senza che fosse presente il materiale probatorionecessario avrebbe dovuto invece rimettere le parti sul puntospecifico della nullità delle fideiussioni per violazione della normativaantitrust indicando le questioni da approfondire proprio alla luce delritenuto carattere assorbente della suddetta nullità.”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, primocomma, e 1936 segg. c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il terzo motivo sidenuncia sostanzialmente la violazione e falsa applicazione degli artt.1936 ss. c.c., nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art.1418 comma 1 ritenendo che la nullità delle intese ritenuteanticoncorrenziali “a monte” non possono comportare la nullità totaledei contratti “a valle” che dovessero scaturire da esse in virtù delprincipio di conservazione del contratto e della natura risarcitoriadella tutela eventualmente da riconoscere né tantomeno la nullitàdelle fideiussioni giacchè l’effetto illecito anticoncorrenziale ha qualesoggetto da tutelare il cliente della banca fruitore del finanziamento odel rapporto bancario”.Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936segg. e 2697 c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quarto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ss. c.c.,nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art. 2697 c.c. peravere la Corte di merito giudicato in assenza del materiale probatorionecessario da prodursi ad onere della controparte cui non si applica ilprincipio iura novit curia”.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1419, 1367 c.c.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quinto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419,1367 c.c. laddove l’eventuale nullità da comminarsi ai contratti cheprevedono le clausole 2, 6, e 8 ritenute anticoncorrenziali perviolazione della normativa antitrust essendo clausole accessorie nonpuò che essere parziale e limitata alle suddette clausole alla luce dellavolontà delle parti alla conservazione della garanzia, accertamento difatto che la Corte di merito non ha svolto ma che ha dedotto sullabase di errate presunzioni”.2.

Ritiene questa Corte che debba essere esaminatoprioritariamente il secondo motivo, in quanto lo stesso affronta unfondamentale profilo preliminare in rito ed ha carattere assorbente.Il motivo, infatti, è fondato.2.1.

Come è noto, l’art. 101, secondo comma, c.p.c., nellaversione ratione temporis applicabile, stabiliva che “Se ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, ilgiudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità,Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giornidalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memoriecontenenti osservazioni sulla medesima questione”.Il tenore della norma – rafforzato, a seguito delle modificheapportate con il D. Lgs. n. 149/2022, dal fondamentale enunciatogenerale per cui “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio (…)”- era – ed è - del tutto univoco, nel senso di subordinare il rilievod’ufficio di una questione all’adozione di uno specifico meccanismoprocessuale, costituito dall’assegnazione alle parti di un termine perlo scambio di memorie.Tale meccanismo risulta assolutamente non surrogabile con altremodalità, come ben evidenziato dall’espressa sanzione di nullitàcomminata dal legislatore per la sua violazione, e rinviene, del resto,piena giustificazione nella considerazione per cui esso trovaapplicazione nell’ipotesi in cui il rilievo d’ufficio venga ad interessarenon le questioni di solo diritto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20935 del30/09/2009), ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e didiritto (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754 del 17/10/2025; Cass. Sez.3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez.

L - Ordinanza n.21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del06/02/2023), e cioè quelle questioni che richiedono nonsemplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio,bensì la necessità di acquisire prove dal contenuto diverso rispetto aquello delle prove già chieste dalle parti ovvero una attività assertivain punto di fatto e non già mere difese (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.822 del 09/01/2024; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25849 del05/09/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20262.2.

Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha fatto,evidentemente, governo non corretto di tali principi nell’assumere lapropria decisione.Una volta constatato, infatti, che gli odierni intimati avevanosollevato nella sola comparsa conclusionale di appello il tema dellanullità delle garanzie in quanto disciplinate, tra l’altro, da clausoleriproduttive di un modello ritenuto frutto di una intesa restrittiva dellaconcorrenza, la Corte – che pure non sembra essersi concretamenteposta il problema dell’ammissibilità di tali deduzioni (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.98 del 07/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 14/03/2006;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 22970 del 07/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13165del 16/07/2004, non ricorrendo nella specie la diversa ipotesi di Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017) – avrebbe in ipotesipotuto, come ha fatto, ritenere che il profilo fosse comunquerilevabile d’ufficio ma, a questo punto, avrebbe dovuto assicurare ilpieno contraddittorio sulla questione, attivando il meccanismo di cuiall’art. 101 c.p.c.Per contro, non avrebbe potuto la Corte territoriale – come inveceha fatto – risolvere sbrigativamente il profilo processuale, limitandosiad affermare che l’odierna ricorrente aveva avuto la possibilità dicontrodedurre sul punto con la memoria di replica, e ciò per lasemplice – duplice - ragione per cui, da un lato, tale modus operandirisultava del tutto divergente da quello imposto dall’art. 101 c.p.c. apena di nullità e, dall’altro lato, la deduzione di una questionequantomeno mista di fatto e diritto, rendeva evidente che le esigenzedi difesa della parte non potevano esaurirsi nella semplice necessitàdi “controdedurre” – id est semplicemente di svolgere argomentazioniSez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026– ma necessitavano dell’espletamento di un’attività assertiva in fattoe dell’eventuale offerta dell’imprescindibile riscontro probatorio dellenuove allegazioni.Attività, queste, che la ricorrente, mediante la formulazione deglialtri motivi di ricorso, ha puntualmente indicato, in tal modoevidenziando il concreto - e non virtuale - vulnus arrecato alle proprie(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023; Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.11440 del 30/04/2021; ma si veda Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754del 17/10/2025 nonché il ben diverso principio generale desumibileda Cass. Sez.

U - Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).2.3.

Dall’evidente violazione dell’art. 101 c.p.c. discende, quindi,la nullità della decisione impugnata (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.27754 del 17/10/2025; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010), risultandoconseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto glistessi pertengono al merito della decisione e dovranno essere valutatidalla Corte territoriale, una volta che la stessa avrà provveduto adesplicare le attività processuali che la parte ricorrente ha lamentato dinon aver potuto svolgere a causa della violazione della previsione sulcontraddittorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010;Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012).3.

Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al secondomotivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la decisioneimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari,in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare anchele spese del giudizio di legittimità.Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Oggetto: ContrattiMAURO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente bancari – Fideiussione –[OSCURATO:PERSONA] – Deduzione inALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere comparsa conclusionale –Omesso contraddittorio –[OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della sentenzaMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29648/2021 R.G. propostorappresentante pro tempore,e per essa, quale mandataria,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026EUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore,[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 764/2021depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 764/2021, pubblicata in data 19 aprile 2021,la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già UnicreditCredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) – ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1535/2018 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità dei contratti difideiussione sottoscritti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 3 agosto2004 e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il 9maggio 2007.2.

Innanzi il Tribunale di Foggia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avevanoproposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/09, con ilquale era stato ingiunto alla Europlant soc. coop. a r.l., in qualità didebitrice principale, nonché ai suoi fideiussori VINCENZOSIGNORIELLO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].R.L., il pagamentoSez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026− della somma di € 276.208,55, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e ad un contratto di finanziamentoagrario concluso la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamentedivenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;− della somma di € 186.442,10, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e due contratti di finanziamentoagrario conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA]. e conferite adUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., successivamente divenutaUnicredit [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e riassunto il giudiziointerrottosi a seguito del fallimento della Europlant soc. coop. a r.l., ilTribunale di Foggia aveva integralmente respinto l’opposizione.3.

Proposto appello e costituitasi [OSCURATO:SOCIETA].– e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] BankS.p.a.), la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullitàdelle fideiussioni, sollevata nella comparsa conclusionale ma ritenutacomunque rilevabile d’ufficio.La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che le lettere difideiussione rilasciate dagli appellanti contenevano tutte tre clausoleconformi al modello già ritenuto dalla Banca d’Italia frutto di unaintesa restrittiva della concorrenza.Ritenuta la nullità delle clausole, la Corte d’appello ha altresìaffermato che detta nullità si estendeva all’intero contratto,argomentando che, senza le clausole nulle, la banca non avrebbeaccettato la garanzia perdendo interesse ad essa.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20265.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “vizio di motivazione per mancato esame del documenton. 18 fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo inserito nel fascicolodi parte primo grado contenuto in quello di secondo grado”.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il primo motivo insostanza si chiede la cassazione della sentenza per omessamotivazione circa un punto fondamentale della controversia laddovela Corte d’Appello ha accolto l’appello revocando il decreto ingiuntivoopposto per aver ritenuto che le fideiussioni poste a base delladomanda di pagamento della banca fossero nulle perché le clausole 2,6 e 8 ivi contenute risultano identiche a quelle ritenute in contrastocon l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90 comeriportate nello schema ABI di cui al provv.

Banca d’Italia n. 55/05quando invece la fideiussione del 30.11.2007 non prevede affattoquelle specifiche clausole, quindi mantiene la sua validità ed efficaciacon la conseguenza che la Corte non avrebbe potuto accoglierel’appello ma al contrario rigettarlo confermando la sentenza di primogrado o procedere all’esame nel merito delle eccezioni di controparteconfermando la CTU in primo grado o rinnovando la stessa.”.1.2.

Il secondo motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazionedell’art. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c., 342 e346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c., nullità dellasentenza- error in procedendo)”Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il secondo motivosi denuncia sostanzialmente la violazione del contraddittorio edell’art. 101. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c.,342 e 346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c c.p.c. laddove la Corte haritenuto correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti aseguito della inammissibile deduzione di nuove nullità da parteavversa in sede di comparsa conclusionale in grado di appello laddovela conclusionale ha il solo scopo di meglio esporre i motivi di appellogià dedotti, essendo inammissibile ogni nuova eccezione o motivo diimpugnativa, laddove invece avendo proceduto al rilievo ufficiosodella nullità senza che fosse presente il materiale probatorionecessario avrebbe dovuto invece rimettere le parti sul puntospecifico della nullità delle fideiussioni per violazione della normativaantitrust indicando le questioni da approfondire proprio alla luce delritenuto carattere assorbente della suddetta nullità.”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, primocomma, e 1936 segg. c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il terzo motivo sidenuncia sostanzialmente la violazione e falsa applicazione degli artt.1936 ss. c.c., nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art.1418 comma 1 ritenendo che la nullità delle intese ritenuteanticoncorrenziali “a monte” non possono comportare la nullità totaledei contratti “a valle” che dovessero scaturire da esse in virtù delprincipio di conservazione del contratto e della natura risarcitoriadella tutela eventualmente da riconoscere né tantomeno la nullitàdelle fideiussioni giacchè l’effetto illecito anticoncorrenziale ha qualesoggetto da tutelare il cliente della banca fruitore del finanziamento odel rapporto bancario”.Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936segg. e 2697 c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quarto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ss. c.c.,nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art. 2697 c.c. peravere la Corte di merito giudicato in assenza del materiale probatorionecessario da prodursi ad onere della controparte cui non si applica ilprincipio iura novit curia”.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1419, 1367 c.c.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quinto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419,1367 c.c. laddove l’eventuale nullità da comminarsi ai contratti cheprevedono le clausole 2, 6, e 8 ritenute anticoncorrenziali perviolazione della normativa antitrust essendo clausole accessorie nonpuò che essere parziale e limitata alle suddette clausole alla luce dellavolontà delle parti alla conservazione della garanzia, accertamento difatto che la Corte di merito non ha svolto ma che ha dedotto sullabase di errate presunzioni”.2.

Ritiene questa Corte che debba essere esaminatoprioritariamente il secondo motivo, in quanto lo stesso affronta unfondamentale profilo preliminare in rito ed ha carattere assorbente.Il motivo, infatti, è fondato.2.1.

Come è noto, l’art. 101, secondo comma, c.p.c., nellaversione ratione temporis applicabile, stabiliva che “Se ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, ilgiudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità,Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giornidalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memoriecontenenti osservazioni sulla medesima questione”.Il tenore della norma – rafforzato, a seguito delle modificheapportate con il D. Lgs. n. 149/2022, dal fondamentale enunciatogenerale per cui “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio (…)”- era – ed è - del tutto univoco, nel senso di subordinare il rilievod’ufficio di una questione all’adozione di uno specifico meccanismoprocessuale, costituito dall’assegnazione alle parti di un termine perlo scambio di memorie.Tale meccanismo risulta assolutamente non surrogabile con altremodalità, come ben evidenziato dall’espressa sanzione di nullitàcomminata dal legislatore per la sua violazione, e rinviene, del resto,piena giustificazione nella considerazione per cui esso trovaapplicazione nell’ipotesi in cui il rilievo d’ufficio venga ad interessarenon le questioni di solo diritto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20935 del30/09/2009), ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e didiritto (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754 del 17/10/2025; Cass. Sez.3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez.

L - Ordinanza n.21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del06/02/2023), e cioè quelle questioni che richiedono nonsemplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio,bensì la necessità di acquisire prove dal contenuto diverso rispetto aquello delle prove già chieste dalle parti ovvero una attività assertivain punto di fatto e non già mere difese (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.822 del 09/01/2024; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25849 del05/09/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20262.2.

Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha fatto,evidentemente, governo non corretto di tali principi nell’assumere lapropria decisione.Una volta constatato, infatti, che gli odierni intimati avevanosollevato nella sola comparsa conclusionale di appello il tema dellanullità delle garanzie in quanto disciplinate, tra l’altro, da clausoleriproduttive di un modello ritenuto frutto di una intesa restrittiva dellaconcorrenza, la Corte – che pure non sembra essersi concretamenteposta il problema dell’ammissibilità di tali deduzioni (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.98 del 07/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 14/03/2006;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 22970 del 07/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13165del 16/07/2004, non ricorrendo nella specie la diversa ipotesi di Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017) – avrebbe in ipotesipotuto, come ha fatto, ritenere che il profilo fosse comunquerilevabile d’ufficio ma, a questo punto, avrebbe dovuto assicurare ilpieno contraddittorio sulla questione, attivando il meccanismo di cuiall’art. 101 c.p.c.Per contro, non avrebbe potuto la Corte territoriale – come inveceha fatto – risolvere sbrigativamente il profilo processuale, limitandosiad affermare che l’odierna ricorrente aveva avuto la possibilità dicontrodedurre sul punto con la memoria di replica, e ciò per lasemplice – duplice - ragione per cui, da un lato, tale modus operandirisultava del tutto divergente da quello imposto dall’art. 101 c.p.c. apena di nullità e, dall’altro lato, la deduzione di una questionequantomeno mista di fatto e diritto, rendeva evidente che le esigenzedi difesa della parte non potevano esaurirsi nella semplice necessitàdi “controdedurre” – id est semplicemente di svolgere argomentazioniSez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026– ma necessitavano dell’espletamento di un’attività assertiva in fattoe dell’eventuale offerta dell’imprescindibile riscontro probatorio dellenuove allegazioni.Attività, queste, che la ricorrente, mediante la formulazione deglialtri motivi di ricorso, ha puntualmente indicato, in tal modoevidenziando il concreto - e non virtuale - vulnus arrecato alle proprie(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023; Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.11440 del 30/04/2021; ma si veda Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754del 17/10/2025 nonché il ben diverso principio generale desumibileda Cass. Sez.

U - Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).2.3.

Dall’evidente violazione dell’art. 101 c.p.c. discende, quindi,la nullità della decisione impugnata (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.27754 del 17/10/2025; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010), risultandoconseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto glistessi pertengono al merito della decisione e dovranno essere valutatidalla Corte territoriale, una volta che la stessa avrà provveduto adesplicare le attività processuali che la parte ricorrente ha lamentato dinon aver potuto svolgere a causa della violazione della previsione sulcontraddittorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010;Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012).3.

Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al secondomotivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la decisioneimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari,in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare anchele spese del giudizio di legittimità.Sez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassal'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassal'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29648/2021 R.G. propostorappresentante pro tempore,e per essa, quale mandataria,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026EUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore,[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 764/2021depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 764/2021, pubblicata in data 19 aprile 2021,la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già UnicreditCredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) – ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1535/2018 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità dei contratti difideiussione sottoscritti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 3 agosto2004 e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il 9maggio 2007.2. Innanzi il Tribunale di Foggia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avevanoproposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/09, con ilquale era stato ingiunto alla Europlant soc. coop. a r.l., in qualità didebitrice principale, nonché ai suoi fideiussori VINCENZOSIGNORIELLO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].R.L., il pagamentoSez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026− della somma di € 276.208,55, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e ad un contratto di finanziamentoagrario concluso la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamentedivenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;− della somma di € 186.442,10, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e due contratti di finanziamentoagrario conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA]. e conferite adUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., successivamente divenutaUnicredit [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e riassunto il giudiziointerrottosi a seguito del fallimento della Europlant soc. coop. a r.l., ilTribunale di Foggia aveva integralmente respinto l’opposizione.3. Proposto appello e costituitasi [OSCURATO:SOCIETA].– e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] BankS.p.a.), la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullitàdelle fideiussioni, sollevata nella comparsa conclusionale ma ritenutacomunque rilevabile d’ufficio.La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che le lettere difideiussione rilasciate dagli appellanti contenevano tutte tre clausoleconformi al modello già ritenuto dalla Banca d’Italia frutto di unaintesa restrittiva della concorrenza.Ritenuta la nullità delle clausole, la Corte d’appello ha altresìaffermato che detta nullità si estendeva all’intero contratto,argomentando che, senza le clausole nulle, la banca non avrebbeaccettato la garanzia perdendo interesse ad essa.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “vizio di motivazione per mancato esame del documenton. 18 fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo inserito nel fascicolodi parte primo grado contenuto in quello di secondo grado”.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il primo motivo insostanza si chiede la cassazione della sentenza per omessamotivazione circa un punto fondamentale della controversia laddovela Corte d’Appello ha accolto l’appello revocando il decreto ingiuntivoopposto per aver ritenuto che le fideiussioni poste a base delladomanda di pagamento della banca fossero nulle perché le clausole 2,6 e 8 ivi contenute risultano identiche a quelle ritenute in contrastocon l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90 comeriportate nello schema ABI di cui al provv. Banca d’Italia n. 55/05quando invece la fideiussione del 30.11.2007 non prevede affattoquelle specifiche clausole, quindi mantiene la sua validità ed efficaciacon la conseguenza che la Corte non avrebbe potuto accoglierel’appello ma al contrario rigettarlo confermando la sentenza di primogrado o procedere all’esame nel merito delle eccezioni di controparteconfermando la CTU in primo grado o rinnovando la stessa.”.1.2. Il secondo motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazionedell’art. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c., 342 e346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c., nullità dellasentenza- error in procedendo)”Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il secondo motivosi denuncia sostanzialmente la violazione del contraddittorio edell’art. 101. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c.,342 e 346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c c.p.c. laddove la Corte haritenuto correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti aseguito della inammissibile deduzione di nuove nullità da parteavversa in sede di comparsa conclusionale in grado di appello laddovela conclusionale ha il solo scopo di meglio esporre i motivi di appellogià dedotti, essendo inammissibile ogni nuova eccezione o motivo diimpugnativa, laddove invece avendo proceduto al rilievo ufficiosodella nullità senza che fosse presente il materiale probatorionecessario avrebbe dovuto invece rimettere le parti sul puntospecifico della nullità delle fideiussioni per violazione della normativaantitrust indicando le questioni da approfondire proprio alla luce delritenuto carattere assorbente della suddetta nullità.”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, primocomma, e 1936 segg. c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il terzo motivo sidenuncia sostanzialmente la violazione e falsa applicazione degli artt.1936 ss. c.c., nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art.1418 comma 1 ritenendo che la nullità delle intese ritenuteanticoncorrenziali “a monte” non possono comportare la nullità totaledei contratti “a valle” che dovessero scaturire da esse in virtù delprincipio di conservazione del contratto e della natura risarcitoriadella tutela eventualmente da riconoscere né tantomeno la nullitàdelle fideiussioni giacchè l’effetto illecito anticoncorrenziale ha qualesoggetto da tutelare il cliente della banca fruitore del finanziamento odel rapporto bancario”.Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936segg. e 2697 c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quarto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ss. c.c.,nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art. 2697 c.c. peravere la Corte di merito giudicato in assenza del materiale probatorionecessario da prodursi ad onere della controparte cui non si applica ilprincipio iura novit curia”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1419, 1367 c.c.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quinto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419,1367 c.c. laddove l’eventuale nullità da comminarsi ai contratti cheprevedono le clausole 2, 6, e 8 ritenute anticoncorrenziali perviolazione della normativa antitrust essendo clausole accessorie nonpuò che essere parziale e limitata alle suddette clausole alla luce dellavolontà delle parti alla conservazione della garanzia, accertamento difatto che la Corte di merito non ha svolto ma che ha dedotto sullabase di errate presunzioni”.2. Ritiene questa Corte che debba essere esaminatoprioritariamente il secondo motivo, in quanto lo stesso affronta unfondamentale profilo preliminare in rito ed ha carattere assorbente.Il motivo, infatti, è fondato.2.1. Come è noto, l’art. 101, secondo comma, c.p.c., nellaversione ratione temporis applicabile, stabiliva che “Se ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, ilgiudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità,Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giornidalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memoriecontenenti osservazioni sulla medesima questione”.Il tenore della norma – rafforzato, a seguito delle modificheapportate con il D. Lgs. n. 149/2022, dal fondamentale enunciatogenerale per cui “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio (…)”- era – ed è - del tutto univoco, nel senso di subordinare il rilievod’ufficio di una questione all’adozione di uno specifico meccanismoprocessuale, costituito dall’assegnazione alle parti di un termine perlo scambio di memorie.Tale meccanismo risulta assolutamente non surrogabile con altremodalità, come ben evidenziato dall’espressa sanzione di nullitàcomminata dal legislatore per la sua violazione, e rinviene, del resto,piena giustificazione nella considerazione per cui esso trovaapplicazione nell’ipotesi in cui il rilievo d’ufficio venga ad interessarenon le questioni di solo diritto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20935 del30/09/2009), ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e didiritto (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754 del 17/10/2025; Cass. Sez.3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n.21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del06/02/2023), e cioè quelle questioni che richiedono nonsemplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio,bensì la necessità di acquisire prove dal contenuto diverso rispetto aquello delle prove già chieste dalle parti ovvero una attività assertivain punto di fatto e non già mere difese (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.822 del 09/01/2024; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25849 del05/09/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20262.2. Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha fatto,evidentemente, governo non corretto di tali principi nell’assumere lapropria decisione.Una volta constatato, infatti, che gli odierni intimati avevanosollevato nella sola comparsa conclusionale di appello il tema dellanullità delle garanzie in quanto disciplinate, tra l’altro, da clausoleriproduttive di un modello ritenuto frutto di una intesa restrittiva dellaconcorrenza, la Corte – che pure non sembra essersi concretamenteposta il problema dell’ammissibilità di tali deduzioni (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.98 del 07/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 14/03/2006;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 22970 del 07/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13165del 16/07/2004, non ricorrendo nella specie la diversa ipotesi di Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017) – avrebbe in ipotesipotuto, come ha fatto, ritenere che il profilo fosse comunquerilevabile d’ufficio ma, a questo punto, avrebbe dovuto assicurare ilpieno contraddittorio sulla questione, attivando il meccanismo di cuiall’art. 101 c.p.c.Per contro, non avrebbe potuto la Corte territoriale – come inveceha fatto – risolvere sbrigativamente il profilo processuale, limitandosiad affermare che l’odierna ricorrente aveva avuto la possibilità dicontrodedurre sul punto con la memoria di replica, e ciò per lasemplice – duplice - ragione per cui, da un lato, tale modus operandirisultava del tutto divergente da quello imposto dall’art. 101 c.p.c. apena di nullità e, dall’altro lato, la deduzione di una questionequantomeno mista di fatto e diritto, rendeva evidente che le esigenzedi difesa della parte non potevano esaurirsi nella semplice necessitàdi “controdedurre” – id est semplicemente di svolgere argomentazioniSez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026– ma necessitavano dell’espletamento di un’attività assertiva in fattoe dell’eventuale offerta dell’imprescindibile riscontro probatorio dellenuove allegazioni.Attività, queste, che la ricorrente, mediante la formulazione deglialtri motivi di ricorso, ha puntualmente indicato, in tal modoevidenziando il concreto - e non virtuale - vulnus arrecato alle proprie(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023; Cass. Sez. L -Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.11440 del 30/04/2021; ma si veda Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754del 17/10/2025 nonché il ben diverso principio generale desumibileda Cass. Sez. U - Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).2.3. Dall’evidente violazione dell’art. 101 c.p.c. discende, quindi,la nullità della decisione impugnata (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.27754 del 17/10/2025; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010), risultandoconseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto glistessi pertengono al merito della decisione e dovranno essere valutatidalla Corte territoriale, una volta che la stessa avrà provveduto adesplicare le attività processuali che la parte ricorrente ha lamentato dinon aver potuto svolgere a causa della violazione della previsione sulcontraddittorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012).3. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al secondomotivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la decisioneimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari,in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare anchele spese del giudizio di legittimità.Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Oggetto: ContrattiMAURO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente bancari – Fideiussione –[OSCURATO:PERSONA] – Deduzione inALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere comparsa conclusionale –Omesso contraddittorio –[OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della sentenzaMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29648/2021 R.G. propostorappresentante pro tempore,e per essa, quale mandataria,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026EUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore,[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 764/2021depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 764/2021, pubblicata in data 19 aprile 2021,la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già UnicreditCredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) – ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1535/2018 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità dei contratti difideiussione sottoscritti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 3 agosto2004 e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il 9maggio 2007.2. Innanzi il Tribunale di Foggia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avevanoproposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/09, con ilquale era stato ingiunto alla Europlant soc. coop. a r.l., in qualità didebitrice principale, nonché ai suoi fideiussori VINCENZOSIGNORIELLO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].R.L., il pagamentoSez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026− della somma di € 276.208,55, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e ad un contratto di finanziamentoagrario concluso la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamentedivenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;− della somma di € 186.442,10, dovuta in relazione a duecontratti di conto corrente e due contratti di finanziamentoagrario conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA]. e conferite adUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., successivamente divenutaUnicredit [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e riassunto il giudiziointerrottosi a seguito del fallimento della Europlant soc. coop. a r.l., ilTribunale di Foggia aveva integralmente respinto l’opposizione.3. Proposto appello e costituitasi [OSCURATO:SOCIETA].– e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] BankS.p.a.), la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullitàdelle fideiussioni, sollevata nella comparsa conclusionale ma ritenutacomunque rilevabile d’ufficio.La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che le lettere difideiussione rilasciate dagli appellanti contenevano tutte tre clausoleconformi al modello già ritenuto dalla Banca d’Italia frutto di unaintesa restrittiva della concorrenza.Ritenuta la nullità delle clausole, la Corte d’appello ha altresìaffermato che detta nullità si estendeva all’intero contratto,argomentando che, senza le clausole nulle, la banca non avrebbeaccettato la garanzia perdendo interesse ad essa.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEUROINVEST ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “vizio di motivazione per mancato esame del documenton. 18 fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo inserito nel fascicolodi parte primo grado contenuto in quello di secondo grado”.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il primo motivo insostanza si chiede la cassazione della sentenza per omessamotivazione circa un punto fondamentale della controversia laddovela Corte d’Appello ha accolto l’appello revocando il decreto ingiuntivoopposto per aver ritenuto che le fideiussioni poste a base delladomanda di pagamento della banca fossero nulle perché le clausole 2,6 e 8 ivi contenute risultano identiche a quelle ritenute in contrastocon l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90 comeriportate nello schema ABI di cui al provv. Banca d’Italia n. 55/05quando invece la fideiussione del 30.11.2007 non prevede affattoquelle specifiche clausole, quindi mantiene la sua validità ed efficaciacon la conseguenza che la Corte non avrebbe potuto accoglierel’appello ma al contrario rigettarlo confermando la sentenza di primogrado o procedere all’esame nel merito delle eccezioni di controparteconfermando la CTU in primo grado o rinnovando la stessa.”.1.2. Il secondo motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazionedell’art. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c., 342 e346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c., nullità dellasentenza- error in procedendo)”Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il secondo motivosi denuncia sostanzialmente la violazione del contraddittorio edell’art. 101. 101 comma 2 c.p.c., 112 c.p.c., 99 c.p.c., 190 c.p.c.,342 e 346 c.p.c, 1421 c.c. e 2697 c.c c.p.c. laddove la Corte haritenuto correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti aseguito della inammissibile deduzione di nuove nullità da parteavversa in sede di comparsa conclusionale in grado di appello laddovela conclusionale ha il solo scopo di meglio esporre i motivi di appellogià dedotti, essendo inammissibile ogni nuova eccezione o motivo diimpugnativa, laddove invece avendo proceduto al rilievo ufficiosodella nullità senza che fosse presente il materiale probatorionecessario avrebbe dovuto invece rimettere le parti sul puntospecifico della nullità delle fideiussioni per violazione della normativaantitrust indicando le questioni da approfondire proprio alla luce delritenuto carattere assorbente della suddetta nullità.”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, primocomma, e 1936 segg. c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il terzo motivo sidenuncia sostanzialmente la violazione e falsa applicazione degli artt.1936 ss. c.c., nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art.1418 comma 1 ritenendo che la nullità delle intese ritenuteanticoncorrenziali “a monte” non possono comportare la nullità totaledei contratti “a valle” che dovessero scaturire da esse in virtù delprincipio di conservazione del contratto e della natura risarcitoriadella tutela eventualmente da riconoscere né tantomeno la nullitàdelle fideiussioni giacchè l’effetto illecito anticoncorrenziale ha qualesoggetto da tutelare il cliente della banca fruitore del finanziamento odel rapporto bancario”.Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936segg. e 2697 c.c.; 2 e 15 Legge n. 287/1990.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quarto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ss. c.c.,nonché degli artt. 2 e 15 della l. n. 287/1990 e dell’art. 2697 c.c. peravere la Corte di merito giudicato in assenza del materiale probatorionecessario da prodursi ad onere della controparte cui non si applica ilprincipio iura novit curia”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1419, 1367 c.c.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Con il quinto motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419,1367 c.c. laddove l’eventuale nullità da comminarsi ai contratti cheprevedono le clausole 2, 6, e 8 ritenute anticoncorrenziali perviolazione della normativa antitrust essendo clausole accessorie nonpuò che essere parziale e limitata alle suddette clausole alla luce dellavolontà delle parti alla conservazione della garanzia, accertamento difatto che la Corte di merito non ha svolto ma che ha dedotto sullabase di errate presunzioni”.2. Ritiene questa Corte che debba essere esaminatoprioritariamente il secondo motivo, in quanto lo stesso affronta unfondamentale profilo preliminare in rito ed ha carattere assorbente.Il motivo, infatti, è fondato.2.1. Come è noto, l’art. 101, secondo comma, c.p.c., nellaversione ratione temporis applicabile, stabiliva che “Se ritiene di porrea fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, ilgiudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità,Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giornidalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memoriecontenenti osservazioni sulla medesima questione”.Il tenore della norma – rafforzato, a seguito delle modificheapportate con il D. Lgs. n. 149/2022, dal fondamentale enunciatogenerale per cui “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio (…)”- era – ed è - del tutto univoco, nel senso di subordinare il rilievod’ufficio di una questione all’adozione di uno specifico meccanismoprocessuale, costituito dall’assegnazione alle parti di un termine perlo scambio di memorie.Tale meccanismo risulta assolutamente non surrogabile con altremodalità, come ben evidenziato dall’espressa sanzione di nullitàcomminata dal legislatore per la sua violazione, e rinviene, del resto,piena giustificazione nella considerazione per cui esso trovaapplicazione nell’ipotesi in cui il rilievo d’ufficio venga ad interessarenon le questioni di solo diritto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20935 del30/09/2009), ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e didiritto (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754 del 17/10/2025; Cass. Sez.3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n.21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del06/02/2023), e cioè quelle questioni che richiedono nonsemplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio,bensì la necessità di acquisire prove dal contenuto diverso rispetto aquello delle prove già chieste dalle parti ovvero una attività assertivain punto di fatto e non già mere difese (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.822 del 09/01/2024; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25849 del05/09/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20262.2. Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha fatto,evidentemente, governo non corretto di tali principi nell’assumere lapropria decisione.Una volta constatato, infatti, che gli odierni intimati avevanosollevato nella sola comparsa conclusionale di appello il tema dellanullità delle garanzie in quanto disciplinate, tra l’altro, da clausoleriproduttive di un modello ritenuto frutto di una intesa restrittiva dellaconcorrenza, la Corte – che pure non sembra essersi concretamenteposta il problema dell’ammissibilità di tali deduzioni (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.98 del 07/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 14/03/2006;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 22970 del 07/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13165del 16/07/2004, non ricorrendo nella specie la diversa ipotesi di Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017) – avrebbe in ipotesipotuto, come ha fatto, ritenere che il profilo fosse comunquerilevabile d’ufficio ma, a questo punto, avrebbe dovuto assicurare ilpieno contraddittorio sulla questione, attivando il meccanismo di cuiall’art. 101 c.p.c.Per contro, non avrebbe potuto la Corte territoriale – come inveceha fatto – risolvere sbrigativamente il profilo processuale, limitandosiad affermare che l’odierna ricorrente aveva avuto la possibilità dicontrodedurre sul punto con la memoria di replica, e ciò per lasemplice – duplice - ragione per cui, da un lato, tale modus operandirisultava del tutto divergente da quello imposto dall’art. 101 c.p.c. apena di nullità e, dall’altro lato, la deduzione di una questionequantomeno mista di fatto e diritto, rendeva evidente che le esigenzedi difesa della parte non potevano esaurirsi nella semplice necessitàdi “controdedurre” – id est semplicemente di svolgere argomentazioniSez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026– ma necessitavano dell’espletamento di un’attività assertiva in fattoe dell’eventuale offerta dell’imprescindibile riscontro probatorio dellenuove allegazioni.Attività, queste, che la ricorrente, mediante la formulazione deglialtri motivi di ricorso, ha puntualmente indicato, in tal modoevidenziando il concreto - e non virtuale - vulnus arrecato alle proprie(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023; Cass. Sez. L -Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.11440 del 30/04/2021; ma si veda Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 27754del 17/10/2025 nonché il ben diverso principio generale desumibileda Cass. Sez. U - Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).2.3. Dall’evidente violazione dell’art. 101 c.p.c. discende, quindi,la nullità della decisione impugnata (Cass. Sez. 3 - Sentenza n.27754 del 17/10/2025; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010), risultandoconseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto glistessi pertengono al merito della decisione e dovranno essere valutatidalla Corte territoriale, una volta che la stessa avrà provveduto adesplicare le attività processuali che la parte ricorrente ha lamentato dinon aver potuto svolgere a causa della violazione della previsione sulcontraddittorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012).3. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al secondomotivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la decisioneimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari,in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare anchele spese del giudizio di legittimità.Sez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 29648/2021Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 7114/2026Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassal'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassal'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 29648/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10
Decreto Cassazione n. 07114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris