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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 43349/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 22/4/2022 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma del 5/2/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.250/00 di multa per plurimi episodi di truffa aggravata e per il reato di ricettazione - riduceva la pena ad anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 2.100/00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla inidoneità della motivazione in punto di applicazione della recidiva contestata.

Evidenzia che nel caso di specie il giudice di prime cure ha applicato l'aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla base di un generale riferimento ai precedenti penali dell'imputato, dai quali ha desunto una generica spiccata pericolosità sociale, mentre il giudice di appello sul punto non ha fornito una idonea ed adeguata motivazione; che viceversa la giurisprudenza di legittimità richiede un esame in concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede ed i precedenti penali, al fine di verificare se questi ultimi siano indicativi di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato da giudicare; che nel caso oggetto di scrutinio non sussistono i presupposti per l'applicazione della recidiva contestata, non essendo sufficiente il riferimento ai precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si osserva, invero, che il motivo di appello sul punto era oltremodo generico e che in proposito la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).

In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01).

Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 1.2 Ciò posto, deve rilevarsi come dalla trama motivazionale della sentenza della Corte territoriale si desuma comunque un rigetto implicito della richiesta difensiva e che in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sezione 3, n. 43604 del 8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sezione 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 - 01).

Nel caso di specie, alla motivazione esplicitata dal giudice di primo grado in punto di maggior colpevolezza e pericolosità dell'imputato - in considerazione dei plurimi precedenti penali anche specifici e dell'affinità delle condotte truffaldine con quelle poste in essere in relazione a fatti per i quali aveva già riportato condanna (pagina 29 della sentenza del Tribunale) - si affiancano le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in relazione alla elevata capacità criminale del Moisè, dimostratosi soggetto di «particolari abilità ... nel raggirare i terzi contraenti in buona fede», capace di «presentarsi come un esperto uomo di affari con contatti a diversi livelli anche internazionali, dando prova di muoversi con estrema disinvoltura nel mondo della finanza».

Ciò i giudici di appello hanno desunto dalle modalità scaltre e spregiudicate delle condotte truffaldine poste in essere, che appaiono sicuramente sintomatiche sul piano della maggior colpevolezza e pericolosità sociale del Moisè, la cui condotta non è stata inibita dalle precedenti condanne.

In conclusione, dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito da parte della Corte territoriale della sollecitazione difensiva relativa all'esclusione della contestata recidiva.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 22/4/2022 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma del 5/2/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.250/00 di multa per plurimi episodi di truffa aggravata e per il reato di ricettazione - riduceva la pena ad anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 2.100/00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla inidoneità della motivazione in punto di applicazione della recidiva contestata. Evidenzia che nel caso di specie il giudice di prime cure ha applicato l'aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla base di un generale riferimento ai precedenti penali dell'imputato, dai quali ha desunto una generica spiccata pericolosità sociale, mentre il giudice di appello sul punto non ha fornito una idonea ed adeguata motivazione; che viceversa la giurisprudenza di legittimità richiede un esame in concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede ed i precedenti penali, al fine di verificare se questi ultimi siano indicativi di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato da giudicare; che nel caso oggetto di scrutinio non sussistono i presupposti per l'applicazione della recidiva contestata, non essendo sufficiente il riferimento ai precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si osserva, invero, che il motivo di appello sul punto era oltremodo generico e che in proposito la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01). Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 1.2 Ciò posto, deve rilevarsi come dalla trama motivazionale della sentenza della Corte territoriale si desuma comunque un rigetto implicito della richiesta difensiva e che in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sezione 3, n. 43604 del 8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sezione 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 - 01). Nel caso di specie, alla motivazione esplicitata dal giudice di primo grado in punto di maggior colpevolezza e pericolosità dell'imputato - in considerazione dei plurimi precedenti penali anche specifici e dell'affinità delle condotte truffaldine con quelle poste in essere in relazione a fatti per i quali aveva già riportato condanna (pagina 29 della sentenza del Tribunale) - si affiancano le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in relazione alla elevata capacità criminale del Moisè, dimostratosi soggetto di «particolari abilità ... nel raggirare i terzi contraenti in buona fede», capace di «presentarsi come un esperto uomo di affari con contatti a diversi livelli anche internazionali, dando prova di muoversi con estrema disinvoltura nel mondo della finanza». Ciò i giudici di appello hanno desunto dalle modalità scaltre e spregiudicate delle condotte truffaldine poste in essere, che appaiono sicuramente sintomatiche sul piano della maggior colpevolezza e pericolosità sociale del Moisè, la cui condotta non è stata inibita dalle precedenti condanne. In conclusione, dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito da parte della Corte territoriale della sollecitazione difensiva relativa all'esclusione della contestata recidiva. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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