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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20622/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30771/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1959/22/20, depositata il 28 settembre 2020.

Oggetto: IVA -rimborso - diniego Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2169/3/2016 della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. contro il diniego di rimborso IVA 2005.

La CTR osservava in particolare che, come affermato dai primi giudici, non vi era stata alcuna decadenza della pretesa creditoria di rimborso della società contribuente, avendo la medesima proposto la relativa istanza nel quadro RX della dichiarazione fiscale di periodo, avendo la compilazione del correlato modello VR altra funzione ossiaquella di condizionare l'esigibilità del credito stesso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 75, cod. proc. civ., 2495, cod. civ., 110, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite,nonostante la società contribuente fosse del tutto priva di legittimazione attiva, in quanto cancellata dal registro imprese ed estinta il 18 marzo 2009.

La censura è fondata.

Pacifico in fatto che il ricorso introduttivo della lite è stato proposto il 6 gennaio 2014 e (provato: v. visura camerale trascritta in ricorso) che la società ricorrente era estinta per cancellazione nella data indicata nel mezzoin esame , può limitarsi a ribadire che «Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito» (Sez. 5- , Ordinanza n. 23365 del 19/09/2019, Rv. 655140 -01).

Non emergendo dagli atti che su tale questione vi sia stato un contraddittorio processuale, non può conseguentemente affermarsi la formazione del giudicato interno al riguardo, secondo il principio di diritto che «Il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la rilevazione d'ufficio del difetto di legittimazione ad agire, in quanto in rapporto di mera presupposizione logico-giuridica con il merito, nonostante il dedotto giudicato interno)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 25906 del 31/10/2017, Rv. 646160 -01).

Quindi la censura deve affermarsi sicuramente ammissibile, secondo il consolidato principio di diritto che «Il difetto di legittimazione attiva può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione» (Sez. 1, Sentenza n. 1396 del 30/01/2003, Rv. 560145 -01).

L'accoglimento del primo motivo è assorbente del secondo (violazione dell'onere probatorio in materia di crediti fiscali di rimborso).

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito.

Stante l'esito meramente in rito del giudizio, essendo stata la correlativa eccezione sollevata soltanto avanti a questa Corte, le spese processuali possono essere integralmente compensate.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30771/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1959/22/20, depositata il 28 settembre 2020. Oggetto: IVA -rimborso - diniego Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2169/3/2016 della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. contro il diniego di rimborso IVA 2005. La CTR osservava in particolare che, come affermato dai primi giudici, non vi era stata alcuna decadenza della pretesa creditoria di rimborso della società contribuente, avendo la medesima proposto la relativa istanza nel quadro RX della dichiarazione fiscale di periodo, avendo la compilazione del correlato modello VR altra funzione ossiaquella di condizionare l'esigibilità del credito stesso. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 75, cod. proc. civ., 2495, cod. civ., 110, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite,nonostante la società contribuente fosse del tutto priva di legittimazione attiva, in quanto cancellata dal registro imprese ed estinta il 18 marzo 2009. La censura è fondata. Pacifico in fatto che il ricorso introduttivo della lite è stato proposto il 6 gennaio 2014 e (provato: v. visura camerale trascritta in ricorso) che la società ricorrente era estinta per cancellazione nella data indicata nel mezzoin esame , può limitarsi a ribadire che «Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito» (Sez. 5- , Ordinanza n. 23365 del 19/09/2019, Rv. 655140 -01). Non emergendo dagli atti che su tale questione vi sia stato un contraddittorio processuale, non può conseguentemente affermarsi la formazione del giudicato interno al riguardo, secondo il principio di diritto che «Il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la rilevazione d'ufficio del difetto di legittimazione ad agire, in quanto in rapporto di mera presupposizione logico-giuridica con il merito, nonostante il dedotto giudicato interno)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 25906 del 31/10/2017, Rv. 646160 -01). Quindi la censura deve affermarsi sicuramente ammissibile, secondo il consolidato principio di diritto che «Il difetto di legittimazione attiva può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione» (Sez. 1, Sentenza n. 1396 del 30/01/2003, Rv. 560145 -01). L'accoglimento del primo motivo è assorbente del secondo (violazione dell'onere probatorio in materia di crediti fiscali di rimborso). In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito. Stante l'esito meramente in rito del giudizio, essendo stata la correlativa eccezione sollevata soltanto avanti a questa Corte, le spese processuali possono essere integralmente compensate. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché
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