CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 10 maggio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la ingiusta detenzione asseritamente sofferta dal 28.9.2015 al 14.12.2015 in regime di custodia cautelare in carcere, sostituita poi con la misura degli arresti domiciliari fino al 5.6.2019. Segnatamente l'istante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva sottoposto a fermo, poi convalidato dal Gip di Latina, che applicava la misura cautelare confermata dal Gip distrettuale di Roma con ordinanza del 16.10.2015 in relazione ai reati di cui ai capi A) (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e C), D) ed E) (tutte ipotesi di art. 73 d.p.r. 309 del 1990). Con ordinanza del 2.11.2015 veniva rigettata l'istanza di riesame e proposto ricorso per cassazione che veniva rigettato con sentenza del 2.2.2016. In primo grado, all'esito di giudizio immediato, il Tribunale di Latina condannava il Crupi per i reati di cui ai capi A), C), D) ed E) alla pena di anni ventuno di reclusione. La Corte d'appello di Roma con sentenza in data 4.6.2019, irrevocabile il 18.10.2019, assolveva il Crupi dal reato associativo perché il fatto non sussiste e dai reati scopo per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3 e 314, comma 1, come novellato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 188 del 2021. Assume che l'ordinanza non estrinseca in maniera logica e lineare le ragioni del diniego quasi integralmente facendo richiamo alla citazione di ampi stralci dei provvedimenti adottati nel giudizio di merito, specie in sede cautelare, nell'ambito di una motivazione in cui risulta complesso ed a volte impossibile enucleare la base logica del decidere. Inoltre l'unico argomento attestante la ricorrenza di colpa grave in capo al ricorrente resterebbe l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere pur ostando a tale interpretazione l'art. 314, comma 1, cod.proc.pen.Oltre al diffuso richiamo al quadro indiziario valutato in sede di adozione della misura cautelare, la Corte territoriale non individuerebbe in alcun modo in cosa si sia concretata la colpa grave dell'istante. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa del Crupi ha depositato memoria difensiva ove insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957).Il giudice deve quindi esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 2. Ebbene, una volta delineato il perimetro del giudizio, nel caso di specie il giudice della riparazione, dopo aver riepilogato la vicenda processuale del Crupi soffermandosi anche sulle fasi cautelari ed illustrato i principi disciplinanti la materia de qua, pur in una ricostruzione che sembra concentrarsi sul giudizio cautelare ed operare un ampio rinvio alla sentenza di appello, ha comunque chiaramente delineato una serie di elementi che hanno esplicato una sicura efficacia sinergica nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare e che non sono stati smentiti nella loro valenza storica dall'esito assolutorio del giudizio di merito così integrando la condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza. In tal senso viene menzionato il rilevante flusso di denaro che transitava per l'intera penisola e dall'Italia verso l'Olanda, consistente in buste piene di contanti, e che, pur se giustificato ab origine nell'attività di acquisto all'estero di materiale florovivaistico svolta dal Crupi, ben poteva celare, sia pure in parte, una causale di natura illecita, quale appunto il traffico di stupefacenti, non essendo peraltro mai stata fornita la prova circa la corrispondenza tra il denaro inviato in Olanda e quello utilizzato per l'acquisto dei fiori. I giudici di appello, dopo aver ricostruito questo flusso di denaro hanno peraltro evidenziato che detta corrispondenza non avrebbe potuto essere accertata se non dai diretti interessati, ovvero i soggetti di provenienza e quelli di destinazione tra cui appunto l'odierno ricorrente. Del pari viene posto in rilievo, quale ulteriore profilo condizionante, l'anomalia del sistema utilizzato per far transitare il denaro per l'Europa, ben lontano dai comuni canali di finanziamento e la palese inconferenza della tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un sistema più veloce. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'ordinanza impugnata non può invece essere conferito alcun rilievo alla scelta del Crupi di avvalersi della facoltà non rispondere in sede di interrogatorio, atteso che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. (Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241). Pertanto, correttamente, tali elementi nel giudizio della Corte territoriale hanno costituito una legittima causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, alla luce dell'autonomia sussistente tra il giudizio di riparazione ed il giudizio penale di cognizione. 3. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ri