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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19966/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare.

Trattasi di misura emessa con riferimento ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen. nonché in merito alle fattispecie di tentate lesioni pluriaggravate (compresa la c.d.

«aggravante mafiosa») e di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma (pistola), con riferimento ai quali il richiedente è stato assolto con sentenze irrevocabili (in primo grado, per l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e in appello, con riferimento agli altri reati).

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo sostenuto da memoria contenente un motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Il ricorrente deduce violazione di legge (l'art. 314 cod. proc. pen.) e vizio congiunto di motivazione.

In sostanza, la Corte territoriale, peraltro con motivazione mancante o comunque contraddittoria e manifestamente illogica, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa alla liquidazione, avrebbe fatto riferimento a elementi emergenti dalle sentenze assolutorie, peraltro non tali da condurre a un giudizio in termini di gravità della colpa, ma senza relazionarli con le ragioni sottese all'ordinanza cautelare, al fine di verificarne la sinergia rispetto all'intervento dell'autorità e al suo mantenimento.

3. Hanno depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte, l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito evidenziati, al netto dell'inammissibile tentativo del ricorrente di sostituirsi al giudice della riparazione e, ancor prima, ai giudici penali di cui alle sentenze assolutorie, nella riferibilità al richiedente delle vicende di cui alle intercettazioni telefoniche e ambientali.

2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata).2.2.

La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nei medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Nella specie, la Corte territoriale ritiene che la condotta dell'istante, seppur riconosciuta come non dotata di rilevanza penale, sia connotata da profili di colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo, in quanto idonea a dare causa all'adozione della misura cautelare e al mantenimento della stessa.3.1.

Ai fini di cui innanzi sono valutatike intercettazioni agli atti del processo penale e in particolare due conversa»oní ambientali.

Una intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge il coinvolgimento del richiedente, unitamente ad altri due soggetti, in un agguato preparato in offesa di [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di carattere ritorsivo, e una seconda captata nel corso di un colloquio nel carcere di Palmi in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta al fratello dell'agguato, facendo esplicito riferimento al fatto che Polimeni e Iannì fossero armati.

3.2. Il giudice della riparazione valorizza, ai fini della condotta ostativa sostanzialmente in termini dì c.d.

«frequentazioni ambigue», la vicinanza del richiedente a soggetti di spicco appartenenti alla cosca Caridì-Borghetto-Zindato, in particolare al gruppo satellite facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.), come emergenti dagli elementi di cui innanzi e dalla stessa sentenza assolutoria.

Nel far ciò, però, la Corte territoriale non evidenzia la tipologia dei rapporti tra il richiedente e [OSCURATO:PERSONA] e in particolare nulla dice in merito alla consapevolezza in capo al richiedente della figura di Barbaro quale soggetto di spicco del sodalizio.

Al detto vizio motivazionale, rilevante sotto il profilo della condotta gravemente colposa sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, si aggiunge la contraddittorietà motivazionale laddove la stessa ordinanza impugnata, da un lato, muove dalla sentenza assolutoria, nei termini di cui innanzi, e, dall'altro, nel fare riferimento alla medesima sentenza assolutoria evidenzia che da essa sostanzialmente emergerebbe l'assenza di contezza della tipologia di rapporti tra il richiedente e [OSCURATO:PERSONA] (tanto da aver, in quella sede, escluso la partecipazione al sodalizio da parte di Iannì).

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda anche la regolament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare. Trattasi di misura emessa con riferimento ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen. nonché in merito alle fattispecie di tentate lesioni pluriaggravate (compresa la c.d. «aggravante mafiosa») e di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma (pistola), con riferimento ai quali il richiedente è stato assolto con sentenze irrevocabili (in primo grado, per l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e in appello, con riferimento agli altri reati). 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo sostenuto da memoria contenente un motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente deduce violazione di legge (l'art. 314 cod. proc. pen.) e vizio congiunto di motivazione. In sostanza, la Corte territoriale, peraltro con motivazione mancante o comunque contraddittoria e manifestamente illogica, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa alla liquidazione, avrebbe fatto riferimento a elementi emergenti dalle sentenze assolutorie, peraltro non tali da condurre a un giudizio in termini di gravità della colpa, ma senza relazionarli con le ragioni sottese all'ordinanza cautelare, al fine di verificarne la sinergia rispetto all'intervento dell'autorità e al suo mantenimento. 3. Hanno depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte, l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito evidenziati, al netto dell'inammissibile tentativo del ricorrente di sostituirsi al giudice della riparazione e, ancor prima, ai giudici penali di cui alle sentenze assolutorie, nella riferibilità al richiedente delle vicende di cui alle intercettazioni telefoniche e ambientali. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata).2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nei medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Nella specie, la Corte territoriale ritiene che la condotta dell'istante, seppur riconosciuta come non dotata di rilevanza penale, sia connotata da profili di colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo, in quanto idonea a dare causa all'adozione della misura cautelare e al mantenimento della stessa.3.1. Ai fini di cui innanzi sono valutatike intercettazioni agli atti del processo penale e in particolare due conversa»oní ambientali. Una intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge il coinvolgimento del richiedente, unitamente ad altri due soggetti, in un agguato preparato in offesa di [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di carattere ritorsivo, e una seconda captata nel corso di un colloquio nel carcere di Palmi in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta al fratello dell'agguato, facendo esplicito riferimento al fatto che Polimeni e Iannì fossero armati. 3.2. Il giudice della riparazione valorizza, ai fini della condotta ostativa sostanzialmente in termini dì c.d. «frequentazioni ambigue», la vicinanza del richiedente a soggetti di spicco appartenenti alla cosca Caridì-Borghetto-Zindato, in particolare al gruppo satellite facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.), come emergenti dagli elementi di cui innanzi e dalla stessa sentenza assolutoria. Nel far ciò, però, la Corte territoriale non evidenzia la tipologia dei rapporti tra il richiedente e [OSCURATO:PERSONA] e in particolare nulla dice in merito alla consapevolezza in capo al richiedente della figura di Barbaro quale soggetto di spicco del sodalizio. Al detto vizio motivazionale, rilevante sotto il profilo della condotta gravemente colposa sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, si aggiunge la contraddittorietà motivazionale laddove la stessa ordinanza impugnata, da un lato, muove dalla sentenza assolutoria, nei termini di cui innanzi, e, dall'altro, nel fare riferimento alla medesima sentenza assolutoria evidenzia che da essa sostanzialmente emergerebbe l'assenza di contezza della tipologia di rapporti tra il richiedente e [OSCURATO:PERSONA] (tanto da aver, in quella sede, escluso la partecipazione al sodalizio da parte di Iannì). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda anche la regolament
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