CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28106/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.477-482 cod. pen. (capo A), 76 d. .r. n. 445/2000 in relazione all'art. 477 cod. pen. (capo B), 48-480 cod. pen. (capo C); Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso con il quale si solleva eccezione di incostituzionalità della disciplina emergenziale "laddove esclude la presenza del difensore nella discussione del procedimento di appello" è manifestamente infondata dato che la disciplina in parola consente alla difesa di chiedere la discussione orale del processo, facoltà di cui il difensore non si è avvalso; Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado è manifestamente infondata poiché il primo, in ordine 1:emporale, dei delitti oggetto di addebito (capo A) si è consumato il 13 maggio 2C14 (gli altri il 14 e il 25 luglio 2014), sicché il relativo termine prescrizionale sarebbe decorso il 13 novembre 2021 dopo la decisione di appello intervenuta il 2 febbraio 2021; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec