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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26386/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto aggravato di furto con strappo; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione e/o erronea applicazione della legge penale processuale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatoro, lamentando, in particolare, la non attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ben chiariva come la persona offesa avesse riconosciuto l'imputata - dalle foto che gli operanti le mostravano - con assoluta certezza e senza esitare); costituisce, d'altronde, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il riconoscimento fotografico è una prova atipica pienamente utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01 che ha affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice).

Il motivo è, d'altra parte, del tutto generico nella parte in cui lamenta la violazione del diritto all'esame del teste da parte della difesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigrie e estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto aggravato di furto con strappo; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione e/o erronea applicazione della legge penale processuale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatoro, lamentando, in particolare, la non attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ben chiariva come la persona offesa avesse riconosciuto l'imputata - dalle foto che gli operanti le mostravano - con assoluta certezza e senza esitare); costituisce, d'altronde, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il riconoscimento fotografico è una prova atipica pienamente utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01 che ha affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice). Il motivo è, d'altra parte, del tutto generico nella parte in cui lamenta la violazione del diritto all'esame del teste da parte della difesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigrie e estenso
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