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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 44491/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 il Tribunale di Terni revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in favore',BAIOCCO Patrizia con la sentenza del Tribunale di Terni emessa in data 15.12.2017.

In motivazione, il Tribunale osserva che BAIOCCO Patrizia con la sentenza del 15.12.2017 del Tribunale di Terni ha usufruito per la terza volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione del disposto di cui all'art. 164, co. 4, cod. pen.

Il Tribunale inoltre, sulla deduzione di esistenza di un sostanziale bis in idem tra i fatti di cui alla predetta sentenza e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Terni del 14.03.2019, osserva che - pure a fronte della omogeneità della norma di legge contestata e della contiguità temporale tra i fatti addebitati all'imputata - gli episodi "storico naturalistici" riportati in rubrica risultino differenti, essendo altresì diverse le date di accertamento, negando, così, l'applicazione della disciplina del concorso formale dei reati o del reato continuato di cui all'art. 671 cod. proc. pen. 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - BAIOCCO Patrizia deducendo:

I. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 168, co. 3, cod. pen., allorquando si ravvisato\ qual cause\.ostative,la mancata acquisizione da parte del Giudice della cognizione del casellario giudiziale aggiornato prima di emettere sentenza;

II. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 163, col, cod. proc. pen. e all'art. 168, co. 2, cod. pen., per mancata valutazione della data di irrevocabilità della sentenza del 15.12.2017 ai fini della decisione sulla revoca del beneficio;

III. carenza motivazionale in ordine al diniego del concorso formale e alla conseguente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 671, co. 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi già vagliati in modo adeguato e senza vizi in diritto nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 il Tribunale di Terni revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in favore',BAIOCCO Patrizia con la sentenza del Tribunale di Terni emessa in data 15.12.2017. In motivazione, il Tribunale osserva che BAIOCCO Patrizia con la sentenza del 15.12.2017 del Tribunale di Terni ha usufruito per la terza volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione del disposto di cui all'art. 164, co. 4, cod. pen. Il Tribunale inoltre, sulla deduzione di esistenza di un sostanziale bis in idem tra i fatti di cui alla predetta sentenza e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Terni del 14.03.2019, osserva che - pure a fronte della omogeneità della norma di legge contestata e della contiguità temporale tra i fatti addebitati all'imputata - gli episodi "storico naturalistici" riportati in rubrica risultino differenti, essendo altresì diverse le date di accertamento, negando, così, l'applicazione della disciplina del concorso formale dei reati o del reato continuato di cui all'art. 671 cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - BAIOCCO Patrizia deducendo: I. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 168, co. 3, cod. pen., allorquando si ravvisato\ qual cause\.ostative,la mancata acquisizione da parte del Giudice della cognizione del casellario giudiziale aggiornato prima di emettere sentenza; II. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 163, col, cod. proc. pen. e all'art. 168, co. 2, cod. pen., per mancata valutazione della data di irrevocabilità della sentenza del 15.12.2017 ai fini della decisione sulla revoca del beneficio; III. carenza motivazionale in ordine al diniego del concorso formale e alla conseguente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 671, co. 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi già vagliati in modo adeguato e senza vizi in diritto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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