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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 44189/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/04/2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo alla confisca e restituzione del danaro all'avente diritto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino applicava al ricorrente la pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a varie ipotesi di truffa per il conseguimento di contributi pubblici di cui all'art. 640-bis cod.pen..

Con la sentenza è stata ordinata la confisca delle "somme in sequestro", di importo inferiore a 9000 euro.

La somma, secondo la sentenza impugnata, era stata sottoposta a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 640-quater cod.pen. quale profitto del reato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale disposto la confisca del danaro in sequestro ritenendo trattarsi di confisca per equivalente e non di confisca diretta e senza tenere conto che il ricorrente aveva interamente risarcito il danno alla persona offesa dai reati (la [OSCURATO:SOCIETA].) elidendo il suo profitto e risultando meritevole del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod.pen. della quale si dà atto in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva interamente risarcito il danno alla persona offesa, elidendo del tutto il profitto del reato precedentemente conseguito.

Pertanto, deve applicarsi al caso in esame il principio di diritto secondo il quale, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater cod. pen. deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, R,v. 257628).

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte di attuale interesse con restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca del danaro e ne ordina la restituzione all'avente diritto.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.10.2022.

Il Consigliere estensore Il PreSdente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEk>

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/04/2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo alla confisca e restituzione del danaro all'avente diritto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino applicava al ricorrente la pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a varie ipotesi di truffa per il conseguimento di contributi pubblici di cui all'art. 640-bis cod.pen.. Con la sentenza è stata ordinata la confisca delle "somme in sequestro", di importo inferiore a 9000 euro. La somma, secondo la sentenza impugnata, era stata sottoposta a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 640-quater cod.pen. quale profitto del reato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale disposto la confisca del danaro in sequestro ritenendo trattarsi di confisca per equivalente e non di confisca diretta e senza tenere conto che il ricorrente aveva interamente risarcito il danno alla persona offesa dai reati (la [OSCURATO:SOCIETA].) elidendo il suo profitto e risultando meritevole del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod.pen. della quale si dà atto in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva interamente risarcito il danno alla persona offesa, elidendo del tutto il profitto del reato precedentemente conseguito. Pertanto, deve applicarsi al caso in esame il principio di diritto secondo il quale, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater cod. pen. deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, R,v. 257628). Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte di attuale interesse con restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca del danaro e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.10.2022. Il Consigliere estensore Il PreSdente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEk>
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