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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29070/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A SCALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 22 Dicembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione in carcere da questa sofferta dalla data del 4 Agosto 2010 fino al 18 Febbraio 2014, in quanto gravemente indiziata di partecipazione ad associazione camorristica denominata clan Veneruso e del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, accuse dalle quali era stata assolta ai sensi dell'art.530 comma 2 cod.proc.pen. per non avere commesso il fatto con sentenza in data 5 Luglio 2016 della Corte di Appello di Napoli confermativa della pronuncia assolutoria del giudice di primo grado.

2. Il giudice della riparazione assume che ricorre la causa impeditiva della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, consistita in condotte extraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppure dal giudice dell'assoluzione, rappresentate da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano riferito che la CERULLO aveva voce in capitolo nel clan Veneruso, sebbene in relazione ad un periodo temporale antecedente i fatti in contestazione.

Evidenzia poi la ricorrenza di un rapporto di parentela della CERULLO con MILONE Paolo, affiliato del clan.

Pone in rilievo poi alcune frequentazioni della CERULLO con "persone di quell'ambiente", rispetto alle quali la CERULLO aveva fornito giustificazioni non riscontrate.

Evidenzia poi la Corte di Appello, adita per la riparazione, che le utenze telefoniche della CERULLO e del marito non avevano fornito elementi indizianti a carico della donna, mentre i riferimenti a tale Olga, ascoltati in altre intercettazioni telefoniche, non consentivano di risalire alla stessa, né era risultata alcuna partecipazione della donna al sodalizio nel periodo di riferimento.

Evidenzia peraltro che le frequentazioni emerse dalle intercettazioni, unitamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia, determinavano una situazione di ambiguità e di apparenza di contiguità all'ambiente associativo cui si riferivano le contestazioni, che avevano imposto l'intervento dell'autorità, anche in considerazione della inconsistenza delle giustificazioni fornite dall'imputata, persona pregiudicata e non sprovveduta, il cui rapporto di parentela con il MILONE non consentiva di ritenere int!evante, ai fini che qui rilevano, la frequentazione con altre persone riconducibili all'ambiente malavitoso associativo di cui alla imputazione.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale CERULLO Olga proponendo un unico articolato motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge in relazione all'art.125 cod.proc.pen. e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento in capo alla CERULLO della colpa grave ostativa. 3.1 Lamenta in particolare la violazione della regola di giudizio fissata dall'art.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla causa ostativa alla riparazione rappresentata dalla colpa grave, evidenziando come il rilievo preclusivo riconosciuto dalla Corte di appello in relazione alle frequentazioni con la famiglia del MILONE risulti del tutto astratto decontestualizzato e privo di precisi riferimenti spazio temporali; il rilievo indiziante delle intercettazioni era stato escluso dallo stesso giudice dell'assoluzione, non essendo stato possibile accertare se la Olga delle interlocuzioni fosse l'odierna ricorrente, mentre le condotte della CERULLO riferite dai collaboratori di giustizia, peraltro in termini generici, attenevano a fati:i estranei alle contestazioni che avevano dato luogo alla misura in oggetto, risultavano del tutto oscure (presunte minacce per l'interruzione di un'attività concorrenziale, ma non fatte personalmente dalla CERULLO ma attraverso i sodali Pagliesco e Veneruso, condotte sostanzialmente escluse dal giudice della riparazione), che non avevano dato luogo ad alcun procedimento penale. 3.2 Nell'escludere pertanto qualsiasi profilo di colpa grave a proprio carico la ricorrente denunciava altresì il difetto di motivazione per avere la corte di appello mancato di valutare la relazione causale tra le condotte della CERULLO, genericamente assunte a ipotesi di colpa ostativa, e l'adozione e il mantenimento per anni della misura custodiale in carcere, limitandosi a richiamare non meglio definiti connotati di apparenza e di ambiguità che peraltro omettevano di enunciare il collegamento tra una o più condotte della ricorrente con l'adozione e la protrazione della misura, che andava definito in termini di specificità ed obiettività.4.

Si è costituivo il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'AVVOCATTURA DELLO Stato il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).

2. L'art. 314 comma 1 c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2.1 In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

3. Orbene nella specie l'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 3.1 In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia 3 T dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 3.2 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).

4. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testé richiamati.

Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza alcuni elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni ambientali, rapporti di parentela e di frequentazione con soggetti riconosciuti intranei al sodalizio quali MILONE Paolo) che, in ragione dello stesso richiamo operato dal giudice della riparazione alla sentenza assolutoria, risultano essere stati neutralizzati o comunque riconosciuti inidonei a fondare una sentenza di condanna.

In conclusione il giudice della riparazione riconosce rilievo preclusivo alle frequentazioni della CERULLO con soggetti vicini se non affiliati all'associazione camorristica VENERUSO, di cui non sarebbe stata data esauriente giustificazione e al fatto che tale condotta, riconosciuta ambigua, avrebbe ingenerato l'apparenza di una contiguità se non di partecipazione al sodalizio. 4.1 Orbene, quanto alla natura del comportamento ostativo, non è sufficiente a giustificare l'esclusione della riparazione la mera enunciazione delle frequentazioni ambigue e malavitose dell'indagato, peraltro nella specie senza neppure indicare quali siano i soggetti con i quali la CERULLO abbia mantenuto tali frequentazioni, a parte MILONE Paolo che era un suo prossimo familiare, ma sarebbe stato compito del giudice motivare sulla natura, sul contesto e sulla rilevanza delle suddette frequentazioni, sulla consapevolezza della CERULLO degli illeciti traffici in cui era coinvolto il MILONE e i suoi frequentatori e sulle ragioni per le quali i rapporti con tali soggetti, non meglio indicati, potessero essere interpretati quale indizio di reità o di correità a carico della ricorrente. 4.2 La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18 Dicembre 2014, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26 Novembre 2013, Calo', Rv 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13 Novembre 2013, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16 Ottobre 2013, Fratepietro, Rv. 25787801), purché il giudice fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate quali indizi di complicità; nella maggior parte dei casi, si tratta di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.

Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato, deve trarsi il limite all'applicazione del medesimo principio.

Se, infatti, di regola, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni malavitose sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20 Dicembre 2013, Mannino, Rv. 25848601; sez.4 n.53361 del 21 Novembre 2018 [OSCURATO:PERSONA], Rv.274498).

Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01 Luglio 2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3 Giugno 2010, Davoli, Rv. 2480740; da ultimo sez.4, 2 Luglio 2019, Messina, Rv.276859 sul riconoscimento della colpa grave in capo a persona che, convivente con soggetto appartenente ad ambito malavitoso depositario di documenti attestanti illeciti traffici, benchè riconosciuta estranea a dinamiche associative dalla sentenza di merito, era stata ritenuta dal giudice della riparazione in colpa grave in quanto, in ragione delle frequentazioni e dei rapporti intrattenuti con familiari, alla stessa era attribuibile una "generica cognizione" della illiceità degli affari gestiti da questi"). 4.3 II giudice della riparazione sul punto oltre a non avere affatto argomentato sulla incidenza causale tra il comportamento extraprocessuale della CERULLO ai fini dell'adozione e il mantenimento della cautela, ha tratto l'inferenza della sussistenza di una condotta colposa senza alcuno specifico riferimento alla natura di tali frequentazioni, ai soggetti cui la CERULLO risultava essere contigua e alle ragioni per cui una siffatta frequentazione determinasse l'apparenza di una partecipazione al sodalizio e neppure sono state indicate le ragioni per cui le giustificazioni delle frequentazioni fornite dalla CERULLO siano state riconosciute inattendibili dalla Corte di Appello.

5. L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento extraprocessuale della CERULLO improntato a grave negligenza nel corso delle indagini ovvero nella condotta processuale, nonché ad accertare se una condotta di tale guisa, una volta accertata, possa ritenersi causalmente efficiente rispetto all'adozione, ovvero al mantenimento della cautela.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A SCALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 22 Dicembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione in carcere da questa sofferta dalla data del 4 Agosto 2010 fino al 18 Febbraio 2014, in quanto gravemente indiziata di partecipazione ad associazione camorristica denominata clan Veneruso e del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, accuse dalle quali era stata assolta ai sensi dell'art.530 comma 2 cod.proc.pen. per non avere commesso il fatto con sentenza in data 5 Luglio 2016 della Corte di Appello di Napoli confermativa della pronuncia assolutoria del giudice di primo grado. 2. Il giudice della riparazione assume che ricorre la causa impeditiva della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, consistita in condotte extraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppure dal giudice dell'assoluzione, rappresentate da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano riferito che la CERULLO aveva voce in capitolo nel clan Veneruso, sebbene in relazione ad un periodo temporale antecedente i fatti in contestazione. Evidenzia poi la ricorrenza di un rapporto di parentela della CERULLO con MILONE Paolo, affiliato del clan. Pone in rilievo poi alcune frequentazioni della CERULLO con "persone di quell'ambiente", rispetto alle quali la CERULLO aveva fornito giustificazioni non riscontrate. Evidenzia poi la Corte di Appello, adita per la riparazione, che le utenze telefoniche della CERULLO e del marito non avevano fornito elementi indizianti a carico della donna, mentre i riferimenti a tale Olga, ascoltati in altre intercettazioni telefoniche, non consentivano di risalire alla stessa, né era risultata alcuna partecipazione della donna al sodalizio nel periodo di riferimento. Evidenzia peraltro che le frequentazioni emerse dalle intercettazioni, unitamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia, determinavano una situazione di ambiguità e di apparenza di contiguità all'ambiente associativo cui si riferivano le contestazioni, che avevano imposto l'intervento dell'autorità, anche in considerazione della inconsistenza delle giustificazioni fornite dall'imputata, persona pregiudicata e non sprovveduta, il cui rapporto di parentela con il MILONE non consentiva di ritenere int!evante, ai fini che qui rilevano, la frequentazione con altre persone riconducibili all'ambiente malavitoso associativo di cui alla imputazione. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale CERULLO Olga proponendo un unico articolato motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge in relazione all'art.125 cod.proc.pen. e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento in capo alla CERULLO della colpa grave ostativa. 3.1 Lamenta in particolare la violazione della regola di giudizio fissata dall'art.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla causa ostativa alla riparazione rappresentata dalla colpa grave, evidenziando come il rilievo preclusivo riconosciuto dalla Corte di appello in relazione alle frequentazioni con la famiglia del MILONE risulti del tutto astratto decontestualizzato e privo di precisi riferimenti spazio temporali; il rilievo indiziante delle intercettazioni era stato escluso dallo stesso giudice dell'assoluzione, non essendo stato possibile accertare se la Olga delle interlocuzioni fosse l'odierna ricorrente, mentre le condotte della CERULLO riferite dai collaboratori di giustizia, peraltro in termini generici, attenevano a fati:i estranei alle contestazioni che avevano dato luogo alla misura in oggetto, risultavano del tutto oscure (presunte minacce per l'interruzione di un'attività concorrenziale, ma non fatte personalmente dalla CERULLO ma attraverso i sodali Pagliesco e Veneruso, condotte sostanzialmente escluse dal giudice della riparazione), che non avevano dato luogo ad alcun procedimento penale. 3.2 Nell'escludere pertanto qualsiasi profilo di colpa grave a proprio carico la ricorrente denunciava altresì il difetto di motivazione per avere la corte di appello mancato di valutare la relazione causale tra le condotte della CERULLO, genericamente assunte a ipotesi di colpa ostativa, e l'adozione e il mantenimento per anni della misura custodiale in carcere, limitandosi a richiamare non meglio definiti connotati di apparenza e di ambiguità che peraltro omettevano di enunciare il collegamento tra una o più condotte della ricorrente con l'adozione e la protrazione della misura, che andava definito in termini di specificità ed obiettività.4. Si è costituivo il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'AVVOCATTURA DELLO Stato il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). 2. L'art. 314 comma 1 c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2.1 In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). 3. Orbene nella specie l'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 3.1 In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia 3 T dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 3.2 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 4. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testé richiamati. Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza alcuni elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni ambientali, rapporti di parentela e di frequentazione con soggetti riconosciuti intranei al sodalizio quali MILONE Paolo) che, in ragione dello stesso richiamo operato dal giudice della riparazione alla sentenza assolutoria, risultano essere stati neutralizzati o comunque riconosciuti inidonei a fondare una sentenza di condanna. In conclusione il giudice della riparazione riconosce rilievo preclusivo alle frequentazioni della CERULLO con soggetti vicini se non affiliati all'associazione camorristica VENERUSO, di cui non sarebbe stata data esauriente giustificazione e al fatto che tale condotta, riconosciuta ambigua, avrebbe ingenerato l'apparenza di una contiguità se non di partecipazione al sodalizio. 4.1 Orbene, quanto alla natura del comportamento ostativo, non è sufficiente a giustificare l'esclusione della riparazione la mera enunciazione delle frequentazioni ambigue e malavitose dell'indagato, peraltro nella specie senza neppure indicare quali siano i soggetti con i quali la CERULLO abbia mantenuto tali frequentazioni, a parte MILONE Paolo che era un suo prossimo familiare, ma sarebbe stato compito del giudice motivare sulla natura, sul contesto e sulla rilevanza delle suddette frequentazioni, sulla consapevolezza della CERULLO degli illeciti traffici in cui era coinvolto il MILONE e i suoi frequentatori e sulle ragioni per le quali i rapporti con tali soggetti, non meglio indicati, potessero essere interpretati quale indizio di reità o di correità a carico della ricorrente. 4.2 La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18 Dicembre 2014, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26 Novembre 2013, Calo', Rv 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13 Novembre 2013, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16 Ottobre 2013, Fratepietro, Rv. 25787801), purché il giudice fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate quali indizi di complicità; nella maggior parte dei casi, si tratta di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato, deve trarsi il limite all'applicazione del medesimo principio. Se, infatti, di regola, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni malavitose sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20 Dicembre 2013, Mannino, Rv. 25848601; sez.4 n.53361 del 21 Novembre 2018 [OSCURATO:PERSONA], Rv.274498). Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01 Luglio 2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3 Giugno 2010, Davoli, Rv. 2480740; da ultimo sez.4, 2 Luglio 2019, Messina, Rv.276859 sul riconoscimento della colpa grave in capo a persona che, convivente con soggetto appartenente ad ambito malavitoso depositario di documenti attestanti illeciti traffici, benchè riconosciuta estranea a dinamiche associative dalla sentenza di merito, era stata ritenuta dal giudice della riparazione in colpa grave in quanto, in ragione delle frequentazioni e dei rapporti intrattenuti con familiari, alla stessa era attribuibile una "generica cognizione" della illiceità degli affari gestiti da questi"). 4.3 II giudice della riparazione sul punto oltre a non avere affatto argomentato sulla incidenza causale tra il comportamento extraprocessuale della CERULLO ai fini dell'adozione e il mantenimento della cautela, ha tratto l'inferenza della sussistenza di una condotta colposa senza alcuno specifico riferimento alla natura di tali frequentazioni, ai soggetti cui la CERULLO risultava essere contigua e alle ragioni per cui una siffatta frequentazione determinasse l'apparenza di una partecipazione al sodalizio e neppure sono state indicate le ragioni per cui le giustificazioni delle frequentazioni fornite dalla CERULLO siano state riconosciute inattendibili dalla Corte di Appello. 5. L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento extraprocessuale della CERULLO improntato a grave negligenza nel corso delle indagini ovvero nella condotta processuale, nonché ad accertare se una condotta di tale guisa, una volta accertata, possa ritenersi causalmente efficiente rispetto all'adozione, ovvero al mantenimento della cautela. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Na
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