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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41735/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • MOTIVAZIONE

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del (;.1.^v/tHro Tribunale di Marsala con la quale [OSCURATO:PERSONA] rera stato condannato per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omesso versamento Iva per l'anno 2013, alla pena sospesa di mesi dieci e giorni 20 di reclusione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato in ragione della crisi economica insorta.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la

I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).

La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sui dati probatori presenti in atti dai quali ha argomentato che la crisi di liquidità era conseguente ad una scelta imprenditoriale non avendo il Giacalone intraprese iniziative per il recupero dei crediti che vantava, sicchè la mancanza di liquidità era imputabile allo stesso imputato e alle sue scelte imprenditoriali.

Situazione che esclude la non imputabilità della condotta omissiva secondo i parametri della giurisprudenza di legittimità.

Rileva, in primo luogo, la Corte che in tema di reati di omesso versamento Iva, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zanchi, Rv. 259190).

In altri termini l'indagato deve allegare la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • MOTIVAZIONE 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del (;.1.^v/tHro Tribunale di Marsala con la quale [OSCURATO:PERSONA] rera stato condannato per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omesso versamento Iva per l'anno 2013, alla pena sospesa di mesi dieci e giorni 20 di reclusione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato in ragione della crisi economica insorta. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sui dati probatori presenti in atti dai quali ha argomentato che la crisi di liquidità era conseguente ad una scelta imprenditoriale non avendo il Giacalone intraprese iniziative per il recupero dei crediti che vantava, sicchè la mancanza di liquidità era imputabile allo stesso imputato e alle sue scelte imprenditoriali. Situazione che esclude la non imputabilità della condotta omissiva secondo i parametri della giurisprudenza di legittimità. Rileva, in primo luogo, la Corte che in tema di reati di omesso versamento Iva, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zanchi, Rv. 259190). In altri termini l'indagato deve allegare la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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