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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:251
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006TJ0217_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑217/06, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Colombes (Francia), [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Puteaux (Francia), [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Puteaux, rappresentate inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, S. [OSCURATO:PERSONA] e P. Geffriaud, successivamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e E. Jégou, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente dai sigg.

F. Arbault e

V. Bottka, successivamente dai sigg.

Bottka e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), nella parte riguardante le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto dal sig.

O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra

I. Labucka (relatore) e dal sig.

K. O’Higgins, giudici, cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all’origine della controversia Introduzione

1. Con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (Caso COMP/F/38.645 – Metacrilati) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato in solido la [OSCURATO:PERSONA] SA e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (tutte insieme denominate anche: la «[OSCURATO:PERSONA]») al pagamento di un’ammenda di EUR 219 131 250 per avere partecipato ad un’intesa nel settore dei metacrilati dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002 (in prosieguo: «l’intesa di cui è causa»).

Le loro società madri, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA, sono state ritenute responsabili in solido del pagamento dell’ammenda per un ammontare, rispettivamente, di EUR 140,4 milioni ed EUR 181,35 milioni (art. 2 della decisione impugnata).

2. [OSCURATO:PERSONA] (già Atofina SA) è una società per azioni di diritto francese che raggruppa tre poli di attività: prodotti vinilici, chimica industriale e prodotti di nobilitazione.

All’epoca dei fatti oggetto della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] era controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], inizialmente al 97,6% e successivamente, a partire dall’acquisizione del gruppo Elf da parte della [OSCURATO:PERSONA] SA, avvenuta il 17 aprile 2000, al 96,48%.

A decorrere da tale data e per il resto del periodo di infrazione considerato, la stessa [OSCURATO:PERSONA] era controllata al 99,43% dalla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e successivamente TotalFinaElf SA) (punti 265 e 266 della decisione impugnata).

3. [OSCURATO:PERSONA] è divenuta [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2006, in occasione della sua quotazione in borsa.

4. [OSCURATO:PERSONA] (già Atohaas e Atoglas SA) e la [OSCURATO:PERSONA] sono le principali controllate della [OSCURATO:PERSONA] operanti nel settore dei metacrilati e, in particolare, del polimetacrilato di metile (in prosieguo: il «PMMA»), le quali hanno partecipato ai comportamenti collusivi descritti nella decisione impugnata (punto 259 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] è stata controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’intera durata dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] è controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1998.

Anteriormente a tale data, la [OSCURATO:PERSONA] SA deteneva solo il 50% del suo capitale, ma era responsabile della sua gestione corrente (punto 263 della decisione impugnata).

Procedimento amministrativo

5. L’inchiesta conclusasi con l’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della presentazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] AG, in data 20 dicembre 2002, di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

6. Il 25 e il 26 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad ispezioni, in particolare presso i locali della [OSCURATO:PERSONA].

In seguito a tali ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 3 aprile 2003, una domanda di immunità o di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (punto 60 della decisione impugnata).

7. Il 17 agosto 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti relativa ad un’infrazione nel settore dei metacrilati e l’ha inviata, tra l’altro, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 85 della decisione impugnata).

8. Il 15 e il 16 dicembre 2005 si è tenuta un’audizione cui hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti (punto 87 della decisione impugnata).

9. Il 31 maggio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. Decisione impugnata

10. Due aspetti della decisione impugnata sono particolarmente pertinenti ai fini della presente controversia: l’identificazione dei suoi destinatari ed il calcolo dell’ammenda. Destinatari della decisione impugnata

11. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere indicato che occorreva stabilire a quali entità giuridiche fosse imputabile la responsabilità dell’infrazione (punto 245 della decisione impugnata), ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero responsabili in solido dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 23 gennaio 1997 e il 12 settembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile in solido dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1° maggio 2000 al 12 settembre 2002 (punto 277 della decisione impugnata).

12. Più specificamente, per quanto riguarda la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] erano nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima deteneva una partecipazione del 97,6% nel capitale della sua controllata e, dopo l’aprile 2000, del 96,48%, ha presunto che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante ed un controllo effettivo sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] (punto 265 della decisione impugnata).

13. Per quanto riguarda la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, a partire dall’aprile 2000 e fino alla cessazione dell’infrazione, tale società aveva controllato direttamente o indirettamente il capitale di tutte le società operative del gruppo, comprese quelle che avevano avuto un ruolo diretto nell’intesa di cui è causa.

In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha presunto che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha inviato una comunicazione degli addebiti a tutte queste entità (punto 267 della decisione impugnata).

14. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno trasmesso separatamente le proprie risposte alla comunicazione degli addebiti, facendo valere in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere l’unica destinataria della decisione impugnata (punti 268 e 269 di quest’ultima). [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i loro argomenti e ha confermato la responsabilità delle cinque entità indicate al punto precedente (punti 270‑277 della decisione impugnata).

Di seguito si farà riferimento all’insieme di tali società come al «gruppo [OSCURATO:PERSONA]».

Calcolo dell’ammenda

15. Per quanto concerne il calcolo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in primo luogo, la gravità dell’infrazione e ha concluso anzitutto che, tenuto conto della natura dell’infrazione e del fatto che essa riguardava l’intero territorio del SEE, si trattava di un’infrazione molto grave ai sensi degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato [OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») (punti 319‑331 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha poi applicato un trattamento differenziato alle imprese che avevano partecipato all’infrazione, collocando il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nella prima categoria, tenuto conto del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel SEE con i tre prodotti in PMMA.

Essa ha quindi stabilito nei suoi confronti un importo di partenza di EUR 65 milioni (punti 332‑336 della decisione impugnata).

Infine, tenuto conto del fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 3 all’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] per garantire l’efficacia dissuasiva dell’ammenda.

In tal modo, l’importo di partenza dell’ammenda è stato fissato ad EUR 195 milioni (punti 337‑350 della decisione impugnata).

16. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la durata dell’infrazione e, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione per cinque anni e sette mesi, ha concluso che l’importo di partenza doveva essere aumentato del 55%.

Tale maggiorazione è stata applicata alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], che ha detenuto il capitale delle sue controllate per un periodo più breve, la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’ammenda del 20% (punti 351‑353 della decisione impugnata).

In tal modo, l’importo di base calcolato per la [OSCURATO:PERSONA] (compresa la [OSCURATO:PERSONA]) ammonta a EUR 302,25 milioni.

Relativamente a tale importo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata solidalmente responsabile per il pagamento di EUR 234 milioni (punto 354 della decisione impugnata).

17. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato l’eventuale presenza di circostanze aggravanti.

Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che essa, tenuto conto dell’esistenza di tre decisioni anteriori di cui era stata destinataria, aveva commesso un’infrazione dello stesso tipo ed era quindi recidiva, e ha deciso di aumentare l’importo di base della sua ammenda del 50%. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non erano recidive e pertanto tale maggiorazione si applicava solo alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 369 e la correlata nota 250 della decisione impugnata).

18. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le circostanze attenuanti addotte dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].

19. In tale fase, tenuto conto della presa in considerazione o meno delle circostanze aggravanti e attenuanti, l’importo dell’ammenda ammontava ad EUR 365 218 750 per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Per la [OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’ammenda rimaneva fissato a EUR 234 milioni.

Per la [OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’ammenda restava di EUR 302,25 milioni (punto 397 della decisione impugnata).

In applicazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’ammenda non eccedesse il 10% del fatturato dell’impresa interessata (punti 398 e 399 della decisione impugnata).

20. In quinto e ultimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e ha deciso, in applicazione del punto 23, lett. b), primo trattino, della stessa, di ridurre del 40% l’importo dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (punti 403‑410 della decisione impugnata).

21. Pertanto, all’art. 2, lett. b), della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l’importo finale dell’ammenda nei termini seguenti: «[OSCURATO:PERSONA] (...), [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:PERSONA] (...), congiuntamente e solidalmente responsabili: EUR 219,13125 milioni, relativamente ai quali [OSCURATO:PERSONA] (...) è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 140,4 milioni ed [OSCURATO:PERSONA] SA è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 181,35 milioni».

Procedimento e conclusioni delle parti

22. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2006, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], odierne ricorrenti, hanno proposto il presente ricorso.

23. Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

24. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato, da un lato, le parti a rispondere a taluni quesiti e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] a produrre un documento.

Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

25. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 15 dicembre 2009. Al termine di tale udienza, la fase orale è stata chiusa.

26. Con ordinanza 26 novembre 2010 il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale, conformemente all’art. 62 del suo regolamento di procedura, al fine di invitare le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre documenti e a rispondere a taluni quesiti.

Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini impartiti.

La fase orale del procedimento è stata quindi dichiarata chiusa il 9 marzo 2011.

27. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte che le riguarda; – in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta dalla decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

28. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto

29. A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono, in sostanza, otto motivi.

Il primo verte sulla violazione delle regole relative all’imputabilità ad una società madre delle pratiche realizzate da una società controllata di quest’ultima, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione.

Il secondo motivo verte su errori di fatto commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’imputazione dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione nell’applicazione delle regole in materia di imputabilità.

Il quarto motivo si riferisce ad una violazione del criterio dell’impatto concreto sul mercato nella fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda a EUR 65 milioni.

Il quinto motivo attiene all’esistenza di errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo.

Il sesto motivo riguarda errori di diritto commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva.

Il settimo motivo verte su un errore di fatto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accordato alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda a titolo della mancata attuazione effettiva da parte della [OSCURATO:PERSONA] di alcune delle pratiche contestate.

L’ottavo motivo si riferisce ad errori di diritto e di fatto costituiti dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordare loro una riduzione dell’ammenda a titolo di «altri fattori».

Inoltre, all’udienza, le ricorrenti hanno anche formulato una censura supplementare, diretta a contestare la maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto sufficientemente dissuasivo.

Sul primo motivo, concernente la violazione delle regole disciplinanti l’imputabilità ad una società madre delle pratiche realizzate da una controllata di quest’ultima, nonché la violazione del principio di non discriminazione

30. Le ricorrenti fanno valere che, ricorrendo alla presunzione secondo cui una società madre esercita effettivamente un’influenza determinante su una controllata qualora detenga la totalità o la quasi totalità del suo capitale (in prosieguo: la «presunzione di esercizio di un’influenza determinante»), e omettendo di fornire la prova di un controllo effettivo, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto (prima parte del presente motivo).

Così facendo, essa avrebbe inoltre violato il principio di non discriminazione, applicando alla [OSCURATO:PERSONA] uno standard probatorio diverso da quello applicato ad altre controllate che hanno partecipato alle pratiche contestate (seconda parte del presente motivo).

Sulla prima parte del motivo, relativa ad una violazione delle regole disciplinanti l’imputabilità ad una società madre delle pratiche realizzate da una controllata di quest’ultima – Argomenti delle parti

31. Le ricorrenti sostengono che, conformemente ad una costante giurisprudenza e alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], se l’impresa autrice dell’infrazione fa parte di un gruppo di società, solo la società controllata in questione è, in linea di principio, responsabile dell’infrazione commessa.

Il comportamento di una società controllata sarebbe imputabile alla società madre soltanto in determinate circostanze.

Tale ipotesi ricorrerebbe quando la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata, tenuto conto dell’assenza di autonomia di quest’ultima nella determinazione della propria politica commerciale, o quando la società madre sia stata implicata (attivamente o passivamente, in ragione della semplice conoscenza dei fatti) nell’infrazione commessa dalla controllata.

32. Le ricorrenti fanno valere che, secondo la giurisprudenza applicabile, la detenzione del 100% del capitale (e, a fortiori, del 99,43, del 97,6 o del 96,48%) non autorizza, di per sé sola, a concludere automaticamente che la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata.

A parere delle ricorrenti, la giurisprudenza avrebbe sempre richiesto a tal fine elementi supplementari, quali il fatto che la società madre si sia presentata durante il procedimento amministrativo come l’unica interlocutrice della [OSCURATO:PERSONA] per il gruppo, la mancata contestazione dell’esistenza di un potere di controllo effettivo sulla controllata e l’assenza di qualsiasi prova dell’autonomia di quest’ultima.

33. Orbene, nella specie, a parte la detenzione diretta o indiretta della quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] da parte delle sue società madri dell’epoca, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito nella decisione impugnata alcun indizio atto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] e/o la [OSCURATO:PERSONA] esercitassero effettivamente, nel corso del periodo considerato, un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] o nella realizzazione delle pratiche contestate.

In particolare, secondo le ricorrenti, la circostanza, rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fossero nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti costituisce semplicemente la logica conseguenza della detenzione della maggioranza del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e non era idonea a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante su quest’ultima.

34. Le ricorrenti ritengono pertanto che, basandosi sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante, fondata esclusivamente sulla detenzione, diretta o indiretta, della quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA], al fine di imputare le pratiche oggetto della decisione impugnata alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di diritto, che giustifica l’annullamento della decisione impugnata.

35. Infine, interrogate dal Tribunale in merito alle conseguenze della sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8237), sulla presente controversia, le ricorrenti hanno affermato in udienza che i fatti di causa che hanno dato luogo a quella sentenza, e in particolare il controllo esercitato dalla società madre sulle proprie controllate che avevano partecipato all’infrazione, erano diversi da quelli della presente fattispecie.

Peraltro, le ricorrenti hanno osservato che, nella causa sopra citata, il livello di partecipazione della società madre nel capitale della sua controllata era pari al 100%, mentre nell’odierna fattispecie tale livello non viene raggiunto (si tratta del 99,43, del 97,6 e del 96,48%).

In ogni caso, le ricorrenti affermano che, se la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere interpretata nel senso che consente di imputare alla società madre un’infrazione commessa da una controllata senza alcun elemento aggiuntivo oltre al rapporto di partecipazione nel capitale, tale giurisprudenza dovrebbe essere riesaminata, in quanto avrebbe creato un regime di responsabilità oggettiva, incompatibile con il regolamento n. 1/2003.

36. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di condividere la tesi delle ricorrenti secondo cui la responsabilità derivante dal comportamento costituente infrazione di una società controllata può essere imputato alla società madre solo in determinate circostanze.

Tale possibilità sussisterebbe quando la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], da una giurisprudenza costante risulta che essa può legittimamente concludere che una società che detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata esercita effettivamente su di essa un’influenza determinante, qualora la società madre non abbia confutato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante fornendo la prova dell’autonomia di comportamento della sua controllata. – Giudizio del Tribunale

37. Si deve ricordare che dai punti 245‑252 e 259‑277 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato l’infrazione controversa alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto esse costituivano un’unica impresa con la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano partecipato ai comportamenti collusivi.

Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione, menzionata nella comunicazione degli addebiti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate.

Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di esercizio di un’influenza determinante si basava sul fatto che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] erano nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] e sul fatto che quest’ultima deteneva una partecipazione del 97,6%, e successivamente del 96,48%, nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] (punto 265 della decisione impugnata).

Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], detta presunzione si basava sul fatto che, dall’aprile 2000, la [OSCURATO:PERSONA] controllava direttamente o indirettamente il capitale di tutte le società del gruppo, ivi comprese le società che avevano avuto un ruolo diretto nell’intesa di cui è causa, in ragione della sua partecipazione del 99,43% nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] (punti 266 e 267 della decisione impugnata).

Da quest’ultima risulta che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le società interessate hanno addotto una serie di argomenti diretti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, ma la [OSCURATO:PERSONA] li ha ritenuti insufficienti (v., in particolare, punti 272 e 274 della decisione impugnata).

38. Occorre poi rammentare la giurisprudenza della Corte in questa materia.

39. A tale proposito, si deve ricordare che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese, e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico dell’entità stessa e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

40. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa come designante un’unità economica, anche quando, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

41. Qualora un’entità economica siffatta violi le regole della concorrenza, essa è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

42. L’infrazione alla normativa dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile ad una persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende, e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima.

È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi a che titolo a una persona giuridica vengono addebitati i fatti asseriti (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

43. Secondo una costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre in particolare quando, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, tenuto conto, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra queste due entità giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

44. In effetti, questa regola vale perché, in tale situazione, la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa nel senso sopra indicato.

Così, il fatto che una società madre e la sua controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società madre, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 59).

45. La Corte ha inoltre dichiarato che, nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della propria controllata colpevole di violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la detta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).

46. La Corte ha quindi precisato che, in tali circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla società madre per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata di quest’ultima, a meno che detta società madre, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

47. Alla luce di tale giurisprudenza della Corte, si deve concludere che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie per imputare l’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti, indicato sopra al punto 37, è corretto.

48. Da un lato, contrariamente a quanto sembrano suggerire le ricorrenti, tale imputazione non si basa solo sulla struttura di detenzione del capitale, ma anche sulla constatazione che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante non era stata confutata (v., in particolare, punti 272 e 274 della decisione impugnata).

49. Dall’altro, risulta chiaramente da tale giurisprudenza (v. in particolare supra, punti 45 e 46) che la struttura di detenzione del capitale di una società controllata costituisce un criterio sufficiente per stabilire detta presunzione, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad addurre indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza da parte della società madre, come preteso dalle ricorrenti.

50. Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti secondo cui i fatti che hanno dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, e in particolare il controllo esercitato dalla società madre implicata in quella vicenda sulle proprie controllate, sarebbero diversi da quelli del caso di specie.

In particolare, sebbene in quella causa sia stato possibile accertare siffatti indizi supplementari (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5049, punti 13 e 54), risulta inequivocabilmente tanto da tale sentenza 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (punti 61 e 62), quanto dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35 (punti 61 e 62), che l’applicazione della presunzione in parola non è subordinata all’esistenza dei menzionati indizi supplementari.

51. Si deve ancora rilevare che la giurisprudenza sopra citata riguarda specificamente il «caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua controllata» (sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 60).

Orbene, nella specie né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] detengono la totalità del capitale delle loro rispettive controllate.

52. Tuttavia, si deve sottolineare che le ricorrenti, pur avendo evidenziato tale differenza di fatto all’udienza (v. supra, punto 35), non hanno fatto valere alcun argomento specifico per opporsi all’applicazione del medesimo regime probatorio nelle due situazioni, e ciò sebbene il problema dell’applicazione della presunzione di esercizio di un’influenza determinante a casi diversi da quello della detenzione, da parte della società madre, della totalità del capitale della sua controllata sia stato oggetto di un quesito scritto posto dal Tribunale alla [OSCURATO:PERSONA] e sia stato successivamente dibattuto in udienza.

53. In ogni caso, si deve constatare che la società madre che detiene la quasi totalità del capitale della propria controllata si trova, in linea di principio, in una situazione analoga a quella di un proprietario esclusivo per quanto riguarda il suo potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata, considerati i legami economici, organizzativi e giuridici che la uniscono a quest’ultima.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] può applicare a tale situazione il medesimo regime probatorio, cioè fare ricorso alla presunzione che detta società madre si avvalga effettivamente del suo potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata.

Certo non si può escludere che, in alcuni casi, i soci di minoranza possano disporre, nei confronti della controllata, di diritti tali da rimettere in discussione la suddetta analogia.

Tuttavia, oltre al fatto che generalmente tali diritti non sono collegati a quote molto modeste, come quelle qui in discussione, nel caso di specie le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento di questo tipo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente applicato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante nei confronti delle società madri delle ricorrenti.

54. Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui, in sostanza, la giurisprudenza risultante dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. supra al punto 35), dovrebbe essere riesaminata, il Tribunale ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, non gli competa tornare su una questione di diritto risolta in modo chiaro dalla Corte in una sentenza recente.

55. Di conseguenza, la prima parte del presente motivo deve essere respinta. Sulla seconda parte del motivo, relativa alla violazione del principio di non discriminazione – Argomenti delle parti

56. Le ricorrenti fanno valere che, mentre nel loro caso la [OSCURATO:PERSONA] si è basata esclusivamente sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante al fine di imputare l’infrazione alla società madre, per la maggior parte delle altre controllate destinatarie della decisione impugnata essa ha preso in considerazione indizi supplementari.

Le ricorrenti invocano, a tal riguardo, il trattamento riservato dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, alla [OSCURATO:PERSONA], alla ICI plc e alla [OSCURATO:PERSONA].

57. Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso una discriminazione ingiustificata nell’assunzione della prova.

Le ricorrenti sottolineano che, se avesse applicato alla [OSCURATO:PERSONA] il medesimo standard probatorio adottato nei confronti delle altre impres e, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe necessariamente giunta alla conclusione che l’infrazione era imputabile soltanto alla [OSCURATO:PERSONA].

58. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che la decisione impugnata menziona la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Atofina da parte della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sottolineano che si tratta semplicemente di un logico corollario della detenzione della maggioranza del capitale della [OSCURATO:PERSONA], e fanno valere che tale indizio non è lontanamente paragonabile a quelli presi in considerazione nel caso della [OSCURATO:PERSONA], nei cui riguardi la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto della partecipazione attiva della società madre all’infrazione.

In ogni caso, le ricorrenti osservano che tale indizio vale solo per la [OSCURATO:PERSONA] e non per la [OSCURATO:PERSONA].

59. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

60. Occorre rammentare che il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v. sentenza della Corte 11 settembre 2007, causa C‑277/04 P, Lindorfer/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6767, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

61. È giocoforza rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato tale principio nell’imputare l’infrazione controversa ai destinatari della decisione impugnata.

62. Anzitutto, si deve constatare che la situazione della ICI Acrylics non è paragonabile a quella delle ricorrenti.

Infatti, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che la ICI Acrylics – l’entità che ha partecipato direttamente all’infrazione controversa – era una semplice unità commerciale della ICI, priva di personalità giuridica, e non una controllata di quest’ultima detenuta al 100% o quasi (v., in particolare, punti 280, 287 e 288 della decisione impugnata).

Di conseguenza, per quanto concerne la ICI, la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante (confermata o meno da altri elementi), ma ha semplicemente identificato la persona giuridica di cui faceva parte, all’epoca dei fatti, l’unità commerciale che aveva commesso l’infrazione (punti 288 e 289 della decisione impugnata).

63. Inoltre, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, al punto 255 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato quanto segue: «Röhm GmbH & Co.

KG (controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA]) e Para‑Chemie GmbH (controllata al 100% da Röhm) sono entità giuridiche autonome.

Poiché queste due imprese erano detenute, direttamente o indirettamente, al 100% da [OSCURATO:PERSONA] (…) e il consiglio di vigilanza di Röhm è composto in parte da membri del direttivo di [OSCURATO:PERSONA] (…), la [OSCURATO:PERSONA] considera [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei comportamenti illeciti di Röhm (…) e di Para‑Chemie (…)».

64. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], al punto 294 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd è una delle sue controllate al 100%.

Inoltre, durante il periodo dell’infrazione, i membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] (…) erano anche membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] UK (…)».

65. Pertanto, è vero che, per imputare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito delle loro rispettive controllate, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante risultante dalla detenzione del 100% del capitale della controllata da parte della società madre, menzionando però un elemento supplementare, vale a dire, rispettivamente, la presenza nel consiglio di vigilanza della controllata di membri del direttivo della società madre e l’identità dei membri del consiglio di amministrazione delle due società.

66. Tuttavia, da ciò non consegue che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché le loro controllate, abbiano ricevuto un trattamento diverso da quello delle ricorrenti e delle loro società madri, tale da configurare una violazione del principio della parità di trattamento.

67. Infatti, si deve sottolineare che, al pari delle società madri delle ricorrenti, anche la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state considerate responsabili del comportamento illecito delle loro controllate (punti 258 e 296 della decisione impugnata).

Orbene, nessun elemento della decisione impugnata consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe esentate da tale responsabilità se non avesse potuto accertare i suddetti elementi aggiuntivi.

68. A tal riguardo occorre rammentare che, ai punti 245‑252 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i principi cui si è attenuta nell’identificare i destinatari della decisione impugnata.

Ne emerge chiaramente che, in presenza della detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale di una controllata, la [OSCURATO:PERSONA] si reputava legittimata a concludere per l’assenza di autonomia di tale controllata sulla sola base della presunzione di esercizio di un’influenza determinante, a condizione che tale presunzione non venisse confutata nel corso del procedimento amministrativo, e dunque ad imputare il comportamento illecito della controllata alla società madre in ragione del fatto che quest’ultima faceva parte della medesima impresa (v., segnatamente, punti 247 e 248 della decisione impugnata).

69. Si deve quindi constatare che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], essa ha rilevato solo ad abundantiam l’esistenza di elementi diversi dal rapporto di partecipazione nel capitale, laddove questi erano disponibili.

Del resto, per quanto riguarda il gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] erano stati nominati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto subordinato all’esistenza di detti elementi aggiuntivi l’imputazione alla società madre del comportamento illecito di una controllata al 100% o quasi.

Tale interpretazione è peraltro confermata dal fatto che, riguardo ad alcune società madri, la decisione impugnata fa riferimento esclusivamente al rapporto di partecipazione nel capitale.

Tale è il caso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 266) e delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] plc (punto 301).

70. D’altro canto, si deve ricordare che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie per addebitare l’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti è esatto, come risulta dalle suesposte considerazioni (v. supra, punto 47).

71. Pertanto, occorre respingere la seconda parte del presente motivo e, conseguentemente, il primo motivo nel suo complesso.

Sul secondo motivo, concernente gli errori di fatto compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’imputare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]

72. Le ricorrenti sostengono che, anche ammesso che il metodo consistente nel ricorrere alla presunzione di esercizio di un’influenza determinante nei loro confronti sia valido, la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata, in punto di fatto, ad imputare l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, le ricorrenti avrebbero dimostrato, in primo luogo, l’assenza di qualsiasi implicazione dei dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nelle pratiche di cui è causa e, in secondo luogo, l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della propria politica commerciale.

Sulla prima parte del motivo, relativa al mancato riconoscimento del fatto che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non erano coinvolti nelle pratiche oggetto della decisione impugnata – Argomenti delle parti

73. Le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] non afferma, nella decisione impugnata, che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] fossero coinvolti in qualche modo nelle pratiche in questione o fossero a conoscenza delle infrazioni commesse.

Esse rilevano, inoltre, che durante l’inchiesta la [OSCURATO:PERSONA] non ha rivolto alcuna richiesta di informazioni a tali imprese, e non ha neppure proceduto ad ispezioni nei loro locali.

74. Orbene, secondo le ricorrenti, dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la mancata partecipazione attiva o passiva della società madre all’infrazione può indurre detta istituzione ad escludere l’imputabilità a tale società dell’infrazione commessa dalla controllata, anche quando la società madre detenga la maggioranza o la totalità del capitale della controllata medesima.

75. Inoltre, le ricorrenti osservano a tale riguardo che il gruppo di cui esse facevano parte all’epoca dei fatti insisteva sul rispetto assoluto delle regole di concorrenza, il che ha peraltro indotto la [OSCURATO:PERSONA] a realizzare un programma di adeguamento al diritto della concorrenza sin dal gennaio 2001, cioè solo pochi mesi dopo l’acquisizione del gruppo Elf da parte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 17 aprile 2000.

Pertanto, esse affermano che, se la [OSCURATO:PERSONA] e/o la [OSCURATO:PERSONA] avessero avuto la possibilità di venire a conoscenza delle pratiche anticoncorrenziali attuate dalla [OSCURATO:PERSONA], ne avrebbero immediatamente ordinato la cessazione.

76. Di conseguenza, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto basarsi su tale elemento per concludere che dette società, pur detenendo la quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo considerato, non erano responsabili del suo comportamento illecito sul mercato del PMMA.

77. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

78. Occorre rammentare come dai punti 245‑252 e 259‑277 della decisione impugnata risulti che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato l’infrazione controversa alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto esse costituivano, all’epoca dei fatti, un’unica entità economica e, pertanto, un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza insieme con la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano partecipato ai comportamenti collusivi.

Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante e ha constatato che detta presunzione non era stata confutata nel corso del procedimento amministrativo.

Come emerge dall’esame del primo motivo, tale metodo è stato legittimamente adottato.

79. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, il fatto che una società madre e la sua controllata costituiscano un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti di detta società madre, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 50).

Perciò, non era necessario per la [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’implicazione diretta dei dirigenti della società madre o anche solo la conoscenza, da parte loro, dei fatti contestati.

Inoltre, il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo e in particolare il fatto che essa non abbia rivolto richieste di informazioni alle società madri, né proceduto ad ispezioni nei loro locali, è ininfluente rispetto alla questione se esse costituiscano, insieme con la loro controllata, un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE.

80. Quanto alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] invocata dalle ricorrenti, si deve constatare che, anche ammettendo che nel seguirla la [OSCURATO:PERSONA] abbia subordinato l’imputazione dell’infrazione alla società madre al coinvolgimento diretto dei suoi dirigenti nell’infrazione, ciò non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata sotto questo profilo, dato che il metodo utilizzato nel caso di specie era esatto.

Peraltro, nella loro replica, le ricorrenti precisano di non sostenere che la mancata partecipazione di una società madre all’infrazione commessa dalla sua controllata sia sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità di detta società madre, bensì soltanto che ciò costituisce un elemento di cui la [OSCURATO:PERSONA] può tenere conto a tal fine.

81. Infine, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di coinvolgimento diretto dei dirigenti della società madre o la loro non conoscenza dei fatti contestati, anche ammesso che possano essere dimostrate, non sarebbero sufficienti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante.

82. Pertanto, la prima parte del presente motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo, relativa alla mancata presa in considerazione degli elementi comprovanti la reale autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della propria politica commerciale – Argomenti delle parti

83. Le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, che la sua politica commerciale non era mai stata definita dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo considerato nella decisione impugnata.

Infatti, la circostanza che essa fosse giuridicamente una controllata della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti e che i membri del suo consiglio di amministrazione fossero nominati da quest’ultima non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla sua autonomia nella determinazione della propria politica commerciale.

Di conseguenza, imputando l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alle società madri di quest’ultima dell’epoca, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di fatto.

84. In primo luogo, le ricorrenti rilevano che il fatto che né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] definissero la politica commerciale delle loro controllate risulta dalla struttura stessa del gruppo.

Tali imprese sarebbero infatti società holding, azioniste di vari gruppi di società che agiscono autonomamente nei rispettivi ambiti di attività.

85. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di essere stata totalmente autonoma nella determinazione della propria politica commerciale relativa al PMMA, e in particolare per quanto riguarda la sua politica dei prezzi e la scelta dei clienti.

Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] era la società madre del ramo chimico ed era il soggetto che impartiva effettivamente direttive alle proprie controllate, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

A monte della [OSCURATO:PERSONA], il rapporto sarebbe stato solo quello che intercorre normalmente tra un azionista intenzionato a tutelare i propri interessi finanziari e una dirigenza indipendente, incaricata di gestire l’attività chimica.

Pertanto, il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato all’autorizzazione dei grandi investimenti e alla ricezione di informazioni contabili e finanziarie relative ai risultati della loro controllata, come prescritto dalla normativa applicabile.

A tal riguardo, le ricorrenti rinviano alla nota interna intitolata «Poteri interni e impegni di spesa», allegata al ricorso.

86. A tale proposito, le ricorrenti distinguono due periodi: dal 1992 al 2000 e dal 2001 al 2004.

87. Per quanto attiene al periodo compreso tra il 1992 e il 2000, esse indicano che la politica commerciale per le attività concernenti il PMMA veniva definita in maniera autonoma dalla [OSCURATO:PERSONA], tramite la divisione «Intermedi organici di sintesi» (in prosieguo: la «DIOS»).

Gli orientamenti generali di tale politica commerciale, sotto forma di un piano economico‑finanziario a cinque anni, sarebbero stati previamente approvati ogni anno dal comitato direttivo generale della [OSCURATO:PERSONA], che ratificava anche il bilancio della DIOS.

88. Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 2001 e il 2004, la politica commerciale per le attività concernenti il PMMA sarebbe stata definita in maniera autonoma dalla [OSCURATO:PERSONA], tramite la Atoglas (divenuta [OSCURATO:PERSONA]).

Gli orientamenti generali di tale politica commerciale, sotto forma di un piano economico‑finanziario a cinque anni, sarebbero stati previamente approvati ogni anno dal comitato direttivo della chimica, organo esecutivo del ramo chimico.

Il bilancio delle attività relative al PMMA veniva sottoposto al comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della presentazione del bilancio complessivo della Atoglas.

Tale comitato esecutivo interveniva in materia di investimenti, per le decisioni relative ad importi superiori ad EUR 10 milioni, e valutava i livelli di rischio e di redditività di tali investimenti.

89. Le ricorrenti sottolineano, in particolare, che né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] determinavano la politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] per attività come quelle in esame, le quali rappresentavano solo una quota marginale del loro fatturato.

A tale proposito esse ricordano che, nel 2002 (ultimo anno dell’infrazione), il fatturato mondiale realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la vendita di PMMA ammontava ad EUR 416 milioni, che rappresentavano il 2,1% del fatturato complessivo del ramo chimico e lo 0,4% del fatturato complessivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

90. Peraltro, le ricorrenti sottolineano che, anche ammesso che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sia valida, l’onere della prova gravante sull’impresa interessata dovrebbe – al fine di consentirle di confutare tale presunzione – riguardare l’assenza di controllo effettivo da parte della società madre sulla politica commerciale messa in atto dalla sua controllata sul mercato rilevante e dunque, nella specie, sul mercato del PMMA.

A loro parere, un approccio diverso, consistente nell’esigere la dimostrazione di un’autonomia completa rispetto alla società madre, e quindi la confutazione della possibilità astratta, per quest’ultima, di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata, nel caso in cui essa detenga il 100% del capitale di quest’ultima, costituirebbe una probatio diabolica ed equivarrebbe ad introdurre una presunzione assoluta.

91. In terzo luogo, le ricorrenti osservano che il controllo globale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] contrasta con il controllo esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali erano integrate nella [OSCURATO:PERSONA], sia a livello operativo che a livello funzionale.

Le ricorrenti sottolineano, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta per l’intero procedimento a proprio nome e a nome delle sue controllate e non ha mai contestato, nel corso dell’inchiesta, l’esistenza di un controllo effettivo sulle stesse.

92. Infatti, da un lato, a livello operativo, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], che erano assenti dal processo di fabbricazione dei metacrilati, la [OSCURATO:PERSONA] aveva un’attività di produzione di metacrilato di metile, materia prima utilizzata – in parte – internamente dalle sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la produzione e la distribuzione di PMMA.

93. Dall’altro lato, a livello funzionale, benché fosse esercitata da controllate della [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), l’attività relativa al PMMA sarebbe sempre stata integrata nell’organizzazione commerciale della [OSCURATO:PERSONA], inizialmente in seno alla DIOS fino al 2000 e poi tramite un’unità commerciale specificamente dedicata a l PMMA, a partire dal 2001.

Per giunta, nel periodo considerato, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata composta da rappresentanti delle direzioni giuridiche e finanziarie della [OSCURATO:PERSONA].

Costoro avrebbero inoltre esercitato responsabilità non solo in seno alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche all’interno della [OSCURATO:PERSONA], la quale non disponeva di propri servizi giuridici e finanziari.

Infine, i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nelle pratiche esaminate nella decisione impugnata informavano tutti regolarmente un membro della dirigenza della [OSCURATO:PERSONA], che nel periodo dell’infrazione era il sig.

G., successivamente direttore della DIOS fino al 2000 e membro del comitato direttivo della chimica a partire dal 2001.

94. Le ricorrenti rilevano, peraltro, che tale integrazione funzionale e operativa tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata nel 2004, in occasione della riorganizzazione del ramo chimico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e della creazione della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente nel maggio 2006, con la quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA].

95. In quarto luogo, le ricorrenti sottolineano che nessuno dei documenti raccolti durante il procedimento attesta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, una qualunque istruzione o raccomandazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla politica commerciale da seguire sui mercati dei metacrilati, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] avesse sequestrato centinaia di documenti presso la sede della [OSCURATO:PERSONA].

96. In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che la posizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è contraria alla sua stessa prassi anteriore.

Infatti, nella decisione 10 dicembre 2003, C (2003) 4570 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici; in prosieguo: la «decisione Perossidi organici»), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe imputato la responsabilità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rapporto di partecipazione azionaria esistente tra queste due imprese.

Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di una reale autonomia nella determinazione della sua politica commerciale.

Secondo le ricorrenti, dal momento che il periodo considerato dalla decisione Perossidi organici coincide in parte con quello preso in considerazione nella decisione impugnata, e dato che i rapporti economici e finanziari che legavano la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] erano assolutamente identici nei due casi, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente discostarsi dalla posizione adottata nel caso oggetto della decisione Perossidi organici.

97. Peraltro, il controllo limitato e globale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle loro controllate sarebbe stato recentemente confermato dal Conseil de la concurrence (Autorità per la concorrenza) francese, il quale avrebbe constatato, in una decisione relativa al mercato della distribuzione di carburanti sulle autostrade, che la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA disponevano di un’autonomia sufficiente nella determinazione della loro politica commerciale.

98. Infine, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di diritto nella valutazione della natura e della ripartizione dell’onere della prova.

Esse considerano che, dal momento che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era accompagnata da alcun elemento aggiuntivo atto a dimostrare l’esistenza di un controllo effettivo delle società madri sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] relativamente al mercato del PMMA, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto durante il procedimento amministrativo elementi atti a dimostrare la propria reale autonomia sul mercato era sufficiente per invertire l’onere della prova.

A loro parere, spettava quindi alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che, nonostante tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano un’influenza determinante sulle loro controllate relativamente al mercato in questione.

99. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli elementi prodotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo, e ripresi nel ricorso, non sono sufficienti, neppure considerati nel loro insieme, a dimostrare l’autonomia di comportamento sul mercato della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. – Giudizio del Tribunale

100. In limine, si deve rilevare che, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti (v. supra, punti 90 e 98), nella specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato le regole in materia di onere della prova.

101. A tal riguardo, occorre rammentare che dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. supra al punto 35, punto 61), emerge che, per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, la società interessata deve produrre «elementi di prova sufficienti» a dimostrare che la società controllata si comporta autonomamente sul mercato.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], ad essa spetta esaminare tali elementi di prova, e non produrre elementi positivi per dimostrare l’esercizio di siffatta influenza.

Peraltro, se la parte interessata potesse limitarsi a contestare detta presunzione adducendo semplici affermazioni non dimostrate, la presunzione sarebbe priva di qualunque effetto utile.

102. Orbene, si deve rilevare anzitutto che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno prodotto pochissimi elementi concreti a sostegno delle loro affermazioni relative all’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato.

In particolare, la parte III.2 di tale risposta, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] ha goduto [nel periodo dell’infrazione] di una reale autonomia nella determinazione della propria politica commerciale», non rinvia ad alcun documento a sostegno delle affermazioni ivi contenute.

Risulta quindi che la conclusione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 272 della decisione impugnata, secondo cui gli elementi addotti dalle ricorrenti costituivano semplici affermazioni, non suffragate da prove sufficienti, è esatta.

Come risulta dal punto precedente, essa consente di ritenere fondatamente che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante non sia stata confutata.

103. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’approccio adottato nella decisione impugnata non implica una probatio diabolica.

Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tale controllata alla società madre, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono quindi essere elencati in modo esaustivo (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punti 73 e 74).

Di conseguenza, incombeva alle ricorrenti produrre ogni elemento relativo ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra tale controllata e la società madre, e da esse considerato idoneo a dimostrare che tali società non costituivano un’entità economica unica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 50, punto 65).

Anche ammesso che le ricorrenti non siano state in grado di produrre tali elementi di prova nel caso di specie, ciò non significa, tuttavia, che detta presunzione non possa in alcun caso essere confutata.

104. È nell’ambito di tali osservazioni generali che vanno esaminati gli argomenti specifici addotti dalle ricorrenti.

105. In primo luogo, esse si basano sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono società holding e fanno valere che l’autonomia delle loro controllate risulta dalla struttura stessa del gruppo.

106. È giocoforza constatare, da un lato, che le affermazioni secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero società holding non sono suffragate da alcun elemento di prova.

107. Dall’altro, tali affermazioni, anche ammesso che siano esatte, non sono sufficienti per escludere che le società madri in questione abbiano esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate, coordinando in particolare gli investimenti finanziari all’interno del gruppo.

Infatti, la giurisprudenza ha già affermato che, nel contesto di un gruppo di società, una holding è una società volta a raggruppare partecipazioni in diverse società e la cui funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2567, punto 63). [OSCURATO:PERSONA] specie, le stesse ricorrenti affermano che le loro società madri intervenivano nelle decisioni più importanti che potevano avere un impatto a livello dell’intero gruppo.

Lungi dall’inficiare la tesi dell’esistenza di un’entità economica composta dalle ricorrenti e dalle loro società madri, tali affermazioni confermano semmai che la funzione di queste ultime era di assicurare un’unità di direzione e un coordinamento, in modo da influenzare il comportamento delle controllate sul mercato.

108. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di avere dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] era totalmente autonoma nella determinazione della propria politica commerciale relativa al PMMA.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata la società madre del ramo chimico e avrebbe impartito direttive alle proprie controllate, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], il loro ruolo si sarebbe limitato all’autorizzazione dei grandi investimenti e alla ricezione delle informazioni contabili e finanziarie relative ai risultati della loro controllata, come prescritto dalla normativa applicabile.

109. A tal riguardo occorre rilevare, da un lato, che le affermazioni delle ricorrenti non sono suffragate da alcun elemento di prova.

Orbene, per quanto riguarda le affermazioni relative all’organizzazione e alla struttura del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e ai rispettivi poteri delle varie società del gruppo, la prova concreta, in linea di principio, poteva essere fornita.

110. È vero che le ricorrenti hanno prodotto, in allegato al ricorso, una nota interna, dal titolo «Poteri interni e impegni di spesa», per suffragare il loro argomento secondo cui la società madre si limitava ad approvare gli investimenti più importanti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA] senza essere contraddetta dalle ricorrenti, tale documento non figurava nella risposta alla comunicazione degli addebiti.

Peraltro, interrogate al riguardo in udienza, le ricorrenti hanno confermato che detto documento non era stato prodotto nel procedimento amministrativo.

Orbene, dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35 (punto 61), risulta che, quando applica la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che la società interessata, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comportava in maniera autonoma sul mercato.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente concludere, al punto 272 della decisione impugnata, che le affermazioni in questione non erano suffragate da prove sufficienti.

111. Dall’altro lato, e in ogni caso, anche ammesso che siano dimostrate, tali affermazioni non sarebbero sufficienti per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, dato che riguardano esclusivamente la determinazione della politica commerciale relativa al PMMA.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, per stabilire se una società controllata determini autonomamente la propria condotta sul mercato, si devono prendere in considerazione non solo gli elementi relativi alla politica commerciale nel settore dei prodotti oggetti del cartello, ma altresì tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale società controllata alla società madre (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punti 67, 68, 73 e 74, nonché le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott in tale causa, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8241).

112. Peraltro, talune affermazioni delle ricorrenti contengono indizi del fatto che esse formavano un’unica entità economica con le loro società madri.

113. Infatti, le ricorrenti ammettono che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovevano autorizzare i grandi investimenti della loro controllata.

Orbene, l’esercizio di tale potere costituisce senz’altro un indizio del fatto che la controllata si comporta sul mercato tenendo conto degli interessi della società madre (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 547).

114. Inoltre, le ricorrenti hanno evocato a più riprese l’esistenza di un ramo chimico della [OSCURATO:PERSONA].

In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, esse hanno confermato che, da maggio 2000 fino alla fine del periodo dell’infrazione, il ramo chimico includeva non solo la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate, ma anche altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Le ricorrenti hanno spiegato che, a seguito della fusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tutte le attività chimiche dei precedenti gruppi sono state poste, dal punto di vista funzionale, sotto l’egida della [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca Atofina).

Tuttavia, tale raggruppamento funzionale non è stato sistematicamente accompagnato da un raggruppamento di capitale.

Orbene, tale divisione del gruppo in rami, che per giunta prescinde dai rapporti di partecipazione tra le società del gruppo, rappresenta un forte indizio del fatto che il coordinamento delle attività di tali rami spetta alla società capogruppo.

Tale funzione della società madre è atta ad escludere l’autonomia del comportamento della controllata sul mercato (v., in tal senso, sentenze Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 113, punto 549, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 107, punto 64).

115. Quanto alle affermazioni secondo cui l’attività relativa al PMMA costituiva solo una quota molto esigua del fatturato globale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], esse non sono idonee a dimostrare che la società madre abbia lasciato alla controllata una totale autonomia nella definizione del proprio comportamento sul mercato.

Inoltre, come rilevato poc’anzi, l’autonomia di una società controllata rispetto alla sua società madre non deve essere valutata esclusivamente in base alla sua attività nel settore dei prodotti oggetto del cartello.

Di conseguenza, anche ammesso che tale argomento sia pertinente, occorrerebbe valutare l’importanza della [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso per le sue società madri (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 107, punto 66).

Orbene, le ricorrenti non hanno addotto argomenti in tal senso.

116. In terzo luogo, dev’essere respinto l’argomento secondo cui il controllo globale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] contrasterebbe con il controllo esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da una parte, si tratta ancora una volta di un’affermazione non suffragata da elementi di prova sufficienti in ordine ai rapporti tra le società interessate.

Dall’altra, anche ammesso che sia dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano con la [OSCURATO:PERSONA] rapporti meno stretti rispetto a quelli intercorrenti tra quest’ultima e le sue controllate, ciò non sarebbe sufficiente per dimostrare l’autonomia del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato.

117. In quarto luogo, per quanto attiene all’argomento secondo cui la riorganizzazione del ramo chimico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la creazione della [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, nonché la sua successiva quotazione in borsa nel 2006, confermavano l’autonomia di quest’ultima società, è sufficiente rilevare che si tratta di elementi posteriori al periodo dell’infrazione, che pertanto non possono dimostrare l’autonomia di detta società durante tale periodo.

Inoltre, l’espressione «riorganizzazione del ramo chimico del gruppo [OSCURATO:PERSONA]» suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva una funzione di coordinamento nell’ambito di detto ramo chimico.

118. In quinto luogo, riguardo all’argomento secondo cui nessun documento del fascicolo dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto istruzioni o raccomandazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla politica commerciale sul mercato dei metacrilati, esso è di per sé inoperante, dato che l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] non deve essere valutata esclusivamente con riguardo a tale mercato.

Inoltre, come già riconosciuto dalla giurisprudenza, il fatto che dai documenti del fascicolo non risulti che la società madre abbia impartito istruzioni alla sua controllata non dimostra che tali istruzioni non siano esistite (v., in tal senso, sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 113, punto 545).

119. In sesto e ultimo luogo, occorre esaminare l’argomento secondo cui la posizione adottata nella decisione impugnata sarebbe contraria alla precedente prassi della [OSCURATO:PERSONA], quale risultante dalla decisione Perossidi organici, in cui essa non ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

120. A tal riguardo si deve osservare che dalla decisione Perossidi organici (punti 373‑391), invocata dalle ricorrenti, risulta che in essa la [OSCURATO:PERSONA] non ha analizzato il problema della responsabilità della società madre della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, non si è pronunciata sulla questione dell’autonomia di quest’ultima rispetto alla società madre.

Pertanto, anche supponendo che i fatti di quel caso di specie fossero simili a quelli qui in esame, non si può sostenere che detta decisione offrisse una garanzia di qualche tipo quanto al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] percepiva i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società madri, né, peraltro, quanto al criterio di imputabilità applicabile a tale gruppo di società.

121. D’altronde, la decisione impugnata non è la prima in cui la [OSCURATO:PERSONA] imputa alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, C (2004) 4876, concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso C 37.773 – AMCA; in prosieguo: la «decisione AMCA»), la [OSCURATO:PERSONA] aveva già proceduto ad un’imputazione siffatta a carico della [OSCURATO:PERSONA], anche in quel caso sulla base della presunzione, non confutata, di esercizio di un’influenza determinante sulla sua controllata.

122. In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a verificare sistematicamente se il comportamento configurante infrazione di una società controllata possa essere imputato alla sua società madre (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5169, punti 330 e 331, confermata dalla sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8681, punto 82).

Di conseguenza, anche ammesso che le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] formassero un’unica impresa anche all’epoca dei fatti contestati nella decisione Perossidi organici, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione la possibilità di rivolgere tale decisione alla società madre delle ricorrenti e di infliggerle una sanzione non le impediva di farlo nel caso di specie, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di imputabilità.

123. Del resto, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata tenuta a prendere in considerazione la possibilità di imputare alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione controversa nella decisione Perossidi organici, la circostanza che non l’abbia fatto dimostrerebbe solo l’errore commesso in quel procedimento e quindi non potrebbe essere utilmente invocata dalle ricorrenti nel caso di specie.

124. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che gli elementi prodotti dalle ricorrenti, anche considerati nel loro insieme, non sono sufficienti per confutare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate.

125. Pertanto, la seconda parte del presente motivo deve essere interamente respinta e con essa deve respingersi il secondo motivo nel suo complesso.

Sul terzo motivo, concernente la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione nell’applicazione delle regole sull’imputabilità

126. Tale motivo è suddiviso in due parti. Sulla prima parte del motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazio ne – Argomenti delle parti

127. Le ricorrenti fanno valere che, dal momento che la decisione impugnata non risponde all’insieme degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare l’autonomia della sua politica commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente.

Peraltro, le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso non sarebbero atte a sanare detta violazione.

128. Da un lato, le ricorrenti indicano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto all’insieme degli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA], che vengono riassunti nel punto 269 della decisione impugnata.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] si asterrebbe dal rispondere agli argomenti secondo cui la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non provava di per sé l’esercizio di un controllo effettivo, e secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] godeva di totale autonomia nella determinazione della propria politica commerciale, tenuto conto del fatto che l’obbligo di rendicontazione era limitato alle informazioni generali trasmesse nell’ambito del normale funzionamento di un gruppo di società e riguardava principalmente questioni contabili, finanziarie e di revisione contabile.

129. Dall’altro lato, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a taluni argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che non sono stati neppure riassunti nella decisione impugnata.

Si tratterebbe degli argomenti relativi al fatto che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero mai stati coinvolti nelle pratiche contestate, nonché al fatto che il controllo esercitato dalle società madri si sarebbe limitato all’autorizzazione degli investimenti più importanti e sarebbe stato troppo globale per restringere l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi.

130. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto trattati nel corso del procedimento amministrativo, debba nondimeno esaminare la fondatezza di tutti gli argomenti addotti per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, considerati nel loro insieme.

Qualsiasi altro approccio equivarrebbe ad introdurre una presunzione assoluta.

131. Peraltro, il difetto di motivazione sarebbe tanto più pregiudizievole nella fattispecie in quanto, da un lato, l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe innovativo, come essa riconoscerebbe al punto 271 della decisione impugnata, e, dall’altro, in relazione alle altre controllate chiamate in causa dalla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la presenza di indizi supplementari che confermano la presunzione di esercizio di un’influenza determinante da parte delle loro società madri.

Le ricorrenti sottolineano che, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] è più intenso quando la sua decisione si spinge notevolmente al di là delle decisioni precedenti (sentenza della Corte 8 novembre 2001, causa C‑228/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8401, punto 28; ordinanze del Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑245/03 R, FNSEA e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑271, punto 52, e causa T‑217/03 R, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑239, punto 66).

132. [OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente. – Giudizio del Tribunale

133. Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo riguardati direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE deve essere valutata alla luce non solo del tenore letterale della motivazione stessa, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

134. La giurisprudenza ha già statuito che, qualora, come nella fattispecie, una decisione che applica l’art. 81 CE riguardi più destinatari e ponga un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il disposto della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1373, punto 78, e 27 settembre 2006, causa T‑330/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3389, punto 93).

Pertanto, per essere sufficientemente motivata nei confronti delle società madri delle ricorrenti, la decisione impugnata doveva in particolare contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tali società (v., in tal senso, sentenza SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80).

135. Inoltre, considerato che tale imputazione influisce sulla situazione delle ricorrenti, che queste ultime l’hanno contestata durante il procedimento amministrativo e che esse hanno quindi interesse a contestare la decisione impugnata su questo punto, dette ricorrenti devono poter conoscere, al pari delle loro società madri, le ragioni della posizione della [OSCURATO:PERSONA].

136. Ne consegue che, qualora, come nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] basi l’imputazione dell’infrazione sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante e le società interessate abbiano addotto, nel corso del procedimento amministrativo, elementi diretti a confutare tale presunzione, la decisione deve contenere un’esposizione sufficiente dei motivi atti a giustificare la posizione secondo cui tali elementi non consentivano di infirmare la presunzione suddetta.

137. [OSCURATO:PERSONA] specie, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno sostenuto in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva goduto, per tutto il periodo dell’infrazione, di un’autonomia reale nella determinazione della propria politica commerciale.

A sostegno di quest’affermazione le ricorrenti hanno addotto, in sostanza, i medesimi argomenti analizzati nell’ambito del secondo motivo.

138. Orbene, da quanto precede emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tali argomenti al punto 272 della decisione impugnata, affermando che «[g]li altri argomenti [erano] semplici asserzioni [non] suffragate da prove sufficienti a confutare la presunzione relativa alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per gli atti commessi dalla loro controllata Atofina».

Le ricorrenti sostengono quindi erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto al loro argomento, riportato al punto 269, sub c), della decisione impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] godeva di una totale autonomia nella sua politica commerciale e nel suo comportamento sul mercato.

139. Peraltro, occorre riconoscere che, nelle circostanze del caso di specie, tale affermazione contenuta nel punto 272 della decisione impugnata soddisfa i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza.

140. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto il motivo per cui aveva ritenuto che gli elementi addotti dalle ricorrenti e dalle loro società madri non fossero sufficienti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante.

La decisione impugnata ha quindi fornito loro le indicazioni necessarie per difendere i propri diritti.

In particolare, le ricorrenti hanno avuto la possibilità di contestare l’esattezza dell’affermazione suddetta – facendo valere di aver suffragato le proprie allegazioni con prove sufficienti – o di contestarne la pertinenza – facendo valere che le allegazioni in questione, ancorché non dimostrate, erano nella specie sufficienti per confutare la presunzione in questione.

Tale motivazione può essere colta nella sua portata se la si confronta con il passaggio in questione della risposta alla comunicazione degli addebiti, noto alle ricorrenti, che non rinvia ad alcun documento a sostegno delle affermazioni che esso contiene (v. supra, punti 102 e segg.).

141. Inoltre, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza che, sebbene a norma dell’art. 253 CE essa debba motivare le proprie decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l’hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 88, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑3/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1177, punto 222).

Pertanto, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] debba indicare nella sua decisione i motivi per i quali ritiene che gli elementi addotti non siano sufficienti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, non ne consegue che essa sia tenuta, in ciascun caso, a discutere specificamente ognuno degli elementi addotti dalle imprese interessate.

Una risposta globale, come quella che è stata data nel caso di specie, può essere sufficiente, a seconda delle circostanze concrete, affinché l’impresa possa difendere utilmente i propri diritti e il Tribunale possa esercitare il proprio controllo.

142. Quanto al fatto che il punto 269 della decisione impugnata non riporta tutti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], esso non è determinante.

143. Da un lato, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il controllo esercitato dalle società madri si limitava all’autorizzazione degli investimenti più importanti ed era troppo globale per limitare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, esso coincide con l’argomento secondo cui «Atofina gode[va] di una totale autonomia nella sua politica commerciale e nel suo comportamento sul mercato», che viene riportato nel punto 269, sub c), della decisione impugnata e al quale viene risposto nel punto 272 della stessa.

Peraltro, si deve rilevare che i punti 115 e 117 della risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti, in cui figurava tale argomento, non rinviano ad alcun documento a loro sostegno.

Le ricorrenti potevano quindi comprendere che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nel punto 272 della decisione impugnata costituiva una risposta anche a tale argomento.

144. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento secondo cui i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non erano mai stati coinvolti nelle pratiche contestate, dalla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti (v. in particolare punti 91‑105) risulta che esse hanno sollevato tale argomento, ai punti 99‑101 di tale risposta, non per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, bensì per dimostrare che «[n]on si può (…) contestare alla [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna partecipazione, diretta o indiretta, alle pratiche contestate».

Orbene, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su tale elemento per imputare l’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti.

Pertanto, il fatto che detto argomento non sia stato menzionato nella decisione impugnata non può assolutamente configurare una violazione dell’obbligo di motivazione.

145. Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto esplicitamente all’argomento, riportato nel punto 269 della decisione impugnata, secondo cui la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non provava l’esercizio di un controllo effettivo, si deve sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha asserito, nella decisione impugnata, che tale elemento fosse sufficiente per legittimare l’imputazione dell’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti.

Certamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 264 della decisione impugnata, che «[i] membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] (…) erano nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] (…)», e che tale circostanza nonché il rapporto di partecipazione azionaria tra queste due società le consentivano di presumere che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante ed un controllo effettivo sul comportamento della sua controllata [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, come si è constatato sopra ai punti 68 e 69, dall’economia generale della decisione impugnata risulta che tale elemento è stato menzionato solo ad abundantiam e non ha condizionato l’imputazione dell’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti.

Di conseguenza, l’assenza di una risposta esplicita a tale argomento non ha impedito alle ricorrenti di conoscere i motivi di tale imputazione, né di contestarli dinanzi al Tribunale.

146. Inoltre, quanto all’argomento fondato sul tenore letterale del punto 271 della decisione impugnata, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ivi constatato quanto segue: «[I]l fatto che, in un procedimento precedente, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rivolto la sua decisione esclusivamente alla Atofina non le impedisce, di per sé, di rivolgere la sua decisione nel caso di specie sia alla Atofina che alla [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per imputare la responsabilità ad una società madre in circostanze come quelle della fattispecie (…) e il fatto che essa non si sia avvalsa di tale potere in una decisione anteriore non le impedisce di avvalersene nel caso in esame».

147. È giocoforza constatare che tale passaggio non equivale assolutamente ad ammettere che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato una posizione innovativa, come asserito dalle ricorrenti.

L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] è diretta semplicemente a respingere l’argomento, riportato al punto 268 della decisione impugnata, fondato sulla mancata imputazione, in una decisione anteriore rivolta alla [OSCURATO:PERSONA], del comportamento di quest’ultima alla sua società madre (decisione Perossidi organici).

Si deve peraltro rilevare che, anteriormente alla decisione impugnata, la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, basata sul solo rapporto di partecipazione nel capitale, era già stata applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione AMCA, in cui essa aveva imputato l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].

148. In ogni caso, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti esige solo che la [OSCURATO:PERSONA] sviluppi il proprio ragionamento in modo esplicito qualora adotti, nell’ambito della sua prassi decisionale, una decisione che si spinge notevolmente al di là delle decisioni precedenti.

In tal caso, pertanto, essa non può limitarsi a fornire una motivazione sommaria, segnatamente attraverso il rinvio ad una prassi decisionale costante (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 131, punto 28).

Orbene, come risulta da quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto in modo esplicito nella decisione impugnata agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare l’autonomia della sua politica commerciale.

149. Infine, il fatto che, nei confronti delle altre società controllate chiamate in causa dalla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato la presenza di indizi supplementari che confermano la presunzione di esercizio di un’influenza determinante da parte delle loro società madri non può che restare ininfluente rispetto alla sufficienza della motivazione nei confronti delle ricorrenti.

Peraltro, dalle suesposte considerazioni (v. supra, punti 68 e 69) risulta che tali elementi supplementari sono stati rilevati solamente ad abundantiam.

150. Ne consegue che la prima parte del presente motivo deve essere respinta. Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione del principio di buona amministrazione – Argomenti delle parti

151. Le ricorrenti rilevano che, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in forza del principio di buona amministrazione, ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Tale obbligo rivestirebbe un’importanza fondamentale nei procedimenti amministrativi in cui le istituzioni dispongono di un potere discrezionale al fine di adempiere le loro funzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza.

152. [OSCURATO:PERSONA] specie, basandosi su una semplice presunzione di controllo ed astenendosi, nei termini indicati sopra, dal rispondere agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per confutare tale presunzione (in particolare quelli concernenti l’irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato con cura gli elementi pertinenti della fattispecie e avrebbe violato il principio di buona amministrazione.

153. Inoltre, le ricorrenti respingono gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la censura in esame si confonderebbe con quella relativa al difetto di motivazione.

Esse sottolineano che il principio di buona amministrazione è distinto dall’obbligo di motivazione e persegue una finalità diversa.

154. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

155. Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, allorquando le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale al fine di adempiere alle loro funzioni, tanto più essenziale è la necessità che nei procedimenti amministrativi vengano rispettate le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Fra queste garanzie rientra in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5469, punto 14, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1, punto 86).

Tale obbligo discende dal principio di buona amministrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2707, punto 269).

156. A sostegno della presente censura, le ricorrenti si limitano ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su una semplice presunzione di influenza determinante esercitata su di esse dalle loro società madri e ha omesso di rispondere agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per confutare tale presunzione, in particolare quelli relativi all’irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e all’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA].

157. Tuttavia, da quanto precede risulta, anzitutto, che il ricorso a tale presunzione è del tutto legittimo.

Inoltre, come emerge dall’esame della prima parte del presente motivo, la lettura dei passaggi in questione della risposta alla comunicazione degli addebiti e della decisione impugnata consente di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto agli argomenti pertinenti sollevati dalle ricorrenti e in particolare a quelli concernenti l’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA] [argomento riportato nel punto 269, sub c), della decisione impugnata e al quale viene risposto al punto 272 della medesima decisione].

A tal riguardo si deve sottolineare che il carattere succinto della motivazione ivi contenuta, secondo cui «[g]li altri argomenti sono semplici asserzioni [non] suffragate da prove sufficienti a confutare la presunzione», non consente di constatare, di per sé solo, una violazione dell’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale gli elementi pertinenti emersi dal procedimento amministrativo.

Peraltro, dalle suesposte considerazioni (v. supra, punti 102 e segg.) risulta che l’affermazione contenuta nel punto 272 della decisione impugnata è esatta, il che presuppone un esame accurato e imparziale da parte della [OSCURATO:PERSONA].

158. Infine, per quanto attiene all’argomento secondo cui la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non prova di per sé l’esercizio di un controllo effettivo, è sufficiente rilevare che la Commissi one non ha sostenuto il contrario nella decisione impugnata.

Infatti, l’influenza determinante esercitata dalle società madri delle ricorrenti su queste ultime è stata constatata sulla base di una presunzione che non è stata confutata durante il procedimento amministrativo.

Come si è poc’anzi osservato, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stata menzionata in tale contesto ad abundantiam.

Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia specificamente risposto a tale argomento non costituisce una violazione dell’obbligo di buona amministrazione.

159. Per il resto si deve sottolineare che, a parte il tenore letterale della decisione impugnata, le ricorrenti non hanno prodotto altri elementi a sostegno della loro censura.

160. Pertanto, occorre respingere la seconda parte del presente motivo e, di conseguenza, il terzo motivo nel suo insieme.

Sul quarto motivo, concernente la violazione del criterio dell’impatto concreto sul mercato nella fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda a EUR 65 milioni Argomenti delle parti

161. Nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti adducono che, fissando l’importo di partenza della loro ammenda a EUR 65 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il criterio dell’impatto concreto sul mercato, enunciato al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti.

162. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che l’importo di partenza dell’ammenda, ossia EUR 65 milioni, è eccessivo, in quanto l’infrazione ha avuto solo un impatto molto limitato sui mercati dei prodotti in questione.

163. A tal riguardo esse sostengono, anzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 329 della decisione impugnata, l’impatto dell’infrazione sul mercato era misurabile.

Di conseguenza, esso avrebbe dovuto essere preso in considerazione per determinare la gravità dell’infrazione, conformemente alla giurisprudenza e agli orientamenti.

164. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fare riferimento al gioco della concorrenza che si sarebbe normalmente avuto in assenza dell’infrazione.

Ciò presupporrebbe quindi che si conosca l’evoluzione della situazione concorrenziale sul mercato di cui trattasi nel periodo dell’infrazione e si possa confrontare tale evoluzione con dati di mercato esterni.

165. Orbene, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti le ricorrenti avrebbero fornito alla [OSCURATO:PERSONA] i dati necessari a tal fine, vale a dire informazioni dettagliate sull’evoluzione dei prezzi dei tre prodotti in PMMA interessati dal 1995 al 2003, anche rispetto all’evoluzione del prezzo delle loro materie prime.

Inoltre, l’impatto dell’infrazione sarebbe stato misurabile anche sulla base delle informazioni relative all’evoluzione delle quote di mercato dei vari produttori durante l’infrazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso, come dimostrerebbe il testo della comunicazione degli addebiti.

166. Oltre a ciò, le ricorrenti adducono che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto alla quantificazione dell’impatto dell’infrazione sul mercato, essa avrebbe necessariamente concluso che tale impatto era limitato e avrebbe quindi fissato l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore ad EUR 65 milioni.

167. A tale proposito le ricorrenti fanno valere che l’impatto concreto dell’infrazione era necessariamente trascurabile, in quanto l’evoluzione dei prezzi dei prodotti in questione era strettamente correlata a quella dei prezzi delle materie prime utilizzate per la loro fabbricazione, per le quali non è stata rilevata alcuna infrazione, come emergerebbe dagli schemi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

168. Per giunta, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto, nella decisione impugnata, che l’infrazione aveva avuto solo un impatto estremamente limitato sui mercati di cui trattasi.

Infatti, al punto 104 della decisione impugnata, relativo alla descrizione generale dell’attuazione degli accordi, essa avrebbe ammesso che gli aumenti di prezzo convenuti non erano sempre stati applicati.

Analogamente, da vari punti della decisione impugnata, dedicati rispettivamente ai tre prodotti in questione, risulterebbe che gli aumenti di prezzo concordati in occasione di varie riunioni non avevano potuto essere applicati o avevano avuto solo un effetto molto limitato.

169. Peraltro, in risposta agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti precisano di non contestare che l’attuazione, anche parziale, di un accordo possa costituire un indizio dell’esistenza di un impatto concreto di tale accordo sul mercato, né che l’intesa di cui è causa possa avere avuto un certo impatto sul mercato del PMMA.

Esse sostengono, tuttavia, che tale impatto era misurabile e, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto alla sua quantificazione, avrebbe necessariamente concluso che era limitato.

170. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione nella misura in cui ha ritenuto che non si dovesse prendere in considerazione l’impatto concreto dell’infrazione per determinare l’importo di partenza dell’ammenda.

171. Anzitutto, le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che l’impatto dell’infrazione non era misurabile, senza addurre il minimo elemento a sostegno di tale affermazione, e ciò malgrado i numerosi elementi sull’evoluzione dei prezzi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo.

172. Orbene, secondo le ricorrenti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare se l’impatto dell’infrazione sia o meno misurabile, in particolare quando, come nella specie, le parti del procedimento amministrativo adducono elementi relativi agli effetti dell’infrazione sui mercati di cui trattasi.

Se così non fosse, alla [OSCURATO:PERSONA] basterebbe affermare che l’impatto dell’infrazione non è misurabile per esentarsi dall’obbligo di tenere conto di tale impatto nella determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda.

173. Oltre a ciò, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione che le incombe e il principio di buona amministrazione anche nella misura in cui non ha risposto agli argomenti, addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti, diretti a dimostrare che l’impatto dell’infrazione sui mercati di cui trattasi era limitato.

174. In conclusione, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare le disposizioni in questione della decisione impugnata e, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, fissare l’importo di partenza della loro ammenda ad un livello inferiore a quello imposto dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’impatto limitato dell’infrazione sui mercati in questione.

175. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale

176. In base al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, «[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante».

177. Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, l’impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato era misurabile.

A loro parere, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto ad una quantificazione di tale impatto, avrebbe necessariamente concluso che esso era limitato e avrebbe quindi fissato l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore ad EUR 65 milioni.

Inoltre, le ricorrenti fanno valere una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, a motivo del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato la propria affermazione secondo cui l’impatto non era misurabile e non avrebbe risposto agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti.

178. A tal riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi, come le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità delle infrazioni figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione, nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell’Unione (v. sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punti 241 e 242 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7415, punto 96).

179. Ne consegue che l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è, di per sé, un criterio decisivo ai fini della valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda.

In particolare, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi ai detti effetti, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 96 e la giurisprudenza ivi citata).

180. A tale proposito occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, le intese meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe.

Il loro eventuale impatto concreto sul mercato, e segnatamente sapere in che misura la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che sarebbe stato praticato nell’ipotesi di assenza del cartello, non costituisce un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑127/04, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1167, punto 64).

Infatti, i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione non hanno lo stesso peso nell’ambito dell’esame complessivo.

La natura dell’infrazione riveste importanza capitale, in particolare, per classificare le infrazioni come molto gravi (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2661, punto 91).

181. Infatti, come dichiarato dalla Corte, risulta dagli orientamenti che le intese orizzontali sui prezzi o di ripartizione delle quote di mercato possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sul solo fondamento della loro stessa natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato.

In tale fattispecie, l’impatto concreto dell’infrazione costituisce solo un elemento in mezzo ad altri, il quale, se misurabile, può consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 75, ed [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 122, punto 103).

La Corte ha quindi sottolineato che l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato era un elemento facoltativo, di cui la [OSCURATO:PERSONA], se lo riteneva opportuno, poteva tenere conto ai fini del calcolo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 82).

182. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza, il fatto che con gli orientamenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato il proprio approccio riguardo alla valutazione della gravità di un’infrazione non le impedisce di esaminare tale criterio in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 122, punto 237).

183. Alla luce di tale giurisprudenza, gli argomenti addotti dalle ricorrenti non sono atti a rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la determinazione dell’importo di partenza.

184. Infatti, da un lato, anche ammesso che, come sostenuto dalle ricorrenti, l’infrazione controversa abbia avuto un impatto limitato sull’evoluzione dei prezzi, la sua qualificazione come infrazione molto grave sarebbe comunque adeguata, data la sua natura e la sua estensione geografica (vale a dire il territorio del SEE).

Si deve peraltro sottolineare che, nella sua conclusione relativa alla gravità dell’infrazione, contenuta nel punto 331 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave «[i]n considerazione [della sua] natura (…) e [del] fatto che essa riguardava l’intero territorio del SEE».

Pertanto, il criterio dell’impatto concreto sul mercato non ha avuto alcun peso nella qualificazione dell’infrazione.

185. Dall’altro lato, nulla nella decisione impugnata indica che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse concluso che l’impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato era limitato, essa avrebbe fissato l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore ad EUR 65 milioni.

186. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA], pur affermando che l’intesa di cui è causa aveva certo avuto un impatto sul mercato, tenuto conto dell’attuazione degli accordi e delle pratiche relative ai prezzi (v. punti 321 e 329 della decisione impugnata), ha subito precisato che «[n]el presente procedimento non [era] possibile misurare l’impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato (…) e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non si [sarebbe basata] specificamente su un impatto particolare, conformemente agli orientamenti, secondo cui l’impatto concreto deve essere preso in considerazione qualora sia misurabile» (punto 321), ed ha evidenziato che gli «effetti [dell’intesa di cui è causa sul mercato non erano] misurabili con precisione».

Peraltro, come si è già rilevato, la sua conclusione relativa alla gravità dell’infrazione, contenuta nel punto 331 della decisione impugnata, non menziona il criterio dell’impatto concreto sul mercato.

187. È quindi giocoforza constatare che tale elemento non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda.

188. D’altronde, si deve sottolineare che le ricorrenti non affermano che la [OSCURATO:PERSONA], in base ai documenti in suo possesso, avrebbe dovuto constatare l’assenza di impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato.

Esse ammettono che l’infrazione possa avere avuto un certo impatto sul mercato, ma sostengono che tale impatto era limitato (v. supra, punto 169).

Orbene, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto, ai fini del calcolo dell’ammenda, della propria constatazione secondo cui l’intesa aveva avuto un impatto sul mercato, nulla indica che essa ne abbia esagerato gli effetti.

189. Allo stesso modo, non si può sostenere che l’importo di partenza applicato all’ammenda delle ricorrenti sia stato necessariamente basato sulla presa in considerazione di un impatto significativo dell’intesa di cui è causa sul mercato per il fatto che detto importo è ampiamente superiore a quello minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni molto gravi (vale a dire EUR 20 milioni).

Infatti, come risulta dalle suesposte considerazioni, l’impatto concreto dell’infrazione costituisce solo uno degli elementi che possono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda al di là di tale somma.

190. Così, nella specie, gli elementi che hanno determinato la fissazione dell’importo di partenza sono stati, in particolare, la natura dell’infrazione, accertata tenendo conto delle caratteristiche principali della stessa esposte nella sezione 4.2 della decisione impugnata (v. punto 320 della decisione impugnata), le dimensioni del mercato geografico in questione, vale a dire il territorio del SEE (v. punto 330 della decisione impugnata), e l’applicazione di un trattamento differenziato a tali imprese, per tenere conto della loro reale capacità economica di arrecare un pregiudizio grave alla concorrenza, valutata in base ai fatturati ottenuti con la vendita di prodotti in PMMA, per i quali esse avevano partecipato all’intesa di cui è causa (v. punti 332‑334 della decisione impugnata).

In quest’ultimo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato le dimensioni dell’intero mercato dei prodotti in PMMA nel 2000 e nel 2002, espresse in volume e in valore (v. punto 333 della decisione impugnata).

191. Orbene, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti sottolineano il carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda facendo riferimento esclusivamente al criterio dell’impatto concreto sul mercato.

Come emerge da quanto sopra esposto, tale argomento è di per sé inoperante per contestare l’importo di partenza dell’ammenda applicato alle ricorrenti.

192. Ne consegue inoltre che non è pertinente il fatto che dal tenore letterale della decisione impugnata non emergano in maniera sufficientemente circostanziata i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non fosse possibile, sulla base delle informazioni di cui disponeva, misurare l’impatto concreto dell’infrazione controversa sul mercato.

Infatti, tale circostanza non ha alcuna incidenza sulla qualificazione dell’infrazione come molto grave né sull’importo di partenza stabilito per l’ammenda delle ricorrenti.

193. Inoltre, da quanto precede risulta che gli argomenti relativi al carattere limitato dell’impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato non possono giustificare la riduzione dell’ammenda nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale.

194. Pertanto, occorre respingere il presente motivo e la domanda di riduzione dell’ammenda formulata a tale titolo dalle ricorrenti.

Sul quinto motivo, concernente l’esistenza di errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo

195. Nell’ambito di tale motivo, le ricorrenti contestano la maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo e chiedono al Tribunale di annullare la decisione impugnata su questo punto o, in subordine, di ridurre sostanzialmente la maggiorazione effettuata a tale titolo.

196. Tale motivo si suddivide in tre parti.

Inoltre, all’udienza, le ricorrenti hanno dedotto un’ulteriore censura diretta a contestare la maggiorazione in questione.

Sulla prima parte del motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente aumentare l’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo sulla base del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’infrazione non era imputabile a tale società – Argomenti delle parti

197. Le ricorrenti fanno valere che, applicando un coefficiente moltiplicatore di 3 a titolo dell’effetto dissuasivo sulla base del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], sebbene l’infrazione non fosse imputabile a tale società, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto.

A loro parere, un’eventuale maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, ammesso che fosse necessaria, avrebbe potuto essere basata solo sulle dimensioni e sulle risorse della [OSCURATO:PERSONA].

198. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente riconosciuto che un coefficiente moltiplicatore di 3 sarebbe eccessivo in tale ipotesi.

Le ricorrenti rilevano infatti che, per determinare la frazione dell’ammenda imputabile alla sola [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che avrebbe applicato «un coefficiente moltiplicatore di 1,25» se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata l’unica destinataria della decisione impugnata (nota 250 della decisione impugnata).

199. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

200. È sufficiente constatare che tale parte del presente motivo è interamente basata sulla premessa secondo cui l’infrazione controversa non poteva essere imputata alle società madri della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, dalle suesposte considerazioni risulta che tale premessa è errata.

201. Di conseguenza, la prima parte del presente motivo dev’essere respinta. Sulla seconda parte del motivo, concernente una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Argomenti delle parti

202. Le ricorrenti fanno valere che, anche supponendo che l’infrazione sia imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] (o alla [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto ha tenuto conto del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per aumentare l’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo dell’effetto dissuasivo.

203. Infatti, secondo le ricorrenti, anche ammesso che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante possa essere sufficiente per imputare l’infrazione alle loro società madri, essa non basterebbe per applicare la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo sulla base del fatturato realizzato da queste ultime.

Esse ritengono che il carattere dissuasivo dell’ammenda debba essere valutato in funzione delle circostanze idonee ad influenzare il comportamento dell’autore di un’infrazione sul mercato e, in particolare, dell’entità delle risorse messe a disposizione della controllata che ha commesso l’infrazione sul mercato rilevante.

A loro parere, affinché la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo possa essere calcolata sulla base del fatturato realizzato a livello del gruppo, l’appartenenza ad un gruppo di società deve essere accompagnata da ulteriori elementi atti a dimostrare che la controllata ha effettivamente utilizzato le risorse del gruppo per commettere l’infrazione, in virtù della partecipazione dei dirigenti della società madre all’infrazione e/o dell’esistenza di un controllo effettivo della società madre sulla controllata.

In mancanza, la presa in considerazione del fatturato realizzato dalla società madre costituirebbe un’applicazione sproporzionata e discriminatoria della nozione di effetto dissuasivo.

204. Peraltro, le ricorrenti rilevano che, nella sua prassi decisionale, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la partecipazione della società madre all’infrazione commessa dalla sua controllata e l’utilizzo delle risorse del gruppo per commettere l’infrazione fossero criteri pertinenti ai fini dell’applicazione dell’effetto dissuasivo [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (Caso n.

IV/35.691/E-4, Tubi preisolati) (in prosieguo: la «decisione Tubi preisolati»)].

205. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione.

206. Essa rileva in particolare che, una volta che il perimetro dell’impresa che dev’essere considerata responsabile dell’infrazione è stato delimitato in modo giuridicamente sufficiente, l’esigenza o meno di applicare un coefficiente moltiplicatore e, se del caso, la determinazione dell’adeguatezza del suo livello dipendono dalle risorse globali di tale impresa.

Dette risorse sarebbero congruamente rispecchiate dal fatturato globale realizzato dall’impresa nell’anno precedente quello dell’adozione della decisione che infligge la sanzione, e nessun rilievo potrebbe attribuirsi a considerazioni del tipo di quelle addotte dalle ricorrenti. – Giudizio del Tribunale

207. Occorre rammentare che, al punto 337 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, nella categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle ammende applicabili consentiva anche di fissare l’importo delle ammende ad un livello tale da garantire che esse avessero un effetto dissuasivo sufficiente, «tenuto conto delle dimensioni e della potenza economica di ciascuna impresa».

Per valutare le dimensioni e la potenza economica dell’impresa cui appartenevano le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatturato mondiale realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, ultimo esercizio precedente quello in cui è stata adottata la decisione impugnata (EUR 143,168 miliardi) e ha deciso di applicare un coefficiente moltiplicatore di 3 all’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, punti 338 e 349 della decisione impugnata).

208. Nell’ambito della presente parte del quinto motivo, le ricorrenti contestano tale modus operandi affermando sostanzialmente che, affinché la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo possa essere calcolata sulla base del fatturato realizzato a livello del gruppo, l’appartenenza ad un gruppo di società deve essere accompagnata da ulteriori elementi atti a dimostrare che la società controllata ha effettivamente utilizzato le risorse del gruppo.

Di conseguenza, a tale proposito non sarebbe sufficiente l’imputazione della responsabilità alle società madri sulla base della presunzione, non confutata, di esercizio di un’influenza determinante sulla loro controllata.

209. Tale argomentazione non può essere accolta.

210. In limine, occorre rammentare, per quanto riguarda la nozione di dissuasione, che essa costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda.

Per costante giurisprudenza, infatti, le ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE e previste dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 hanno lo scopo di punire gli illeciti commessi dalle imprese interessate, nonché quello di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme dell’Unione in materia di concorrenza.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], per determinare l’importo dell’ammenda, può tener conto, segnatamente, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5859, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

211. Inoltre, la Corte ha costantemente dichiarato che il fatturato complessivo dell’impresa costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di quest’ultima e della sua potenza economica (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 243 e la giurisprudenza ivi citata).

La giurisprudenza ha così ammesso che, per fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantire a quest’ultima un carattere sufficientemente dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva tenere conto del fatturato totale dell’impresa considerata (sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punti 15‑18, e 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 120; sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2473, punto 96).

212. In tale contesto occorre rammentare che, secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] costituiscono con le ricorrenti un’unica impresa, la quale ha commesso l’infrazione controversa.

Pertanto, l’argomentazione delle ricorrenti equivale ad esigere che, per stabilire il livello sufficientemente dissuasivo dell’ammenda, si tenga conto non già delle dimensioni e della potenza economica di tale impresa, quali rispecchiate dal suo fatturato globale, bensì solamente di una parte delle sue risorse, cioè quelle «messe a disposizione della controllata che ha commesso l’infrazione sul mercato rilevante».

È giocoforza constatare, tuttavia, che tale tesi non è compatibile con l’obiettivo di dissuasione perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA].

213. Infatti, come già dichiarato dal Tribunale, la necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda, sebbene non giustifichi l’innalzamento del livello generale delle ammende nell’ambito della realizzazione di una politica di concorrenza, esige che l’importo dell’ammenda sia modulato al fine di tener conto dell’effetto voluto sull’impresa cui essa è inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, segnatamente in rapporto alla capacità finanziaria dell’impresa in parola, in modo da soddisfare, da un lato, la necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, l’esigenza di rispetto del principio di proporzionalità (sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑897, punto 283, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑881, punto 379).

Di conseguenza, è in particolare la possibilità per l’impresa interessata di mobilizzare più facilmente i capitali necessari per il pagamento della sua ammenda che può giustificare, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 18, nonché sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 284, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 379).

214. Ne consegue che non si può esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa dimostri un nesso supplementare tra l’utilizzo delle risorse dell’impresa e l’infrazione da questa commessa, affinché dette risorse possano essere prese in considerazione al fine di determinare il livello sufficientemente dissuasivo dell’ammenda, poiché ciò che rileva, in tale contesto, sono le dimensioni e la potenza economica dell’impresa colpevole in quanto tale.

215. Infine, per quel che riguarda il rinvio alla decisione Tubi preisolati, è sufficiente ricordare che la prassi decisionale antecedente della [OSCURATO:PERSONA] non funge da quadro giuridico di riferimento per le ammende in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1087, punto 85 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, l’argomentazione relativa al tenore di tale decisione è di per sé inoperante.

216. Di conseguenza, la seconda parte del presente motivo dev’essere respinta. Sulla terza parte del motivo, concernente l’inutilità del ricorso all’effetto dissuasivo dell’ammenda nel caso di specie – Argomenti delle parti

217. Le ricorrenti rilevano che, a termini degli orientamenti, l’ammenda deve essere fissata ad un livello sufficientemente dissuasivo e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può aumentare l’ammenda qualora essa non raggiunga tale livello.

Secondo le ricorrenti, la necessità di aumentare un’ammenda a tale titolo può essere determinata solo dopo il calcolo del suo importo finale, tenendo conto, se del caso, della recente condanna dell’impresa al pagamento di ammende.

Esse ritengono che il fatto di applicare una maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo ab initio e in abstracto, senza tenere conto delle circostanze di fatto proprie dell’impresa incriminata e in particolare delle ammende precedentemente pagate dall’impresa interessata, sia in contrasto con gli orientamenti.

218. A tal riguardo, le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, in un periodo di meno di tre anni, al pagamento di una serie di ammende per un importo complessivo di circa EUR 180 milioni, per la sua partecipazione ad intese attuate simultaneamente, quanto meno in parte, alle pratiche sanzionate nella decisione impugnata.

Tali ammende sarebbero state inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni Perossidi organici e AMCA, nonché nella decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione Perossido di idrogeno e perborato»).

In ciascuna di queste tre decisioni la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato alla [OSCURATO:PERSONA] una maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, aumentando progressivamente il coefficiente moltiplicatore applicabile.

219. A parere delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto considerare che le precedenti ammende per fatti contemporanei all’intesa di cui è causa avevano un carattere sufficientemente dissuasivo per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] commettesse altre infrazioni in futuro e che, pertanto, era inutile applicare una maggiorazione supplementare dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo.

220. Peraltro, esse rilevano che l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un programma di adeguamento al diritto della concorrenza, poco tempo dopo l’acquisizione della Elf da parte della [OSCURATO:PERSONA], dimostra che essa era già stata sufficientemente dissuasa dal commettere nuove infrazioni.

221. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

222. In limine, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑68/04, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2511, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

223. In primo luogo, va respinto l’argomento secondo cui nella specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto ab initio alla maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, mentre, secondo le ricorrenti, la necessità di aumentare un’ammenda a tale titolo potrebbe essere determinata solo dopo il calcolo dell’importo finale dell’ammenda.

224. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza, la necessità di assicurare l’effetto dissuasivo costituisce un obbligo generale cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi durante l’intero iter di calcolo dell’ammenda e non esige necessariamente che tale calcolo si concentri in una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti ai fini del conseguimento di tale obiettivo (v. sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 131 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, le ricorrenti non possono sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere alla determinazione dell’effetto dissuasivo solo dopo il calcolo dell’importo finale dell’ammenda.

225. Si deve inoltre constatare che, ai punti 337‑350 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha solamente proceduto, nel contesto della valutazione della gravità dell’infrazione, ad una maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda al fine di garantire alla stessa «un effetto dissuasivo sufficiente, tenuto conto delle dimensioni e della potenza economica di ciascuna impresa» (punto 337 della decisione impugnata).

Tale fase del calcolo dell’ammenda deriva dalla necessità di adeguare l’importo di partenza in modo che l’ammenda abbia un carattere sufficientemente dissuasivo, considerate le risorse globali dell’impresa e la sua capacità di mobilizzare i fondi necessari per il pagamento dell’ammenda.

Tuttavia, detta fase non si identifica, come sostengono le ricorrenti, nella valutazione ab initio dell’effetto dissuasivo dell’ammenda in quanto tale.

Come risulta dal punto precedente, la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi a tale considerazione durante l’intero iter di calcolo dell’ammenda.

226. In secondo luogo, dev’essere parimenti respinto l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto ad una maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo in abstracto, senza tenere conto delle circostanze di fatto proprie dell’impresa autrice dell’illecito.

227. Tale argomento è infondato in punto di fatto.

Infatti, la presa in considerazione, nei punti 337‑350 della decisione impugnata, delle dimensioni dell’impresa cui appartenevano le ricorrenti e l’aumento dell’importo di partenza che ne risulta costituiscono proprio un elemento diretto ad adeguare l’ammenda in funzione delle caratteristiche proprie di detta impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 362).

228. In terzo luogo, occorre esaminare l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto delle ammende precedentemente pagate dalla [OSCURATO:PERSONA], nel senso che avrebbe dovuto considerare che le tre ammende inflittele in precedenza per fatti contemporanei all’intesa di cui è causa presentavano un carattere sufficientemente dissuasivo per evitare che essa commettesse nuove infrazioni in futuro ed era quindi inutile applicare un’ulteriore maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo.

229. Anzitutto, occorre rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] quattro ammende distinte, ciascuna entro i limiti fissati dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, purché essa avesse commesso quattro distinte violazioni del disposto dell’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 56).

Ciascuna di tali ammende doveva basarsi sulla valutazione della durata e della gravità proprie dell’infrazione sanzionata.

230. Orbene, è giocoforza constatare che l’imposizione di un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] per diverse attività anticoncorrenziali concernenti altri prodotti non incide sulla realtà concreta dell’infrazione commessa nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4949, punto 52).

A tale proposito si deve sottolineare che la soluzione prospettata dalle ricorrenti impedirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare una determinata ammenda tenendo conto di tutti gli elementi che consentono di valutare la gravità dell’infrazione e, in particolare, della necessità di garantire un livello sufficientemente dissuasivo a tale ammenda, avuto riguardo alle dimensioni e alla potenza economica dell’impresa interessata.

231. Peraltro, la soluzione prospettata dalle ricorrenti contrasta con l’obiettivo di dissuasione perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua politica in materia di ammende.

Come giustamente osservato da quest’ultima, tale soluzione porterebbe ad una situazione paradossale, in cui un’impresa che moltiplica la propria partecipazione a più intese vedrebbe diminuire progressivamente il costo marginale di ciascuna sanzione.

232. Inoltre, si deve rilevare che l’argomento delle ricorrenti si basa sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l’importo dell’ammenda in funzione della probabilità che la [OSCURATO:PERSONA] commettesse nuove infrazioni in futuro, probabilità che essa avrebbe dovuto valutare tenendo conto dell’importo complessivo delle ammende inflitte a tale impresa in un determinato periodo.

Orbene, una simile premessa è incompatibile con la nozione di dissuasione applicata nel diritto della concorrenza.

233. A tal riguardo occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81, n. 1, CE o l’art. 82 CE costituisce uno dei mezzi attribuiti alla detta istituzione per consentirle di svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto dell’Unione.

Questo compito comprende indubbiamente quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di perseguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 105, e sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 222, punto 53).

234. Infatti, le ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE, quali previste dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, hanno lo scopo di punire gli illeciti commessi dalle imprese interessate, nonché quello di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 16).

Pertanto, il fattore dissuasivo è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 23, e sentenza del Tribunale 30 aprile 2009, causa T‑13/03, Nintendo e Nintendo of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑947, punto 71). [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto in alcun modo tenuta, quando valuta la necessità di aumentare l’importo delle ammende al fine di assicurare loro un effetto dissuasivo, a procedere alla valutazione della probabilità che le imprese in questione divengano recidive (sentenza Nintendo e Nintendo of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72).

235. Di conseguenza, tale fase del calcolo dell’ammenda consiste nell’aumentare l’importo di partenza in funzione di elementi oggettivi, quali le dimensioni e la potenza economica dell’impresa interessata, e non sulla base di elementi soggettivi concernenti la valutazione della probabilità che in futuro essa commetta una nuova infrazione.

Ne consegue che è irrilevante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già proceduto, nelle decisioni invocate dalle ricorrenti, ad aumenti nei loro confronti a titolo dell’effetto dissuasivo e abbia innalzato progressivamente i coefficienti moltiplicatori applicati.

236. Infine, dev’essere parimenti respinto l’argomento basato sul fatto che l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del programma di adeguamento al diritto della concorrenza dimostrerebbe che essa era già stata sufficientemente dissuasa dal commettere nuove infrazioni, dato che tale elemento non è pertinente, nel contesto della maggiorazione dell’ammenda, per tenere conto delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata.

In ogni caso, la giurisprudenza ha già statuito che la semplice adozione, da parte di un’impresa, di un programma di adeguamento alle regole della concorrenza non può costituire una garanzia valida e sicura del futuro e durevole rispetto di tali regole da parte dell’impresa suddetta, cosicché un siffatto programma non può obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad una riduzione dell’ammenda a motivo del fatto che lo scopo di prevenzione che tale istituzione persegue sarebbe già, almeno in parte, raggiunto (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 361; v. anche sentenza BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 230, punto 52).

237. Pertanto, la terza parte del presente motivo dev’essere respinta.

Sulla censura, sollevata in udienza, concernente il fatto che, alla data dell’adozione della decisione impugnata, le ricorrenti non erano più controllate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti

238. All’udienza le ricorrenti hanno sostenuto che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva aumentare la loro ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo per tenere conto delle dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dato che la [OSCURATO:PERSONA] non era più controllata da tale gruppo al momento dell’adozione della decisione impugnata.

Orbene, elementi nuovi, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la fine della fase scritta, suggerirebbero che l’esistenza di tale controllo al momento dell’adozione della decisione impugnata costituiva un presupposto necessario per applicare alla [OSCURATO:PERSONA] una maggiorazione a scopo deterrente, tenuto conto delle dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

239. Tali elementi nuovi emergerebbero dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti del Tribunale, posti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento relative alla causa T‑206/06, vertente sul ricorso proposto dalle società madri delle ricorrenti contro la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegato in quel contesto di non aver applicato coefficienti moltiplicatori di dissuasione alla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni più recenti [decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 – Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione Clorato di sodio»), e 11 novembre 2009, C (2009) 8682 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38589 ­– Stabilizzanti termici) (in prosieguo: la «decisione Stabilizzanti termici»)] in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla data di tali decisioni.

240. Orbene, le ricorrenti sottolineano che la quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA] risale al 18 maggio 2006 e che, a partire da tale data, ossia circa due settimane prima dell’adozione della decisione impugnata, avvenuta il 30 maggio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] non era più controllata dalla [OSCURATO:PERSONA].

241. Agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui si tratterebbe di un motivo nuovo, irricevibile ai sensi dell’art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale, le ricorrenti replicano che la loro argomentazione si basa su elementi che sono stati rivelati dopo la chiusura della fase scritta, vale a dire la risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti posti dal Tribunale nella causa T‑206/06 e le decisioni Clorato di sodio e Stabilizzanti termici.

In ogni caso, le ricorrenti invitano il Tribunale ad esaminare d’ufficio un eventuale difetto di motivazione della decisione impugnata, nella misura in cui in quest’ultima la [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe per quali motivi sia stato necessario applicare la maggiorazione alla loro ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo tenendo conto delle dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non facesse più parte di tale gruppo alla data di adozione della decisione impugnata.

242. Infine, in risposta ad un quesito del Tribunale in tal senso, le ricorrenti hanno ammesso che, nell’ambito della presente causa, non avevano specificamente informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che dal 18 maggio 2006 non erano più controllate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, esse hanno sostenuto che, durante il procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] era stata tenuta al corrente del processo di quotazione in borsa, che si è svolto secondo un calendario prestabilito.

Le ricorrenti rilevano peraltro che, in allegato al controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un prospetto relativo a tale quotazione in borsa, cosicché essa non potrebbe affermare di non esserne stata informata.

243. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la censura fondata sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione impugnata è nuova e dovrebbe essere dichiarata irricevibile, in applicazione dell’art. 48 del regolamento di procedura.

A suo parere, le ricorrenti non possono affermare che tale censura è basata su un elemento nuovo, dato che, per l’appunto, la quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe anteriore all’adozione della decisione impugnata, cosicché la censura in questione avrebbe potuto essere sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio.

244. Comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale censura debba essere respinta perché infondata.

Essa ammette che, quando tiene conto delle risorse globali di un’impresa, queste devono essere valutate, al fine di perseguire in maniera corretta la finalità di dissuasione, alla data in cui l’ammenda viene inflitta (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 285).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza e conformemente agli orientamenti, per determinare l’importo dell’ammenda essa potrebbe anche tener conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza.

Orbene, tale elemento verrebbe valutato al momento dell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punti 289 e 290).

In particolare, quando si tratta di un gruppo di società che costituiscono un’unità economica, le società controllate beneficerebbero del fatto che la loro società madre dispone di tali risorse.

245. Pur ammettendo che il criterio delle infrastrutture giuridico‑economiche non è espressamente menzionato nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che esso è previsto dagli orientamenti.

Di conseguenza, tale criterio sarebbe stato da essa necessariamente applicato nella decisione impugnata.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti tutt’al più di un difetto riguardante la motivazione su questo punto, che il Tribunale potrebbe integrare d’ufficio, giungendo alla medesima conclusione per quanto riguarda l’importo dell’ammenda.

246. Infine, per quel che attiene alle decisioni Clorato di sodio e Stabilizzanti termici, invocate dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tali decisioni applicano gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: i «nuovi orientamenti»), che non fanno più riferimento al criterio delle infrastrutture giuridico‑economiche.

Ciò spiegherebbe quindi il diverso approccio adottato in tali decisioni successive. – Giudizio del Tribunale

247. In primo luogo, occorre rammentare che, nel loro ricorso introduttivo, le ricorrenti hanno formulato un motivo, suddiviso in tre parti, concernente l’esistenza di errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, che è stato esaminato in precedenza.

Peraltro, esse hanno anche indicato che la [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua quotazione in borsa intervenuta il 18 maggio 2006, è divenuta un’entità totalmente indipendente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], giacché il suo capitale non è più controllato da quest’ultimo.

Tuttavia, l’argomentazione diretta a contestare la maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, per la ragione specifica che le ricorrenti non erano più controllate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione impugnata, non è stata espressamente sollevata nelle loro memorie difensive.

Orbene, come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale argomentazione si basa, in ipotesi, su un elemento di fatto anteriore al ricorso e avrebbe quindi potuto essere dedotta sin da quella fase.

248. Tuttavia, non è necessario esaminare se, nella specie, tale argomento costituisca un motivo nuovo, irricevibile a norma dell’art. 48 del regolamento di procedura, o al contrario solo l’ampliamento di un motivo enunciato nell’atto introduttivo del giudizio e strettamente connesso con questo, che dovrebbe in tal caso essere dichiarato ricevibile conformemente a tale disposizione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 13 novembre 2001, causa C‑430/00 P, Dürbeck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8547, punto 17; sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6351, punto 278, e sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2085, punto 156).

249. Infatti, anche se, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno dichiarato esplicitamente che «una maggiorazione dell’importo dell’ammenda [della [OSCURATO:PERSONA]] a titolo dell’“effetto dissuasivo”, per tenere conto delle dimensioni e delle risorse del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sarebbe tanto meno giustificata in quanto l’impresa diverrà un’entità indipendente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] nella primavera del 2006, data prevista della sua quotazione in borsa», esse però – come hanno ammesso in udienza – non hanno specificamente informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che a partire dal 18 maggio 2006 non erano più controllate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la decisione impugnata non è in alcun modo inficiata da illegittimità su questo punto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi sugli elementi di fatto indicati nella comunicazione degli addebiti, comprovanti che le ricorrenti formavano un’unica impresa con le loro società madri, elementi che non sono stati espressamente rimessi in discussione dalle interessate.

250. Di conseguenza, la censura sollevata all’udienza è comunque infondata nella parte diretta a sostenere la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata.

251. Ciò nondimeno, occorre rammentare che nella specie le ricorrenti hanno chiesto, sul fondamento dell’art. 229 CE, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda loro inflitta dalla decisione impugnata.

Inoltre, hanno specificamente chiesto al Tribunale di «ridurre sostanzialmente la maggiorazione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo dell’effetto dissuasivo».

In tal modo, esse hanno invitato il Tribunale ad esercitare la competenza giurisdizionale anche di merito di cui dispone in forza dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, in applicazione dell’art. 229 CE, e ciò anche con specifico riferimento alla maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo.

252. Orbene, come statuito dalla giurisprudenza, la suddetta competenza giurisdizionale anche di merito legittima il giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda inflitta (sentenze della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8375, punto 692, e 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7415, punto 86, nonché sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2501, punto 577).

253. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, le disposizioni dell’art. 48 del regolamento di procedura non ostano a che il Tribunale prenda in considerazione, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, l’argomentazione sollevata dalle ricorrenti all’udienza, per esaminare se la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo fosse giustificata alla luce dell’elemento di fatto invocato (v., in tal senso e per analogia, con riguardo a conclusioni formulate in udienza, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 252, punti 575 e 578), dato che peraltro la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni su tale questione (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX‑II, Riesame M/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑12033, punti 40‑42, 57 e 58).

254. In secondo luogo, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato l’esattezza delle affermazioni delle ricorrenti secondo cui, a partire dal 18 maggio 2006, esse non erano più controllate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Come si è precedentemente osservato, tale elemento di fatto figurava già nel ricorso introduttivo.

Peraltro, si deve sottolineare che l’esattezza di quest’affermazione è confermata dal tenore della decisione Stabilizzanti termici, discussa in udienza e prodotta successivamente dalle ricorrenti (v. supra, punto 26).

Infatti, a termini di detta decisione, «[d]al 18 maggio 2006 [OSCURATO:PERSONA] non fa più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» (punto 27) e «non appart[iene] più alla stessa impresa cui appartiene la [OSCURATO:PERSONA] (…)» (punto 740).

255. Inoltre, su richiesta del Tribunale (v. supra, punto 26), le ricorrenti hanno prodotto elementi di prova diretti a suffragare le loro affermazioni. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tali elementi di prova e ha ammesso esplicitamente, in risposta al quesito del Tribunale, che, a partire dal 18 maggio 2006, le ricorrenti non facevano parte di una stessa impresa insieme con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

256. Si deve quindi constatare che, alla data dell’adozione della decisione impugnata, le ricorrenti non facevano più parte di una stessa impresa insieme con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

257. In terzo luogo, occorre esaminare l’eventuale incidenza di tale constatazione sull’importo dell’ammenda al cui pagamento le ricorrenti sono tenute in forza della decisione impugnata.

258. A tale proposito occorre rammentare che la necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda, sebbene non giustifichi l’innalzamento del livello generale delle ammende nell’ambito della realizzazione di una politica di concorrenza, esige che l’importo dell’ammenda sia modulato al fine di tener conto dell’impatto voluto sull’impresa cui essa viene inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, segnatamente in rapporto alla capacità finanziaria dell’impresa in parola, in modo da soddisfare, da un lato, la necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, l’esigenza di rispetto del principio di proporzionalità (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 283, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 379).

Di conseguenza, è in particolare la possibilità per l’impresa di mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento della sua ammenda l’elemento che può giustificare, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 18; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 258, punto 284, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 379; v. anche supra, punti 210‑213).

259. Pertanto, lo scopo della presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa di cui trattasi per assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto voluto su tale impresa, tenendo presente che la sanzione non deve essere trascurabile in rapporto, segnatamente, alla capacità finanziaria dell’impresa medesima (sentenza della Corte 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5361, punto 104).

260. È questo dunque il motivo per cui la giurisprudenza ha dichiarato che la finalità dissuasiva che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di perseguire in occasione della fissazione dell’importo di un’ammenda può essere validamente raggiunta soltanto considerando la situazione dell’impresa alla data in cui l’ammenda viene inflitta (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 278).

Pertanto, le risorse globali di un’impresa – che possono variare, diminuendo o aumentando, in modo significativo in un lasso di tempo relativamente breve, in particolare tra la cessazione dell’infrazione e l’adozione della decisione che infligge l’ammenda – devono essere valutate – al fine di perseguire in maniera corretta la finalità di dissuasione, nel rispetto del principio di proporzionalità – alla data in cui l’ammenda viene inflitta (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punti 285 e 288).

261. Peraltro, tali considerazioni non sono contestate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa sostiene tuttavia di poter tenere conto, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda, anche del fatto che quasi sempre le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di strutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, elemento questo che si valuterebbe alla data dell’infrazione.

262. A tale proposito occorre rammentare che la gravità delle infrazioni dev’essere stabilita in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze specifiche della causa, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato stabilito un elenco vincolante o esaustivo di criteri che devono obbligatoriamente essere presi in considerazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 241 e la giurisprudenza ivi citata).

263. Inoltre, sebbene la [OSCURATO:PERSONA], al fine di fissare l’ammenda ad un livello che le garantisca un carattere suffi cientemente dissuasivo, possa tener conto del fatturato dell’impresa di cui trattasi, il quale costituisce un’indicazione, anche se approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di quest’ultima e della sua potenza economica, non si deve però attribuire a tale fatturato un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione, e dunque la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo aritmetico basato sul volume d’affari (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 233, punto 121; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 243, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. supra al punto 211, punto 120).

264. Pertanto, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], essa può segnatamente tenere conto, nella determinazione dell’importo dell’ammenda, del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (v. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. supra al punto 211, punto 121), come peraltro previsto dal punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti.

265. La presa in considerazione di tale elemento è volta a penalizzare maggiormente le grandi imprese, che si presume godano di conoscenze e infrastrutture sufficienti per essere consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e per valutarne gli eventuali benefici.

Pertanto, in tale ipotesi, il fatturato in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce le dimensioni delle imprese in parola, e quindi la loro capacità di rendersi conto del carattere e delle conseguenze del loro comportamento, deve riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione, e non al momento dell’adozione della decisione impugnata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punti 289 e 290).

266. Tuttavia, nella specie, dalla decisione impugnata non risulta in alcun modo che le considerazioni relative alle infrastrutture giuridico‑economiche abbiano contribuito alla determinazione del coefficiente moltiplicatore 3, applicato all’ammenda inflitta alle ricorrenti.

267. Si deve infatti sottolineare che tale elemento non è menzionato ai punti 337‑350 della decisione impugnata, nei quali la [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore.

Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] afferma chiaramente che occorre fissare l’importo delle ammende «ad un livello tale da garantire loro un effetto dissuasivo sufficiente, tenuto conto delle dimensioni e della potenza economica di ciascuna impresa» (punto 337 della decisione impugnata), e che occorre applicare un coefficiente moltiplicatore «per fissare l’ammenda ad un livello che le garantisca un effetto dissuasivo sufficiente» (punto 349 della decisione impugnata).

Parimenti, al punto 346 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] indica che «il trattamento differenziato si basa sul fatturato di ciascuno dei partecipanti al mercato oggetto di un’intesa, che fornisce un valido indizio del loro peso rispettivo nell’infrazione, mentre il coefficiente moltiplicatore si basa sul fatturato totale dell’impresa, che rispecchia la necessità di portare l’ammenda ad un livello che le garantisca un effetto dissuasivo».

268. Pertanto, è giocoforza constatare che la giustificazione del coefficiente moltiplicatore è chiaramente basata sulle considerazioni esposte sopra ai punti 258‑260, vale a dire, in sostanza, sull’impatto che si intende ottenere, tramite le ammende, sulle imprese interessate.

269. Peraltro, tale conclusione è suffragata dal fatto che i coefficienti moltiplicatori applicati alle imprese interessate si basano sui loro fatturati totali dell’anno 2005, ossia l’ultimo esercizio precedente la decisione impugnata, e ciò indipendentemente dalla data finale dei loro rispettivi periodi di infrazione.

Così, ad esempio, nel caso della ICI, alla quale è stato applicato il coefficiente moltiplicatore 1,5, più di cinque anni separano la fine del periodo dell’infrazione (il 1° novembre 1999 secondo la decisione impugnata) dall’esercizio 2005.

Per contro, la parte in esame della decisione impugnata non contiene indicazioni relative alle dimensioni di tali imprese nei loro rispettivi periodi di infrazione.

Inoltre, si ricorda che la [OSCURATO:PERSONA], il cui fatturato viene preso in considerazione per l’applicazione del coefficiente moltiplicatore, ha acquisito il controllo del gruppo solo nell’aprile 2000, mentre il periodo dell’infrazione delle ricorrenti va dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002.

270. Il caso di specie si differenzia quindi nettamente dalla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza.

Infatti, nella decisione controversa in detta causa la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente evocato l’elemento relativo alle infrastrutture legali ed economiche (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, in particolare punto 275).

Del resto, da tale sentenza risulta che la necessità di tenere conto del fatto che le grandi imprese dispongono di infrastrutture giuridico‑economiche costituisce, nell’ambito della maggiorazione dell’ammenda, un motivo distinto da quello relativo alla necessità di garantire un effetto dissuasivo sufficiente dell’ammenda, e persegue scopi diversi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, in particolare punti 277, 278 e 289).

Pertanto, non si può sostenere che esso sia necessariamente sotteso al ragionamento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

271. Analogamente, deve essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa ha necessariamente tenuto conto dell’elemento relativo alle infrastrutture giuridico‑economiche, in quanto tale elemento è previsto dagli orientamenti.

A tale proposito è sufficiente rilevare che il punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti non prevede una presa in considerazione sistematica di tale elemento, ma solo la facoltà per la [OSCURATO:PERSONA] di farlo [«In linea di massima si potrà inoltre tenere conto del fatto (…)»].

Pertanto, poiché tale criterio non viene enunciato in modo imperativo, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a tenerne conto in tutti i casi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑713, punto 49).

272. Ne consegue che le dimensioni e la potenza economica delle ricorrenti dovevano essere valutate, ai fini dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore, con riferimento alla data della decisione impugnata, tenuto conto del fatturato globale della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, dal momento che nella fattispecie, come constatato poc’anzi, lo scopo della presa in considerazione di tali elementi risiedeva nell’impatto sull’impresa interessata perseguito tramite l’ammenda, e che l’unità economica che legava la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno prima della data di adozione della decisione impugnata, le risorse di quest’ultima società non potevano essere prese in considerazione per determinare il coefficiente moltiplicatore applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso e per analogia, riguardo al limite del 10%, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 390).

273. Peraltro, tenuto conto delle considerazioni esposte sopra al punto 260, tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che detta unità economica è venuta meno solo alcuni giorni prima dell’adozione della decisione impugnata.

274. Inoltre, quand’anche l’errore consistente nel prendere in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per determinare il coefficiente moltiplicatore fosse imputabile alle ricorrenti (v. supra, punto 249), tale circostanza non potrebbe giustificare il mantenimento dell’importo dell’ammenda loro inflitta, dato che tale importo è derivato dalla presa in considerazione di un elemento di fatto materialmente inesatto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑156/94, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑645, punto 586, e 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3137, punto 293).

275. Del resto, senza che il Tribunale possa tenere conto della risposta ai suoi quesiti fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑206/06, che non fa parte del fascicolo del presente procedimento, si deve sottolineare che tale modus operandi risulta dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] discussa in udienza (v. decisioni Clorato di sodio e Stabilizzanti termici).

Ad esempio, nella decisione Stabilizzanti termici la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il «coefficiente moltiplicatore [basato sul fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA]] non [doveva] essere applicato per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in quanto esse non apparten[evano] più alla stessa impresa cui appart[eneva] la [OSCURATO:PERSONA]» (v. punto 740 di tale decisione).

L’argomento secondo cui tali decisioni applicavano i nuovi orientamenti e questi ultimi non prevedono espressamente il criterio relativo alle infrastrutture giuridico‑economiche non è pertinente, dato che, come si è poc’anzi sottolineato, tale criterio non è stato applicato nemmeno nel caso di specie.

Peraltro, il medesimo approccio risulta anche dalla decisione Perossido d’idrogeno e perborato, contemporanea alla decisione impugnata e facente applicazione dei medesimi orientamenti, che è stata invocata all’udienza dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] a titolo di confronto con la decisione impugnata, relativamente al livello delle ammende (v., riguardo ad un altro gruppo di società, punti 31 e 463 della decisione Perossido d’idrogeno e perborato).

276. La conclusione esposta al precedente punto 272 non è rimessa in discussione dal fatto che, secondo la decisione impugnata, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dell’ammenda, essendo quest’ultima basata sull’applicazione del coefficiente moltiplicatore 3 in funzione del fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA], è condivisa in solido con le sue ex società madri.

Infatti, ciò non toglie che l’art. 2, lett. b), della decisione impugnata conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la piena libertà circa la riscossione dell’ammenda presso una o l’altra delle persone giuridiche interessate, fino a concorrenza degli importi ivi indicati.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe decidere di recuperare interamente l’ammenda presso le ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 settembre 2010, causa T‑40/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4893, punto 165).

277. Orbene, dalla decisione impugnata risulta che la stessa [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il coefficiente moltiplicatore 3 non fosse adeguato rispetto al fatturato della sola [OSCURATO:PERSONA] (circa EUR 5,7 miliardi nel 2005, secondo il punto 14 della decisione impugnata).

Infatti, nella nota 233, relativa al punto 349 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, «[p]er quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (…), si applicherà un coefficiente moltiplicatore separato di 1,25 al loro importo di partenza di EUR 65 milioni, a partire dal quale si potrà calcolare la maggiorazione del 55% per la durata prima del calcolo della maggiorazione del 50% a titolo della recidiva (…)».

A tal riguardo si rammenta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato recidive la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 369 della decisione impugnata) e ha quindi fatto ricorso ad un coefficiente moltiplicatore «ipotetico» di 1,25 per assicurare che la maggiorazione a titolo della recidiva si applicasse solo agli elementi di calcolo dell’ammenda propri della [OSCURATO:PERSONA] e delle sue controllate.

278. Del resto, si deve rilevare che alla ICI e alla [OSCURATO:PERSONA], con fatturati rispettivamente di oltre EUR 8 miliardi ed oltre EUR 11 miliardi nel 2005, è stato applicato rispettivamente un coefficiente moltiplicatore di 1,5 e di 1,75 (v. punto 349 della decisione impugnata).

Pertanto, il coefficiente moltiplicatore 3 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era giustificato solo dal fatto che, secondo le informazioni sulle quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il cui fatturato era molto superiore a quello delle altre imprese interessate, e che detta società poteva quindi contare sulle risorse di tale gruppo alla data in cui è stata inflitta l’ammenda.

Poiché attualmente risulta che tale presupposto non sussiste, il coefficiente moltiplicatore 3 è eccessivo rispetto a quelli applicati nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata.

279. Orbene, occorre rammentare che, per stabilire ammende ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare i principi generali del diritto, e particolarmente i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 77).

280. Di conseguenza, il Tribunale ritiene, nelle circostanze del caso di specie, che il coefficiente moltiplicatore 3 non sia giustificato per quanto riguarda le ricorrenti.

Le conseguenze di tale analisi sulla determinazione dell’importo dell’ammenda per il quale le ricorrenti sono considerate responsabili saranno esaminate più avanti.

Sul sesto motivo, concernente errori di diritto commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva

281. Il motivo è suddiviso in due parti. Sulla prima parte del motivo, concernente una violazione del principio di legalità delle fattispecie penali e delle pene e del principio della certezza del diritto

282. Nell’atto introduttivo le ricorrenti hanno fatto valere che, basandosi su condanne comminate nel 1984, nel 1986 e nel 1994, relative a fatti risalenti ad oltre venti anni prima, e addirittura a quasi trent’anni prima dell’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della legalità delle fattispecie penali e delle pene nonché il principio della certezza del diritto.

L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe infatti che un’impresa già condannata rimanga costantemente esposta alla minaccia di un’applicazione delle norme in materia di recidiva.

283. Tuttavia, nella loro replica le ricorrenti hanno segnalato che esse avevano preso conoscenza della sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1331), pronunciata successivamente al deposito del ricorso, e che ritenevano «inutile, alla luce di tale sentenza, tornare sugli argomenti» sopra indicati.

Interrogate al riguardo nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento e in occasione dell’udienza, le ricorrenti hanno confermato che rinunciavano alla presente parte del sesto motivo, pur mantenendo l’argomentazione svolta nell’ambito della seconda parte di detto motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità.

284. Tenuto conto di tale rinuncia, non è più necessario esaminare la prima parte del sesto motivo. Sulla seconda parte del motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità – Argomenti delle parti

285. Le ricorrenti osservano che, per giustificare la maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, nella decisione impugnata, su precedenti condanne, che avevano già giustificato l’applicazione di una maggiorazione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva nelle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato.

Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe condannato la [OSCURATO:PERSONA] quattro volte per la medesima infrazione e avrebbe quindi violato il principio del ne bis in idem.

286. Le ricorrenti ricordano, a tale proposito, che la recidiva si applica quando un soggetto, dopo essere stato condannato in via definitiva per una prima infrazione, ne commetta un’altra in conformità dei presupposti stabiliti dalla legge e, nella maggior parte dei casi, entro un determinato termine.

La recidiva costituirebbe quindi una messa alla prova dopo la prima condanna.

Tuttavia, secondo le ricorrenti, tale messa alla prova non potrebbe essere perpetua e non potrebbe protrarsi oltre la seconda condanna.

A parere delle ricorrenti, se il condannato commette una terza infrazione malgrado l’aggravamento della sanzione inflitto in ragione della recidiva, un ulteriore inasprimento della sanzione a titolo della recidiva potrebbe essere basato solo sulla seconda infrazione.

A loro parere, qualsiasi altra interpretazione equivarrebbe ad aumentare due volte la sanzione per un’unica e medesima infrazione.

287. Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare che si era già tenuto conto delle condanne risalenti al 1984, al 1986, al 1988 e al 1994 ai fini della determinazione dell’ammenda nella decisione Perossidi organici, cosicché la recidiva della [OSCURATO:PERSONA] non poteva più essere invocata nei procedimenti successivi sulla base di tali condanne.

Per contro, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prendere in considerazione la recidiva della [OSCURATO:PERSONA] fondandosi eventualmente sulle decisioni Perossidi organici, AMCA o Perossido d’idrogeno e perborato.

Esse sostengono tuttavia che, essendo il periodo dell’infrazione oggetto della decisione impugnata anteriore alle decisioni di condanna adottate nei tre casi suddetti, la recidiva non era applicabile al caso di specie.

288. Peraltro, all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva era giustificata dalla necessità di garantire un effetto dissuasivo alle ammende, le ricorrenti replicano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già tenuto conto di tale aspetto aumentando l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua appartenenza ad un grande gruppo.

Esse ritengono pertanto che, aumentando due volte l’importo dell’ammenda per lo stesso motivo, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato nuovamente il principio del ne bis in idem.

289. Inoltre, applicando una maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva sulla base delle medesime condanne irrogate in quattro procedimenti diversi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato anche il principio di proporzionalità.

Secondo le ricorrenti, l’obiettivo di dissuasione perseguito con la maggiorazione dell’ammenda era sufficientemente assicurato dall’aumento del 50% applicato nella decisione Perossidi organici e, a fortiori, dalle nuove maggiorazioni del 50% applicate nelle decisioni AMCA, nel 2005, e Perossido d’idrogeno e perborato, nel 2006.

Esse sostengono che non era quindi necessario imporre nuovamente un analogo aumento nella decisione impugnata, a maggior ragione in quanto i fatti all’origine delle quattro decisioni sono contemporanei, sicché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la possibilità di adeguare il proprio comportamento per tenere conto delle tre precedenti condanne del 2003, 2005 e 2006.

290. [OSCURATO:PERSONA] loro replica le ricorrenti sottolineano che la maggiorazione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva, essendo basata sulle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato, come risulterebbe dagli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente contraria al principio di proporzionalità.

Infatti, detta maggiorazione sarebbe inutile e sproporzionata qualora le infrazioni che hanno dato luogo a più decisioni siano contemporanee e l’impresa non abbia quindi potuto adeguare il suo comportamento per tenere conto delle precedenti condanne.

291. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

292. Occorre ricordare che il principio del ne bis in idem – principio fondamentale del diritto dell’Unione, sancito peraltro dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1) – vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 252, punto 59).

L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unicità del contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑123, punto 338).

293. È giocoforza constatare che tale principio non è assolutamente violato dal fatto che la decisione impugnata si fondi su condanne anteriori che avevano già giustificato l’applicazione di una maggiorazione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva nelle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato.

Infatti, la circostanza che, in quattro decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] abbia basato la constatazione di una recidiva sulle medesime condanne anteriori non significa affatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia «condannato la [OSCURATO:PERSONA] quattro volte per la medesima infrazione», come sostenuto dalle ricorrenti.

294. Si ricorda, a tale proposito, che un’eventuale recidiva figura tra gli elementi che vanno presi in considerazione nell’analizzare la gravità dell’infrazione in esame (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 283, punto 26).

La presa in considerazione della recidiva mira a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 283, punto 39).

295. Orbene, commettendo ciascuna delle infrazioni richiamate dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa nella recidiva, il che giustifica la presa in considerazione di tale elemento nell’ambito dell’analisi della gravità di ciascuna di tali infrazioni.

In particolare, ognuna di queste costituiva, l’una indipendentemente dall’altra, una ripetizione del comportamento contrario alle regole di concorrenza, quale accertato nell’ambito delle decisioni del 1984, del 1986 e del 1994, comprovante la propensione della [OSCURATO:PERSONA] a non trarre le debite conseguenze da tali condanne (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 283, punto 40).

296. Pertanto, la presa in considerazione dell’elemento relativo alla recidiva nell’ambito delle cause invocate dalle ricorrenti si ricollegava necessariamente all’analisi della gravità di ciascuna delle infrazioni in questione.

Perciò, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] per quattro infrazioni distinte e la condizione relativa all’identità dei fatti (v. supra, punto 292) non è manifestamente soddisfatta nel caso di specie.

297. Peraltro, la soluzione prospettata dalle ricorrenti implicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non possa tenere conto della recidiva, nell’ambito di una determinata decisione, solo perché l’impresa interessata ha commesso in parallelo altre violazioni del diritto della concorrenza.

Tale soluzione sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito attraverso la presa in considerazione della recidiva ai fini della determinazione dell’ammenda.

298. Inoltre, va respinto anche l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio del ne bis in idem motivando l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva con la necessità di garantire un effetto dissuasivo alle ammende, sebbene si fosse già tenuto conto di tale aspetto.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare l’importo dell’ammenda, si è limitata a tener conto di un insieme di considerazioni di fatto ritenute pertinenti al fine di fissare l’ammenda a un livello tale da garantirle un effetto sufficientemente dissuasivo, e non ha affatto condannato due volte le ricorrenti per la medesima infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4407, punto 358).

A tal riguardo occorre rammentare che l’esigenza di garantire la dissuasione costituisce un obbligo generale cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi per tutta la fase del calcolo dell’ammenda (sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 131).

299. In ogni caso, si deve sottolineare che la presa in considerazione di ciascuno dei criteri di valutazione della gravità dell’infrazione si fonda su motivi distinti.

Infatti, la presa in considerazione del fatturato globale dell’impresa interessata è giustificata dall’esigenza di fissare l’ammenda a un livello sufficientemente dissuasivo, tenuto conto delle sue dimensioni e della sua potenza economica.

Quanto alla presa in considerazione della recidiva, essa si giustifica con l’esigenza di dissuasione supplementare comprovata dal fatto che tre precedenti constatazioni d’infrazione non sono bastate per impedire che fosse commessa una quarta infrazione (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 298, punto 358).

300. Per quel che riguarda la censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità, le ricorrenti sembrano sostenere che l’istituzione avrebbe dovuto tenere conto dell’effetto dissuasivo che hanno avuto sulla ricorrente le maggiorazioni applicate nelle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato.

Orbene, si deve ricordare che, per i motivi esposti sopra ai punti 228‑235, nel perseguire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di tenere conto delle ammende che ha inflitto alla medesima impresa in altri procedimenti.

Tale conclusione vale altresì per le maggiorazioni effettuate a titolo della recidiva.

In particolare, sarebbe contrario all’obiettivo di dissuasione non tenere conto del fatto che l’impresa in questione è incorsa nella recidiva solo perché, in parallelo all’infrazione controversa, essa ha tenuto altri comportamenti configuranti infrazione, che sono stati anch’essi sanzionati dalla [OSCURATO:PERSONA].

301. Peraltro, nelle circostanze del caso di specie, la percentuale di aumento del 50% non è sproporzionata rispetto a tale obiettivo.

302. Infine, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti (v. supra, punto 290), dai punti 358 e 369 della decisione impugnata risulta chiaramente che la constatazione della recidiva non è stata fondata, nella specie, sulle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato.

303. Pertanto, la seconda parte del sesto motivo, l’unica ancora in contestazione, deve essere respinta.

Sul settimo motivo, relativo ad un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] negando alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda a titolo della «non applicazione di fatto» da parte della [OSCURATO:PERSONA] di alcune delle pratiche contestate Argomenti delle parti

304. Le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, durante il procedimento amministrativo, di avere applicato solo parzialmente alcuni degli accordi controversi, come peraltro avrebbe riconosciuto la stessa [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

Esse ritengono pertanto che, conformemente agli orientamenti e alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto di tale circostanza attenuante nel determinare l’importo dell’ammenda.

Chiedono quindi al Tribunale di ridurre sostanzialmente l’ammenda, per tenere conto della «non applicazione di fatto» da parte della [OSCURATO:PERSONA] di alcune delle pratiche contestate.

305. A tale proposito le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] si è lamentata a più riprese del mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli accordi sugli aumenti di prezzo conclusi tra produttori, come dimostrerebbe la descrizione di varie riunioni nella decisione impugnata (punti 123, 128 e 133 di tale decisione).

306. Le ricorrenti sottolineano inoltre che, secondo la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], una riduzione dell’ammenda può essere concessa a motivo della non applicazione parziale degli accordi illeciti.

Esse ritengono pertanto che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, il semplice fatto che un’impresa abbia applicato solo alcune delle pratiche contestate non sia di per sé idoneo ad escludere il beneficio di circostanze attenuanti.

307. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale

308. Come risulta dalla giurisprudenza, ai fini della concessione del beneficio della circostanza attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi illeciti, ciò che importa è verificare se le circostanze invocate siano idonee a dimostrare che, durante il periodo in cui l’impresa interessata ha aderito a detti accordi, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che essa ha violato in modo chiaro e apprezzabile gli obblighi volti ad attuare tale intesa, al punto di turbare il funzionamento stesso di quest’ultima (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 271, punto 113, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 196).

309. Così, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie difensive, la circostanza che le ricorrenti ammettano un’applicazione parziale di alcuni degli accordi controversi non è sufficiente di per sé sola a giustificare il rifiuto di concedere loro la circostanza attenuante invocata (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 308, punti 102 e 116, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punti 197 e 223).

Infatti, occorre ancora verificare se le ricorrenti abbiano dimostrato di avere violato in modo chiaro e apprezzabile gli obblighi volti ad attuare tale intesa, al punto da turbare il funzionamento stesso di quest’ultima.

310. Si deve ricordare che, nell’atto introduttivo, le ricorrenti basano le loro pretese su tre circostanze specifiche, dirette a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si è lamentata a più riprese del mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli accordi sugli aumenti di prezzo conclusi tra produttori.

311. In primo luogo, esse rilevano che, al punto 123 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la riunione tenutasi nell’estate del 1999 aveva lo scopo di «riconquistare la fiducia della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’affidabilità del comportamento sul mercato [di [OSCURATO:PERSONA]] e di ICI, che era stata incrinata in passato allorché gli obiettivi di prezzo non erano stati applicati o erano stati applicati solo in parte» da queste due imprese.

312. In secondo luogo, le ricorrenti invocano il punto 128 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la riunione del 24 febbraio 2000, concernente le masse da stampaggio, era stata convocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta al comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di taluni clienti del settore automobilistico. [OSCURATO:PERSONA] precisa che in detta riunione «[[OSCURATO:PERSONA]] ha contestato indirettamente ad [[OSCURATO:PERSONA]] il mancato rispetto dell’aumento nel settore automobilistico».

313. In terzo luogo, le ricorrenti si basano sul tenore letterale del punto 129 della decisione impugnata, in cui si fa riferimento ad una riunione del 27 giugno 2000, relativa alle masse da stampaggio, facente seguito alla conclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di fornitura di lungo periodo con il principale cliente del mercato, ad un livello di prezzo inferiore agli obiettivi di prezzo concordati tra concorrenti nella riunione di Dublino (Irlanda) dell’ottobre 1999.

Nel suddetto punto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che «il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia deliberatamente omesso di applicare gli obiettivi di prezzo è stato considerato da [OSCURATO:PERSONA] come una grave violazione di fiducia».

Inoltre, al punto 133 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche fatto riferimento al «conflitto rilevante» emerso in tale riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

314. Tuttavia, è giocoforza dichiarare che la semplice invocazione di tali passaggi della decisione impugnata non è sufficiente a dimostrare che sussistano le condizioni ricordate sopra al punto 308.

315. Anzitutto, si deve sottolineare che tutti i suddetti passaggi riguardano riunioni relative alle masse da stampaggio a base di PMMA, ossia uno solo dei tre prodotti oggetto dell’infrazione unica rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

Orbene, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento oggettivo che consenta al Tribunale di valutare l’incidenza del mancato rispetto degli accordi concernenti tale prodotto sul funzionamento della totalità dell’intesa di cui è causa.

Del resto, come emerge dal punto 5 della decisione impugnata, le masse da stampaggio in PMMA costituiscono solo il 36% del mercato complessivo del PMMA, in termini di ripartizione del metacrilato di metile fra i tre prodotti in PMMA.

316. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente l’affermazione, contenuta nel punto 123 della decisione impugnata, secondo cui, «in passato (…), gli obiettivi di prezzo non erano stati applicati, o erano stati applicati solo in parte» dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ICI, è giocoforza constatare che le ricorrenti non adducono alcun elemento di prova che consenta di valutarne la portata concreta, in termini sia di sostanza che di durata.

317. Da un lato, si deve sottolineare che dal punto 123 della decisione impugnata risulta che gli obiettivi di prezzo sono stati applicati parzialmente.

Orbene, le ricorrenti non precisano quale fosse la portata di tale «non applicazione parziale».

In particolare, esse non affermano che quest’ultima abbia raggiunto un livello tale da perturbare il funzionamento stesso dell’intesa di cui è causa.

Peraltro, dalla decisione impugnata risulta che, nella medesima riunione, i partecipanti hanno realmente messo in atto una delle parti di cui si componeva tale intesa, relativa allo scambio di informazioni commercialmente sensibili (v. punto 123, ultima frase, della decisione impugnata e punto 117 della stessa, cui viene fatto rinvio).

318. Dall’altro lato, le ricorrenti non precisano di quale periodo si trattasse.

Orbene, mentre la riunione in questione si è tenuta nell’estate del 1999, l’infrazione è iniziata il 23 gennaio 1997 (v. punto 109 della decisione impugnata).

Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a varie riunioni anticoncorrenziali, dalla cui descrizione, contenuta nella decisione impugnata, non risulta alcuna turbativa, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dell’intesa di cui è causa (v. punti 111‑119 della decisione impugnata).

319. Quanto agli argomenti delle ricorrenti relativi ai punti 128, 129 e 133 della decisione impugnata, essi si basano in sostanza su un contratto di fornitura di lungo periodo, concluso ad un livello di prezzo inferiore agli obiettivi di prezzo che erano stati concordati tra concorrenti in occasione della riunione di Dublino, tenutasi nell’ottobre 1999.

Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] qualifichi tale impresa come un «grosso cliente» (punto 129 della decisione impugnata) e indichi che si tratta di «5 000 T all’anno» (nota 131 della decisione impugnata), le ricorrenti non adducono alcun elemento concreto che consenta di valutare l’importanza di tale contratto rispetto alla cooperazione tra i partecipanti all’intesa di cui è causa nel settore delle masse da stampaggio a base di PMMA, né, a fortiori, nell’ambito dell’infrazione unica relativa ai tre prodotti in PMMA.

320. Peraltro, si deve sottolineare che si tratta di un contratto firmato nel corso del primo semestre del 2000 (v. punti 128 e 129 della decisione impugnata) e che non rispetta aumenti di prezzo decisi soltanto nell’ottobre 1999, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’intesa dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002.

Parimenti, occorre sottolineare che, sebbene la decisione impugnata evochi un «conflitto rilevante» (punto 133) e una «grave violazione di fiducia» (punto 129), risulta chiaramente che la cooperazione tra la Atofina e le altre partecipanti è proseguita nonostante tale conflitto (v., in particolare, punti 131 e 134 della decisione impugnata) e ha anche riguardato, nella riunione del 9 febbraio 2001, uno scambio di informazioni sui prezzi in merito a questo stesso cliente (v. punto 131 della decisione impugnata, a proposito della riunione del 9 febbraio 2001).

321. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che le circostanze addotte dalle ricorrenti dimostrino tutt’al più alcune carenze nell’efficacia dell’intesa di cui è causa per quanto riguarda le masse da stampaggio a base di PMMA, e non un caso di non applicazione ad un cliente, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli obiettivi di prezzo concordati nel settore di tale prodotto.

Peraltro, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che, in alcuni periodi, i partecipanti all’intesa di cui è causa si sono discostati dagli accordi conclusi (v. punto 329 della decisione impugnata) e che alcune decisioni non sono state pienamente eseguite (punto 379 della stessa).

Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’infrazione controversa costituisce, secondo la decisione impugnata, un’infrazione unica relativa a tre prodotti, che tale infrazione è durata dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002 e che essa era costituita da varie parti, ivi compreso uno scambio di informazioni riservate sui mercati e sulle imprese (v. punto 3 della decisione impugnata), tali circostanze non sono sufficienti per soddisfare le condizioni indicate sopra al punto

308. Peraltro, le ricorrenti non affermano neppure di avere violato gli obblighi diretti all’attuazione dell’intesa di cui è causa al punto di turbare il funzionamento stesso di quest’ultima, come richiesto dalla giurisprudenza.

322. Si deve quindi concludere, da un lato, che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato la circostanza attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi illeciti e, dall’altro, che la riduzione dell’importo dell’ammenda a tale titolo non è giustificata nemmeno nell’ambito della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale.

323. Pertanto, occorre respingere il presente motivo e la domanda di riduzione dell’ammenda formulata a tale titolo dalle ricorrenti.

Sull’ottavo motivo, concernente errori di diritto e di fatto costituiti dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda a titolo di «altri fattori» Argomenti delle parti

324. Le ricorrenti rilevano che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di beneficiare di una riduzione dell’eventuale ammenda a titolo di «altri fattori», ai sensi degli orientamenti, per tenere conto delle notevoli ammende che le erano state recentemente inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Rifiutando di concedere tale riduzione, in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva «addotto alcun argomento diretto ad indicare che essa si trovava in una situazione molto difficile» (punto 396 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso errori di diritto e di fatto.

325. Le ricorrenti rilevano che, in due decisioni recenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo finale dell’ammenda, a titolo del punto 5, lett. b), degli orientamenti, per il motivo che l’impresa in questione era già stata condannata, poco tempo prima, al pagamento di pesanti ammende.

Si tratterebbe delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 2002, C(2002) 5083 def., riguardante un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.667 – Grafiti speciali) (in prosieguo: la «decisione Grafiti speciali»), e 3 dicembre 2003, C(2003) 4457, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81[ CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.359 – Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche) (in prosieguo: la «decisione Prodotti di carbonio e di grafite»).

Secondo le ricorrenti, sebbene in ciascuna di dette decisioni la [OSCURATO:PERSONA] sembri indicare che la riduzione era basata anche sulla situazione finanziaria dell’impresa interessata, la riduzione dell’ammenda poteva risultare, in realtà, solo dalla presa in considerazione della condanna recente ad ammende considerevoli.

326. Infatti, dalle medesime decisioni risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la presa in considerazione della situazione finanziaria di un’impresa per ridurre l’importo della sua ammenda equivarrebbe a conferire un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adeguate alle condizioni di mercato e potrebbe determinare una discriminazione nei confronti delle altre imprese oggetto del procedimento.

Pertanto, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse legittimamente invocare la situazione finanziaria dell’impresa interessata, nemmeno unitamente ad altri fattori, per concederle una riduzione dell’ammenda.

327. Le ricorrenti rilevano che alla [OSCURATO:PERSONA] sono state recentemente inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] ammende successive per un importo totale di circa EUR 180 milioni, per la sua partecipazione ad attività collusive poste in essere, almeno in parte, simultaneamente alle pratiche sanzionate nella decisione impugnata.

Si tratterebbe delle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato.

328. Considerate tali condanne, le ricorrenti ritengono che non fosse necessario infliggere loro l’intero importo finale dell’ammenda (ossia EUR 219,13125 milioni) per assicurare un’effettiva dissuasione.

A loro parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto tenerne conto a titolo di «altri fattori».

Di conseguenza, esse chiedono al Tribunale di ridu rre l’importo della loro ammenda per tenere conto delle ammende recentemente pagate dalla [OSCURATO:PERSONA].

329. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale

330. Anzitutto, occorre rammentare che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non ha valore di quadro giuridico di riferimento per le ammende in materia di concorrenza.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑329/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3255, punti 108‑110 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, la semplice invocazione da parte delle ricorrenti delle decisioni Grafiti speciali e Prodotti di carbonio e di grafite è di per sé inoperante, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a valutare allo stesso modo il presente caso (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 111).

331. Inoltre, si deve constatare che, nelle due decisioni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla società interessata in ragione delle sue gravi difficoltà finanziarie associate, rispettivamente, ad una e successivamente a due condanne recenti al pagamento di ammende per violazioni simultanee del diritto della concorrenza.

Orbene, le ricorrenti non asseriscono che si trovavano in una situazione analoga a quella di tale società, in particolare sul piano delle condizioni finanziarie (v. punti 556‑559 della decisione Grafiti speciali e punto 360 della decisione Prodotti di carbonio e di grafite).

332. Quanto all’argomento secondo cui la riduzione dell’importo dell’ammenda poteva basarsi solo sulle condanne recenti di tale impresa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata, tenuto conto della giurisprudenza e secondo gli stessi termini di tali decisioni, a prendere in considerazione, da sola o con altri elementi, la situazione finanziaria dell’impresa interessata, si deve sottolineare che esso è in contrasto con i termini stessi di dette decisioni.

Peraltro, a tale riguardo occorre rinviare alla sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180 (punti 311‑317), in cui il medesimo argomento, sollevato da uno dei destinatari della decisione Prodotti di carbonio e di grafite, era stato respinto.

333. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore, al punto 396 della decisione impugnata, là dove ha respinto l’argomento delle ricorrenti invocato nella sezione «Altri fattori», in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva addotto alcun argomento che indicasse che essa si trovava in una situazione finanziaria molto difficile.

334. Inoltre, non occorre procedere, nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale, alla riduzione dell’ammenda richiesta dalle ricorrenti.

335. Infatti, la semplice circostanza che le ricorrenti siano state recentemente condannate ad altre tre ammende, per infrazioni parzialmente simultanee, non può giustificare la riduzione dell’ammenda inflitta nel caso di specie.

Peraltro, se il fatto di essere già stata sanzionata giustificasse la riduzione di un’ammenda successiva, ciò condurrebbe alla situazione paradossale in cui un’impresa che moltiplichi la propria partecipazione a più intese vedrebbe diminuire progressivamente il costo marginale di ciascuna sanzione.

Tale situazione sarebbe manifestamente contraria all’obiettivo di dissuasione perseguito dalle ammende.

336. Orbene, le ricorrenti non fanno valere alcun elemento atto a dimostrare che l’imposizione dell’ammenda nel caso di specie, associata ad altre ammende recenti, le abbia collocate in una situazione particolare.

Peraltro, si deve sottolineare che, ad eccezione dell’ammenda inflitta nella decisione Perossidi organici, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di tali ammende è in gran parte condivisa in solido con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, l’importo cumulato delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] con queste quattro decisioni è comunque inferiore al limite del 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, indicato al punto 14 della decisione impugnata, limite che è fissato dal regolamento n. 1/2003 per una sola ammenda.

337. Di conseguenza, occorre respingere il presente motivo e la domanda di riduzione dell’ammenda formulata a tale titolo dalle ricorrenti. Conclusione

338. Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto, ad eccezione della domanda delle ricorrenti diretta alla riduzione dell’aumento dell’ammenda applicato nei loro confronti a titolo dell’effetto dissuasivo.

339. Alla luce delle suesposte considerazioni (v. supra, punti 247‑280), il Tribunale ritiene necessario, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, ridurre l’importo dell’ammenda posto a carico delle ricorrenti, al fine di tenere conto del fatto che, alla data in cui tale ammenda è stata loro inflitta, esse non erano più controllate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].

340. Per ricalcolare tale importo, il Tribunale considera appropriato seguire il metodo applicato nella decisione impugnata, sostituendo il coefficiente moltiplicatore 3 applicato nei confronti delle ricorrenti al punto 349 della decisione impugnata con un coefficiente moltiplicatore pari a 1,25.

Infatti, nelle circostanze del caso di specie, e tenuto conto in particolare delle maggiorazioni applicate nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che tale aumento sia idoneo a garantire un effetto dissuasivo sufficiente dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

341. In particolare, non può essere accolta la domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza e diretta sostanzialmente ad ottenere che il Tribunale tenga conto dell’elemento relativo alle infrastrutture giuridico‑economiche di cui disponeva l’impresa in questione al momento dell’infrazione per mantenere il coefficiente moltiplicatore 3 applicato alle ricorrenti.

342. Occorre rammentare che l’esercizio di una competenza giurisdizionale anche di merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che vengono inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9991, punto 97, e 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑829, punto 152).

Orbene, poiché tale elemento non è stato preso in considerazione nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata (v. supra, punti 266‑271), non sarebbe giustificato un aumento a tale titolo dell’importo dell’ammenda imputabile alle ricorrenti.

343. In ogni caso, quand’anche si dovesse tenere conto di tale elemento nella determinazione dell’importo dell’ammenda, non sarebbe giustificata l’applicazione del coefficiente moltiplicatore 3 a titolo dell’effetto sufficientemente dissuasivo dell’ammenda nei confronti delle ricorrenti.

Infatti, ciò equivarrebbe ad applicare alle ricorrenti il medesimo coefficiente moltiplicatore applicato alle loro ex società madri, sebbene esse si trovino in una situazione chiaramente diversa sotto il profilo degli obiettivi essenziali perseguiti con l’imposizione di tale aumento (v. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 340).

344. Peraltro, la giurisprudenza ha dichiarato che non deve essere effettuata alcuna distinzione tra due imprese i cui fatturati giustifichino comunque la loro qualificazione come grandi imprese aventi a disposizione conoscenze ed infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 340).

Orbene, nella specie tutte le imprese menzionate al punto 349 della decisione impugnata, così come del resto la [OSCURATO:PERSONA], visto il suo fatturato, avrebbero potuto essere considerate come grandi imprese, aventi a disposizione infrastrutture giuridico‑economiche tali da consentir loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 294).

Di conseguenza, nella specie, tenuto conto dei coefficienti moltiplicatori applicati ad altre imprese (1,75 alla [OSCURATO:PERSONA], 1,5 alla ICI e il coefficiente «ipotetico» di 1,25 alla [OSCURATO:PERSONA]), il coefficiente moltiplicatore 3 si giustifica solo alla luce del fatturato molto rilevante della [OSCURATO:PERSONA] alla data in cui è stata inflitta l’ammenda.

345. Per quanto riguarda il nuovo calcolo dell’importo dell’ammenda di cui le ricorrenti sono considerate responsabili, occorre ricordare il tenore letterale dell’art. 2 della decisione impugnata, secondo cui «[p]er le violazioni indicate all’art. 1 sono inflitte le seguenti ammende: (…) b) [OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:SOCIETA] (...), congiuntamente e solidalmente responsabili: EUR [219 131 250], relativamente ai quali [OSCURATO:PERSONA] (...) è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 140,4 milioni ed [OSCURATO:PERSONA] (...) è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 181,35 milioni».

346. Alla luce di tale formulazione, nonché dei motivi della decisione impugnata dedicati al calcolo dell’ammenda, occorre distinguere tra due parti dell’ammenda stessa.

347. In primo luogo, le ricorrenti sono state considerate responsabili in solido del pagamento di un importo di EUR 37 781 250, per il quale non sussiste la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

348. Come emerge dalla decisione impugnata, si tratta dell’importo risultante dalla maggiorazione a titolo della recidiva, di cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non sono state considerate responsabili e al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente applicato una riduzione del 40% a titolo della comunicazione sulla cooperazione.

Orbene, occorre rammentare che, per determinare l’importo della maggiorazione per la recidiva, la stessa [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un coefficiente «ipotetico» di 1,25 a titolo dell’effetto sufficientemente dissuasivo (v. nota 233, relativa al punto 349 della decisione impugnata).

Così, le considerazioni svolte sopra ai punti 247‑280 non hanno alcuna incidenza su tale somma e, pertanto, il detto importo di EUR 37 781 250 per il quale le ricorrenti sono responsabili ad esclusione delle loro ex società madri deve rimanere invariato.

349. In secondo luogo, le ricorrenti sono considerate responsabili in solido con la [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di un importo di EUR 181,35 milioni, relativamente al quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile in solido per EUR 140,4 milioni.

Si tratta quindi dell’importo dell’ammenda che non risulta dalla presa in considerazione della recidiva.

350. Tale importo di EUR 181,35 milioni risulta in particolare dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore

3. Poiché l’applicazione di tale fattore nei confronti delle ricorrenti non è giustificato, detto importo deve essere ricalcolato nei loro confronti a partire dal coefficiente moltiplicatore 1,25 e seguendo il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

351. Di conseguenza, la responsabilità in solido delle ricorrenti per il pagamento di tale parte dell’ammenda è ridotta ad EUR 75 562 500.

352. Infine, occorre rammentare che, a norma dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale da essa realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Secondo la giurisprudenza, soltanto ove risulti che vari destinatari della decisione che infligge l’ammenda costituiscono l’impresa – intesa quale entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata – e tale situazione perduri all’epoca in cui la decisione è adottata, il tetto massimo può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tale impresa, vale a dire sulla base di tutte le sue componenti cumulate.

Se, invece, tale unità economica è nel frattempo venuta meno, ciascun destinatario della decisione ha diritto all’applicazione individuale del tetto massimo in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 272, punto 390).

353. Pertanto, rimane ancora da verificare se l’importo dell’ammenda al cui pagamento sono tenute le ricorrenti non ecceda il 10% del fatturato globale realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005.

Le ricorrenti sono ora considerate responsabili in solido per il pagamento dell’ammenda fino a concorrenza di EUR 113 343 750 (l’importo di EUR 37 781 250 indicato sopra al punto 348, più l’importo di EUR 75 562 500 indicato sopra al punto 351).

Si deve quindi constatare che tale importo non eccede il 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, quale risulta dal punto 14 della decisione impugnata.

Peraltro, ciò vale anche per quanto riguarda l’importo intermedio fissato prima dell’applicazione della riduzione a titolo della comunicazione sulla cooperazione.

Sulle spese

354. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

A termini dell’art. 87, n. 3, di detto regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

355. [OSCURATO:PERSONA] specie le conclusioni delle ricorrenti sono state parzialmente accolte.

Tuttavia, poiché l’argomentazione che ha determinato la riduzione dell’ammenda è stata fatta valere solo in sede di udienza, mentre avrebbe potuto essere dedotta nel ricorso introduttivo (v. supra, punto 247), costituisce equa valutazione delle circostanze di causa la decisione secondo cui la ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda al cui pagamento sono tenute in solido la [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA], in forza dell’art. 2, lett. b), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), viene ridotto ad EUR 113 343

750. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006TJ0217_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑217/06, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Colombes (Francia), [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Puteaux (Francia), [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Puteaux, rappresentate inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, S. [OSCURATO:PERSONA] e P. Geffriaud, successivamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e E. Jégou, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente dai sigg. F. Arbault e V. Bottka, successivamente dai sigg. Bottka e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), nella parte riguardante le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. K. O’Higgins, giudici, cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all’origine della controversia Introduzione 1. Con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (Caso COMP/F/38.645 – Metacrilati) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato in solido la [OSCURATO:PERSONA] SA e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (tutte insieme denominate anche: la «[OSCURATO:PERSONA]») al pagamento di un’ammenda di EUR 219 131 250 per avere partecipato ad un’intesa nel settore dei metacrilati dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002 (in prosieguo: «l’intesa di cui è causa»). Le loro società madri, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA, sono state ritenute responsabili in solido del pagamento dell’ammenda per un ammontare, rispettivamente, di EUR 140,4 milioni ed EUR 181,35 milioni (art. 2 della decisione impugnata). 2. [OSCURATO:PERSONA] (già Atofina SA) è una società per azioni di diritto francese che raggruppa tre poli di attività: prodotti vinilici, chimica industriale e prodotti di nobilitazione. All’epoca dei fatti oggetto della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] era controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], inizialmente al 97,6% e successivamente, a partire dall’acquisizione del gruppo Elf da parte della [OSCURATO:PERSONA] SA, avvenuta il 17 aprile 2000, al 96,48%. A decorrere da tale data e per il resto del periodo di infrazione considerato, la stessa [OSCURATO:PERSONA] era controllata al 99,43% dalla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e successivamente TotalFinaElf SA) (punti 265 e 266 della decisione impugnata). 3. [OSCURATO:PERSONA] è divenuta [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2006, in occasione della sua quotazione in borsa. 4. [OSCURATO:PERSONA] (già Atohaas e Atoglas SA) e la [OSCURATO:PERSONA] sono le principali controllate della [OSCURATO:PERSONA] operanti nel settore dei metacrilati e, in particolare, del polimetacrilato di metile (in prosieguo: il «PMMA»), le quali hanno partecipato ai comportamenti collusivi descritti nella decisione impugnata (punto 259 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] è stata controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’intera durata dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] è controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1998. Anteriormente a tale data, la [OSCURATO:PERSONA] SA deteneva solo il 50% del suo capitale, ma era responsabile della sua gestione corrente (punto 263 della decisione impugnata). Procedimento amministrativo 5. L’inchiesta conclusasi con l’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della presentazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] AG, in data 20 dicembre 2002, di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). 6. Il 25 e il 26 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad ispezioni, in particolare presso i locali della [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a tali ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 3 aprile 2003, una domanda di immunità o di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (punto 60 della decisione impugnata). 7. Il 17 agosto 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti relativa ad un’infrazione nel settore dei metacrilati e l’ha inviata, tra l’altro, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 85 della decisione impugnata). 8. Il 15 e il 16 dicembre 2005 si è tenuta un’audizione cui hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti (punto 87 della decisione impugnata). 9. Il 31 maggio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. Decisione impugnata 10. Due aspetti della decisione impugnata sono particolarmente pertinenti ai fini della presente controversia: l’identificazione dei suoi destinatari ed il calcolo dell’ammenda. Destinatari della decisione impugnata 11. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere indicato che occorreva stabilire a quali entità giuridiche fosse imputabile la responsabilità dell’infrazione (punto 245 della decisione impugnata), ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero responsabili in solido dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 23 gennaio 1997 e il 12 settembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile in solido dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1° maggio 2000 al 12 settembre 2002 (punto 277 della decisione impugnata). 12. Più specificamente, per quanto riguarda la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] erano nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima deteneva una partecipazione del 97,6% nel capitale della sua controllata e, dopo l’aprile 2000, del 96,48%, ha presunto che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante ed un controllo effettivo sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] (punto 265 della decisione impugnata). 13. Per quanto riguarda la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, a partire dall’aprile 2000 e fino alla cessazione dell’infrazione, tale società aveva controllato direttamente o indirettamente il capitale di tutte le società operative del gruppo, comprese quelle che avevano avuto un ruolo diretto nell’intesa di cui è causa. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha presunto che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha inviato una comunicazione degli addebiti a tutte queste entità (punto 267 della decisione impugnata). 14. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno trasmesso separatamente le proprie risposte alla comunicazione degli addebiti, facendo valere in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere l’unica destinataria della decisione impugnata (punti 268 e 269 di quest’ultima). [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i loro argomenti e ha confermato la responsabilità delle cinque entità indicate al punto precedente (punti 270‑277 della decisione impugnata). Di seguito si farà riferimento all’insieme di tali società come al «gruppo [OSCURATO:PERSONA]». Calcolo dell’ammenda 15. Per quanto concerne il calcolo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in primo luogo, la gravità dell’infrazione e ha concluso anzitutto che, tenuto conto della natura dell’infrazione e del fatto che essa riguardava l’intero territorio del SEE, si trattava di un’infrazione molto grave ai sensi degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato [OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») (punti 319‑331 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha poi applicato un trattamento differenziato alle imprese che avevano partecipato all’infrazione, collocando il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nella prima categoria, tenuto conto del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel SEE con i tre prodotti in PMMA. Essa ha quindi stabilito nei suoi confronti un importo di partenza di EUR 65 milioni (punti 332‑336 della decisione impugnata). Infine, tenuto conto del fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 3 all’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] per garantire l’efficacia dissuasiva dell’ammenda. In tal modo, l’importo di partenza dell’ammenda è stato fissato ad EUR 195 milioni (punti 337‑350 della decisione impugnata). 16. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la durata dell’infrazione e, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione per cinque anni e sette mesi, ha concluso che l’importo di partenza doveva essere aumentato del 55%. Tale maggiorazione è stata applicata alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], che ha detenuto il capitale delle sue controllate per un periodo più breve, la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’ammenda del 20% (punti 351‑353 della decisione impugnata). In tal modo, l’importo di base calcolato per la [OSCURATO:PERSONA] (compresa la [OSCURATO:PERSONA]) ammonta a EUR 302,25 milioni. Relativamente a tale importo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata solidalmente responsabile per il pagamento di EUR 234 milioni (punto 354 della decisione impugnata). 17. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato l’eventuale presenza di circostanze aggravanti. Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che essa, tenuto conto dell’esistenza di tre decisioni anteriori di cui era stata destinataria, aveva commesso un’infrazione dello stesso tipo ed era quindi recidiva, e ha deciso di aumentare l’importo di base della sua ammenda del 50%. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non erano recidive e pertanto tale maggiorazione si applicava solo alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 369 e la correlata nota 250 della decisione impugnata). 18. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le circostanze attenuanti addotte dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 19. In tale fase, tenuto conto della presa in considerazione o meno delle circostanze aggravanti e attenuanti, l’importo dell’ammenda ammontava ad EUR 365 218 750 per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Per la [OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’ammenda rimaneva fissato a EUR 234 milioni. Per la [OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’ammenda restava di EUR 302,25 milioni (punto 397 della decisione impugnata). In applicazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’ammenda non eccedesse il 10% del fatturato dell’impresa interessata (punti 398 e 399 della decisione impugnata). 20. In quinto e ultimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e ha deciso, in applicazione del punto 23, lett. b), primo trattino, della stessa, di ridurre del 40% l’importo dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (punti 403‑410 della decisione impugnata). 21. Pertanto, all’art. 2, lett. b), della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l’importo finale dell’ammenda nei termini seguenti: «[OSCURATO:PERSONA] (...), [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:PERSONA] (...), congiuntamente e solidalmente responsabili: EUR 219,13125 milioni, relativamente ai quali [OSCURATO:PERSONA] (...) è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 140,4 milioni ed [OSCURATO:PERSONA] SA è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 181,35 milioni». Procedimento e conclusioni delle parti 22. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2006, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], odierne ricorrenti, hanno proposto il presente ricorso. 23. Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa. 24. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato, da un lato, le parti a rispondere a taluni quesiti e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] a produrre un documento. Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro il termine impartito. 25. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 15 dicembre 2009. Al termine di tale udienza, la fase orale è stata chiusa. 26. Con ordinanza 26 novembre 2010 il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale, conformemente all’art. 62 del suo regolamento di procedura, al fine di invitare le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre documenti e a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini impartiti. La fase orale del procedimento è stata quindi dichiarata chiusa il 9 marzo 2011. 27. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte che le riguarda; – in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta dalla decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 29. A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono, in sostanza, otto motivi. Il primo verte sulla violazione delle regole relative all’imputabilità ad una società madre delle pratiche realizzate da una società controllata di quest’ultima, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione. Il secondo motivo verte su errori di fatto commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’imputazione dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione nell’applicazione delle regole in materia di imputabilità. Il quarto motivo si riferisce ad una violazione del criterio dell’impatto concreto sul mercato nella fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda a EUR 65 milioni. Il quinto motivo attiene all’esistenza di errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo. Il sesto motivo riguarda errori di diritto commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva. Il settimo motivo verte su un errore di fatto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accordato alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda a titolo della mancata attuazione effettiva da parte della [OSCURATO:PERSONA] di alcune delle pratiche contestate. L’ottavo motivo si riferisce ad errori di diritto e di fatto costituiti dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordare loro una riduzione dell’ammenda a titolo di «altri fattori». Inoltre, all’udienza, le ricorrenti hanno anche formulato una censura supplementare, diretta a contestare la maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto sufficientemente dissuasivo. Sul primo motivo, concernente la violazione delle regole disciplinanti l’imputabilità ad una società madre delle pratiche realizzate da una controllata di quest’ultima, nonché la violazione del principio di non discriminazione 30. Le ricorrenti fanno valere che, ricorrendo alla presunzione secondo cui una società madre esercita effettivamente un’influenza determinante su una controllata qualora detenga la totalità o la quasi totalità del suo capitale (in prosieguo: la «presunzione di esercizio di un’influenza determinante»), e omettendo di fornire la prova di un controllo effettivo, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto (prima parte del presente motivo). Così facendo, essa avrebbe inoltre violato il principio di non discriminazione, applicando alla [OSCURATO:PERSONA] uno standard probatorio diverso da quello applicato ad altre controllate che hanno partecipato alle pratiche contestate (seconda parte del presente motivo). Sulla prima parte del motivo, relativa ad una violazione delle regole disciplinanti l’imputabilità ad una società madre delle pratiche realizzate da una controllata di quest’ultima – Argomenti delle parti 31. Le ricorrenti sostengono che, conformemente ad una costante giurisprudenza e alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], se l’impresa autrice dell’infrazione fa parte di un gruppo di società, solo la società controllata in questione è, in linea di principio, responsabile dell’infrazione commessa. Il comportamento di una società controllata sarebbe imputabile alla società madre soltanto in determinate circostanze. Tale ipotesi ricorrerebbe quando la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata, tenuto conto dell’assenza di autonomia di quest’ultima nella determinazione della propria politica commerciale, o quando la società madre sia stata implicata (attivamente o passivamente, in ragione della semplice conoscenza dei fatti) nell’infrazione commessa dalla controllata. 32. Le ricorrenti fanno valere che, secondo la giurisprudenza applicabile, la detenzione del 100% del capitale (e, a fortiori, del 99,43, del 97,6 o del 96,48%) non autorizza, di per sé sola, a concludere automaticamente che la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata. A parere delle ricorrenti, la giurisprudenza avrebbe sempre richiesto a tal fine elementi supplementari, quali il fatto che la società madre si sia presentata durante il procedimento amministrativo come l’unica interlocutrice della [OSCURATO:PERSONA] per il gruppo, la mancata contestazione dell’esistenza di un potere di controllo effettivo sulla controllata e l’assenza di qualsiasi prova dell’autonomia di quest’ultima. 33. Orbene, nella specie, a parte la detenzione diretta o indiretta della quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] da parte delle sue società madri dell’epoca, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito nella decisione impugnata alcun indizio atto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] e/o la [OSCURATO:PERSONA] esercitassero effettivamente, nel corso del periodo considerato, un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] o nella realizzazione delle pratiche contestate. In particolare, secondo le ricorrenti, la circostanza, rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fossero nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti costituisce semplicemente la logica conseguenza della detenzione della maggioranza del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e non era idonea a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante su quest’ultima. 34. Le ricorrenti ritengono pertanto che, basandosi sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante, fondata esclusivamente sulla detenzione, diretta o indiretta, della quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA], al fine di imputare le pratiche oggetto della decisione impugnata alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di diritto, che giustifica l’annullamento della decisione impugnata. 35. Infine, interrogate dal Tribunale in merito alle conseguenze della sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237), sulla presente controversia, le ricorrenti hanno affermato in udienza che i fatti di causa che hanno dato luogo a quella sentenza, e in particolare il controllo esercitato dalla società madre sulle proprie controllate che avevano partecipato all’infrazione, erano diversi da quelli della presente fattispecie. Peraltro, le ricorrenti hanno osservato che, nella causa sopra citata, il livello di partecipazione della società madre nel capitale della sua controllata era pari al 100%, mentre nell’odierna fattispecie tale livello non viene raggiunto (si tratta del 99,43, del 97,6 e del 96,48%). In ogni caso, le ricorrenti affermano che, se la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere interpretata nel senso che consente di imputare alla società madre un’infrazione commessa da una controllata senza alcun elemento aggiuntivo oltre al rapporto di partecipazione nel capitale, tale giurisprudenza dovrebbe essere riesaminata, in quanto avrebbe creato un regime di responsabilità oggettiva, incompatibile con il regolamento n. 1/2003. 36. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di condividere la tesi delle ricorrenti secondo cui la responsabilità derivante dal comportamento costituente infrazione di una società controllata può essere imputato alla società madre solo in determinate circostanze. Tale possibilità sussisterebbe quando la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], da una giurisprudenza costante risulta che essa può legittimamente concludere che una società che detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata esercita effettivamente su di essa un’influenza determinante, qualora la società madre non abbia confutato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante fornendo la prova dell’autonomia di comportamento della sua controllata. – Giudizio del Tribunale 37. Si deve ricordare che dai punti 245‑252 e 259‑277 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato l’infrazione controversa alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto esse costituivano un’unica impresa con la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano partecipato ai comportamenti collusivi. Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione, menzionata nella comunicazione degli addebiti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di esercizio di un’influenza determinante si basava sul fatto che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] erano nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] e sul fatto che quest’ultima deteneva una partecipazione del 97,6%, e successivamente del 96,48%, nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] (punto 265 della decisione impugnata). Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], detta presunzione si basava sul fatto che, dall’aprile 2000, la [OSCURATO:PERSONA] controllava direttamente o indirettamente il capitale di tutte le società del gruppo, ivi comprese le società che avevano avuto un ruolo diretto nell’intesa di cui è causa, in ragione della sua partecipazione del 99,43% nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] (punti 266 e 267 della decisione impugnata). Da quest’ultima risulta che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le società interessate hanno addotto una serie di argomenti diretti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, ma la [OSCURATO:PERSONA] li ha ritenuti insufficienti (v., in particolare, punti 272 e 274 della decisione impugnata). 38. Occorre poi rammentare la giurisprudenza della Corte in questa materia. 39. A tale proposito, si deve ricordare che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese, e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico dell’entità stessa e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). 40. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa come designante un’unità economica, anche quando, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). 41. Qualora un’entità economica siffatta violi le regole della concorrenza, essa è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata). 42. L’infrazione alla normativa dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile ad una persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende, e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi a che titolo a una persona giuridica vengono addebitati i fatti asseriti (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). 43. Secondo una costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre in particolare quando, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, tenuto conto, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra queste due entità giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata). 44. In effetti, questa regola vale perché, in tale situazione, la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa nel senso sopra indicato. Così, il fatto che una società madre e la sua controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società madre, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 59). 45. La Corte ha inoltre dichiarato che, nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della propria controllata colpevole di violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la detta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). 46. La Corte ha quindi precisato che, in tali circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla società madre per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata di quest’ultima, a meno che detta società madre, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata). 47. Alla luce di tale giurisprudenza della Corte, si deve concludere che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie per imputare l’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti, indicato sopra al punto 37, è corretto. 48. Da un lato, contrariamente a quanto sembrano suggerire le ricorrenti, tale imputazione non si basa solo sulla struttura di detenzione del capitale, ma anche sulla constatazione che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante non era stata confutata (v., in particolare, punti 272 e 274 della decisione impugnata). 49. Dall’altro, risulta chiaramente da tale giurisprudenza (v. in particolare supra, punti 45 e 46) che la struttura di detenzione del capitale di una società controllata costituisce un criterio sufficiente per stabilire detta presunzione, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad addurre indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza da parte della società madre, come preteso dalle ricorrenti. 50. Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti secondo cui i fatti che hanno dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, e in particolare il controllo esercitato dalla società madre implicata in quella vicenda sulle proprie controllate, sarebbero diversi da quelli del caso di specie. In particolare, sebbene in quella causa sia stato possibile accertare siffatti indizi supplementari (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punti 13 e 54), risulta inequivocabilmente tanto da tale sentenza 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (punti 61 e 62), quanto dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35 (punti 61 e 62), che l’applicazione della presunzione in parola non è subordinata all’esistenza dei menzionati indizi supplementari. 51. Si deve ancora rilevare che la giurisprudenza sopra citata riguarda specificamente il «caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua controllata» (sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 60). Orbene, nella specie né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] detengono la totalità del capitale delle loro rispettive controllate. 52. Tuttavia, si deve sottolineare che le ricorrenti, pur avendo evidenziato tale differenza di fatto all’udienza (v. supra, punto 35), non hanno fatto valere alcun argomento specifico per opporsi all’applicazione del medesimo regime probatorio nelle due situazioni, e ciò sebbene il problema dell’applicazione della presunzione di esercizio di un’influenza determinante a casi diversi da quello della detenzione, da parte della società madre, della totalità del capitale della sua controllata sia stato oggetto di un quesito scritto posto dal Tribunale alla [OSCURATO:PERSONA] e sia stato successivamente dibattuto in udienza. 53. In ogni caso, si deve constatare che la società madre che detiene la quasi totalità del capitale della propria controllata si trova, in linea di principio, in una situazione analoga a quella di un proprietario esclusivo per quanto riguarda il suo potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata, considerati i legami economici, organizzativi e giuridici che la uniscono a quest’ultima. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] può applicare a tale situazione il medesimo regime probatorio, cioè fare ricorso alla presunzione che detta società madre si avvalga effettivamente del suo potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata. Certo non si può escludere che, in alcuni casi, i soci di minoranza possano disporre, nei confronti della controllata, di diritti tali da rimettere in discussione la suddetta analogia. Tuttavia, oltre al fatto che generalmente tali diritti non sono collegati a quote molto modeste, come quelle qui in discussione, nel caso di specie le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento di questo tipo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente applicato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante nei confronti delle società madri delle ricorrenti. 54. Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui, in sostanza, la giurisprudenza risultante dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. supra al punto 35), dovrebbe essere riesaminata, il Tribunale ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, non gli competa tornare su una questione di diritto risolta in modo chiaro dalla Corte in una sentenza recente. 55. Di conseguenza, la prima parte del presente motivo deve essere respinta. Sulla seconda parte del motivo, relativa alla violazione del principio di non discriminazione – Argomenti delle parti 56. Le ricorrenti fanno valere che, mentre nel loro caso la [OSCURATO:PERSONA] si è basata esclusivamente sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante al fine di imputare l’infrazione alla società madre, per la maggior parte delle altre controllate destinatarie della decisione impugnata essa ha preso in considerazione indizi supplementari. Le ricorrenti invocano, a tal riguardo, il trattamento riservato dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, alla [OSCURATO:PERSONA], alla ICI plc e alla [OSCURATO:PERSONA]. 57. Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso una discriminazione ingiustificata nell’assunzione della prova. Le ricorrenti sottolineano che, se avesse applicato alla [OSCURATO:PERSONA] il medesimo standard probatorio adottato nei confronti delle altre impres e, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe necessariamente giunta alla conclusione che l’infrazione era imputabile soltanto alla [OSCURATO:PERSONA]. 58. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che la decisione impugnata menziona la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Atofina da parte della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sottolineano che si tratta semplicemente di un logico corollario della detenzione della maggioranza del capitale della [OSCURATO:PERSONA], e fanno valere che tale indizio non è lontanamente paragonabile a quelli presi in considerazione nel caso della [OSCURATO:PERSONA], nei cui riguardi la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto della partecipazione attiva della società madre all’infrazione. In ogni caso, le ricorrenti osservano che tale indizio vale solo per la [OSCURATO:PERSONA] e non per la [OSCURATO:PERSONA]. 59. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 60. Occorre rammentare che il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v. sentenza della Corte 11 settembre 2007, causa C‑277/04 P, Lindorfer/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6767, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata). 61. È giocoforza rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato tale principio nell’imputare l’infrazione controversa ai destinatari della decisione impugnata. 62. Anzitutto, si deve constatare che la situazione della ICI Acrylics non è paragonabile a quella delle ricorrenti. Infatti, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che la ICI Acrylics – l’entità che ha partecipato direttamente all’infrazione controversa – era una semplice unità commerciale della ICI, priva di personalità giuridica, e non una controllata di quest’ultima detenuta al 100% o quasi (v., in particolare, punti 280, 287 e 288 della decisione impugnata). Di conseguenza, per quanto concerne la ICI, la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante (confermata o meno da altri elementi), ma ha semplicemente identificato la persona giuridica di cui faceva parte, all’epoca dei fatti, l’unità commerciale che aveva commesso l’infrazione (punti 288 e 289 della decisione impugnata). 63. Inoltre, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, al punto 255 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato quanto segue: «Röhm GmbH & Co. KG (controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA]) e Para‑Chemie GmbH (controllata al 100% da Röhm) sono entità giuridiche autonome. Poiché queste due imprese erano detenute, direttamente o indirettamente, al 100% da [OSCURATO:PERSONA] (…) e il consiglio di vigilanza di Röhm è composto in parte da membri del direttivo di [OSCURATO:PERSONA] (…), la [OSCURATO:PERSONA] considera [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei comportamenti illeciti di Röhm (…) e di Para‑Chemie (…)». 64. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], al punto 294 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd è una delle sue controllate al 100%. Inoltre, durante il periodo dell’infrazione, i membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] (…) erano anche membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] UK (…)». 65. Pertanto, è vero che, per imputare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito delle loro rispettive controllate, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante risultante dalla detenzione del 100% del capitale della controllata da parte della società madre, menzionando però un elemento supplementare, vale a dire, rispettivamente, la presenza nel consiglio di vigilanza della controllata di membri del direttivo della società madre e l’identità dei membri del consiglio di amministrazione delle due società. 66. Tuttavia, da ciò non consegue che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché le loro controllate, abbiano ricevuto un trattamento diverso da quello delle ricorrenti e delle loro società madri, tale da configurare una violazione del principio della parità di trattamento. 67. Infatti, si deve sottolineare che, al pari delle società madri delle ricorrenti, anche la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state considerate responsabili del comportamento illecito delle loro controllate (punti 258 e 296 della decisione impugnata). Orbene, nessun elemento della decisione impugnata consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe esentate da tale responsabilità se non avesse potuto accertare i suddetti elementi aggiuntivi. 68. A tal riguardo occorre rammentare che, ai punti 245‑252 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i principi cui si è attenuta nell’identificare i destinatari della decisione impugnata. Ne emerge chiaramente che, in presenza della detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale di una controllata, la [OSCURATO:PERSONA] si reputava legittimata a concludere per l’assenza di autonomia di tale controllata sulla sola base della presunzione di esercizio di un’influenza determinante, a condizione che tale presunzione non venisse confutata nel corso del procedimento amministrativo, e dunque ad imputare il comportamento illecito della controllata alla società madre in ragione del fatto che quest’ultima faceva parte della medesima impresa (v., segnatamente, punti 247 e 248 della decisione impugnata). 69. Si deve quindi constatare che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], essa ha rilevato solo ad abundantiam l’esistenza di elementi diversi dal rapporto di partecipazione nel capitale, laddove questi erano disponibili. Del resto, per quanto riguarda il gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato che i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] erano stati nominati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto subordinato all’esistenza di detti elementi aggiuntivi l’imputazione alla società madre del comportamento illecito di una controllata al 100% o quasi. Tale interpretazione è peraltro confermata dal fatto che, riguardo ad alcune società madri, la decisione impugnata fa riferimento esclusivamente al rapporto di partecipazione nel capitale. Tale è il caso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 266) e delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] plc (punto 301). 70. D’altro canto, si deve ricordare che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie per addebitare l’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti è esatto, come risulta dalle suesposte considerazioni (v. supra, punto 47). 71. Pertanto, occorre respingere la seconda parte del presente motivo e, conseguentemente, il primo motivo nel suo complesso. Sul secondo motivo, concernente gli errori di fatto compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’imputare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] 72. Le ricorrenti sostengono che, anche ammesso che il metodo consistente nel ricorrere alla presunzione di esercizio di un’influenza determinante nei loro confronti sia valido, la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata, in punto di fatto, ad imputare l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le ricorrenti avrebbero dimostrato, in primo luogo, l’assenza di qualsiasi implicazione dei dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nelle pratiche di cui è causa e, in secondo luogo, l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della propria politica commerciale. Sulla prima parte del motivo, relativa al mancato riconoscimento del fatto che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non erano coinvolti nelle pratiche oggetto della decisione impugnata – Argomenti delle parti 73. Le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] non afferma, nella decisione impugnata, che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] fossero coinvolti in qualche modo nelle pratiche in questione o fossero a conoscenza delle infrazioni commesse. Esse rilevano, inoltre, che durante l’inchiesta la [OSCURATO:PERSONA] non ha rivolto alcuna richiesta di informazioni a tali imprese, e non ha neppure proceduto ad ispezioni nei loro locali. 74. Orbene, secondo le ricorrenti, dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la mancata partecipazione attiva o passiva della società madre all’infrazione può indurre detta istituzione ad escludere l’imputabilità a tale società dell’infrazione commessa dalla controllata, anche quando la società madre detenga la maggioranza o la totalità del capitale della controllata medesima. 75. Inoltre, le ricorrenti osservano a tale riguardo che il gruppo di cui esse facevano parte all’epoca dei fatti insisteva sul rispetto assoluto delle regole di concorrenza, il che ha peraltro indotto la [OSCURATO:PERSONA] a realizzare un programma di adeguamento al diritto della concorrenza sin dal gennaio 2001, cioè solo pochi mesi dopo l’acquisizione del gruppo Elf da parte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 17 aprile 2000. Pertanto, esse affermano che, se la [OSCURATO:PERSONA] e/o la [OSCURATO:PERSONA] avessero avuto la possibilità di venire a conoscenza delle pratiche anticoncorrenziali attuate dalla [OSCURATO:PERSONA], ne avrebbero immediatamente ordinato la cessazione. 76. Di conseguenza, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto basarsi su tale elemento per concludere che dette società, pur detenendo la quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo considerato, non erano responsabili del suo comportamento illecito sul mercato del PMMA. 77. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 78. Occorre rammentare come dai punti 245‑252 e 259‑277 della decisione impugnata risulti che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato l’infrazione controversa alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto esse costituivano, all’epoca dei fatti, un’unica entità economica e, pertanto, un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza insieme con la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano partecipato ai comportamenti collusivi. Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante e ha constatato che detta presunzione non era stata confutata nel corso del procedimento amministrativo. Come emerge dall’esame del primo motivo, tale metodo è stato legittimamente adottato. 79. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, il fatto che una società madre e la sua controllata costituiscano un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti di detta società madre, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 50). Perciò, non era necessario per la [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’implicazione diretta dei dirigenti della società madre o anche solo la conoscenza, da parte loro, dei fatti contestati. Inoltre, il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo e in particolare il fatto che essa non abbia rivolto richieste di informazioni alle società madri, né proceduto ad ispezioni nei loro locali, è ininfluente rispetto alla questione se esse costituiscano, insieme con la loro controllata, un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE. 80. Quanto alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] invocata dalle ricorrenti, si deve constatare che, anche ammettendo che nel seguirla la [OSCURATO:PERSONA] abbia subordinato l’imputazione dell’infrazione alla società madre al coinvolgimento diretto dei suoi dirigenti nell’infrazione, ciò non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata sotto questo profilo, dato che il metodo utilizzato nel caso di specie era esatto. Peraltro, nella loro replica, le ricorrenti precisano di non sostenere che la mancata partecipazione di una società madre all’infrazione commessa dalla sua controllata sia sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità di detta società madre, bensì soltanto che ciò costituisce un elemento di cui la [OSCURATO:PERSONA] può tenere conto a tal fine. 81. Infine, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di coinvolgimento diretto dei dirigenti della società madre o la loro non conoscenza dei fatti contestati, anche ammesso che possano essere dimostrate, non sarebbero sufficienti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. 82. Pertanto, la prima parte del presente motivo deve essere respinta. Sulla seconda parte del motivo, relativa alla mancata presa in considerazione degli elementi comprovanti la reale autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della propria politica commerciale – Argomenti delle parti 83. Le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, che la sua politica commerciale non era mai stata definita dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo considerato nella decisione impugnata. Infatti, la circostanza che essa fosse giuridicamente una controllata della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti e che i membri del suo consiglio di amministrazione fossero nominati da quest’ultima non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla sua autonomia nella determinazione della propria politica commerciale. Di conseguenza, imputando l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alle società madri di quest’ultima dell’epoca, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di fatto. 84. In primo luogo, le ricorrenti rilevano che il fatto che né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] definissero la politica commerciale delle loro controllate risulta dalla struttura stessa del gruppo. Tali imprese sarebbero infatti società holding, azioniste di vari gruppi di società che agiscono autonomamente nei rispettivi ambiti di attività. 85. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di essere stata totalmente autonoma nella determinazione della propria politica commerciale relativa al PMMA, e in particolare per quanto riguarda la sua politica dei prezzi e la scelta dei clienti. Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] era la società madre del ramo chimico ed era il soggetto che impartiva effettivamente direttive alle proprie controllate, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. A monte della [OSCURATO:PERSONA], il rapporto sarebbe stato solo quello che intercorre normalmente tra un azionista intenzionato a tutelare i propri interessi finanziari e una dirigenza indipendente, incaricata di gestire l’attività chimica. Pertanto, il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato all’autorizzazione dei grandi investimenti e alla ricezione di informazioni contabili e finanziarie relative ai risultati della loro controllata, come prescritto dalla normativa applicabile. A tal riguardo, le ricorrenti rinviano alla nota interna intitolata «Poteri interni e impegni di spesa», allegata al ricorso. 86. A tale proposito, le ricorrenti distinguono due periodi: dal 1992 al 2000 e dal 2001 al 2004. 87. Per quanto attiene al periodo compreso tra il 1992 e il 2000, esse indicano che la politica commerciale per le attività concernenti il PMMA veniva definita in maniera autonoma dalla [OSCURATO:PERSONA], tramite la divisione «Intermedi organici di sintesi» (in prosieguo: la «DIOS»). Gli orientamenti generali di tale politica commerciale, sotto forma di un piano economico‑finanziario a cinque anni, sarebbero stati previamente approvati ogni anno dal comitato direttivo generale della [OSCURATO:PERSONA], che ratificava anche il bilancio della DIOS. 88. Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 2001 e il 2004, la politica commerciale per le attività concernenti il PMMA sarebbe stata definita in maniera autonoma dalla [OSCURATO:PERSONA], tramite la Atoglas (divenuta [OSCURATO:PERSONA]). Gli orientamenti generali di tale politica commerciale, sotto forma di un piano economico‑finanziario a cinque anni, sarebbero stati previamente approvati ogni anno dal comitato direttivo della chimica, organo esecutivo del ramo chimico. Il bilancio delle attività relative al PMMA veniva sottoposto al comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della presentazione del bilancio complessivo della Atoglas. Tale comitato esecutivo interveniva in materia di investimenti, per le decisioni relative ad importi superiori ad EUR 10 milioni, e valutava i livelli di rischio e di redditività di tali investimenti. 89. Le ricorrenti sottolineano, in particolare, che né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] determinavano la politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] per attività come quelle in esame, le quali rappresentavano solo una quota marginale del loro fatturato. A tale proposito esse ricordano che, nel 2002 (ultimo anno dell’infrazione), il fatturato mondiale realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la vendita di PMMA ammontava ad EUR 416 milioni, che rappresentavano il 2,1% del fatturato complessivo del ramo chimico e lo 0,4% del fatturato complessivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 90. Peraltro, le ricorrenti sottolineano che, anche ammesso che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sia valida, l’onere della prova gravante sull’impresa interessata dovrebbe – al fine di consentirle di confutare tale presunzione – riguardare l’assenza di controllo effettivo da parte della società madre sulla politica commerciale messa in atto dalla sua controllata sul mercato rilevante e dunque, nella specie, sul mercato del PMMA. A loro parere, un approccio diverso, consistente nell’esigere la dimostrazione di un’autonomia completa rispetto alla società madre, e quindi la confutazione della possibilità astratta, per quest’ultima, di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata, nel caso in cui essa detenga il 100% del capitale di quest’ultima, costituirebbe una probatio diabolica ed equivarrebbe ad introdurre una presunzione assoluta. 91. In terzo luogo, le ricorrenti osservano che il controllo globale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] contrasta con il controllo esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali erano integrate nella [OSCURATO:PERSONA], sia a livello operativo che a livello funzionale. Le ricorrenti sottolineano, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta per l’intero procedimento a proprio nome e a nome delle sue controllate e non ha mai contestato, nel corso dell’inchiesta, l’esistenza di un controllo effettivo sulle stesse. 92. Infatti, da un lato, a livello operativo, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], che erano assenti dal processo di fabbricazione dei metacrilati, la [OSCURATO:PERSONA] aveva un’attività di produzione di metacrilato di metile, materia prima utilizzata – in parte – internamente dalle sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la produzione e la distribuzione di PMMA. 93. Dall’altro lato, a livello funzionale, benché fosse esercitata da controllate della [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), l’attività relativa al PMMA sarebbe sempre stata integrata nell’organizzazione commerciale della [OSCURATO:PERSONA], inizialmente in seno alla DIOS fino al 2000 e poi tramite un’unità commerciale specificamente dedicata a l PMMA, a partire dal 2001. Per giunta, nel periodo considerato, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata composta da rappresentanti delle direzioni giuridiche e finanziarie della [OSCURATO:PERSONA]. Costoro avrebbero inoltre esercitato responsabilità non solo in seno alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche all’interno della [OSCURATO:PERSONA], la quale non disponeva di propri servizi giuridici e finanziari. Infine, i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nelle pratiche esaminate nella decisione impugnata informavano tutti regolarmente un membro della dirigenza della [OSCURATO:PERSONA], che nel periodo dell’infrazione era il sig. G., successivamente direttore della DIOS fino al 2000 e membro del comitato direttivo della chimica a partire dal 2001. 94. Le ricorrenti rilevano, peraltro, che tale integrazione funzionale e operativa tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata nel 2004, in occasione della riorganizzazione del ramo chimico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e della creazione della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente nel maggio 2006, con la quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA]. 95. In quarto luogo, le ricorrenti sottolineano che nessuno dei documenti raccolti durante il procedimento attesta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, una qualunque istruzione o raccomandazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla politica commerciale da seguire sui mercati dei metacrilati, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] avesse sequestrato centinaia di documenti presso la sede della [OSCURATO:PERSONA]. 96. In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che la posizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è contraria alla sua stessa prassi anteriore. Infatti, nella decisione 10 dicembre 2003, C (2003) 4570 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici; in prosieguo: la «decisione Perossidi organici»), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe imputato la responsabilità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rapporto di partecipazione azionaria esistente tra queste due imprese. Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di una reale autonomia nella determinazione della sua politica commerciale. Secondo le ricorrenti, dal momento che il periodo considerato dalla decisione Perossidi organici coincide in parte con quello preso in considerazione nella decisione impugnata, e dato che i rapporti economici e finanziari che legavano la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] erano assolutamente identici nei due casi, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente discostarsi dalla posizione adottata nel caso oggetto della decisione Perossidi organici. 97. Peraltro, il controllo limitato e globale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle loro controllate sarebbe stato recentemente confermato dal Conseil de la concurrence (Autorità per la concorrenza) francese, il quale avrebbe constatato, in una decisione relativa al mercato della distribuzione di carburanti sulle autostrade, che la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA disponevano di un’autonomia sufficiente nella determinazione della loro politica commerciale. 98. Infine, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di diritto nella valutazione della natura e della ripartizione dell’onere della prova. Esse considerano che, dal momento che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era accompagnata da alcun elemento aggiuntivo atto a dimostrare l’esistenza di un controllo effettivo delle società madri sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] relativamente al mercato del PMMA, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto durante il procedimento amministrativo elementi atti a dimostrare la propria reale autonomia sul mercato era sufficiente per invertire l’onere della prova. A loro parere, spettava quindi alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che, nonostante tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano un’influenza determinante sulle loro controllate relativamente al mercato in questione. 99. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli elementi prodotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo, e ripresi nel ricorso, non sono sufficienti, neppure considerati nel loro insieme, a dimostrare l’autonomia di comportamento sul mercato della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. – Giudizio del Tribunale 100. In limine, si deve rilevare che, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti (v. supra, punti 90 e 98), nella specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato le regole in materia di onere della prova. 101. A tal riguardo, occorre rammentare che dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. supra al punto 35, punto 61), emerge che, per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, la società interessata deve produrre «elementi di prova sufficienti» a dimostrare che la società controllata si comporta autonomamente sul mercato. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], ad essa spetta esaminare tali elementi di prova, e non produrre elementi positivi per dimostrare l’esercizio di siffatta influenza. Peraltro, se la parte interessata potesse limitarsi a contestare detta presunzione adducendo semplici affermazioni non dimostrate, la presunzione sarebbe priva di qualunque effetto utile. 102. Orbene, si deve rilevare anzitutto che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno prodotto pochissimi elementi concreti a sostegno delle loro affermazioni relative all’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato. In particolare, la parte III.2 di tale risposta, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] ha goduto [nel periodo dell’infrazione] di una reale autonomia nella determinazione della propria politica commerciale», non rinvia ad alcun documento a sostegno delle affermazioni ivi contenute. Risulta quindi che la conclusione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 272 della decisione impugnata, secondo cui gli elementi addotti dalle ricorrenti costituivano semplici affermazioni, non suffragate da prove sufficienti, è esatta. Come risulta dal punto precedente, essa consente di ritenere fondatamente che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante non sia stata confutata. 103. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’approccio adottato nella decisione impugnata non implica una probatio diabolica. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tale controllata alla società madre, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono quindi essere elencati in modo esaustivo (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punti 73 e 74). Di conseguenza, incombeva alle ricorrenti produrre ogni elemento relativo ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra tale controllata e la società madre, e da esse considerato idoneo a dimostrare che tali società non costituivano un’entità economica unica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 50, punto 65). Anche ammesso che le ricorrenti non siano state in grado di produrre tali elementi di prova nel caso di specie, ciò non significa, tuttavia, che detta presunzione non possa in alcun caso essere confutata. 104. È nell’ambito di tali osservazioni generali che vanno esaminati gli argomenti specifici addotti dalle ricorrenti. 105. In primo luogo, esse si basano sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono società holding e fanno valere che l’autonomia delle loro controllate risulta dalla struttura stessa del gruppo. 106. È giocoforza constatare, da un lato, che le affermazioni secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero società holding non sono suffragate da alcun elemento di prova. 107. Dall’altro, tali affermazioni, anche ammesso che siano esatte, non sono sufficienti per escludere che le società madri in questione abbiano esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate, coordinando in particolare gli investimenti finanziari all’interno del gruppo. Infatti, la giurisprudenza ha già affermato che, nel contesto di un gruppo di società, una holding è una società volta a raggruppare partecipazioni in diverse società e la cui funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 63). [OSCURATO:PERSONA] specie, le stesse ricorrenti affermano che le loro società madri intervenivano nelle decisioni più importanti che potevano avere un impatto a livello dell’intero gruppo. Lungi dall’inficiare la tesi dell’esistenza di un’entità economica composta dalle ricorrenti e dalle loro società madri, tali affermazioni confermano semmai che la funzione di queste ultime era di assicurare un’unità di direzione e un coordinamento, in modo da influenzare il comportamento delle controllate sul mercato. 108. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di avere dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] era totalmente autonoma nella determinazione della propria politica commerciale relativa al PMMA. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata la società madre del ramo chimico e avrebbe impartito direttive alle proprie controllate, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], il loro ruolo si sarebbe limitato all’autorizzazione dei grandi investimenti e alla ricezione delle informazioni contabili e finanziarie relative ai risultati della loro controllata, come prescritto dalla normativa applicabile. 109. A tal riguardo occorre rilevare, da un lato, che le affermazioni delle ricorrenti non sono suffragate da alcun elemento di prova. Orbene, per quanto riguarda le affermazioni relative all’organizzazione e alla struttura del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e ai rispettivi poteri delle varie società del gruppo, la prova concreta, in linea di principio, poteva essere fornita. 110. È vero che le ricorrenti hanno prodotto, in allegato al ricorso, una nota interna, dal titolo «Poteri interni e impegni di spesa», per suffragare il loro argomento secondo cui la società madre si limitava ad approvare gli investimenti più importanti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA] senza essere contraddetta dalle ricorrenti, tale documento non figurava nella risposta alla comunicazione degli addebiti. Peraltro, interrogate al riguardo in udienza, le ricorrenti hanno confermato che detto documento non era stato prodotto nel procedimento amministrativo. Orbene, dalla sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35 (punto 61), risulta che, quando applica la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che la società interessata, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comportava in maniera autonoma sul mercato. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente concludere, al punto 272 della decisione impugnata, che le affermazioni in questione non erano suffragate da prove sufficienti. 111. Dall’altro lato, e in ogni caso, anche ammesso che siano dimostrate, tali affermazioni non sarebbero sufficienti per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, dato che riguardano esclusivamente la determinazione della politica commerciale relativa al PMMA. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, per stabilire se una società controllata determini autonomamente la propria condotta sul mercato, si devono prendere in considerazione non solo gli elementi relativi alla politica commerciale nel settore dei prodotti oggetti del cartello, ma altresì tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale società controllata alla società madre (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punti 67, 68, 73 e 74, nonché le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott in tale causa, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8241). 112. Peraltro, talune affermazioni delle ricorrenti contengono indizi del fatto che esse formavano un’unica entità economica con le loro società madri. 113. Infatti, le ricorrenti ammettono che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovevano autorizzare i grandi investimenti della loro controllata. Orbene, l’esercizio di tale potere costituisce senz’altro un indizio del fatto che la controllata si comporta sul mercato tenendo conto degli interessi della società madre (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 547). 114. Inoltre, le ricorrenti hanno evocato a più riprese l’esistenza di un ramo chimico della [OSCURATO:PERSONA]. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, esse hanno confermato che, da maggio 2000 fino alla fine del periodo dell’infrazione, il ramo chimico includeva non solo la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate, ma anche altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti hanno spiegato che, a seguito della fusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tutte le attività chimiche dei precedenti gruppi sono state poste, dal punto di vista funzionale, sotto l’egida della [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca Atofina). Tuttavia, tale raggruppamento funzionale non è stato sistematicamente accompagnato da un raggruppamento di capitale. Orbene, tale divisione del gruppo in rami, che per giunta prescinde dai rapporti di partecipazione tra le società del gruppo, rappresenta un forte indizio del fatto che il coordinamento delle attività di tali rami spetta alla società capogruppo. Tale funzione della società madre è atta ad escludere l’autonomia del comportamento della controllata sul mercato (v., in tal senso, sentenze Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 113, punto 549, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 107, punto 64). 115. Quanto alle affermazioni secondo cui l’attività relativa al PMMA costituiva solo una quota molto esigua del fatturato globale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], esse non sono idonee a dimostrare che la società madre abbia lasciato alla controllata una totale autonomia nella definizione del proprio comportamento sul mercato. Inoltre, come rilevato poc’anzi, l’autonomia di una società controllata rispetto alla sua società madre non deve essere valutata esclusivamente in base alla sua attività nel settore dei prodotti oggetto del cartello. Di conseguenza, anche ammesso che tale argomento sia pertinente, occorrerebbe valutare l’importanza della [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso per le sue società madri (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 107, punto 66). Orbene, le ricorrenti non hanno addotto argomenti in tal senso. 116. In terzo luogo, dev’essere respinto l’argomento secondo cui il controllo globale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] contrasterebbe con il controllo esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle sue controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da una parte, si tratta ancora una volta di un’affermazione non suffragata da elementi di prova sufficienti in ordine ai rapporti tra le società interessate. Dall’altra, anche ammesso che sia dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano con la [OSCURATO:PERSONA] rapporti meno stretti rispetto a quelli intercorrenti tra quest’ultima e le sue controllate, ciò non sarebbe sufficiente per dimostrare l’autonomia del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato. 117. In quarto luogo, per quanto attiene all’argomento secondo cui la riorganizzazione del ramo chimico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la creazione della [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, nonché la sua successiva quotazione in borsa nel 2006, confermavano l’autonomia di quest’ultima società, è sufficiente rilevare che si tratta di elementi posteriori al periodo dell’infrazione, che pertanto non possono dimostrare l’autonomia di detta società durante tale periodo. Inoltre, l’espressione «riorganizzazione del ramo chimico del gruppo [OSCURATO:PERSONA]» suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva una funzione di coordinamento nell’ambito di detto ramo chimico. 118. In quinto luogo, riguardo all’argomento secondo cui nessun documento del fascicolo dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto istruzioni o raccomandazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla politica commerciale sul mercato dei metacrilati, esso è di per sé inoperante, dato che l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] non deve essere valutata esclusivamente con riguardo a tale mercato. Inoltre, come già riconosciuto dalla giurisprudenza, il fatto che dai documenti del fascicolo non risulti che la società madre abbia impartito istruzioni alla sua controllata non dimostra che tali istruzioni non siano esistite (v., in tal senso, sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 113, punto 545). 119. In sesto e ultimo luogo, occorre esaminare l’argomento secondo cui la posizione adottata nella decisione impugnata sarebbe contraria alla precedente prassi della [OSCURATO:PERSONA], quale risultante dalla decisione Perossidi organici, in cui essa non ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. 120. A tal riguardo si deve osservare che dalla decisione Perossidi organici (punti 373‑391), invocata dalle ricorrenti, risulta che in essa la [OSCURATO:PERSONA] non ha analizzato il problema della responsabilità della società madre della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, non si è pronunciata sulla questione dell’autonomia di quest’ultima rispetto alla società madre. Pertanto, anche supponendo che i fatti di quel caso di specie fossero simili a quelli qui in esame, non si può sostenere che detta decisione offrisse una garanzia di qualche tipo quanto al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] percepiva i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società madri, né, peraltro, quanto al criterio di imputabilità applicabile a tale gruppo di società. 121. D’altronde, la decisione impugnata non è la prima in cui la [OSCURATO:PERSONA] imputa alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, C (2004) 4876, concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso C 37.773 – AMCA; in prosieguo: la «decisione AMCA»), la [OSCURATO:PERSONA] aveva già proceduto ad un’imputazione siffatta a carico della [OSCURATO:PERSONA], anche in quel caso sulla base della presunzione, non confutata, di esercizio di un’influenza determinante sulla sua controllata. 122. In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a verificare sistematicamente se il comportamento configurante infrazione di una società controllata possa essere imputato alla sua società madre (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punti 330 e 331, confermata dalla sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 82). Di conseguenza, anche ammesso che le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] formassero un’unica impresa anche all’epoca dei fatti contestati nella decisione Perossidi organici, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione la possibilità di rivolgere tale decisione alla società madre delle ricorrenti e di infliggerle una sanzione non le impediva di farlo nel caso di specie, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di imputabilità. 123. Del resto, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata tenuta a prendere in considerazione la possibilità di imputare alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione controversa nella decisione Perossidi organici, la circostanza che non l’abbia fatto dimostrerebbe solo l’errore commesso in quel procedimento e quindi non potrebbe essere utilmente invocata dalle ricorrenti nel caso di specie. 124. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che gli elementi prodotti dalle ricorrenti, anche considerati nel loro insieme, non sono sufficienti per confutare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate. 125. Pertanto, la seconda parte del presente motivo deve essere interamente respinta e con essa deve respingersi il secondo motivo nel suo complesso. Sul terzo motivo, concernente la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione nell’applicazione delle regole sull’imputabilità 126. Tale motivo è suddiviso in due parti. Sulla prima parte del motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazio ne – Argomenti delle parti 127. Le ricorrenti fanno valere che, dal momento che la decisione impugnata non risponde all’insieme degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare l’autonomia della sua politica commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente. Peraltro, le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso non sarebbero atte a sanare detta violazione. 128. Da un lato, le ricorrenti indicano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto all’insieme degli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA], che vengono riassunti nel punto 269 della decisione impugnata. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] si asterrebbe dal rispondere agli argomenti secondo cui la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non provava di per sé l’esercizio di un controllo effettivo, e secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] godeva di totale autonomia nella determinazione della propria politica commerciale, tenuto conto del fatto che l’obbligo di rendicontazione era limitato alle informazioni generali trasmesse nell’ambito del normale funzionamento di un gruppo di società e riguardava principalmente questioni contabili, finanziarie e di revisione contabile. 129. Dall’altro lato, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a taluni argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che non sono stati neppure riassunti nella decisione impugnata. Si tratterebbe degli argomenti relativi al fatto che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero mai stati coinvolti nelle pratiche contestate, nonché al fatto che il controllo esercitato dalle società madri si sarebbe limitato all’autorizzazione degli investimenti più importanti e sarebbe stato troppo globale per restringere l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi. 130. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto trattati nel corso del procedimento amministrativo, debba nondimeno esaminare la fondatezza di tutti gli argomenti addotti per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, considerati nel loro insieme. Qualsiasi altro approccio equivarrebbe ad introdurre una presunzione assoluta. 131. Peraltro, il difetto di motivazione sarebbe tanto più pregiudizievole nella fattispecie in quanto, da un lato, l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe innovativo, come essa riconoscerebbe al punto 271 della decisione impugnata, e, dall’altro, in relazione alle altre controllate chiamate in causa dalla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la presenza di indizi supplementari che confermano la presunzione di esercizio di un’influenza determinante da parte delle loro società madri. Le ricorrenti sottolineano che, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] è più intenso quando la sua decisione si spinge notevolmente al di là delle decisioni precedenti (sentenza della Corte 8 novembre 2001, causa C‑228/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8401, punto 28; ordinanze del Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑245/03 R, FNSEA e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑271, punto 52, e causa T‑217/03 R, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑239, punto 66). 132. [OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente. – Giudizio del Tribunale 133. Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo riguardati direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE deve essere valutata alla luce non solo del tenore letterale della motivazione stessa, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata). 134. La giurisprudenza ha già statuito che, qualora, come nella fattispecie, una decisione che applica l’art. 81 CE riguardi più destinatari e ponga un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il disposto della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 78, e 27 settembre 2006, causa T‑330/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3389, punto 93). Pertanto, per essere sufficientemente motivata nei confronti delle società madri delle ricorrenti, la decisione impugnata doveva in particolare contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tali società (v., in tal senso, sentenza SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80). 135. Inoltre, considerato che tale imputazione influisce sulla situazione delle ricorrenti, che queste ultime l’hanno contestata durante il procedimento amministrativo e che esse hanno quindi interesse a contestare la decisione impugnata su questo punto, dette ricorrenti devono poter conoscere, al pari delle loro società madri, le ragioni della posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 136. Ne consegue che, qualora, come nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] basi l’imputazione dell’infrazione sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante e le società interessate abbiano addotto, nel corso del procedimento amministrativo, elementi diretti a confutare tale presunzione, la decisione deve contenere un’esposizione sufficiente dei motivi atti a giustificare la posizione secondo cui tali elementi non consentivano di infirmare la presunzione suddetta. 137. [OSCURATO:PERSONA] specie, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno sostenuto in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva goduto, per tutto il periodo dell’infrazione, di un’autonomia reale nella determinazione della propria politica commerciale. A sostegno di quest’affermazione le ricorrenti hanno addotto, in sostanza, i medesimi argomenti analizzati nell’ambito del secondo motivo. 138. Orbene, da quanto precede emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tali argomenti al punto 272 della decisione impugnata, affermando che «[g]li altri argomenti [erano] semplici asserzioni [non] suffragate da prove sufficienti a confutare la presunzione relativa alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per gli atti commessi dalla loro controllata Atofina». Le ricorrenti sostengono quindi erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto al loro argomento, riportato al punto 269, sub c), della decisione impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] godeva di una totale autonomia nella sua politica commerciale e nel suo comportamento sul mercato. 139. Peraltro, occorre riconoscere che, nelle circostanze del caso di specie, tale affermazione contenuta nel punto 272 della decisione impugnata soddisfa i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza. 140. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto il motivo per cui aveva ritenuto che gli elementi addotti dalle ricorrenti e dalle loro società madri non fossero sufficienti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. La decisione impugnata ha quindi fornito loro le indicazioni necessarie per difendere i propri diritti. In particolare, le ricorrenti hanno avuto la possibilità di contestare l’esattezza dell’affermazione suddetta – facendo valere di aver suffragato le proprie allegazioni con prove sufficienti – o di contestarne la pertinenza – facendo valere che le allegazioni in questione, ancorché non dimostrate, erano nella specie sufficienti per confutare la presunzione in questione. Tale motivazione può essere colta nella sua portata se la si confronta con il passaggio in questione della risposta alla comunicazione degli addebiti, noto alle ricorrenti, che non rinvia ad alcun documento a sostegno delle affermazioni che esso contiene (v. supra, punti 102 e segg.). 141. Inoltre, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza che, sebbene a norma dell’art. 253 CE essa debba motivare le proprie decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l’hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 88, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑3/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1177, punto 222). Pertanto, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] debba indicare nella sua decisione i motivi per i quali ritiene che gli elementi addotti non siano sufficienti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, non ne consegue che essa sia tenuta, in ciascun caso, a discutere specificamente ognuno degli elementi addotti dalle imprese interessate. Una risposta globale, come quella che è stata data nel caso di specie, può essere sufficiente, a seconda delle circostanze concrete, affinché l’impresa possa difendere utilmente i propri diritti e il Tribunale possa esercitare il proprio controllo. 142. Quanto al fatto che il punto 269 della decisione impugnata non riporta tutti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], esso non è determinante. 143. Da un lato, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il controllo esercitato dalle società madri si limitava all’autorizzazione degli investimenti più importanti ed era troppo globale per limitare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, esso coincide con l’argomento secondo cui «Atofina gode[va] di una totale autonomia nella sua politica commerciale e nel suo comportamento sul mercato», che viene riportato nel punto 269, sub c), della decisione impugnata e al quale viene risposto nel punto 272 della stessa. Peraltro, si deve rilevare che i punti 115 e 117 della risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti, in cui figurava tale argomento, non rinviano ad alcun documento a loro sostegno. Le ricorrenti potevano quindi comprendere che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nel punto 272 della decisione impugnata costituiva una risposta anche a tale argomento. 144. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento secondo cui i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non erano mai stati coinvolti nelle pratiche contestate, dalla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti (v. in particolare punti 91‑105) risulta che esse hanno sollevato tale argomento, ai punti 99‑101 di tale risposta, non per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, bensì per dimostrare che «[n]on si può (…) contestare alla [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna partecipazione, diretta o indiretta, alle pratiche contestate». Orbene, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su tale elemento per imputare l’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti. Pertanto, il fatto che detto argomento non sia stato menzionato nella decisione impugnata non può assolutamente configurare una violazione dell’obbligo di motivazione. 145. Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto esplicitamente all’argomento, riportato nel punto 269 della decisione impugnata, secondo cui la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non provava l’esercizio di un controllo effettivo, si deve sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha asserito, nella decisione impugnata, che tale elemento fosse sufficiente per legittimare l’imputazione dell’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti. Certamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 264 della decisione impugnata, che «[i] membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] (…) erano nominati dalla [OSCURATO:PERSONA] (…)», e che tale circostanza nonché il rapporto di partecipazione azionaria tra queste due società le consentivano di presumere che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante ed un controllo effettivo sul comportamento della sua controllata [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, come si è constatato sopra ai punti 68 e 69, dall’economia generale della decisione impugnata risulta che tale elemento è stato menzionato solo ad abundantiam e non ha condizionato l’imputazione dell’infrazione controversa alle società madri delle ricorrenti. Di conseguenza, l’assenza di una risposta esplicita a tale argomento non ha impedito alle ricorrenti di conoscere i motivi di tale imputazione, né di contestarli dinanzi al Tribunale. 146. Inoltre, quanto all’argomento fondato sul tenore letterale del punto 271 della decisione impugnata, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ivi constatato quanto segue: «[I]l fatto che, in un procedimento precedente, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rivolto la sua decisione esclusivamente alla Atofina non le impedisce, di per sé, di rivolgere la sua decisione nel caso di specie sia alla Atofina che alla [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per imputare la responsabilità ad una società madre in circostanze come quelle della fattispecie (…) e il fatto che essa non si sia avvalsa di tale potere in una decisione anteriore non le impedisce di avvalersene nel caso in esame». 147. È giocoforza constatare che tale passaggio non equivale assolutamente ad ammettere che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato una posizione innovativa, come asserito dalle ricorrenti. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] è diretta semplicemente a respingere l’argomento, riportato al punto 268 della decisione impugnata, fondato sulla mancata imputazione, in una decisione anteriore rivolta alla [OSCURATO:PERSONA], del comportamento di quest’ultima alla sua società madre (decisione Perossidi organici). Si deve peraltro rilevare che, anteriormente alla decisione impugnata, la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, basata sul solo rapporto di partecipazione nel capitale, era già stata applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione AMCA, in cui essa aveva imputato l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. 148. In ogni caso, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti esige solo che la [OSCURATO:PERSONA] sviluppi il proprio ragionamento in modo esplicito qualora adotti, nell’ambito della sua prassi decisionale, una decisione che si spinge notevolmente al di là delle decisioni precedenti. In tal caso, pertanto, essa non può limitarsi a fornire una motivazione sommaria, segnatamente attraverso il rinvio ad una prassi decisionale costante (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 131, punto 28). Orbene, come risulta da quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto in modo esplicito nella decisione impugnata agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare l’autonomia della sua politica commerciale. 149. Infine, il fatto che, nei confronti delle altre società controllate chiamate in causa dalla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato la presenza di indizi supplementari che confermano la presunzione di esercizio di un’influenza determinante da parte delle loro società madri non può che restare ininfluente rispetto alla sufficienza della motivazione nei confronti delle ricorrenti. Peraltro, dalle suesposte considerazioni (v. supra, punti 68 e 69) risulta che tali elementi supplementari sono stati rilevati solamente ad abundantiam. 150. Ne consegue che la prima parte del presente motivo deve essere respinta. Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione del principio di buona amministrazione – Argomenti delle parti 151. Le ricorrenti rilevano che, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in forza del principio di buona amministrazione, ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Tale obbligo rivestirebbe un’importanza fondamentale nei procedimenti amministrativi in cui le istituzioni dispongono di un potere discrezionale al fine di adempiere le loro funzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza. 152. [OSCURATO:PERSONA] specie, basandosi su una semplice presunzione di controllo ed astenendosi, nei termini indicati sopra, dal rispondere agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per confutare tale presunzione (in particolare quelli concernenti l’irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato con cura gli elementi pertinenti della fattispecie e avrebbe violato il principio di buona amministrazione. 153. Inoltre, le ricorrenti respingono gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la censura in esame si confonderebbe con quella relativa al difetto di motivazione. Esse sottolineano che il principio di buona amministrazione è distinto dall’obbligo di motivazione e persegue una finalità diversa. 154. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 155. Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, allorquando le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale al fine di adempiere alle loro funzioni, tanto più essenziale è la necessità che nei procedimenti amministrativi vengano rispettate le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Fra queste garanzie rientra in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1, punto 86). Tale obbligo discende dal principio di buona amministrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 269). 156. A sostegno della presente censura, le ricorrenti si limitano ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su una semplice presunzione di influenza determinante esercitata su di esse dalle loro società madri e ha omesso di rispondere agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per confutare tale presunzione, in particolare quelli relativi all’irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e all’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. 157. Tuttavia, da quanto precede risulta, anzitutto, che il ricorso a tale presunzione è del tutto legittimo. Inoltre, come emerge dall’esame della prima parte del presente motivo, la lettura dei passaggi in questione della risposta alla comunicazione degli addebiti e della decisione impugnata consente di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto agli argomenti pertinenti sollevati dalle ricorrenti e in particolare a quelli concernenti l’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA] [argomento riportato nel punto 269, sub c), della decisione impugnata e al quale viene risposto al punto 272 della medesima decisione]. A tal riguardo si deve sottolineare che il carattere succinto della motivazione ivi contenuta, secondo cui «[g]li altri argomenti sono semplici asserzioni [non] suffragate da prove sufficienti a confutare la presunzione», non consente di constatare, di per sé solo, una violazione dell’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale gli elementi pertinenti emersi dal procedimento amministrativo. Peraltro, dalle suesposte considerazioni (v. supra, punti 102 e segg.) risulta che l’affermazione contenuta nel punto 272 della decisione impugnata è esatta, il che presuppone un esame accurato e imparziale da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 158. Infine, per quanto attiene all’argomento secondo cui la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non prova di per sé l’esercizio di un controllo effettivo, è sufficiente rilevare che la Commissi one non ha sostenuto il contrario nella decisione impugnata. Infatti, l’influenza determinante esercitata dalle società madri delle ricorrenti su queste ultime è stata constatata sulla base di una presunzione che non è stata confutata durante il procedimento amministrativo. Come si è poc’anzi osservato, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stata menzionata in tale contesto ad abundantiam. Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia specificamente risposto a tale argomento non costituisce una violazione dell’obbligo di buona amministrazione. 159. Per il resto si deve sottolineare che, a parte il tenore letterale della decisione impugnata, le ricorrenti non hanno prodotto altri elementi a sostegno della loro censura. 160. Pertanto, occorre respingere la seconda parte del presente motivo e, di conseguenza, il terzo motivo nel suo insieme. Sul quarto motivo, concernente la violazione del criterio dell’impatto concreto sul mercato nella fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda a EUR 65 milioni Argomenti delle parti 161. Nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti adducono che, fissando l’importo di partenza della loro ammenda a EUR 65 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il criterio dell’impatto concreto sul mercato, enunciato al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti. 162. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che l’importo di partenza dell’ammenda, ossia EUR 65 milioni, è eccessivo, in quanto l’infrazione ha avuto solo un impatto molto limitato sui mercati dei prodotti in questione. 163. A tal riguardo esse sostengono, anzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 329 della decisione impugnata, l’impatto dell’infrazione sul mercato era misurabile. Di conseguenza, esso avrebbe dovuto essere preso in considerazione per determinare la gravità dell’infrazione, conformemente alla giurisprudenza e agli orientamenti. 164. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fare riferimento al gioco della concorrenza che si sarebbe normalmente avuto in assenza dell’infrazione. Ciò presupporrebbe quindi che si conosca l’evoluzione della situazione concorrenziale sul mercato di cui trattasi nel periodo dell’infrazione e si possa confrontare tale evoluzione con dati di mercato esterni. 165. Orbene, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti le ricorrenti avrebbero fornito alla [OSCURATO:PERSONA] i dati necessari a tal fine, vale a dire informazioni dettagliate sull’evoluzione dei prezzi dei tre prodotti in PMMA interessati dal 1995 al 2003, anche rispetto all’evoluzione del prezzo delle loro materie prime. Inoltre, l’impatto dell’infrazione sarebbe stato misurabile anche sulla base delle informazioni relative all’evoluzione delle quote di mercato dei vari produttori durante l’infrazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso, come dimostrerebbe il testo della comunicazione degli addebiti. 166. Oltre a ciò, le ricorrenti adducono che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto alla quantificazione dell’impatto dell’infrazione sul mercato, essa avrebbe necessariamente concluso che tale impatto era limitato e avrebbe quindi fissato l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore ad EUR 65 milioni. 167. A tale proposito le ricorrenti fanno valere che l’impatto concreto dell’infrazione era necessariamente trascurabile, in quanto l’evoluzione dei prezzi dei prodotti in questione era strettamente correlata a quella dei prezzi delle materie prime utilizzate per la loro fabbricazione, per le quali non è stata rilevata alcuna infrazione, come emergerebbe dagli schemi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti. 168. Per giunta, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto, nella decisione impugnata, che l’infrazione aveva avuto solo un impatto estremamente limitato sui mercati di cui trattasi. Infatti, al punto 104 della decisione impugnata, relativo alla descrizione generale dell’attuazione degli accordi, essa avrebbe ammesso che gli aumenti di prezzo convenuti non erano sempre stati applicati. Analogamente, da vari punti della decisione impugnata, dedicati rispettivamente ai tre prodotti in questione, risulterebbe che gli aumenti di prezzo concordati in occasione di varie riunioni non avevano potuto essere applicati o avevano avuto solo un effetto molto limitato. 169. Peraltro, in risposta agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti precisano di non contestare che l’attuazione, anche parziale, di un accordo possa costituire un indizio dell’esistenza di un impatto concreto di tale accordo sul mercato, né che l’intesa di cui è causa possa avere avuto un certo impatto sul mercato del PMMA. Esse sostengono, tuttavia, che tale impatto era misurabile e, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto alla sua quantificazione, avrebbe necessariamente concluso che era limitato. 170. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione nella misura in cui ha ritenuto che non si dovesse prendere in considerazione l’impatto concreto dell’infrazione per determinare l’importo di partenza dell’ammenda. 171. Anzitutto, le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che l’impatto dell’infrazione non era misurabile, senza addurre il minimo elemento a sostegno di tale affermazione, e ciò malgrado i numerosi elementi sull’evoluzione dei prezzi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo. 172. Orbene, secondo le ricorrenti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare se l’impatto dell’infrazione sia o meno misurabile, in particolare quando, come nella specie, le parti del procedimento amministrativo adducono elementi relativi agli effetti dell’infrazione sui mercati di cui trattasi. Se così non fosse, alla [OSCURATO:PERSONA] basterebbe affermare che l’impatto dell’infrazione non è misurabile per esentarsi dall’obbligo di tenere conto di tale impatto nella determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda. 173. Oltre a ciò, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione che le incombe e il principio di buona amministrazione anche nella misura in cui non ha risposto agli argomenti, addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti, diretti a dimostrare che l’impatto dell’infrazione sui mercati di cui trattasi era limitato. 174. In conclusione, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare le disposizioni in questione della decisione impugnata e, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, fissare l’importo di partenza della loro ammenda ad un livello inferiore a quello imposto dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’impatto limitato dell’infrazione sui mercati in questione. 175. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale 176. In base al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, «[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante». 177. Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, l’impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato era misurabile. A loro parere, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto ad una quantificazione di tale impatto, avrebbe necessariamente concluso che esso era limitato e avrebbe quindi fissato l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore ad EUR 65 milioni. Inoltre, le ricorrenti fanno valere una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, a motivo del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato la propria affermazione secondo cui l’impatto non era misurabile e non avrebbe risposto agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti. 178. A tal riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi, come le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione. Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità delle infrazioni figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione, nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell’Unione (v. sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 241 e 242 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 96). 179. Ne consegue che l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è, di per sé, un criterio decisivo ai fini della valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda. In particolare, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi ai detti effetti, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 96 e la giurisprudenza ivi citata). 180. A tale proposito occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, le intese meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato, e segnatamente sapere in che misura la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che sarebbe stato praticato nell’ipotesi di assenza del cartello, non costituisce un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑127/04, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1167, punto 64). Infatti, i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione non hanno lo stesso peso nell’ambito dell’esame complessivo. La natura dell’infrazione riveste importanza capitale, in particolare, per classificare le infrazioni come molto gravi (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661, punto 91). 181. Infatti, come dichiarato dalla Corte, risulta dagli orientamenti che le intese orizzontali sui prezzi o di ripartizione delle quote di mercato possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sul solo fondamento della loro stessa natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato. In tale fattispecie, l’impatto concreto dell’infrazione costituisce solo un elemento in mezzo ad altri, il quale, se misurabile, può consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 75, ed [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 122, punto 103). La Corte ha quindi sottolineato che l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato era un elemento facoltativo, di cui la [OSCURATO:PERSONA], se lo riteneva opportuno, poteva tenere conto ai fini del calcolo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 82). 182. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza, il fatto che con gli orientamenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato il proprio approccio riguardo alla valutazione della gravità di un’infrazione non le impedisce di esaminare tale criterio in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 122, punto 237). 183. Alla luce di tale giurisprudenza, gli argomenti addotti dalle ricorrenti non sono atti a rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la determinazione dell’importo di partenza. 184. Infatti, da un lato, anche ammesso che, come sostenuto dalle ricorrenti, l’infrazione controversa abbia avuto un impatto limitato sull’evoluzione dei prezzi, la sua qualificazione come infrazione molto grave sarebbe comunque adeguata, data la sua natura e la sua estensione geografica (vale a dire il territorio del SEE). Si deve peraltro sottolineare che, nella sua conclusione relativa alla gravità dell’infrazione, contenuta nel punto 331 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave «[i]n considerazione [della sua] natura (…) e [del] fatto che essa riguardava l’intero territorio del SEE». Pertanto, il criterio dell’impatto concreto sul mercato non ha avuto alcun peso nella qualificazione dell’infrazione. 185. Dall’altro lato, nulla nella decisione impugnata indica che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse concluso che l’impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato era limitato, essa avrebbe fissato l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore ad EUR 65 milioni. 186. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA], pur affermando che l’intesa di cui è causa aveva certo avuto un impatto sul mercato, tenuto conto dell’attuazione degli accordi e delle pratiche relative ai prezzi (v. punti 321 e 329 della decisione impugnata), ha subito precisato che «[n]el presente procedimento non [era] possibile misurare l’impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato (…) e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non si [sarebbe basata] specificamente su un impatto particolare, conformemente agli orientamenti, secondo cui l’impatto concreto deve essere preso in considerazione qualora sia misurabile» (punto 321), ed ha evidenziato che gli «effetti [dell’intesa di cui è causa sul mercato non erano] misurabili con precisione». Peraltro, come si è già rilevato, la sua conclusione relativa alla gravità dell’infrazione, contenuta nel punto 331 della decisione impugnata, non menziona il criterio dell’impatto concreto sul mercato. 187. È quindi giocoforza constatare che tale elemento non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda. 188. D’altronde, si deve sottolineare che le ricorrenti non affermano che la [OSCURATO:PERSONA], in base ai documenti in suo possesso, avrebbe dovuto constatare l’assenza di impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato. Esse ammettono che l’infrazione possa avere avuto un certo impatto sul mercato, ma sostengono che tale impatto era limitato (v. supra, punto 169). Orbene, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto, ai fini del calcolo dell’ammenda, della propria constatazione secondo cui l’intesa aveva avuto un impatto sul mercato, nulla indica che essa ne abbia esagerato gli effetti. 189. Allo stesso modo, non si può sostenere che l’importo di partenza applicato all’ammenda delle ricorrenti sia stato necessariamente basato sulla presa in considerazione di un impatto significativo dell’intesa di cui è causa sul mercato per il fatto che detto importo è ampiamente superiore a quello minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni molto gravi (vale a dire EUR 20 milioni). Infatti, come risulta dalle suesposte considerazioni, l’impatto concreto dell’infrazione costituisce solo uno degli elementi che possono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda al di là di tale somma. 190. Così, nella specie, gli elementi che hanno determinato la fissazione dell’importo di partenza sono stati, in particolare, la natura dell’infrazione, accertata tenendo conto delle caratteristiche principali della stessa esposte nella sezione 4.2 della decisione impugnata (v. punto 320 della decisione impugnata), le dimensioni del mercato geografico in questione, vale a dire il territorio del SEE (v. punto 330 della decisione impugnata), e l’applicazione di un trattamento differenziato a tali imprese, per tenere conto della loro reale capacità economica di arrecare un pregiudizio grave alla concorrenza, valutata in base ai fatturati ottenuti con la vendita di prodotti in PMMA, per i quali esse avevano partecipato all’intesa di cui è causa (v. punti 332‑334 della decisione impugnata). In quest’ultimo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato le dimensioni dell’intero mercato dei prodotti in PMMA nel 2000 e nel 2002, espresse in volume e in valore (v. punto 333 della decisione impugnata). 191. Orbene, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti sottolineano il carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda facendo riferimento esclusivamente al criterio dell’impatto concreto sul mercato. Come emerge da quanto sopra esposto, tale argomento è di per sé inoperante per contestare l’importo di partenza dell’ammenda applicato alle ricorrenti. 192. Ne consegue inoltre che non è pertinente il fatto che dal tenore letterale della decisione impugnata non emergano in maniera sufficientemente circostanziata i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non fosse possibile, sulla base delle informazioni di cui disponeva, misurare l’impatto concreto dell’infrazione controversa sul mercato. Infatti, tale circostanza non ha alcuna incidenza sulla qualificazione dell’infrazione come molto grave né sull’importo di partenza stabilito per l’ammenda delle ricorrenti. 193. Inoltre, da quanto precede risulta che gli argomenti relativi al carattere limitato dell’impatto dell’intesa di cui è causa sul mercato non possono giustificare la riduzione dell’ammenda nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale. 194. Pertanto, occorre respingere il presente motivo e la domanda di riduzione dell’ammenda formulata a tale titolo dalle ricorrenti. Sul quinto motivo, concernente l’esistenza di errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo 195. Nell’ambito di tale motivo, le ricorrenti contestano la maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo e chiedono al Tribunale di annullare la decisione impugnata su questo punto o, in subordine, di ridurre sostanzialmente la maggiorazione effettuata a tale titolo. 196. Tale motivo si suddivide in tre parti. Inoltre, all’udienza, le ricorrenti hanno dedotto un’ulteriore censura diretta a contestare la maggiorazione in questione. Sulla prima parte del motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente aumentare l’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo sulla base del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’infrazione non era imputabile a tale società – Argomenti delle parti 197. Le ricorrenti fanno valere che, applicando un coefficiente moltiplicatore di 3 a titolo dell’effetto dissuasivo sulla base del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], sebbene l’infrazione non fosse imputabile a tale società, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto. A loro parere, un’eventuale maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, ammesso che fosse necessaria, avrebbe potuto essere basata solo sulle dimensioni e sulle risorse della [OSCURATO:PERSONA]. 198. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente riconosciuto che un coefficiente moltiplicatore di 3 sarebbe eccessivo in tale ipotesi. Le ricorrenti rilevano infatti che, per determinare la frazione dell’ammenda imputabile alla sola [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che avrebbe applicato «un coefficiente moltiplicatore di 1,25» se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata l’unica destinataria della decisione impugnata (nota 250 della decisione impugnata). 199. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 200. È sufficiente constatare che tale parte del presente motivo è interamente basata sulla premessa secondo cui l’infrazione controversa non poteva essere imputata alle società madri della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, dalle suesposte considerazioni risulta che tale premessa è errata. 201. Di conseguenza, la prima parte del presente motivo dev’essere respinta. Sulla seconda parte del motivo, concernente una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Argomenti delle parti 202. Le ricorrenti fanno valere che, anche supponendo che l’infrazione sia imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] (o alla [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto ha tenuto conto del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per aumentare l’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo dell’effetto dissuasivo. 203. Infatti, secondo le ricorrenti, anche ammesso che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante possa essere sufficiente per imputare l’infrazione alle loro società madri, essa non basterebbe per applicare la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo sulla base del fatturato realizzato da queste ultime. Esse ritengono che il carattere dissuasivo dell’ammenda debba essere valutato in funzione delle circostanze idonee ad influenzare il comportamento dell’autore di un’infrazione sul mercato e, in particolare, dell’entità delle risorse messe a disposizione della controllata che ha commesso l’infrazione sul mercato rilevante. A loro parere, affinché la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo possa essere calcolata sulla base del fatturato realizzato a livello del gruppo, l’appartenenza ad un gruppo di società deve essere accompagnata da ulteriori elementi atti a dimostrare che la controllata ha effettivamente utilizzato le risorse del gruppo per commettere l’infrazione, in virtù della partecipazione dei dirigenti della società madre all’infrazione e/o dell’esistenza di un controllo effettivo della società madre sulla controllata. In mancanza, la presa in considerazione del fatturato realizzato dalla società madre costituirebbe un’applicazione sproporzionata e discriminatoria della nozione di effetto dissuasivo. 204. Peraltro, le ricorrenti rilevano che, nella sua prassi decisionale, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la partecipazione della società madre all’infrazione commessa dalla sua controllata e l’utilizzo delle risorse del gruppo per commettere l’infrazione fossero criteri pertinenti ai fini dell’applicazione dell’effetto dissuasivo [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4, Tubi preisolati) (in prosieguo: la «decisione Tubi preisolati»)]. 205. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 206. Essa rileva in particolare che, una volta che il perimetro dell’impresa che dev’essere considerata responsabile dell’infrazione è stato delimitato in modo giuridicamente sufficiente, l’esigenza o meno di applicare un coefficiente moltiplicatore e, se del caso, la determinazione dell’adeguatezza del suo livello dipendono dalle risorse globali di tale impresa. Dette risorse sarebbero congruamente rispecchiate dal fatturato globale realizzato dall’impresa nell’anno precedente quello dell’adozione della decisione che infligge la sanzione, e nessun rilievo potrebbe attribuirsi a considerazioni del tipo di quelle addotte dalle ricorrenti. – Giudizio del Tribunale 207. Occorre rammentare che, al punto 337 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, nella categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle ammende applicabili consentiva anche di fissare l’importo delle ammende ad un livello tale da garantire che esse avessero un effetto dissuasivo sufficiente, «tenuto conto delle dimensioni e della potenza economica di ciascuna impresa». Per valutare le dimensioni e la potenza economica dell’impresa cui appartenevano le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatturato mondiale realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, ultimo esercizio precedente quello in cui è stata adottata la decisione impugnata (EUR 143,168 miliardi) e ha deciso di applicare un coefficiente moltiplicatore di 3 all’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, punti 338 e 349 della decisione impugnata). 208. Nell’ambito della presente parte del quinto motivo, le ricorrenti contestano tale modus operandi affermando sostanzialmente che, affinché la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo possa essere calcolata sulla base del fatturato realizzato a livello del gruppo, l’appartenenza ad un gruppo di società deve essere accompagnata da ulteriori elementi atti a dimostrare che la società controllata ha effettivamente utilizzato le risorse del gruppo. Di conseguenza, a tale proposito non sarebbe sufficiente l’imputazione della responsabilità alle società madri sulla base della presunzione, non confutata, di esercizio di un’influenza determinante sulla loro controllata. 209. Tale argomentazione non può essere accolta. 210. In limine, occorre rammentare, per quanto riguarda la nozione di dissuasione, che essa costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Per costante giurisprudenza, infatti, le ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE e previste dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 hanno lo scopo di punire gli illeciti commessi dalle imprese interessate, nonché quello di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme dell’Unione in materia di concorrenza. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], per determinare l’importo dell’ammenda, può tener conto, segnatamente, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5859, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata). 211. Inoltre, la Corte ha costantemente dichiarato che il fatturato complessivo dell’impresa costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di quest’ultima e della sua potenza economica (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 243 e la giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha così ammesso che, per fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantire a quest’ultima un carattere sufficientemente dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva tenere conto del fatturato totale dell’impresa considerata (sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punti 15‑18, e 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 120; sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 96). 212. In tale contesto occorre rammentare che, secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] costituiscono con le ricorrenti un’unica impresa, la quale ha commesso l’infrazione controversa. Pertanto, l’argomentazione delle ricorrenti equivale ad esigere che, per stabilire il livello sufficientemente dissuasivo dell’ammenda, si tenga conto non già delle dimensioni e della potenza economica di tale impresa, quali rispecchiate dal suo fatturato globale, bensì solamente di una parte delle sue risorse, cioè quelle «messe a disposizione della controllata che ha commesso l’infrazione sul mercato rilevante». È giocoforza constatare, tuttavia, che tale tesi non è compatibile con l’obiettivo di dissuasione perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 213. Infatti, come già dichiarato dal Tribunale, la necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda, sebbene non giustifichi l’innalzamento del livello generale delle ammende nell’ambito della realizzazione di una politica di concorrenza, esige che l’importo dell’ammenda sia modulato al fine di tener conto dell’effetto voluto sull’impresa cui essa è inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, segnatamente in rapporto alla capacità finanziaria dell’impresa in parola, in modo da soddisfare, da un lato, la necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, l’esigenza di rispetto del principio di proporzionalità (sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 283, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto 379). Di conseguenza, è in particolare la possibilità per l’impresa interessata di mobilizzare più facilmente i capitali necessari per il pagamento della sua ammenda che può giustificare, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 18, nonché sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 284, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 379). 214. Ne consegue che non si può esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa dimostri un nesso supplementare tra l’utilizzo delle risorse dell’impresa e l’infrazione da questa commessa, affinché dette risorse possano essere prese in considerazione al fine di determinare il livello sufficientemente dissuasivo dell’ammenda, poiché ciò che rileva, in tale contesto, sono le dimensioni e la potenza economica dell’impresa colpevole in quanto tale. 215. Infine, per quel che riguarda il rinvio alla decisione Tubi preisolati, è sufficiente ricordare che la prassi decisionale antecedente della [OSCURATO:PERSONA] non funge da quadro giuridico di riferimento per le ammende in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1087, punto 85 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’argomentazione relativa al tenore di tale decisione è di per sé inoperante. 216. Di conseguenza, la seconda parte del presente motivo dev’essere respinta. Sulla terza parte del motivo, concernente l’inutilità del ricorso all’effetto dissuasivo dell’ammenda nel caso di specie – Argomenti delle parti 217. Le ricorrenti rilevano che, a termini degli orientamenti, l’ammenda deve essere fissata ad un livello sufficientemente dissuasivo e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può aumentare l’ammenda qualora essa non raggiunga tale livello. Secondo le ricorrenti, la necessità di aumentare un’ammenda a tale titolo può essere determinata solo dopo il calcolo del suo importo finale, tenendo conto, se del caso, della recente condanna dell’impresa al pagamento di ammende. Esse ritengono che il fatto di applicare una maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo ab initio e in abstracto, senza tenere conto delle circostanze di fatto proprie dell’impresa incriminata e in particolare delle ammende precedentemente pagate dall’impresa interessata, sia in contrasto con gli orientamenti. 218. A tal riguardo, le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, in un periodo di meno di tre anni, al pagamento di una serie di ammende per un importo complessivo di circa EUR 180 milioni, per la sua partecipazione ad intese attuate simultaneamente, quanto meno in parte, alle pratiche sanzionate nella decisione impugnata. Tali ammende sarebbero state inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni Perossidi organici e AMCA, nonché nella decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione Perossido di idrogeno e perborato»). In ciascuna di queste tre decisioni la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato alla [OSCURATO:PERSONA] una maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, aumentando progressivamente il coefficiente moltiplicatore applicabile. 219. A parere delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto considerare che le precedenti ammende per fatti contemporanei all’intesa di cui è causa avevano un carattere sufficientemente dissuasivo per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] commettesse altre infrazioni in futuro e che, pertanto, era inutile applicare una maggiorazione supplementare dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo. 220. Peraltro, esse rilevano che l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un programma di adeguamento al diritto della concorrenza, poco tempo dopo l’acquisizione della Elf da parte della [OSCURATO:PERSONA], dimostra che essa era già stata sufficientemente dissuasa dal commettere nuove infrazioni. 221. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 222. In limine, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑68/04, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2511, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). 223. In primo luogo, va respinto l’argomento secondo cui nella specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto ab initio alla maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, mentre, secondo le ricorrenti, la necessità di aumentare un’ammenda a tale titolo potrebbe essere determinata solo dopo il calcolo dell’importo finale dell’ammenda. 224. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza, la necessità di assicurare l’effetto dissuasivo costituisce un obbligo generale cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi durante l’intero iter di calcolo dell’ammenda e non esige necessariamente che tale calcolo si concentri in una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti ai fini del conseguimento di tale obiettivo (v. sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 131 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, le ricorrenti non possono sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere alla determinazione dell’effetto dissuasivo solo dopo il calcolo dell’importo finale dell’ammenda. 225. Si deve inoltre constatare che, ai punti 337‑350 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha solamente proceduto, nel contesto della valutazione della gravità dell’infrazione, ad una maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda al fine di garantire alla stessa «un effetto dissuasivo sufficiente, tenuto conto delle dimensioni e della potenza economica di ciascuna impresa» (punto 337 della decisione impugnata). Tale fase del calcolo dell’ammenda deriva dalla necessità di adeguare l’importo di partenza in modo che l’ammenda abbia un carattere sufficientemente dissuasivo, considerate le risorse globali dell’impresa e la sua capacità di mobilizzare i fondi necessari per il pagamento dell’ammenda. Tuttavia, detta fase non si identifica, come sostengono le ricorrenti, nella valutazione ab initio dell’effetto dissuasivo dell’ammenda in quanto tale. Come risulta dal punto precedente, la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi a tale considerazione durante l’intero iter di calcolo dell’ammenda. 226. In secondo luogo, dev’essere parimenti respinto l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto ad una maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo in abstracto, senza tenere conto delle circostanze di fatto proprie dell’impresa autrice dell’illecito. 227. Tale argomento è infondato in punto di fatto. Infatti, la presa in considerazione, nei punti 337‑350 della decisione impugnata, delle dimensioni dell’impresa cui appartenevano le ricorrenti e l’aumento dell’importo di partenza che ne risulta costituiscono proprio un elemento diretto ad adeguare l’ammenda in funzione delle caratteristiche proprie di detta impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 362). 228. In terzo luogo, occorre esaminare l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto delle ammende precedentemente pagate dalla [OSCURATO:PERSONA], nel senso che avrebbe dovuto considerare che le tre ammende inflittele in precedenza per fatti contemporanei all’intesa di cui è causa presentavano un carattere sufficientemente dissuasivo per evitare che essa commettesse nuove infrazioni in futuro ed era quindi inutile applicare un’ulteriore maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo. 229. Anzitutto, occorre rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] quattro ammende distinte, ciascuna entro i limiti fissati dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, purché essa avesse commesso quattro distinte violazioni del disposto dell’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 56). Ciascuna di tali ammende doveva basarsi sulla valutazione della durata e della gravità proprie dell’infrazione sanzionata. 230. Orbene, è giocoforza constatare che l’imposizione di un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] per diverse attività anticoncorrenziali concernenti altri prodotti non incide sulla realtà concreta dell’infrazione commessa nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 52). A tale proposito si deve sottolineare che la soluzione prospettata dalle ricorrenti impedirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare una determinata ammenda tenendo conto di tutti gli elementi che consentono di valutare la gravità dell’infrazione e, in particolare, della necessità di garantire un livello sufficientemente dissuasivo a tale ammenda, avuto riguardo alle dimensioni e alla potenza economica dell’impresa interessata. 231. Peraltro, la soluzione prospettata dalle ricorrenti contrasta con l’obiettivo di dissuasione perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua politica in materia di ammende. Come giustamente osservato da quest’ultima, tale soluzione porterebbe ad una situazione paradossale, in cui un’impresa che moltiplica la propria partecipazione a più intese vedrebbe diminuire progressivamente il costo marginale di ciascuna sanzione. 232. Inoltre, si deve rilevare che l’argomento delle ricorrenti si basa sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l’importo dell’ammenda in funzione della probabilità che la [OSCURATO:PERSONA] commettesse nuove infrazioni in futuro, probabilità che essa avrebbe dovuto valutare tenendo conto dell’importo complessivo delle ammende inflitte a tale impresa in un determinato periodo. Orbene, una simile premessa è incompatibile con la nozione di dissuasione applicata nel diritto della concorrenza. 233. A tal riguardo occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81, n. 1, CE o l’art. 82 CE costituisce uno dei mezzi attribuiti alla detta istituzione per consentirle di svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto dell’Unione. Questo compito comprende indubbiamente quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di perseguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 105, e sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 222, punto 53). 234. Infatti, le ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE, quali previste dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, hanno lo scopo di punire gli illeciti commessi dalle imprese interessate, nonché quello di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 16). Pertanto, il fattore dissuasivo è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 23, e sentenza del Tribunale 30 aprile 2009, causa T‑13/03, Nintendo e Nintendo of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 71). [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto in alcun modo tenuta, quando valuta la necessità di aumentare l’importo delle ammende al fine di assicurare loro un effetto dissuasivo, a procedere alla valutazione della probabilità che le imprese in questione divengano recidive (sentenza Nintendo e Nintendo of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72). 235. Di conseguenza, tale fase del calcolo dell’ammenda consiste nell’aumentare l’importo di partenza in funzione di elementi oggettivi, quali le dimensioni e la potenza economica dell’impresa interessata, e non sulla base di elementi soggettivi concernenti la valutazione della probabilità che in futuro essa commetta una nuova infrazione. Ne consegue che è irrilevante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già proceduto, nelle decisioni invocate dalle ricorrenti, ad aumenti nei loro confronti a titolo dell’effetto dissuasivo e abbia innalzato progressivamente i coefficienti moltiplicatori applicati. 236. Infine, dev’essere parimenti respinto l’argomento basato sul fatto che l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del programma di adeguamento al diritto della concorrenza dimostrerebbe che essa era già stata sufficientemente dissuasa dal commettere nuove infrazioni, dato che tale elemento non è pertinente, nel contesto della maggiorazione dell’ammenda, per tenere conto delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata. In ogni caso, la giurisprudenza ha già statuito che la semplice adozione, da parte di un’impresa, di un programma di adeguamento alle regole della concorrenza non può costituire una garanzia valida e sicura del futuro e durevole rispetto di tali regole da parte dell’impresa suddetta, cosicché un siffatto programma non può obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad una riduzione dell’ammenda a motivo del fatto che lo scopo di prevenzione che tale istituzione persegue sarebbe già, almeno in parte, raggiunto (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 361; v. anche sentenza BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 230, punto 52). 237. Pertanto, la terza parte del presente motivo dev’essere respinta. Sulla censura, sollevata in udienza, concernente il fatto che, alla data dell’adozione della decisione impugnata, le ricorrenti non erano più controllate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 238. All’udienza le ricorrenti hanno sostenuto che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva aumentare la loro ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo per tenere conto delle dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dato che la [OSCURATO:PERSONA] non era più controllata da tale gruppo al momento dell’adozione della decisione impugnata. Orbene, elementi nuovi, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la fine della fase scritta, suggerirebbero che l’esistenza di tale controllo al momento dell’adozione della decisione impugnata costituiva un presupposto necessario per applicare alla [OSCURATO:PERSONA] una maggiorazione a scopo deterrente, tenuto conto delle dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 239. Tali elementi nuovi emergerebbero dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti del Tribunale, posti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento relative alla causa T‑206/06, vertente sul ricorso proposto dalle società madri delle ricorrenti contro la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegato in quel contesto di non aver applicato coefficienti moltiplicatori di dissuasione alla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni più recenti [decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 – Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione Clorato di sodio»), e 11 novembre 2009, C (2009) 8682 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38589 ­– Stabilizzanti termici) (in prosieguo: la «decisione Stabilizzanti termici»)] in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla data di tali decisioni. 240. Orbene, le ricorrenti sottolineano che la quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA] risale al 18 maggio 2006 e che, a partire da tale data, ossia circa due settimane prima dell’adozione della decisione impugnata, avvenuta il 30 maggio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] non era più controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 241. Agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui si tratterebbe di un motivo nuovo, irricevibile ai sensi dell’art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale, le ricorrenti replicano che la loro argomentazione si basa su elementi che sono stati rivelati dopo la chiusura della fase scritta, vale a dire la risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti posti dal Tribunale nella causa T‑206/06 e le decisioni Clorato di sodio e Stabilizzanti termici. In ogni caso, le ricorrenti invitano il Tribunale ad esaminare d’ufficio un eventuale difetto di motivazione della decisione impugnata, nella misura in cui in quest’ultima la [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe per quali motivi sia stato necessario applicare la maggiorazione alla loro ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo tenendo conto delle dimensioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non facesse più parte di tale gruppo alla data di adozione della decisione impugnata. 242. Infine, in risposta ad un quesito del Tribunale in tal senso, le ricorrenti hanno ammesso che, nell’ambito della presente causa, non avevano specificamente informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che dal 18 maggio 2006 non erano più controllate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, esse hanno sostenuto che, durante il procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] era stata tenuta al corrente del processo di quotazione in borsa, che si è svolto secondo un calendario prestabilito. Le ricorrenti rilevano peraltro che, in allegato al controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un prospetto relativo a tale quotazione in borsa, cosicché essa non potrebbe affermare di non esserne stata informata. 243. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la censura fondata sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione impugnata è nuova e dovrebbe essere dichiarata irricevibile, in applicazione dell’art. 48 del regolamento di procedura. A suo parere, le ricorrenti non possono affermare che tale censura è basata su un elemento nuovo, dato che, per l’appunto, la quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe anteriore all’adozione della decisione impugnata, cosicché la censura in questione avrebbe potuto essere sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio. 244. Comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale censura debba essere respinta perché infondata. Essa ammette che, quando tiene conto delle risorse globali di un’impresa, queste devono essere valutate, al fine di perseguire in maniera corretta la finalità di dissuasione, alla data in cui l’ammenda viene inflitta (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 285). Tuttavia, secondo la giurisprudenza e conformemente agli orientamenti, per determinare l’importo dell’ammenda essa potrebbe anche tener conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza. Orbene, tale elemento verrebbe valutato al momento dell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punti 289 e 290). In particolare, quando si tratta di un gruppo di società che costituiscono un’unità economica, le società controllate beneficerebbero del fatto che la loro società madre dispone di tali risorse. 245. Pur ammettendo che il criterio delle infrastrutture giuridico‑economiche non è espressamente menzionato nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che esso è previsto dagli orientamenti. Di conseguenza, tale criterio sarebbe stato da essa necessariamente applicato nella decisione impugnata. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti tutt’al più di un difetto riguardante la motivazione su questo punto, che il Tribunale potrebbe integrare d’ufficio, giungendo alla medesima conclusione per quanto riguarda l’importo dell’ammenda. 246. Infine, per quel che attiene alle decisioni Clorato di sodio e Stabilizzanti termici, invocate dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tali decisioni applicano gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: i «nuovi orientamenti»), che non fanno più riferimento al criterio delle infrastrutture giuridico‑economiche. Ciò spiegherebbe quindi il diverso approccio adottato in tali decisioni successive. – Giudizio del Tribunale 247. In primo luogo, occorre rammentare che, nel loro ricorso introduttivo, le ricorrenti hanno formulato un motivo, suddiviso in tre parti, concernente l’esistenza di errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, che è stato esaminato in precedenza. Peraltro, esse hanno anche indicato che la [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua quotazione in borsa intervenuta il 18 maggio 2006, è divenuta un’entità totalmente indipendente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], giacché il suo capitale non è più controllato da quest’ultimo. Tuttavia, l’argomentazione diretta a contestare la maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, per la ragione specifica che le ricorrenti non erano più controllate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione impugnata, non è stata espressamente sollevata nelle loro memorie difensive. Orbene, come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale argomentazione si basa, in ipotesi, su un elemento di fatto anteriore al ricorso e avrebbe quindi potuto essere dedotta sin da quella fase. 248. Tuttavia, non è necessario esaminare se, nella specie, tale argomento costituisca un motivo nuovo, irricevibile a norma dell’art. 48 del regolamento di procedura, o al contrario solo l’ampliamento di un motivo enunciato nell’atto introduttivo del giudizio e strettamente connesso con questo, che dovrebbe in tal caso essere dichiarato ricevibile conformemente a tale disposizione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 13 novembre 2001, causa C‑430/00 P, Dürbeck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8547, punto 17; sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6351, punto 278, e sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2085, punto 156). 249. Infatti, anche se, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno dichiarato esplicitamente che «una maggiorazione dell’importo dell’ammenda [della [OSCURATO:PERSONA]] a titolo dell’“effetto dissuasivo”, per tenere conto delle dimensioni e delle risorse del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sarebbe tanto meno giustificata in quanto l’impresa diverrà un’entità indipendente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] nella primavera del 2006, data prevista della sua quotazione in borsa», esse però – come hanno ammesso in udienza – non hanno specificamente informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che a partire dal 18 maggio 2006 non erano più controllate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la decisione impugnata non è in alcun modo inficiata da illegittimità su questo punto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi sugli elementi di fatto indicati nella comunicazione degli addebiti, comprovanti che le ricorrenti formavano un’unica impresa con le loro società madri, elementi che non sono stati espressamente rimessi in discussione dalle interessate. 250. Di conseguenza, la censura sollevata all’udienza è comunque infondata nella parte diretta a sostenere la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata. 251. Ciò nondimeno, occorre rammentare che nella specie le ricorrenti hanno chiesto, sul fondamento dell’art. 229 CE, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda loro inflitta dalla decisione impugnata. Inoltre, hanno specificamente chiesto al Tribunale di «ridurre sostanzialmente la maggiorazione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo dell’effetto dissuasivo». In tal modo, esse hanno invitato il Tribunale ad esercitare la competenza giurisdizionale anche di merito di cui dispone in forza dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, in applicazione dell’art. 229 CE, e ciò anche con specifico riferimento alla maggiorazione dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo. 252. Orbene, come statuito dalla giurisprudenza, la suddetta competenza giurisdizionale anche di merito legittima il giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda inflitta (sentenze della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 692, e 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 86, nonché sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 577). 253. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, le disposizioni dell’art. 48 del regolamento di procedura non ostano a che il Tribunale prenda in considerazione, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, l’argomentazione sollevata dalle ricorrenti all’udienza, per esaminare se la maggiorazione a titolo dell’effetto dissuasivo fosse giustificata alla luce dell’elemento di fatto invocato (v., in tal senso e per analogia, con riguardo a conclusioni formulate in udienza, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 252, punti 575 e 578), dato che peraltro la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni su tale questione (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX‑II, Riesame M/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12033, punti 40‑42, 57 e 58). 254. In secondo luogo, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato l’esattezza delle affermazioni delle ricorrenti secondo cui, a partire dal 18 maggio 2006, esse non erano più controllate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Come si è precedentemente osservato, tale elemento di fatto figurava già nel ricorso introduttivo. Peraltro, si deve sottolineare che l’esattezza di quest’affermazione è confermata dal tenore della decisione Stabilizzanti termici, discussa in udienza e prodotta successivamente dalle ricorrenti (v. supra, punto 26). Infatti, a termini di detta decisione, «[d]al 18 maggio 2006 [OSCURATO:PERSONA] non fa più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» (punto 27) e «non appart[iene] più alla stessa impresa cui appartiene la [OSCURATO:PERSONA] (…)» (punto 740). 255. Inoltre, su richiesta del Tribunale (v. supra, punto 26), le ricorrenti hanno prodotto elementi di prova diretti a suffragare le loro affermazioni. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tali elementi di prova e ha ammesso esplicitamente, in risposta al quesito del Tribunale, che, a partire dal 18 maggio 2006, le ricorrenti non facevano parte di una stessa impresa insieme con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 256. Si deve quindi constatare che, alla data dell’adozione della decisione impugnata, le ricorrenti non facevano più parte di una stessa impresa insieme con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 257. In terzo luogo, occorre esaminare l’eventuale incidenza di tale constatazione sull’importo dell’ammenda al cui pagamento le ricorrenti sono tenute in forza della decisione impugnata. 258. A tale proposito occorre rammentare che la necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda, sebbene non giustifichi l’innalzamento del livello generale delle ammende nell’ambito della realizzazione di una politica di concorrenza, esige che l’importo dell’ammenda sia modulato al fine di tener conto dell’impatto voluto sull’impresa cui essa viene inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, segnatamente in rapporto alla capacità finanziaria dell’impresa in parola, in modo da soddisfare, da un lato, la necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, l’esigenza di rispetto del principio di proporzionalità (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 283, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 379). Di conseguenza, è in particolare la possibilità per l’impresa di mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento della sua ammenda l’elemento che può giustificare, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 210, punto 18; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 258, punto 284, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 379; v. anche supra, punti 210‑213). 259. Pertanto, lo scopo della presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa di cui trattasi per assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto voluto su tale impresa, tenendo presente che la sanzione non deve essere trascurabile in rapporto, segnatamente, alla capacità finanziaria dell’impresa medesima (sentenza della Corte 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5361, punto 104). 260. È questo dunque il motivo per cui la giurisprudenza ha dichiarato che la finalità dissuasiva che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di perseguire in occasione della fissazione dell’importo di un’ammenda può essere validamente raggiunta soltanto considerando la situazione dell’impresa alla data in cui l’ammenda viene inflitta (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 278). Pertanto, le risorse globali di un’impresa – che possono variare, diminuendo o aumentando, in modo significativo in un lasso di tempo relativamente breve, in particolare tra la cessazione dell’infrazione e l’adozione della decisione che infligge l’ammenda – devono essere valutate – al fine di perseguire in maniera corretta la finalità di dissuasione, nel rispetto del principio di proporzionalità – alla data in cui l’ammenda viene inflitta (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punti 285 e 288). 261. Peraltro, tali considerazioni non sono contestate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene tuttavia di poter tenere conto, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda, anche del fatto che quasi sempre le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di strutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, elemento questo che si valuterebbe alla data dell’infrazione. 262. A tale proposito occorre rammentare che la gravità delle infrazioni dev’essere stabilita in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze specifiche della causa, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato stabilito un elenco vincolante o esaustivo di criteri che devono obbligatoriamente essere presi in considerazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 241 e la giurisprudenza ivi citata). 263. Inoltre, sebbene la [OSCURATO:PERSONA], al fine di fissare l’ammenda ad un livello che le garantisca un carattere suffi cientemente dissuasivo, possa tener conto del fatturato dell’impresa di cui trattasi, il quale costituisce un’indicazione, anche se approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di quest’ultima e della sua potenza economica, non si deve però attribuire a tale fatturato un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione, e dunque la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo aritmetico basato sul volume d’affari (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 233, punto 121; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 178, punto 243, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. supra al punto 211, punto 120). 264. Pertanto, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], essa può segnatamente tenere conto, nella determinazione dell’importo dell’ammenda, del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (v. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. supra al punto 211, punto 121), come peraltro previsto dal punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti. 265. La presa in considerazione di tale elemento è volta a penalizzare maggiormente le grandi imprese, che si presume godano di conoscenze e infrastrutture sufficienti per essere consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e per valutarne gli eventuali benefici. Pertanto, in tale ipotesi, il fatturato in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce le dimensioni delle imprese in parola, e quindi la loro capacità di rendersi conto del carattere e delle conseguenze del loro comportamento, deve riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione, e non al momento dell’adozione della decisione impugnata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punti 289 e 290). 266. Tuttavia, nella specie, dalla decisione impugnata non risulta in alcun modo che le considerazioni relative alle infrastrutture giuridico‑economiche abbiano contribuito alla determinazione del coefficiente moltiplicatore 3, applicato all’ammenda inflitta alle ricorrenti. 267. Si deve infatti sottolineare che tale elemento non è menzionato ai punti 337‑350 della decisione impugnata, nei quali la [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] afferma chiaramente che occorre fissare l’importo delle ammende «ad un livello tale da garantire loro un effetto dissuasivo sufficiente, tenuto conto delle dimensioni e della potenza economica di ciascuna impresa» (punto 337 della decisione impugnata), e che occorre applicare un coefficiente moltiplicatore «per fissare l’ammenda ad un livello che le garantisca un effetto dissuasivo sufficiente» (punto 349 della decisione impugnata). Parimenti, al punto 346 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] indica che «il trattamento differenziato si basa sul fatturato di ciascuno dei partecipanti al mercato oggetto di un’intesa, che fornisce un valido indizio del loro peso rispettivo nell’infrazione, mentre il coefficiente moltiplicatore si basa sul fatturato totale dell’impresa, che rispecchia la necessità di portare l’ammenda ad un livello che le garantisca un effetto dissuasivo». 268. Pertanto, è giocoforza constatare che la giustificazione del coefficiente moltiplicatore è chiaramente basata sulle considerazioni esposte sopra ai punti 258‑260, vale a dire, in sostanza, sull’impatto che si intende ottenere, tramite le ammende, sulle imprese interessate. 269. Peraltro, tale conclusione è suffragata dal fatto che i coefficienti moltiplicatori applicati alle imprese interessate si basano sui loro fatturati totali dell’anno 2005, ossia l’ultimo esercizio precedente la decisione impugnata, e ciò indipendentemente dalla data finale dei loro rispettivi periodi di infrazione. Così, ad esempio, nel caso della ICI, alla quale è stato applicato il coefficiente moltiplicatore 1,5, più di cinque anni separano la fine del periodo dell’infrazione (il 1° novembre 1999 secondo la decisione impugnata) dall’esercizio 2005. Per contro, la parte in esame della decisione impugnata non contiene indicazioni relative alle dimensioni di tali imprese nei loro rispettivi periodi di infrazione. Inoltre, si ricorda che la [OSCURATO:PERSONA], il cui fatturato viene preso in considerazione per l’applicazione del coefficiente moltiplicatore, ha acquisito il controllo del gruppo solo nell’aprile 2000, mentre il periodo dell’infrazione delle ricorrenti va dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002. 270. Il caso di specie si differenzia quindi nettamente dalla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza. Infatti, nella decisione controversa in detta causa la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente evocato l’elemento relativo alle infrastrutture legali ed economiche (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, in particolare punto 275). Del resto, da tale sentenza risulta che la necessità di tenere conto del fatto che le grandi imprese dispongono di infrastrutture giuridico‑economiche costituisce, nell’ambito della maggiorazione dell’ammenda, un motivo distinto da quello relativo alla necessità di garantire un effetto dissuasivo sufficiente dell’ammenda, e persegue scopi diversi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, in particolare punti 277, 278 e 289). Pertanto, non si può sostenere che esso sia necessariamente sotteso al ragionamento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 271. Analogamente, deve essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa ha necessariamente tenuto conto dell’elemento relativo alle infrastrutture giuridico‑economiche, in quanto tale elemento è previsto dagli orientamenti. A tale proposito è sufficiente rilevare che il punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti non prevede una presa in considerazione sistematica di tale elemento, ma solo la facoltà per la [OSCURATO:PERSONA] di farlo [«In linea di massima si potrà inoltre tenere conto del fatto (…)»]. Pertanto, poiché tale criterio non viene enunciato in modo imperativo, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a tenerne conto in tutti i casi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑713, punto 49). 272. Ne consegue che le dimensioni e la potenza economica delle ricorrenti dovevano essere valutate, ai fini dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore, con riferimento alla data della decisione impugnata, tenuto conto del fatturato globale della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, dal momento che nella fattispecie, come constatato poc’anzi, lo scopo della presa in considerazione di tali elementi risiedeva nell’impatto sull’impresa interessata perseguito tramite l’ammenda, e che l’unità economica che legava la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno prima della data di adozione della decisione impugnata, le risorse di quest’ultima società non potevano essere prese in considerazione per determinare il coefficiente moltiplicatore applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso e per analogia, riguardo al limite del 10%, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 390). 273. Peraltro, tenuto conto delle considerazioni esposte sopra al punto 260, tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che detta unità economica è venuta meno solo alcuni giorni prima dell’adozione della decisione impugnata. 274. Inoltre, quand’anche l’errore consistente nel prendere in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per determinare il coefficiente moltiplicatore fosse imputabile alle ricorrenti (v. supra, punto 249), tale circostanza non potrebbe giustificare il mantenimento dell’importo dell’ammenda loro inflitta, dato che tale importo è derivato dalla presa in considerazione di un elemento di fatto materialmente inesatto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑156/94, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑645, punto 586, e 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3137, punto 293). 275. Del resto, senza che il Tribunale possa tenere conto della risposta ai suoi quesiti fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑206/06, che non fa parte del fascicolo del presente procedimento, si deve sottolineare che tale modus operandi risulta dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] discussa in udienza (v. decisioni Clorato di sodio e Stabilizzanti termici). Ad esempio, nella decisione Stabilizzanti termici la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il «coefficiente moltiplicatore [basato sul fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA]] non [doveva] essere applicato per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in quanto esse non apparten[evano] più alla stessa impresa cui appart[eneva] la [OSCURATO:PERSONA]» (v. punto 740 di tale decisione). L’argomento secondo cui tali decisioni applicavano i nuovi orientamenti e questi ultimi non prevedono espressamente il criterio relativo alle infrastrutture giuridico‑economiche non è pertinente, dato che, come si è poc’anzi sottolineato, tale criterio non è stato applicato nemmeno nel caso di specie. Peraltro, il medesimo approccio risulta anche dalla decisione Perossido d’idrogeno e perborato, contemporanea alla decisione impugnata e facente applicazione dei medesimi orientamenti, che è stata invocata all’udienza dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] a titolo di confronto con la decisione impugnata, relativamente al livello delle ammende (v., riguardo ad un altro gruppo di società, punti 31 e 463 della decisione Perossido d’idrogeno e perborato). 276. La conclusione esposta al precedente punto 272 non è rimessa in discussione dal fatto che, secondo la decisione impugnata, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dell’ammenda, essendo quest’ultima basata sull’applicazione del coefficiente moltiplicatore 3 in funzione del fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA], è condivisa in solido con le sue ex società madri. Infatti, ciò non toglie che l’art. 2, lett. b), della decisione impugnata conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la piena libertà circa la riscossione dell’ammenda presso una o l’altra delle persone giuridiche interessate, fino a concorrenza degli importi ivi indicati. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe decidere di recuperare interamente l’ammenda presso le ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 settembre 2010, causa T‑40/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4893, punto 165). 277. Orbene, dalla decisione impugnata risulta che la stessa [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il coefficiente moltiplicatore 3 non fosse adeguato rispetto al fatturato della sola [OSCURATO:PERSONA] (circa EUR 5,7 miliardi nel 2005, secondo il punto 14 della decisione impugnata). Infatti, nella nota 233, relativa al punto 349 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, «[p]er quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (…), si applicherà un coefficiente moltiplicatore separato di 1,25 al loro importo di partenza di EUR 65 milioni, a partire dal quale si potrà calcolare la maggiorazione del 55% per la durata prima del calcolo della maggiorazione del 50% a titolo della recidiva (…)». A tal riguardo si rammenta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato recidive la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 369 della decisione impugnata) e ha quindi fatto ricorso ad un coefficiente moltiplicatore «ipotetico» di 1,25 per assicurare che la maggiorazione a titolo della recidiva si applicasse solo agli elementi di calcolo dell’ammenda propri della [OSCURATO:PERSONA] e delle sue controllate. 278. Del resto, si deve rilevare che alla ICI e alla [OSCURATO:PERSONA], con fatturati rispettivamente di oltre EUR 8 miliardi ed oltre EUR 11 miliardi nel 2005, è stato applicato rispettivamente un coefficiente moltiplicatore di 1,5 e di 1,75 (v. punto 349 della decisione impugnata). Pertanto, il coefficiente moltiplicatore 3 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era giustificato solo dal fatto che, secondo le informazioni sulle quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il cui fatturato era molto superiore a quello delle altre imprese interessate, e che detta società poteva quindi contare sulle risorse di tale gruppo alla data in cui è stata inflitta l’ammenda. Poiché attualmente risulta che tale presupposto non sussiste, il coefficiente moltiplicatore 3 è eccessivo rispetto a quelli applicati nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata. 279. Orbene, occorre rammentare che, per stabilire ammende ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare i principi generali del diritto, e particolarmente i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 77). 280. Di conseguenza, il Tribunale ritiene, nelle circostanze del caso di specie, che il coefficiente moltiplicatore 3 non sia giustificato per quanto riguarda le ricorrenti. Le conseguenze di tale analisi sulla determinazione dell’importo dell’ammenda per il quale le ricorrenti sono considerate responsabili saranno esaminate più avanti. Sul sesto motivo, concernente errori di diritto commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva 281. Il motivo è suddiviso in due parti. Sulla prima parte del motivo, concernente una violazione del principio di legalità delle fattispecie penali e delle pene e del principio della certezza del diritto 282. Nell’atto introduttivo le ricorrenti hanno fatto valere che, basandosi su condanne comminate nel 1984, nel 1986 e nel 1994, relative a fatti risalenti ad oltre venti anni prima, e addirittura a quasi trent’anni prima dell’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della legalità delle fattispecie penali e delle pene nonché il principio della certezza del diritto. L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe infatti che un’impresa già condannata rimanga costantemente esposta alla minaccia di un’applicazione delle norme in materia di recidiva. 283. Tuttavia, nella loro replica le ricorrenti hanno segnalato che esse avevano preso conoscenza della sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1331), pronunciata successivamente al deposito del ricorso, e che ritenevano «inutile, alla luce di tale sentenza, tornare sugli argomenti» sopra indicati. Interrogate al riguardo nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento e in occasione dell’udienza, le ricorrenti hanno confermato che rinunciavano alla presente parte del sesto motivo, pur mantenendo l’argomentazione svolta nell’ambito della seconda parte di detto motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità. 284. Tenuto conto di tale rinuncia, non è più necessario esaminare la prima parte del sesto motivo. Sulla seconda parte del motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità – Argomenti delle parti 285. Le ricorrenti osservano che, per giustificare la maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, nella decisione impugnata, su precedenti condanne, che avevano già giustificato l’applicazione di una maggiorazione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva nelle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato. Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe condannato la [OSCURATO:PERSONA] quattro volte per la medesima infrazione e avrebbe quindi violato il principio del ne bis in idem. 286. Le ricorrenti ricordano, a tale proposito, che la recidiva si applica quando un soggetto, dopo essere stato condannato in via definitiva per una prima infrazione, ne commetta un’altra in conformità dei presupposti stabiliti dalla legge e, nella maggior parte dei casi, entro un determinato termine. La recidiva costituirebbe quindi una messa alla prova dopo la prima condanna. Tuttavia, secondo le ricorrenti, tale messa alla prova non potrebbe essere perpetua e non potrebbe protrarsi oltre la seconda condanna. A parere delle ricorrenti, se il condannato commette una terza infrazione malgrado l’aggravamento della sanzione inflitto in ragione della recidiva, un ulteriore inasprimento della sanzione a titolo della recidiva potrebbe essere basato solo sulla seconda infrazione. A loro parere, qualsiasi altra interpretazione equivarrebbe ad aumentare due volte la sanzione per un’unica e medesima infrazione. 287. Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare che si era già tenuto conto delle condanne risalenti al 1984, al 1986, al 1988 e al 1994 ai fini della determinazione dell’ammenda nella decisione Perossidi organici, cosicché la recidiva della [OSCURATO:PERSONA] non poteva più essere invocata nei procedimenti successivi sulla base di tali condanne. Per contro, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prendere in considerazione la recidiva della [OSCURATO:PERSONA] fondandosi eventualmente sulle decisioni Perossidi organici, AMCA o Perossido d’idrogeno e perborato. Esse sostengono tuttavia che, essendo il periodo dell’infrazione oggetto della decisione impugnata anteriore alle decisioni di condanna adottate nei tre casi suddetti, la recidiva non era applicabile al caso di specie. 288. Peraltro, all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva era giustificata dalla necessità di garantire un effetto dissuasivo alle ammende, le ricorrenti replicano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già tenuto conto di tale aspetto aumentando l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua appartenenza ad un grande gruppo. Esse ritengono pertanto che, aumentando due volte l’importo dell’ammenda per lo stesso motivo, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato nuovamente il principio del ne bis in idem. 289. Inoltre, applicando una maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva sulla base delle medesime condanne irrogate in quattro procedimenti diversi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato anche il principio di proporzionalità. Secondo le ricorrenti, l’obiettivo di dissuasione perseguito con la maggiorazione dell’ammenda era sufficientemente assicurato dall’aumento del 50% applicato nella decisione Perossidi organici e, a fortiori, dalle nuove maggiorazioni del 50% applicate nelle decisioni AMCA, nel 2005, e Perossido d’idrogeno e perborato, nel 2006. Esse sostengono che non era quindi necessario imporre nuovamente un analogo aumento nella decisione impugnata, a maggior ragione in quanto i fatti all’origine delle quattro decisioni sono contemporanei, sicché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la possibilità di adeguare il proprio comportamento per tenere conto delle tre precedenti condanne del 2003, 2005 e 2006. 290. [OSCURATO:PERSONA] loro replica le ricorrenti sottolineano che la maggiorazione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva, essendo basata sulle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato, come risulterebbe dagli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente contraria al principio di proporzionalità. Infatti, detta maggiorazione sarebbe inutile e sproporzionata qualora le infrazioni che hanno dato luogo a più decisioni siano contemporanee e l’impresa non abbia quindi potuto adeguare il suo comportamento per tenere conto delle precedenti condanne. 291. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 292. Occorre ricordare che il principio del ne bis in idem – principio fondamentale del diritto dell’Unione, sancito peraltro dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1) – vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 252, punto 59). L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unicità del contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 338). 293. È giocoforza constatare che tale principio non è assolutamente violato dal fatto che la decisione impugnata si fondi su condanne anteriori che avevano già giustificato l’applicazione di una maggiorazione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] a titolo della recidiva nelle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato. Infatti, la circostanza che, in quattro decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] abbia basato la constatazione di una recidiva sulle medesime condanne anteriori non significa affatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia «condannato la [OSCURATO:PERSONA] quattro volte per la medesima infrazione», come sostenuto dalle ricorrenti. 294. Si ricorda, a tale proposito, che un’eventuale recidiva figura tra gli elementi che vanno presi in considerazione nell’analizzare la gravità dell’infrazione in esame (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 283, punto 26). La presa in considerazione della recidiva mira a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 283, punto 39). 295. Orbene, commettendo ciascuna delle infrazioni richiamate dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa nella recidiva, il che giustifica la presa in considerazione di tale elemento nell’ambito dell’analisi della gravità di ciascuna di tali infrazioni. In particolare, ognuna di queste costituiva, l’una indipendentemente dall’altra, una ripetizione del comportamento contrario alle regole di concorrenza, quale accertato nell’ambito delle decisioni del 1984, del 1986 e del 1994, comprovante la propensione della [OSCURATO:PERSONA] a non trarre le debite conseguenze da tali condanne (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 283, punto 40). 296. Pertanto, la presa in considerazione dell’elemento relativo alla recidiva nell’ambito delle cause invocate dalle ricorrenti si ricollegava necessariamente all’analisi della gravità di ciascuna delle infrazioni in questione. Perciò, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] per quattro infrazioni distinte e la condizione relativa all’identità dei fatti (v. supra, punto 292) non è manifestamente soddisfatta nel caso di specie. 297. Peraltro, la soluzione prospettata dalle ricorrenti implicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non possa tenere conto della recidiva, nell’ambito di una determinata decisione, solo perché l’impresa interessata ha commesso in parallelo altre violazioni del diritto della concorrenza. Tale soluzione sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito attraverso la presa in considerazione della recidiva ai fini della determinazione dell’ammenda. 298. Inoltre, va respinto anche l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio del ne bis in idem motivando l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva con la necessità di garantire un effetto dissuasivo alle ammende, sebbene si fosse già tenuto conto di tale aspetto. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare l’importo dell’ammenda, si è limitata a tener conto di un insieme di considerazioni di fatto ritenute pertinenti al fine di fissare l’ammenda a un livello tale da garantirle un effetto sufficientemente dissuasivo, e non ha affatto condannato due volte le ricorrenti per la medesima infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 358). A tal riguardo occorre rammentare che l’esigenza di garantire la dissuasione costituisce un obbligo generale cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi per tutta la fase del calcolo dell’ammenda (sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 131). 299. In ogni caso, si deve sottolineare che la presa in considerazione di ciascuno dei criteri di valutazione della gravità dell’infrazione si fonda su motivi distinti. Infatti, la presa in considerazione del fatturato globale dell’impresa interessata è giustificata dall’esigenza di fissare l’ammenda a un livello sufficientemente dissuasivo, tenuto conto delle sue dimensioni e della sua potenza economica. Quanto alla presa in considerazione della recidiva, essa si giustifica con l’esigenza di dissuasione supplementare comprovata dal fatto che tre precedenti constatazioni d’infrazione non sono bastate per impedire che fosse commessa una quarta infrazione (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 298, punto 358). 300. Per quel che riguarda la censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità, le ricorrenti sembrano sostenere che l’istituzione avrebbe dovuto tenere conto dell’effetto dissuasivo che hanno avuto sulla ricorrente le maggiorazioni applicate nelle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato. Orbene, si deve ricordare che, per i motivi esposti sopra ai punti 228‑235, nel perseguire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di tenere conto delle ammende che ha inflitto alla medesima impresa in altri procedimenti. Tale conclusione vale altresì per le maggiorazioni effettuate a titolo della recidiva. In particolare, sarebbe contrario all’obiettivo di dissuasione non tenere conto del fatto che l’impresa in questione è incorsa nella recidiva solo perché, in parallelo all’infrazione controversa, essa ha tenuto altri comportamenti configuranti infrazione, che sono stati anch’essi sanzionati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 301. Peraltro, nelle circostanze del caso di specie, la percentuale di aumento del 50% non è sproporzionata rispetto a tale obiettivo. 302. Infine, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti (v. supra, punto 290), dai punti 358 e 369 della decisione impugnata risulta chiaramente che la constatazione della recidiva non è stata fondata, nella specie, sulle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato. 303. Pertanto, la seconda parte del sesto motivo, l’unica ancora in contestazione, deve essere respinta. Sul settimo motivo, relativo ad un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] negando alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda a titolo della «non applicazione di fatto» da parte della [OSCURATO:PERSONA] di alcune delle pratiche contestate Argomenti delle parti 304. Le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, durante il procedimento amministrativo, di avere applicato solo parzialmente alcuni degli accordi controversi, come peraltro avrebbe riconosciuto la stessa [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Esse ritengono pertanto che, conformemente agli orientamenti e alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto di tale circostanza attenuante nel determinare l’importo dell’ammenda. Chiedono quindi al Tribunale di ridurre sostanzialmente l’ammenda, per tenere conto della «non applicazione di fatto» da parte della [OSCURATO:PERSONA] di alcune delle pratiche contestate. 305. A tale proposito le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] si è lamentata a più riprese del mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli accordi sugli aumenti di prezzo conclusi tra produttori, come dimostrerebbe la descrizione di varie riunioni nella decisione impugnata (punti 123, 128 e 133 di tale decisione). 306. Le ricorrenti sottolineano inoltre che, secondo la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], una riduzione dell’ammenda può essere concessa a motivo della non applicazione parziale degli accordi illeciti. Esse ritengono pertanto che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, il semplice fatto che un’impresa abbia applicato solo alcune delle pratiche contestate non sia di per sé idoneo ad escludere il beneficio di circostanze attenuanti. 307. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale 308. Come risulta dalla giurisprudenza, ai fini della concessione del beneficio della circostanza attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi illeciti, ciò che importa è verificare se le circostanze invocate siano idonee a dimostrare che, durante il periodo in cui l’impresa interessata ha aderito a detti accordi, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che essa ha violato in modo chiaro e apprezzabile gli obblighi volti ad attuare tale intesa, al punto di turbare il funzionamento stesso di quest’ultima (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 271, punto 113, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punto 196). 309. Così, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie difensive, la circostanza che le ricorrenti ammettano un’applicazione parziale di alcuni degli accordi controversi non è sufficiente di per sé sola a giustificare il rifiuto di concedere loro la circostanza attenuante invocata (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 308, punti 102 e 116, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180, punti 197 e 223). Infatti, occorre ancora verificare se le ricorrenti abbiano dimostrato di avere violato in modo chiaro e apprezzabile gli obblighi volti ad attuare tale intesa, al punto da turbare il funzionamento stesso di quest’ultima. 310. Si deve ricordare che, nell’atto introduttivo, le ricorrenti basano le loro pretese su tre circostanze specifiche, dirette a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si è lamentata a più riprese del mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli accordi sugli aumenti di prezzo conclusi tra produttori. 311. In primo luogo, esse rilevano che, al punto 123 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la riunione tenutasi nell’estate del 1999 aveva lo scopo di «riconquistare la fiducia della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’affidabilità del comportamento sul mercato [di [OSCURATO:PERSONA]] e di ICI, che era stata incrinata in passato allorché gli obiettivi di prezzo non erano stati applicati o erano stati applicati solo in parte» da queste due imprese. 312. In secondo luogo, le ricorrenti invocano il punto 128 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la riunione del 24 febbraio 2000, concernente le masse da stampaggio, era stata convocata dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta al comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di taluni clienti del settore automobilistico. [OSCURATO:PERSONA] precisa che in detta riunione «[[OSCURATO:PERSONA]] ha contestato indirettamente ad [[OSCURATO:PERSONA]] il mancato rispetto dell’aumento nel settore automobilistico». 313. In terzo luogo, le ricorrenti si basano sul tenore letterale del punto 129 della decisione impugnata, in cui si fa riferimento ad una riunione del 27 giugno 2000, relativa alle masse da stampaggio, facente seguito alla conclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di fornitura di lungo periodo con il principale cliente del mercato, ad un livello di prezzo inferiore agli obiettivi di prezzo concordati tra concorrenti nella riunione di Dublino (Irlanda) dell’ottobre 1999. Nel suddetto punto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che «il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia deliberatamente omesso di applicare gli obiettivi di prezzo è stato considerato da [OSCURATO:PERSONA] come una grave violazione di fiducia». Inoltre, al punto 133 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche fatto riferimento al «conflitto rilevante» emerso in tale riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 314. Tuttavia, è giocoforza dichiarare che la semplice invocazione di tali passaggi della decisione impugnata non è sufficiente a dimostrare che sussistano le condizioni ricordate sopra al punto 308. 315. Anzitutto, si deve sottolineare che tutti i suddetti passaggi riguardano riunioni relative alle masse da stampaggio a base di PMMA, ossia uno solo dei tre prodotti oggetto dell’infrazione unica rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Orbene, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento oggettivo che consenta al Tribunale di valutare l’incidenza del mancato rispetto degli accordi concernenti tale prodotto sul funzionamento della totalità dell’intesa di cui è causa. Del resto, come emerge dal punto 5 della decisione impugnata, le masse da stampaggio in PMMA costituiscono solo il 36% del mercato complessivo del PMMA, in termini di ripartizione del metacrilato di metile fra i tre prodotti in PMMA. 316. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente l’affermazione, contenuta nel punto 123 della decisione impugnata, secondo cui, «in passato (…), gli obiettivi di prezzo non erano stati applicati, o erano stati applicati solo in parte» dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ICI, è giocoforza constatare che le ricorrenti non adducono alcun elemento di prova che consenta di valutarne la portata concreta, in termini sia di sostanza che di durata. 317. Da un lato, si deve sottolineare che dal punto 123 della decisione impugnata risulta che gli obiettivi di prezzo sono stati applicati parzialmente. Orbene, le ricorrenti non precisano quale fosse la portata di tale «non applicazione parziale». In particolare, esse non affermano che quest’ultima abbia raggiunto un livello tale da perturbare il funzionamento stesso dell’intesa di cui è causa. Peraltro, dalla decisione impugnata risulta che, nella medesima riunione, i partecipanti hanno realmente messo in atto una delle parti di cui si componeva tale intesa, relativa allo scambio di informazioni commercialmente sensibili (v. punto 123, ultima frase, della decisione impugnata e punto 117 della stessa, cui viene fatto rinvio). 318. Dall’altro lato, le ricorrenti non precisano di quale periodo si trattasse. Orbene, mentre la riunione in questione si è tenuta nell’estate del 1999, l’infrazione è iniziata il 23 gennaio 1997 (v. punto 109 della decisione impugnata). Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a varie riunioni anticoncorrenziali, dalla cui descrizione, contenuta nella decisione impugnata, non risulta alcuna turbativa, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dell’intesa di cui è causa (v. punti 111‑119 della decisione impugnata). 319. Quanto agli argomenti delle ricorrenti relativi ai punti 128, 129 e 133 della decisione impugnata, essi si basano in sostanza su un contratto di fornitura di lungo periodo, concluso ad un livello di prezzo inferiore agli obiettivi di prezzo che erano stati concordati tra concorrenti in occasione della riunione di Dublino, tenutasi nell’ottobre 1999. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] qualifichi tale impresa come un «grosso cliente» (punto 129 della decisione impugnata) e indichi che si tratta di «5 000 T all’anno» (nota 131 della decisione impugnata), le ricorrenti non adducono alcun elemento concreto che consenta di valutare l’importanza di tale contratto rispetto alla cooperazione tra i partecipanti all’intesa di cui è causa nel settore delle masse da stampaggio a base di PMMA, né, a fortiori, nell’ambito dell’infrazione unica relativa ai tre prodotti in PMMA. 320. Peraltro, si deve sottolineare che si tratta di un contratto firmato nel corso del primo semestre del 2000 (v. punti 128 e 129 della decisione impugnata) e che non rispetta aumenti di prezzo decisi soltanto nell’ottobre 1999, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’intesa dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002. Parimenti, occorre sottolineare che, sebbene la decisione impugnata evochi un «conflitto rilevante» (punto 133) e una «grave violazione di fiducia» (punto 129), risulta chiaramente che la cooperazione tra la Atofina e le altre partecipanti è proseguita nonostante tale conflitto (v., in particolare, punti 131 e 134 della decisione impugnata) e ha anche riguardato, nella riunione del 9 febbraio 2001, uno scambio di informazioni sui prezzi in merito a questo stesso cliente (v. punto 131 della decisione impugnata, a proposito della riunione del 9 febbraio 2001). 321. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che le circostanze addotte dalle ricorrenti dimostrino tutt’al più alcune carenze nell’efficacia dell’intesa di cui è causa per quanto riguarda le masse da stampaggio a base di PMMA, e non un caso di non applicazione ad un cliente, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli obiettivi di prezzo concordati nel settore di tale prodotto. Peraltro, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che, in alcuni periodi, i partecipanti all’intesa di cui è causa si sono discostati dagli accordi conclusi (v. punto 329 della decisione impugnata) e che alcune decisioni non sono state pienamente eseguite (punto 379 della stessa). Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’infrazione controversa costituisce, secondo la decisione impugnata, un’infrazione unica relativa a tre prodotti, che tale infrazione è durata dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002 e che essa era costituita da varie parti, ivi compreso uno scambio di informazioni riservate sui mercati e sulle imprese (v. punto 3 della decisione impugnata), tali circostanze non sono sufficienti per soddisfare le condizioni indicate sopra al punto 308. Peraltro, le ricorrenti non affermano neppure di avere violato gli obblighi diretti all’attuazione dell’intesa di cui è causa al punto di turbare il funzionamento stesso di quest’ultima, come richiesto dalla giurisprudenza. 322. Si deve quindi concludere, da un lato, che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato la circostanza attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi illeciti e, dall’altro, che la riduzione dell’importo dell’ammenda a tale titolo non è giustificata nemmeno nell’ambito della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale. 323. Pertanto, occorre respingere il presente motivo e la domanda di riduzione dell’ammenda formulata a tale titolo dalle ricorrenti. Sull’ottavo motivo, concernente errori di diritto e di fatto costituiti dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda a titolo di «altri fattori» Argomenti delle parti 324. Le ricorrenti rilevano che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di beneficiare di una riduzione dell’eventuale ammenda a titolo di «altri fattori», ai sensi degli orientamenti, per tenere conto delle notevoli ammende che le erano state recentemente inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rifiutando di concedere tale riduzione, in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva «addotto alcun argomento diretto ad indicare che essa si trovava in una situazione molto difficile» (punto 396 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso errori di diritto e di fatto. 325. Le ricorrenti rilevano che, in due decisioni recenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo finale dell’ammenda, a titolo del punto 5, lett. b), degli orientamenti, per il motivo che l’impresa in questione era già stata condannata, poco tempo prima, al pagamento di pesanti ammende. Si tratterebbe delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 2002, C(2002) 5083 def., riguardante un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.667 – Grafiti speciali) (in prosieguo: la «decisione Grafiti speciali»), e 3 dicembre 2003, C(2003) 4457, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81[ CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.359 – Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche) (in prosieguo: la «decisione Prodotti di carbonio e di grafite»). Secondo le ricorrenti, sebbene in ciascuna di dette decisioni la [OSCURATO:PERSONA] sembri indicare che la riduzione era basata anche sulla situazione finanziaria dell’impresa interessata, la riduzione dell’ammenda poteva risultare, in realtà, solo dalla presa in considerazione della condanna recente ad ammende considerevoli. 326. Infatti, dalle medesime decisioni risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la presa in considerazione della situazione finanziaria di un’impresa per ridurre l’importo della sua ammenda equivarrebbe a conferire un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adeguate alle condizioni di mercato e potrebbe determinare una discriminazione nei confronti delle altre imprese oggetto del procedimento. Pertanto, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse legittimamente invocare la situazione finanziaria dell’impresa interessata, nemmeno unitamente ad altri fattori, per concederle una riduzione dell’ammenda. 327. Le ricorrenti rilevano che alla [OSCURATO:PERSONA] sono state recentemente inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] ammende successive per un importo totale di circa EUR 180 milioni, per la sua partecipazione ad attività collusive poste in essere, almeno in parte, simultaneamente alle pratiche sanzionate nella decisione impugnata. Si tratterebbe delle decisioni Perossidi organici, AMCA e Perossido d’idrogeno e perborato. 328. Considerate tali condanne, le ricorrenti ritengono che non fosse necessario infliggere loro l’intero importo finale dell’ammenda (ossia EUR 219,13125 milioni) per assicurare un’effettiva dissuasione. A loro parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto tenerne conto a titolo di «altri fattori». Di conseguenza, esse chiedono al Tribunale di ridu rre l’importo della loro ammenda per tenere conto delle ammende recentemente pagate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 329. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale 330. Anzitutto, occorre rammentare che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non ha valore di quadro giuridico di riferimento per le ammende in materia di concorrenza. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑329/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3255, punti 108‑110 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la semplice invocazione da parte delle ricorrenti delle decisioni Grafiti speciali e Prodotti di carbonio e di grafite è di per sé inoperante, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a valutare allo stesso modo il presente caso (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 111). 331. Inoltre, si deve constatare che, nelle due decisioni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla società interessata in ragione delle sue gravi difficoltà finanziarie associate, rispettivamente, ad una e successivamente a due condanne recenti al pagamento di ammende per violazioni simultanee del diritto della concorrenza. Orbene, le ricorrenti non asseriscono che si trovavano in una situazione analoga a quella di tale società, in particolare sul piano delle condizioni finanziarie (v. punti 556‑559 della decisione Grafiti speciali e punto 360 della decisione Prodotti di carbonio e di grafite). 332. Quanto all’argomento secondo cui la riduzione dell’importo dell’ammenda poteva basarsi solo sulle condanne recenti di tale impresa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata, tenuto conto della giurisprudenza e secondo gli stessi termini di tali decisioni, a prendere in considerazione, da sola o con altri elementi, la situazione finanziaria dell’impresa interessata, si deve sottolineare che esso è in contrasto con i termini stessi di dette decisioni. Peraltro, a tale riguardo occorre rinviare alla sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 180 (punti 311‑317), in cui il medesimo argomento, sollevato da uno dei destinatari della decisione Prodotti di carbonio e di grafite, era stato respinto. 333. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore, al punto 396 della decisione impugnata, là dove ha respinto l’argomento delle ricorrenti invocato nella sezione «Altri fattori», in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva addotto alcun argomento che indicasse che essa si trovava in una situazione finanziaria molto difficile. 334. Inoltre, non occorre procedere, nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale, alla riduzione dell’ammenda richiesta dalle ricorrenti. 335. Infatti, la semplice circostanza che le ricorrenti siano state recentemente condannate ad altre tre ammende, per infrazioni parzialmente simultanee, non può giustificare la riduzione dell’ammenda inflitta nel caso di specie. Peraltro, se il fatto di essere già stata sanzionata giustificasse la riduzione di un’ammenda successiva, ciò condurrebbe alla situazione paradossale in cui un’impresa che moltiplichi la propria partecipazione a più intese vedrebbe diminuire progressivamente il costo marginale di ciascuna sanzione. Tale situazione sarebbe manifestamente contraria all’obiettivo di dissuasione perseguito dalle ammende. 336. Orbene, le ricorrenti non fanno valere alcun elemento atto a dimostrare che l’imposizione dell’ammenda nel caso di specie, associata ad altre ammende recenti, le abbia collocate in una situazione particolare. Peraltro, si deve sottolineare che, ad eccezione dell’ammenda inflitta nella decisione Perossidi organici, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di tali ammende è in gran parte condivisa in solido con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, l’importo cumulato delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] con queste quattro decisioni è comunque inferiore al limite del 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, indicato al punto 14 della decisione impugnata, limite che è fissato dal regolamento n. 1/2003 per una sola ammenda. 337. Di conseguenza, occorre respingere il presente motivo e la domanda di riduzione dell’ammenda formulata a tale titolo dalle ricorrenti. Conclusione 338. Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto, ad eccezione della domanda delle ricorrenti diretta alla riduzione dell’aumento dell’ammenda applicato nei loro confronti a titolo dell’effetto dissuasivo. 339. Alla luce delle suesposte considerazioni (v. supra, punti 247‑280), il Tribunale ritiene necessario, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, ridurre l’importo dell’ammenda posto a carico delle ricorrenti, al fine di tenere conto del fatto che, alla data in cui tale ammenda è stata loro inflitta, esse non erano più controllate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 340. Per ricalcolare tale importo, il Tribunale considera appropriato seguire il metodo applicato nella decisione impugnata, sostituendo il coefficiente moltiplicatore 3 applicato nei confronti delle ricorrenti al punto 349 della decisione impugnata con un coefficiente moltiplicatore pari a 1,25. Infatti, nelle circostanze del caso di specie, e tenuto conto in particolare delle maggiorazioni applicate nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che tale aumento sia idoneo a garantire un effetto dissuasivo sufficiente dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. 341. In particolare, non può essere accolta la domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza e diretta sostanzialmente ad ottenere che il Tribunale tenga conto dell’elemento relativo alle infrastrutture giuridico‑economiche di cui disponeva l’impresa in questione al momento dell’infrazione per mantenere il coefficiente moltiplicatore 3 applicato alle ricorrenti. 342. Occorre rammentare che l’esercizio di una competenza giurisdizionale anche di merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che vengono inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9991, punto 97, e 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 152). Orbene, poiché tale elemento non è stato preso in considerazione nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata (v. supra, punti 266‑271), non sarebbe giustificato un aumento a tale titolo dell’importo dell’ammenda imputabile alle ricorrenti. 343. In ogni caso, quand’anche si dovesse tenere conto di tale elemento nella determinazione dell’importo dell’ammenda, non sarebbe giustificata l’applicazione del coefficiente moltiplicatore 3 a titolo dell’effetto sufficientemente dissuasivo dell’ammenda nei confronti delle ricorrenti. Infatti, ciò equivarrebbe ad applicare alle ricorrenti il medesimo coefficiente moltiplicatore applicato alle loro ex società madri, sebbene esse si trovino in una situazione chiaramente diversa sotto il profilo degli obiettivi essenziali perseguiti con l’imposizione di tale aumento (v. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 340). 344. Peraltro, la giurisprudenza ha dichiarato che non deve essere effettuata alcuna distinzione tra due imprese i cui fatturati giustifichino comunque la loro qualificazione come grandi imprese aventi a disposizione conoscenze ed infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 340). Orbene, nella specie tutte le imprese menzionate al punto 349 della decisione impugnata, così come del resto la [OSCURATO:PERSONA], visto il suo fatturato, avrebbero potuto essere considerate come grandi imprese, aventi a disposizione infrastrutture giuridico‑economiche tali da consentir loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 213, punto 294). Di conseguenza, nella specie, tenuto conto dei coefficienti moltiplicatori applicati ad altre imprese (1,75 alla [OSCURATO:PERSONA], 1,5 alla ICI e il coefficiente «ipotetico» di 1,25 alla [OSCURATO:PERSONA]), il coefficiente moltiplicatore 3 si giustifica solo alla luce del fatturato molto rilevante della [OSCURATO:PERSONA] alla data in cui è stata inflitta l’ammenda. 345. Per quanto riguarda il nuovo calcolo dell’importo dell’ammenda di cui le ricorrenti sono considerate responsabili, occorre ricordare il tenore letterale dell’art. 2 della decisione impugnata, secondo cui «[p]er le violazioni indicate all’art. 1 sono inflitte le seguenti ammende: (…) b) [OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:SOCIETA] (...), congiuntamente e solidalmente responsabili: EUR [219 131 250], relativamente ai quali [OSCURATO:PERSONA] (...) è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 140,4 milioni ed [OSCURATO:PERSONA] (...) è responsabile congiuntamente e in solido per EUR 181,35 milioni». 346. Alla luce di tale formulazione, nonché dei motivi della decisione impugnata dedicati al calcolo dell’ammenda, occorre distinguere tra due parti dell’ammenda stessa. 347. In primo luogo, le ricorrenti sono state considerate responsabili in solido del pagamento di un importo di EUR 37 781 250, per il quale non sussiste la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 348. Come emerge dalla decisione impugnata, si tratta dell’importo risultante dalla maggiorazione a titolo della recidiva, di cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non sono state considerate responsabili e al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente applicato una riduzione del 40% a titolo della comunicazione sulla cooperazione. Orbene, occorre rammentare che, per determinare l’importo della maggiorazione per la recidiva, la stessa [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un coefficiente «ipotetico» di 1,25 a titolo dell’effetto sufficientemente dissuasivo (v. nota 233, relativa al punto 349 della decisione impugnata). Così, le considerazioni svolte sopra ai punti 247‑280 non hanno alcuna incidenza su tale somma e, pertanto, il detto importo di EUR 37 781 250 per il quale le ricorrenti sono responsabili ad esclusione delle loro ex società madri deve rimanere invariato. 349. In secondo luogo, le ricorrenti sono considerate responsabili in solido con la [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di un importo di EUR 181,35 milioni, relativamente al quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile in solido per EUR 140,4 milioni. Si tratta quindi dell’importo dell’ammenda che non risulta dalla presa in considerazione della recidiva. 350. Tale importo di EUR 181,35 milioni risulta in particolare dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore 3. Poiché l’applicazione di tale fattore nei confronti delle ricorrenti non è giustificato, detto importo deve essere ricalcolato nei loro confronti a partire dal coefficiente moltiplicatore 1,25 e seguendo il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 351. Di conseguenza, la responsabilità in solido delle ricorrenti per il pagamento di tale parte dell’ammenda è ridotta ad EUR 75 562 500. 352. Infine, occorre rammentare che, a norma dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale da essa realizzato durante l’esercizio sociale precedente. Secondo la giurisprudenza, soltanto ove risulti che vari destinatari della decisione che infligge l’ammenda costituiscono l’impresa – intesa quale entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata – e tale situazione perduri all’epoca in cui la decisione è adottata, il tetto massimo può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tale impresa, vale a dire sulla base di tutte le sue componenti cumulate. Se, invece, tale unità economica è nel frattempo venuta meno, ciascun destinatario della decisione ha diritto all’applicazione individuale del tetto massimo in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 272, punto 390). 353. Pertanto, rimane ancora da verificare se l’importo dell’ammenda al cui pagamento sono tenute le ricorrenti non ecceda il 10% del fatturato globale realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005. Le ricorrenti sono ora considerate responsabili in solido per il pagamento dell’ammenda fino a concorrenza di EUR 113 343 750 (l’importo di EUR 37 781 250 indicato sopra al punto 348, più l’importo di EUR 75 562 500 indicato sopra al punto 351). Si deve quindi constatare che tale importo non eccede il 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, quale risulta dal punto 14 della decisione impugnata. Peraltro, ciò vale anche per quanto riguarda l’importo intermedio fissato prima dell’applicazione della riduzione a titolo della comunicazione sulla cooperazione. Sulle spese 354. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A termini dell’art. 87, n. 3, di detto regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. 355. [OSCURATO:PERSONA] specie le conclusioni delle ricorrenti sono state parzialmente accolte. Tuttavia, poiché l’argomentazione che ha determinato la riduzione dell’ammenda è stata fatta valere solo in sede di udienza, mentre avrebbe potuto essere dedotta nel ricorso introduttivo (v. supra, punto 247), costituisce equa valutazione delle circostanze di causa la decisione secondo cui la ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda al cui pagamento sono tenute in solido la [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA], in forza dell’art. 2, lett. b), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), viene ridotto ad EUR 113 343 750. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.