CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n.684/19 del 13/09/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la discussione orale in presenza ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento con rinvio in accoglimento del sesto motivo di ricorso; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Perugia emessa il 19 dicembre 2018, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di usura ed estorsione di cui ai capi A e B della imputazione, il primo con esclusivo riferimento alla prestazione di euro 2100 (terza condotta contestata) ed il secondo solo con riguardo alla fattispecie consumata. In ordine agli altri segmenti del reato di usura, la Corte ha assolto l'imputato dalla quarta ed ultima condotta contestatagli perché il fatto non sussiste (prestito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e ha dichiarato estinte per prescrizione le prime due condotte contestate (prestiti alla persona offesa Vetturini). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili i decreti autorizzativi, di convalida e di proroga delle intercettazioni telefoniche, per difetto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle ragioni d'urgenza, avendo il Giudice per le indagini preliminari utilizzato moduli standardizzati; 2) violazione di legge per la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza con riguardo al reato di usura di cui al capo A. Secondo tale imputazione, il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di intermediario tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], erogatore delle somme di danaro. Le sentenze di merito, invece, hanno ritenuto l'imputato come il soggetto che aveva direttamente effettuato i prestiti ad usura, così modificando radicalmente l'addebito; 3) e 4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte terrioriale rilevato che la persona offesa - sulla base delle cui dichiarazioni è stato prevalentemente fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente - avrebbe dovuto essere esaminata con le garanzie di legge, posto il suo ruolo di intermediario, assimilabile a quello originariamente contestato all'imputato, in relazione alla quarta erogazione del prestito usurario in favore di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe reso la vittima soggetto che fin dall'inizio doveva essere escusso come indagato. Tale eccezione era stata formulata con i motivi aggiunti all'atto di appello e dei quali la sentenza non ha tenuto conto, adottando una motivazione che avrebbe travisato le dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza del 2 ottobre 2010 - trasfuse in ricorso, nelle parti ritenute di interesse, ai fgg. 7-10 - a proposito della conoscenza del Vetturini della natura usuraria del prestito elargito dal ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA]; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte territoriale ha assolto il ricorrente dal reato di usura di cui al capo A relativamente al prestito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (indicato come quarta erogazione), ritenendo inattendibili le dichiarazioni della persona offesa Vetturini. Per le stesse ragioni e senza cadere in contraddizione, la Corte avrebbe dovuto ritenere che gli altri episodi contestati all'imputato non sarebbero stati provati, tenuto conto dell'assenza di riscontri alle dichiarazioni della vittima che ne impedivano una valorizzazione frazionata ed anche in considerazione delle contraddizioni e lacune del suo racconto, evidenziatesi attraverso le numerose contestazioni dibattimentali, i cui esiti non sarebbero stati utilizzati dalla Corte nel rispetto dell'art. 500 cod. proc. pen.; in proposito, la motivazione sarebbe illogica. In ogni caso, anche il segmento della condotta in relazione al quale è intervenuta la condanna (terza erogazione) avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto come i primi due. La Corte territoriale avrebbe travisato i riferimenti a tale condotta, invece attinenti alla quarta erogazione in relazione alla quale è stata emessa sentenza assolutoria. Inoltre, illegittimamente sarebbe stata spostata in avanti, al 7 dicembre 2007, la data di consumazione del reato rispetto a quanto previsto nel capo di imputazione, che indica l'agosto del 2007 quale tempus commissi Con la conseguenza che, anche tenuto conto dei periodi di sospensione del termine, pari ad un anno e sei mesi, il reato si sarebbe prescritto alla data del 26 agosto 2021, precedente a quella della sentenza impugnata, dovendosi calcolare il dies a quo come decorrente dal primo di agosto 2007; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza o, a tutto concedere, alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in termini di estorsione anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non essendo emersa la pattuizione di interessi usurari con riferimento alla quarta condotta di cui al capo A, in relazione alla quale il ricorrente avrebbe agito per il recupero di un credito non contestato ma ricondotto entro ambiti leciti. La Corte, in proposito, avrebbe travisato la prova della riconducibilità di un pagamento della vittima alla terza anziché alla quarta prestazione, nonostante le emergenze processuali, indicate a fg. 15 del ricorso, non dessero questa certezza. Tale dato sarebbe stato decisivo per mantenere ferma la qualificazione giuridica del capo B in termini di estorsione, che il ricorrente contesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, l'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni non avrebbe alcun peso sulla statuizione adottata dalla Corte di appello, siccome fondata su altre risultanze processuali, come la stessa sentenza ha rilevato a fg. 7. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che, nell'eccepire la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, il ricorrente omette di tenere conto del dato decisivo - al quale è da collegare il pieno esercizio del diritto di difesa - che egli stesso aveva dichiarato di aver direttamente prestato somme di danaro alla persona offesa sia pure ad interessi non usurari, sicché il passaggio dalla funzione di intermediario a quella di diretto finanziatore nella commissione del reato di usura non era avvenuta «a sorpresa», come si sostiene in ricorso, e non aveva violato alcuna prerogativa difensiva (cfr. in proposito, fg. 9 della sentenza impugnata).4. In ordine al terzo ed al quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente come suggerisce lo stesso ricorrente, neanche le dichiarazioni della vittima trasfuse in ricorso (peraltro in maniera parziale) danno conto del fatto che la persona offesa sapesse della natura usuraria della quarta erogazione di somme di danaro dal ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], così da risultare soggetto indagabile per il reato di usura con le conseguenze processuali indicate nell'atto di impugnazione. Al contrario, la tesi difensiva è eccentrica rispetto a quanto statuito in sentenza, laddove non è stato ritenuto sussistente il quarto segmento della condotta usuraria descritta nel capo di imputazione di cui al capo A, alla cui prova è collegata l'eccezione in ordine alla qualifica che avrebbe dovuto assumere la vittima al dibattimento. La mancata considerazione dei motivi aggiunti da parte della Corte è superata dal fatto che la sentenza ha comunque motivato sulla relativa eccezione processuale riproposta con i motivi di ricorso. 5. In ordine al quarto motivo di ricorso, si rinvia a quanto appena precisato, ritenendosi assorbita ogni altra argomentazione difensiva. 6. Il quinto motivo è solo parzialmente fondato. 6.1. E' manifestamente infondato con riferimento al rilievo per il quale l'assoluzione del ricorrente dal quarto e ultimo segmento della condotta usuraria di cui al capo A avrebbe dovuto riverberarsi anche sulla sua condanna per le altre condotte di usura contestategli, due delle quali dichiarate prescritte dalla sentenza impugnata (la prima e la seconda). La Corte territoriale ha spiegato le contraddizioni delle risultanze processuali che non hanno reso possibile pervenire alla condanna del ricorrente per il prestito effettuato nei confronti di altra persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) e nel quale la parte civile Vetturini, secondo l'imputazione, sarebbe comunque intervenuto per mettere in contatto il ricorrente e la vittima. Viceversa, la Corte, con indicazioni sulle quali il ricorso sorvola e che sono ancor meglio evidenziate nella sentenza di primo grado, ha sottolineato che le tre condotte relative ai prestiti nei confronti del Vetturini erano state provate da riscontri esterni costituiti dalle stesse ammissioni del ricorrente, sia pure parziali, dalle dichiarazioni del coimputato non impugnante Giovagnoli e da servizi di polizia giudiziaria, circostanze che avevano supportato il resoconto proveniente dalla vittima. Sull'incidenza di tali emergenze nell'economia del giudizio il ricorso tace, dimostrando la sua genericità.'/ 6.2. Il rilievo è fondato anche in relazione alla terza condotta di usura, in relazione alla quale è stata confermata la condanna, si era prescritta prima della sentenza impugnata. La data di consumazione di tale segmento della imputazione è indicata in rubrica nell'agosto del 2007. Al termine di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi, devono aggiungersi i periodi di sospensione indicati a fg. 12 della sentenza impugnata e pari ad un anno, sei mesi e 25 giorni, per un totale di anni quattordici e giorni venticinque. Lo spostamento in avanti del termine di prescrizione operato in sentenza, al dicembre del 2007, si basa su una lettura meramente ipotetica di una emergenza processuale quale il pagamento di euro 5000 nel dicembre del 2007 siccome riferito alla condotta di usura di cui si discute. E' la stessa Corte di appello, a fg. 10 della sentenza impugnata, a rilevare l'incertezza della riferibilità di tale pagamento al terzo segmento della condotta di usura in relazione al quale è intervenuta la condanna dell'imputato, attraverso l'utilizzazione di termini solo probabilistici. Ne consegue che, dovendo rimanere ferma l'indicazione del tempus commissi delicti all'agosto 2007 come da imputazione, è pacifico che, in assenza di altri riferimenti e per il principio del favor rei, tale termine deve farsi decorrere dal primo giorno del mese di agosto del 2007 (in tal senso, Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900; Sez. F, n. 12379 del 28/08/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185329); con la conseguenza che il reato si è prescritto il 26 agosto 2021, prima della sentenza impugnata, circostanza che non refluisce sull'an delle statuizioni civili ad esso inerenti, secondo la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen. 7. E' fondato, infine, il sesto motivo. L'assoluzione intervenuta in ordine al quarto segmento del reato di usura e l'incertezza sulla riferibilità della somma di 5000 euro consegnata dalla persona offesa al ricorrente al prestito usurario indicato come terza prestazione, secondo quanto precisato in relazione al quinto motivo di ricorso, impedisce di ritenere sussistente il reato di estorsione contestato al capo B e collegato al reato di usura in ordine al quale è intervenuta la sentenza assolutoria. Ne consegue che tale restituzione di danaro, secondo l'incerta ricostruzione della sentenza impugnata, aveva avuto luogo a seguito dell'esercizio di un legittimo diritto del ricorrente, volto ad ottenere la restituzione di un prestito senza interessi usurari, la cui esistenza pure la Corte ha mostrato di ritenere. Sicché, operata tale diversa qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B ex art. 393 cod. pen., anche tale reato, commesso nel dicembre del 2007, risulta prescritto.4r Tale prescrizione, tuttavia, a differenza di quella intervenuta in ordine al reato di usura, è maturata in data antecedente alla sentenza di primo grado, circostanza che comporta la revoca della condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 5000, tenendo presente il calcolo effettuato a fg. 13 della sentenza del Tribunale. 8. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura di cui al capo A e in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui al capo B così diversamente qualificato, perché estinti per prescrizione; -la revoca della condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] quanto ad euro 5.000,00 in relazione al capo B come diversamente qualificato; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso, con conferma delle statuizioni civili a favore di [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.200,00 in ordine al reato di usura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura di cui al capo A e in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui al capo B così diversamente qualificato, perché estinti per prescrizione. Revoca la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] quanto ad euro 5.000,00 in relazione al capo B come diversamente qualificato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili a favore di [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.200,0