CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 32009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge per la mancata rinnovazione istruttoria volta accertare, mediante perizia, il difetto di imputabilità dell'imputato ed illogicità e carenza della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dello stato di necessità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sia in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, sia con riferimento all'inconfigurabilità della scriminante dello stato di necessità (si vedano pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigliere estensore Il preside