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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04873/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26267/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in Roma, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] –DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 709 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 12 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 4 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di pignoramento d el maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (creditore) promosseinnanzi il Tribunale di Palermo espropriazione di crediti in danno dell’ENFAP [OSCURATO:PERSONA] (debitore) e nei confronti della Regione Sicilia – Assessorato dell’ i struzione e della formazione professionale e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (terzi pignorati).

Resedichiarazioni di quantità negativa da entrambi i terzi debitori , il creditore procedente sollevò contestazion i su di esse (poi non coltivatenei riguardi della banca), adducendo l’esistenza di mandati di pagamento emessi dall’ente pubblico dopo la notifica del pignoramento.

2. Con ordinanza del 13 gennaio 2018, il giudice dell’esecuzione rigettò le istanze del creditore, sul rilievo della mancanza di un atto contenente « i requisiti formali minimi ed essenziali per poterlo identificare come atto di contestazione», cioè a dire « le ragioni della contestazione e il conseguente fatto costitutivo dell’obbligo dei terzi».

3. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] spiegòtempestiva opposizione agli atti esecutivi.

All’esito del relativo giudizio, svolto nel contraddittorio con il debitore ed i terzi e con l’intervento volontario di [OSCURATO:PERSONA], altra creditrice dell’ENFAP, la decisione in epigrafe indicata ha «escluso dal processo [OSCURATO:SOCIETA].» e rigettato l’opposizione.

Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale palermitano ha espressamente condiviso le argomentazioni dell’ordinanza conclusiva r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del subprocedimento ex art. 549 cod. proc. civ. in ordine alla mancata specificazione, nell’atto di contestazione, delle ragioni e del fatto costitutivo dell’obbligo dei terzi, negandonatura devolutiva a l rimedio oppositivo; nel merito, poi,ha ritenuto privi di rilevanza asseverativa i mandati di pagamento richiamati da parte creditrice.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Sicilia –Assessorato dell’istruzione e della f ormazione professionale – Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale; non svolgono difese in grado di legittimità l’ENFAP [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, non occorre procedere alla verifica della validità della notificazione del libello introduttivo alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in apparenza, malamente eseguita presso un presunto difensore della banca, benché quest’ultima sia definita contumace nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi dalla pronuncia impugnata), stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione dellanotifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass.17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass.21/05/2018, n. 15106).

2. Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione agli art.132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Ad avviso del ricorrente, con motivazione stereotipa e «del tutto slegata dalla vicenda in esame, tanto da potersi ritenere inesistente», il giudice territoriale ha erroneamente reputato la inesistenza di un atto di contestazione recante «le ragioni e l’indicazione del fatto costitutivo dell’obbligo del terzo», ome ttendo di esaminare « un documento decisivo e precisamente» il contenuto della contestazione.

2.1. La doglianza è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, imposto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.

In virtù di detta norma, il ricorso deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa su cui si fonda la sentenza gravata e su cui si richiede alla Corte di cassazione una valutazione giuridica diversa da quella r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (asseritamente erronea) compiuta dal giudice di merito: la prescrizione in parola non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926).

Nella specie, risulta omessa (tanto nella premessa narrativa quanto nella parte dedicata al motivo) l’illustrazione del contenuto della contestazione, cioè a dire proprio dell’atto dal giudice territoriale ritenuto non correttamente compiuto: il ricorrente richiama le «note depositate telematicamente in data 23.06.2017» e il «verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale veniva reiterata la predetta contestazione», ma di ambedue non trascrive o riproduce (nemmeno per sintesi o nei tratti essenziali) iltenore testuale, indulgendo invece (e più volte) nella descrizione soltanto delle modalità con cui la contestazione è stata operata.

La grave lacunosità testé evidenziata non consente a questa Corte (alla quale, per la natura e funzione del giudizio di legittimità, è inibito l’accesso agli atti del fascicolo di merito) lo scrutinio sulla fondatezza della doglianza proposta.

Mancando infatti la possibilità di comprendere il fatto processuale sul quale ha pronunciato la gravata sentenza, non è, per l’effetto, praticabile la verifica dell’apprezzamento compiuto in ordine al modus ingrediendi dell’incidente endoesecutivo di accertamento dell’obbligo del terzo, ovvero della conformità alla legge della istanza di parte ex r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 549 cod. proc. civ. (la quale, pur non qualificabile come domanda giudiziale, richiede la « imprescindibile allegazione degli elementi conformativi della stessa -petitum e causa petendi - , l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo - possibile anche per relationem, fino a concorrenza dell’importo pignorato - e della ragione causale, del titolo dell’obbligazione da accertare»: così, testualmente, Cass. 25/07/2022, n. 23123, in linea con le indicazioni di Corte Cost., ord. 10/07/2019, n. 172).

3. Il secondo motivo lamenta, sotto altro profilo ma ancora con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione agli art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

L’impugnante, in sintesi, censura lasentenza nella parte in cui ha ritenuto «la mancata evocazione di Enfap nel procedimento di contestazione» e la inutilizzabilità «nei confronti delle parti necessarie» della documentazione depositata nel fascicolo telematico: evidenzia l’oscurità deitrascritt i assunti e, in ogni caso, la loro erroneità, attesa la regolare notificazione dell’istanza di contestazione a tutte le parti processuali e la regolare produzione dei documenti.

3.1. La doglianza è inammissibile.

Essa concerne, infatti, delle affermazioni svolte chiaramente ad abundantiam e prive di decisività nel percorso argomentativo svolto dalla impugnata sentenza, la cui espunzione daquest’ultima non mina quindi la compiutezza e la concludenza del ragionamento del giudice di merito, idoneamente sorretto dal rilievo, anche da sé solo considerato, della insussistenza di un atto di contestazione validamente introduttivo del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo. r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il terzo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. in relazione all’art. 164 cod. proc. civ., nonchénullità della sentenza in relazione agli art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ..

Specificamente, si duole il ricorrente della mancata applicazione del disposto dell’art. 164 cod. proc. civ. (cioè della mancata fissazione ad opera del giudice dell’esecuzione di un termine per la integrazione della contestazione), invocata nell’atto introduttivo della opposizione exart.617 cod. proc. civ. e disattesa, senza motivazione, dalla sentenza.

4.1. Ilmotivo è inammissibile.

La censura difetta di chiarezza e specificità: essa, in alcuni tratti, sembra denunciare l’erroneo rigetto del motivo di critica all’operato del giudice dell’esecuzione, tacciato di non avere, in applicazione analogica dell’art. 164 cod. proc. civ., accordato al creditore un termine per integrare l’atto di contestazione; in altri passaggi, sembra invece lamentare il diniego immotivato, da parte del giudice dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., della «richiesta di rimessione in termini spiegata dall’opponente, anche avvalendosi del richiamo all’art. 164».

Si palesa così l’inosservanza dei requisiti, ambedue stabiliti a pena di inammissibilità del ricorso di adizione del giudice di legittimità, di esposizione sommaria dei fatti (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.) e di specifica indicazione degliatti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.).

Al fine di consentire a questa Corte una - quanto meno - idonea cognizione della vicenda in thesi mal amente valutata dal giudice territoriale, era necessaria un’adeguata descri zione delle ragioni addotte a suffragio dell’opposizione agli atti in discorso, della domanda ivi formulata, delle conclusioni rassegnate (illustrazione che avrebbe dovuto far riferimento al contenuto dell’originario ricorso diretto al r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice dell’esecuzione, per essere nelle opposizioni esecutive preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo della fase sommaria da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; cfr. anche Cass., Sez.

U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).

Per converso, gli scarni, disorganici ed incompleti cenni svolti dal ricorrente sul thema decidendum sottoposto al vaglio del giudice adito con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non consentono a questa Corte di riscontrare l’esistenza del vizio lamentato.

5. Il quarto mezzo di doglianza prospetta, nuovamente con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione agli art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Si censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha considerato i mandati di pagamento prodotti irrilevanti ai fini della dimostrazione di una posizione debitoria della Regione nei riguardi dell’ENFAP.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Esso investe la valutazione sull’esistenza dell’obbligo del terzo impropriamente svolta dal giudice dopo aver dichiarato l’irritualità dell’atto introduttivo del subprocedimento di accertamento di detto obbligo: un’argomentazione,in tutta evidenza, ad abundantiam, priva di decisività ed ininfluent e ai fini della decisione, con la conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, della impugnazione che su di essa richieda un sindacato (sul tema, sulle orme di Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840, Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U, 01/02/2021, n. 2155). r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il quinto motivo, per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si impugna «la sentenza riguardo la disposta compensazione delle spese tra l’opponente e l’[OSCURATO:PERSONA]», cioè «laddove non ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di opposizione ed ancora di quelle dell’esecuzione».

6.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Disattesa l’opposizione, il giudice territoriale ha disposto «nulla sulle spese», cioè a dire un non luogo a provvedere sulle stesse, in ragione della mancata costituzionedei contraddittori.

Precisato che non si versa in ipotesi di compensazione delle spese, con il motivo in esame (formulato in termini del tutto anapodittici) parte ricorrente non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese in quanto tale, ovverosia non contesta la sua conformità ai princìpi regolatori della materia, ma si limita a prospettare, a mo’di res sperata, un differente regolamento delle spese del giudizio di opposizione in conseguenza dell’auspicato accoglimento del presente ricorso per cassazione.

7. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo resa in data 1° ottobre 2020, debitamente versata in atti, e la cui revoca - che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - non compet e comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, 20 febbraio 2020, n. 4315).

8. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.

9. La circostanza che parte ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.

“raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.

U, n. 4315 del 2020).

Pertanto, attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: cfr. ancora una volta Cass., Sez.

U, n. 4315 del 2020) per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26267/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in Roma, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] –DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 709 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 12 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 4 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di pignoramento d el maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (creditore) promosseinnanzi il Tribunale di Palermo espropriazione di crediti in danno dell’ENFAP [OSCURATO:PERSONA] (debitore) e nei confronti della Regione Sicilia – Assessorato dell’ i struzione e della formazione professionale e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (terzi pignorati). Resedichiarazioni di quantità negativa da entrambi i terzi debitori , il creditore procedente sollevò contestazion i su di esse (poi non coltivatenei riguardi della banca), adducendo l’esistenza di mandati di pagamento emessi dall’ente pubblico dopo la notifica del pignoramento. 2. Con ordinanza del 13 gennaio 2018, il giudice dell’esecuzione rigettò le istanze del creditore, sul rilievo della mancanza di un atto contenente « i requisiti formali minimi ed essenziali per poterlo identificare come atto di contestazione», cioè a dire « le ragioni della contestazione e il conseguente fatto costitutivo dell’obbligo dei terzi». 3. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] spiegòtempestiva opposizione agli atti esecutivi. All’esito del relativo giudizio, svolto nel contraddittorio con il debitore ed i terzi e con l’intervento volontario di [OSCURATO:PERSONA], altra creditrice dell’ENFAP, la decisione in epigrafe indicata ha «escluso dal processo [OSCURATO:SOCIETA].» e rigettato l’opposizione. Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale palermitano ha espressamente condiviso le argomentazioni dell’ordinanza conclusiva r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del subprocedimento ex art. 549 cod. proc. civ. in ordine alla mancata specificazione, nell’atto di contestazione, delle ragioni e del fatto costitutivo dell’obbligo dei terzi, negandonatura devolutiva a l rimedio oppositivo; nel merito, poi,ha ritenuto privi di rilevanza asseverativa i mandati di pagamento richiamati da parte creditrice. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Sicilia –Assessorato dell’istruzione e della f ormazione professionale – Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale; non svolgono difese in grado di legittimità l’ENFAP [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, non occorre procedere alla verifica della validità della notificazione del libello introduttivo alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in apparenza, malamente eseguita presso un presunto difensore della banca, benché quest’ultima sia definita contumace nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi dalla pronuncia impugnata), stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione dellanotifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass.17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass.21/05/2018, n. 15106). 2. Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione agli art.132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ad avviso del ricorrente, con motivazione stereotipa e «del tutto slegata dalla vicenda in esame, tanto da potersi ritenere inesistente», il giudice territoriale ha erroneamente reputato la inesistenza di un atto di contestazione recante «le ragioni e l’indicazione del fatto costitutivo dell’obbligo del terzo», ome ttendo di esaminare « un documento decisivo e precisamente» il contenuto della contestazione. 2.1. La doglianza è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, imposto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. In virtù di detta norma, il ricorso deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa su cui si fonda la sentenza gravata e su cui si richiede alla Corte di cassazione una valutazione giuridica diversa da quella r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (asseritamente erronea) compiuta dal giudice di merito: la prescrizione in parola non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926). Nella specie, risulta omessa (tanto nella premessa narrativa quanto nella parte dedicata al motivo) l’illustrazione del contenuto della contestazione, cioè a dire proprio dell’atto dal giudice territoriale ritenuto non correttamente compiuto: il ricorrente richiama le «note depositate telematicamente in data 23.06.2017» e il «verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale veniva reiterata la predetta contestazione», ma di ambedue non trascrive o riproduce (nemmeno per sintesi o nei tratti essenziali) iltenore testuale, indulgendo invece (e più volte) nella descrizione soltanto delle modalità con cui la contestazione è stata operata. La grave lacunosità testé evidenziata non consente a questa Corte (alla quale, per la natura e funzione del giudizio di legittimità, è inibito l’accesso agli atti del fascicolo di merito) lo scrutinio sulla fondatezza della doglianza proposta. Mancando infatti la possibilità di comprendere il fatto processuale sul quale ha pronunciato la gravata sentenza, non è, per l’effetto, praticabile la verifica dell’apprezzamento compiuto in ordine al modus ingrediendi dell’incidente endoesecutivo di accertamento dell’obbligo del terzo, ovvero della conformità alla legge della istanza di parte ex r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 549 cod. proc. civ. (la quale, pur non qualificabile come domanda giudiziale, richiede la « imprescindibile allegazione degli elementi conformativi della stessa -petitum e causa petendi - , l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo - possibile anche per relationem, fino a concorrenza dell’importo pignorato - e della ragione causale, del titolo dell’obbligazione da accertare»: così, testualmente, Cass. 25/07/2022, n. 23123, in linea con le indicazioni di Corte Cost., ord. 10/07/2019, n. 172). 3. Il secondo motivo lamenta, sotto altro profilo ma ancora con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione agli art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. L’impugnante, in sintesi, censura lasentenza nella parte in cui ha ritenuto «la mancata evocazione di Enfap nel procedimento di contestazione» e la inutilizzabilità «nei confronti delle parti necessarie» della documentazione depositata nel fascicolo telematico: evidenzia l’oscurità deitrascritt i assunti e, in ogni caso, la loro erroneità, attesa la regolare notificazione dell’istanza di contestazione a tutte le parti processuali e la regolare produzione dei documenti. 3.1. La doglianza è inammissibile. Essa concerne, infatti, delle affermazioni svolte chiaramente ad abundantiam e prive di decisività nel percorso argomentativo svolto dalla impugnata sentenza, la cui espunzione daquest’ultima non mina quindi la compiutezza e la concludenza del ragionamento del giudice di merito, idoneamente sorretto dal rilievo, anche da sé solo considerato, della insussistenza di un atto di contestazione validamente introduttivo del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo. r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il terzo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. in relazione all’art. 164 cod. proc. civ., nonchénullità della sentenza in relazione agli art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.. Specificamente, si duole il ricorrente della mancata applicazione del disposto dell’art. 164 cod. proc. civ. (cioè della mancata fissazione ad opera del giudice dell’esecuzione di un termine per la integrazione della contestazione), invocata nell’atto introduttivo della opposizione exart.617 cod. proc. civ. e disattesa, senza motivazione, dalla sentenza. 4.1. Ilmotivo è inammissibile. La censura difetta di chiarezza e specificità: essa, in alcuni tratti, sembra denunciare l’erroneo rigetto del motivo di critica all’operato del giudice dell’esecuzione, tacciato di non avere, in applicazione analogica dell’art. 164 cod. proc. civ., accordato al creditore un termine per integrare l’atto di contestazione; in altri passaggi, sembra invece lamentare il diniego immotivato, da parte del giudice dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., della «richiesta di rimessione in termini spiegata dall’opponente, anche avvalendosi del richiamo all’art. 164». Si palesa così l’inosservanza dei requisiti, ambedue stabiliti a pena di inammissibilità del ricorso di adizione del giudice di legittimità, di esposizione sommaria dei fatti (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.) e di specifica indicazione degliatti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.). Al fine di consentire a questa Corte una - quanto meno - idonea cognizione della vicenda in thesi mal amente valutata dal giudice territoriale, era necessaria un’adeguata descri zione delle ragioni addotte a suffragio dell’opposizione agli atti in discorso, della domanda ivi formulata, delle conclusioni rassegnate (illustrazione che avrebbe dovuto far riferimento al contenuto dell’originario ricorso diretto al r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice dell’esecuzione, per essere nelle opposizioni esecutive preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo della fase sommaria da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; cfr. anche Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541). Per converso, gli scarni, disorganici ed incompleti cenni svolti dal ricorrente sul thema decidendum sottoposto al vaglio del giudice adito con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non consentono a questa Corte di riscontrare l’esistenza del vizio lamentato. 5. Il quarto mezzo di doglianza prospetta, nuovamente con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione agli art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha considerato i mandati di pagamento prodotti irrilevanti ai fini della dimostrazione di una posizione debitoria della Regione nei riguardi dell’ENFAP. 5.1. Il motivo è inammissibile. Esso investe la valutazione sull’esistenza dell’obbligo del terzo impropriamente svolta dal giudice dopo aver dichiarato l’irritualità dell’atto introduttivo del subprocedimento di accertamento di detto obbligo: un’argomentazione,in tutta evidenza, ad abundantiam, priva di decisività ed ininfluent e ai fini della decisione, con la conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, della impugnazione che su di essa richieda un sindacato (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il quinto motivo, per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si impugna «la sentenza riguardo la disposta compensazione delle spese tra l’opponente e l’[OSCURATO:PERSONA]», cioè «laddove non ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di opposizione ed ancora di quelle dell’esecuzione». 6.1. Anche questo motivo è inammissibile. Disattesa l’opposizione, il giudice territoriale ha disposto «nulla sulle spese», cioè a dire un non luogo a provvedere sulle stesse, in ragione della mancata costituzionedei contraddittori. Precisato che non si versa in ipotesi di compensazione delle spese, con il motivo in esame (formulato in termini del tutto anapodittici) parte ricorrente non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese in quanto tale, ovverosia non contesta la sua conformità ai princìpi regolatori della materia, ma si limita a prospettare, a mo’di res sperata, un differente regolamento delle spese del giudizio di opposizione in conseguenza dell’auspicato accoglimento del presente ricorso per cassazione. 7. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo resa in data 1° ottobre 2020, debitamente versata in atti, e la cui revoca - che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - non compet e comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315). 8. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza. 9. La circostanza che parte ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, r.g. n. 26267/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020). Pertanto, attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: cfr. ancora una volta Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020) per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i
Sentenza Cassazione n. 04873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris