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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15720/2026

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[OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv.to MarinaMilli (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del secondo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8;Numero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,n. 735/2/2021 depositata in data 31 maggio 2021 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.735/2/2021 veniva rigettato l’appello proposto dalla società AutodanteS.r.l., ora in liquidazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate edell’agente della riscossione, avente ad oggetto la sentenza della Com-missione tributaria provinciale di Verona n. 62/2/2018, la quale avevaparzialmente accolto il ricorso introduttivo della contribuente avversola cartella di pagamento emessa relativamente al periodo di imposta2010 per somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il pe-riodo dal 01/12/2010 al 21/12/2011, a seguito di revoca della sospen-sione n. 201 OP29550 del 22/12/2010.2.

Si legge a pag.4 del ricorso che la società impugnava la cartella perillegittimità del ruolo ritenendola affetta da difetto di motivazione, ille-gittima applicazione degli interessi in caso di sospensione giudiziale e,in subordine, chiedeva la determinazione degli interessi nella misuraNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026degli interessi legali.

Il giudice di primo grado accoglieva la richiestasubordinata, rigettando nel resto il ricorso introduttivo, decisione con-fermata dal giudice di secondo grado.3.

Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degliartt.25 e 2, comma 3, del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, 7 della l.27/07/2000, n. 212 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e la violazionedell'art.2728, comma 2, cod. civ. unitamente agli artt. 24 e 101 Cost..La sentenza impugnata sarebbe invalida in quanto priva di motivazionee intelligibilità della pretesa, neanche nella forma esplicativa per rela-tionem, fondandosi invece sulla asserita conformità a un modello mi-nisteriale privo di base legislativa o a una presunzione di legittimità,ugualmente priva di base legislativa.2.

Il motivo non può trovare ingresso.2.1.

Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza d’appello lacui motivazione si limiti a condividere la sentenza di primo grado, oanche solo a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri attiprocessuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, nondi per sé nulla (v.

Cass., Sez.

U. n. 642 del 2015; tra le tante conformi,v. ad es.

Cass. n.22562 del 2016, Cass. n. 29028 del 2022).

Ciò checonta è che le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudi-cante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, inNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di reda-zione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzia-lità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti nédelle modalità espositive.2.2.

Orbene, la decisione impugnata con il mezzo di impugnazione indisamina, innanzitutto, aderisce alla motivazione posta a base delladecisione della controversia da parte del giudice di prime cure (ripor-tata a pag.6 del ricorso), affermando che “la sentenza è corretta, mo-tivata e va, pertanto confermata” (v. p.4 decisione impugnata).

Inoltre,quanto al profilo della motivazione dell’atto impositivo, la sentenza diprimo grado (riprodotta nel ricorso per cassazione) aveva così stabilito:«Non è fondato il primo motivo di ricorso, in cui si deduce il difetto dimotivazione della cartella di pagamento impugnata.

In linea generale,come precisato da Corte Costituzionale, 5 novembre 2010 n. 310, lafunzione dell'obbligo di motivazione non è quella di imporre all'atto re-quisiti di tipo formale, ma di consentire "al destinatario del provvedi-mento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valerela relativa tutela giurisdizionale l'obbligo di motivazione è, pertanto,assolto quando il destinatario del provvedimento è messo in condizionidi poter esercitare contro di esso la relativa tutela giurisdizionale, inquanto la motivazione, infatti. non deve essere altro che lo "strumentovolto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'auto-rità amministrativa" (sempre la citata sentenza 310/10).

Con riferi-mento specifico alla motivazione degli interessi indicati nella cartella dipagamento, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisarepiù in dettaglio che, quando la pretesa fiscale a monte della cartellanon sia discussa, il calcolo degli interessi non è più espressione di vo-lontà dell'amministrazione il cui percorso logico debba essere espostoNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026in cartella, ma dipende direttamente dalla legge, per cui l'onere di mo-tivazione può ritenersi assolto mediante richiamo alla dichiarazionemedesima che costituisce fonte dell'obbligo fiscale.

Cass. civ., sez.trib., 4.

8. 2011, n. 16983 precisa anche che, in tema di riscossionedelle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liqui-dazione dell'imposta ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis,costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per laprima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata;tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei datiforniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchéqualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato odomesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di co-noscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fi-scale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assoltodall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

Lostesso vale per la liquidazione effettuata ai sensi del d.P.R. n. 633 del1972, art. 54 bis).

Va, infatti, ricordato che ai sensi dell'art. 7, comma3, dello Statuto del contribuente, il titolo esecutivo deve recare la mo-tivazione della pretesa tributaria, ma salvo che non sia stato anticipatodalla notifica al contribuente di un atto impositivo, nel qual caso bastail riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento.

Nel casodi specie, a pag. 2 della cartella sotto la voce "dettaglio degli importidovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo" è indicato che si trattadi somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal1.12.2010 al 21.12.2011 a seguito di revoca della sospensione n.2010P29550 del 22.

12. 2010.

Nelle righe successive è indicato anchela data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, talché con queste informa-zioni l'onere di motivazione sul punto deve ritenersi assolto in quantoNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026il calcolo degli interessi diventa una mera applicazione di criteri mate-matici (e, infatti, la parte ha compreso come erano stati calcolati ed hasviluppato ulteriori motivi di ricorso anche nel merito di tale calcolo,come si passa ad esaminare nei punti successivi)».2.3. [OSCURATO:PERSONA] constata che l’adesione a tale decisione da parte delgiudice d’appello è corroborata dai seguenti elementi valutativi: «sideve sottolineare che la cartella è stata redatta in conformità al mo-dello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che contienetutti gli elementi necessari previsti dall'art. 25 d.P.R. n. 602/73 e, inol-tre, viene specificata la ragione per cui gli interessi vengono richiesti eindicato l'esatto periodo in cui gli stessi sono maturati.

Del resto, lacartella emessa a seguito dell'intervenuta sospensione giudiziale deveritenersi un atto consequenziale alla procedura intrapresa da parte delcontribuente che ben conosceva tutte le ragioni della pretesa avanzatanei suoi confronti.

Il tasso legale applicato era chiaramente ben cono-sciuto, come dimostra lo specifico motivo sollevato nel procedimentodi primo grado, e faceva erroneamente riferimento alla normativa ap-plicabile anche in ipotesi di sospensione amministrativa» (cfr. p.4 sen-tenza appello).2.4.

Non solo, dunque, l’adesione alla sentenza di primo grado non èimmotivata, ma il riferimento al modello ministeriale ha anche una pre-cisa base legale, individuata dalla stessa motivazione nell’art.25 d.P.R.n. 602/73.

Inoltre, a differenza di quanto ritiene il ricorrente nel corpodella censura, il giudice non ha ritenuto rilevante ai fini della congruitàdella motivazione della cartella la sola astratta conformità al modelloministeriale, in quanto la pretesa è ritenuta dal giudice pienamenteintelligibile poiché l’emissione della cartella in via provvisoria conseguealla decisione da parte del giudice di merito, in separato giudizio,Numero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026sull’avviso sottostante, profilo che la ricorrente nemmeno mette indubbio.

E’ perciò inconducente, oltre che nuovo, anche l’argomento se-condo il quale la cartella non è stata preceduta da alcun atto impositivo.3.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 47 del d.lgs.546/92, dei principi generali in tema di interessi tributari, del divieto dianalogia e del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost..

Secondo lasocietà il giudice «postula un regime produttivo degli interessi in co-stanza di sospensione giudiziale, in ragione di un'applicazione illegit-tima del principio di analogia e in contrasto con i principi generali intema di interessi tributari e con il principio di riserva di legge», «lad-dove ammette la maturazione di interessi sulle somme oggetto di so-spensione giudiziale, ivi compresi gli importi pretesi a titolo di sanzioneamministrativa» (v. p.20 ricorso).4.

La censura è destituita di fondamento.Come la stessa ricorrente riporta nel corpo del motivo, il giudice d’ap-pello ha così argomentato sulla questione: «Per quanto attiene al se-condo motivo di doglianza la Commissione osserva che la SupremaCorte ha recentemente avuto modo di affermare: "ln materia tributa-ria, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente ela sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'in-tervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di paga-mento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo pergli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondan-dosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1,cod. civ. secondo cui o crediti liquidi ed esigibili di somme di denaroproducono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo chela legge o il titolo dispongano diversamente.

Né la conclusione muta aNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026seguito dell'introduzione, nell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, delcomma 8-bis, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. r, n, 4, del d.lgs. n.156 del 2015 - disposizione comunque inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie — giacché l'innovazione introdotta da tale normanon consiste nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo disospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressaprevisione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato il tasso diinteresse applicabile in detto periodo a quello che sarebbe stato daapplicare laddove, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattatodi sospensione amministrativa disposta ex art. 39 del d.P.R. n. 602 del1973" (Cass. n.20361/2020).

I principi affermati sono condivisi dallaCommissione che li fa propri» (cfr. pp.4-5 sentenza appello).[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’interpretazione della Corte di cassazione cuiaderisce la sentenza impugnata non è fondata su un isolato prece-dente, ma è stata più volte confermata dalla Sezione (cfr. Cass.n.23548 del 2020; Cass. n.27209 del 2021), la quale ha ricordato che,in caso di accoglimento solo parziale del ricorso del contribuente e diconferma della legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospen-sione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non deter-mina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi legaliintanto maturati sull'imposta dovuta.

Ad avviso del Collegio l’orienta-mento non merita il ripensamento chiesto, in quanto la loro misura èquella stabilita dall'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che incida,in senso negativo, il disposto di cui all'art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n.546 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), d.lgs. n.156 del 2015, secondo cui durante il periodo di sospensione cautelaresi applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione ammini-strativa.

Infatti, va chiarito in diritto che il principio di sospensione cau-telare è dettato per esigenze di parità di trattamento tra sospensioneNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudiziale e sospensione amministrativa ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n.602 del 1973.Viene così ad essere ribadito anche nel presente processo il principiogià affermato in tema di impugnazione di cartella di pagamento perinteressi maturati nel periodo di sospensione cautelare della pretesafiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria (v.

Cass. n.5692 del2022), secondo il quale l'applicabilità degli interessi discende dall'in-terpretazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, indipendente-mente dalla novella del comma 8 bis ad opera del d.lgs. n. 156 del2015, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4).In altri termini, quest’ultima ha inciso solo sulla misura dell'interesse,fondandosi la pretesa di interessi da parte dell'Amministrazione finan-ziaria sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, cod. civ.,secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro produconointeressi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la leggeo il titolo dispongano diversamente.

Non è in ultima analisi condivisibilel’interpretazione proposta dalla società, secondo la quale la novellaavrebbe comportato in buona sostanza una "parificazione" della so-spensione giudiziale a quella amministrativa nell’an e nel quantum.5.

Con il terzo motivo la società deduce, ai fini dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art.47 del d.lgs. 546/92, alla lucedei principi generali in tema di interessi tributari, del comma 50 dell'ar-ticolo 37 del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006 e dell'art. 111 Cost., perchéammetterebbe l’anatocismo sugli interessi da sospensione, in viola-zione del principio della parità delle armi e, comunque, in assenza diun calcolo esatto e motivato delle somme maturate.Numero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/20266.

Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso, perché lasentenza non fa menzione della questione relativa al cumulo anatoci-stico degli interessi sia con riguardo al tributo, sia con riferimento agliinteressi già maturati sul tributo, né in ricorso si dà evidenza della tem-pestiva introduzione della questione in primo grado e poi in appello,questione nuova che involge un profilo di fatto da verificare prima an-cora dell’esame in diritto.7.

Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite seguono la soccom-benza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv.to MarinaMilli (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del secondo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8;Numero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,n. 735/2/2021 depositata in data 31 maggio 2021 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.735/2/2021 veniva rigettato l’appello proposto dalla società AutodanteS.r.l., ora in liquidazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate edell’agente della riscossione, avente ad oggetto la sentenza della Com-missione tributaria provinciale di Verona n. 62/2/2018, la quale avevaparzialmente accolto il ricorso introduttivo della contribuente avversola cartella di pagamento emessa relativamente al periodo di imposta2010 per somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il pe-riodo dal 01/12/2010 al 21/12/2011, a seguito di revoca della sospen-sione n. 201 OP29550 del 22/12/2010.2. Si legge a pag.4 del ricorso che la società impugnava la cartella perillegittimità del ruolo ritenendola affetta da difetto di motivazione, ille-gittima applicazione degli interessi in caso di sospensione giudiziale e,in subordine, chiedeva la determinazione degli interessi nella misuraNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026degli interessi legali. Il giudice di primo grado accoglieva la richiestasubordinata, rigettando nel resto il ricorso introduttivo, decisione con-fermata dal giudice di secondo grado.3. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degliartt.25 e 2, comma 3, del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, 7 della l.27/07/2000, n. 212 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e la violazionedell'art.2728, comma 2, cod. civ. unitamente agli artt. 24 e 101 Cost..La sentenza impugnata sarebbe invalida in quanto priva di motivazionee intelligibilità della pretesa, neanche nella forma esplicativa per rela-tionem, fondandosi invece sulla asserita conformità a un modello mi-nisteriale privo di base legislativa o a una presunzione di legittimità,ugualmente priva di base legislativa.2. Il motivo non può trovare ingresso.2.1. Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza d’appello lacui motivazione si limiti a condividere la sentenza di primo grado, oanche solo a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri attiprocessuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, nondi per sé nulla (v. Cass., Sez. U. n. 642 del 2015; tra le tante conformi,v. ad es. Cass. n.22562 del 2016, Cass. n. 29028 del 2022). Ciò checonta è che le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudi-cante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, inNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di reda-zione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzia-lità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti nédelle modalità espositive.2.2. Orbene, la decisione impugnata con il mezzo di impugnazione indisamina, innanzitutto, aderisce alla motivazione posta a base delladecisione della controversia da parte del giudice di prime cure (ripor-tata a pag.6 del ricorso), affermando che “la sentenza è corretta, mo-tivata e va, pertanto confermata” (v. p.4 decisione impugnata). Inoltre,quanto al profilo della motivazione dell’atto impositivo, la sentenza diprimo grado (riprodotta nel ricorso per cassazione) aveva così stabilito:«Non è fondato il primo motivo di ricorso, in cui si deduce il difetto dimotivazione della cartella di pagamento impugnata. In linea generale,come precisato da Corte Costituzionale, 5 novembre 2010 n. 310, lafunzione dell'obbligo di motivazione non è quella di imporre all'atto re-quisiti di tipo formale, ma di consentire "al destinatario del provvedi-mento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valerela relativa tutela giurisdizionale l'obbligo di motivazione è, pertanto,assolto quando il destinatario del provvedimento è messo in condizionidi poter esercitare contro di esso la relativa tutela giurisdizionale, inquanto la motivazione, infatti. non deve essere altro che lo "strumentovolto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'auto-rità amministrativa" (sempre la citata sentenza 310/10). Con riferi-mento specifico alla motivazione degli interessi indicati nella cartella dipagamento, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisarepiù in dettaglio che, quando la pretesa fiscale a monte della cartellanon sia discussa, il calcolo degli interessi non è più espressione di vo-lontà dell'amministrazione il cui percorso logico debba essere espostoNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026in cartella, ma dipende direttamente dalla legge, per cui l'onere di mo-tivazione può ritenersi assolto mediante richiamo alla dichiarazionemedesima che costituisce fonte dell'obbligo fiscale. Cass. civ., sez.trib., 4. 8. 2011, n. 16983 precisa anche che, in tema di riscossionedelle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liqui-dazione dell'imposta ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis,costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per laprima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata;tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei datiforniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchéqualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato odomesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di co-noscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fi-scale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assoltodall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Lostesso vale per la liquidazione effettuata ai sensi del d.P.R. n. 633 del1972, art. 54 bis). Va, infatti, ricordato che ai sensi dell'art. 7, comma3, dello Statuto del contribuente, il titolo esecutivo deve recare la mo-tivazione della pretesa tributaria, ma salvo che non sia stato anticipatodalla notifica al contribuente di un atto impositivo, nel qual caso bastail riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento. Nel casodi specie, a pag. 2 della cartella sotto la voce "dettaglio degli importidovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo" è indicato che si trattadi somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal1.12.2010 al 21.12.2011 a seguito di revoca della sospensione n.2010P29550 del 22. 12. 2010. Nelle righe successive è indicato anchela data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, talché con queste informa-zioni l'onere di motivazione sul punto deve ritenersi assolto in quantoNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026il calcolo degli interessi diventa una mera applicazione di criteri mate-matici (e, infatti, la parte ha compreso come erano stati calcolati ed hasviluppato ulteriori motivi di ricorso anche nel merito di tale calcolo,come si passa ad esaminare nei punti successivi)».2.3. [OSCURATO:PERSONA] constata che l’adesione a tale decisione da parte delgiudice d’appello è corroborata dai seguenti elementi valutativi: «sideve sottolineare che la cartella è stata redatta in conformità al mo-dello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che contienetutti gli elementi necessari previsti dall'art. 25 d.P.R. n. 602/73 e, inol-tre, viene specificata la ragione per cui gli interessi vengono richiesti eindicato l'esatto periodo in cui gli stessi sono maturati. Del resto, lacartella emessa a seguito dell'intervenuta sospensione giudiziale deveritenersi un atto consequenziale alla procedura intrapresa da parte delcontribuente che ben conosceva tutte le ragioni della pretesa avanzatanei suoi confronti. Il tasso legale applicato era chiaramente ben cono-sciuto, come dimostra lo specifico motivo sollevato nel procedimentodi primo grado, e faceva erroneamente riferimento alla normativa ap-plicabile anche in ipotesi di sospensione amministrativa» (cfr. p.4 sen-tenza appello).2.4. Non solo, dunque, l’adesione alla sentenza di primo grado non èimmotivata, ma il riferimento al modello ministeriale ha anche una pre-cisa base legale, individuata dalla stessa motivazione nell’art.25 d.P.R.n. 602/73. Inoltre, a differenza di quanto ritiene il ricorrente nel corpodella censura, il giudice non ha ritenuto rilevante ai fini della congruitàdella motivazione della cartella la sola astratta conformità al modelloministeriale, in quanto la pretesa è ritenuta dal giudice pienamenteintelligibile poiché l’emissione della cartella in via provvisoria conseguealla decisione da parte del giudice di merito, in separato giudizio,Numero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026sull’avviso sottostante, profilo che la ricorrente nemmeno mette indubbio. E’ perciò inconducente, oltre che nuovo, anche l’argomento se-condo il quale la cartella non è stata preceduta da alcun atto impositivo.3. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 47 del d.lgs.546/92, dei principi generali in tema di interessi tributari, del divieto dianalogia e del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost.. Secondo lasocietà il giudice «postula un regime produttivo degli interessi in co-stanza di sospensione giudiziale, in ragione di un'applicazione illegit-tima del principio di analogia e in contrasto con i principi generali intema di interessi tributari e con il principio di riserva di legge», «lad-dove ammette la maturazione di interessi sulle somme oggetto di so-spensione giudiziale, ivi compresi gli importi pretesi a titolo di sanzioneamministrativa» (v. p.20 ricorso).4. La censura è destituita di fondamento.Come la stessa ricorrente riporta nel corpo del motivo, il giudice d’ap-pello ha così argomentato sulla questione: «Per quanto attiene al se-condo motivo di doglianza la Commissione osserva che la SupremaCorte ha recentemente avuto modo di affermare: "ln materia tributa-ria, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente ela sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'in-tervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di paga-mento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo pergli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondan-dosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1,cod. civ. secondo cui o crediti liquidi ed esigibili di somme di denaroproducono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo chela legge o il titolo dispongano diversamente. Né la conclusione muta aNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026seguito dell'introduzione, nell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, delcomma 8-bis, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. r, n, 4, del d.lgs. n.156 del 2015 - disposizione comunque inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie — giacché l'innovazione introdotta da tale normanon consiste nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo disospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressaprevisione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato il tasso diinteresse applicabile in detto periodo a quello che sarebbe stato daapplicare laddove, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattatodi sospensione amministrativa disposta ex art. 39 del d.P.R. n. 602 del1973" (Cass. n.20361/2020). I principi affermati sono condivisi dallaCommissione che li fa propri» (cfr. pp.4-5 sentenza appello).[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’interpretazione della Corte di cassazione cuiaderisce la sentenza impugnata non è fondata su un isolato prece-dente, ma è stata più volte confermata dalla Sezione (cfr. Cass.n.23548 del 2020; Cass. n.27209 del 2021), la quale ha ricordato che,in caso di accoglimento solo parziale del ricorso del contribuente e diconferma della legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospen-sione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non deter-mina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi legaliintanto maturati sull'imposta dovuta. Ad avviso del Collegio l’orienta-mento non merita il ripensamento chiesto, in quanto la loro misura èquella stabilita dall'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che incida,in senso negativo, il disposto di cui all'art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n.546 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), d.lgs. n.156 del 2015, secondo cui durante il periodo di sospensione cautelaresi applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione ammini-strativa. Infatti, va chiarito in diritto che il principio di sospensione cau-telare è dettato per esigenze di parità di trattamento tra sospensioneNumero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudiziale e sospensione amministrativa ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n.602 del 1973.Viene così ad essere ribadito anche nel presente processo il principiogià affermato in tema di impugnazione di cartella di pagamento perinteressi maturati nel periodo di sospensione cautelare della pretesafiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria (v. Cass. n.5692 del2022), secondo il quale l'applicabilità degli interessi discende dall'in-terpretazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, indipendente-mente dalla novella del comma 8 bis ad opera del d.lgs. n. 156 del2015, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4).In altri termini, quest’ultima ha inciso solo sulla misura dell'interesse,fondandosi la pretesa di interessi da parte dell'Amministrazione finan-ziaria sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, cod. civ.,secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro produconointeressi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la leggeo il titolo dispongano diversamente. Non è in ultima analisi condivisibilel’interpretazione proposta dalla società, secondo la quale la novellaavrebbe comportato in buona sostanza una "parificazione" della so-spensione giudiziale a quella amministrativa nell’an e nel quantum.5. Con il terzo motivo la società deduce, ai fini dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art.47 del d.lgs. 546/92, alla lucedei principi generali in tema di interessi tributari, del comma 50 dell'ar-ticolo 37 del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006 e dell'art. 111 Cost., perchéammetterebbe l’anatocismo sugli interessi da sospensione, in viola-zione del principio della parità delle armi e, comunque, in assenza diun calcolo esatto e motivato delle somme maturate.Numero registro generale 349/2022Numero sezionale 3719/2026Numero di raccolta generale 15720/2026Data pubblicazione 22/05/20266. Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso, perché lasentenza non fa menzione della questione relativa al cumulo anatoci-stico degli interessi sia con riguardo al tributo, sia con riferimento agliinteressi già maturati sul tributo, né in ricorso si dà evidenza della tem-pestiva introduzione della questione in primo grado e poi in appello,questione nuova che involge un profilo di fatto da verificare prima an-cora dell’esame in diritto.7. Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite seguono la soccom-benza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15720/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris