CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2025
Cassazione n. 29179/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dagli stessi subita nell'ambito di un procedimento nel quale erano gravemente indiziati dei delitti di cui agli artt. 110, 630, 628, commi 1 e 2, 61 n.2, 582,585 cod. pen. commessi in [OSCURATO:PERSONA] dal 24 marzo al 27 marzo 2014; considerato che i ricorsi sono stati depositati il 28 aprile 2025 mentre l'ordinanza impugnata è stata notificata il 10 marzo 2025 e che, pertanto, sono inammissibili perché proposti oltre il termine di legge, ossia oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a) cod.proc.pen.; considerato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo a una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è infatti regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice). Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda, in applicazione del comma 1 lett. a) e del comma secondo lett. a) dell'art. 585 del codice di rito, deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; considerato che all'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00 ciascuno; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa d