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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 23555/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ItettEr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso', udito il difensore [OSCURATO:PERSONA].

ROCCA Marco, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione ex artt.74, commà 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90, 416-bis.1. cod. pen. con il ruolo di addetto al confenzionamento ed allo spaccio delle dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina (fatti accertati in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 con condotte protrattesi sino all'attualità), nonché per detenzioni e/o cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificate come violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90, commesse in concorso con altri ed accertate in Mesoraca il 28 ed il 31 marzo 2017 nonché il 21 aprile 2017 (capi 20,34 e 40 della rubrica).

1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentisse la conferma della ordinanza genetica, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico del Pollizzi per i reati sopra indicati desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (riportate diffusamente nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari) e delle ulteriori attività di indagine tra cui arresti e sequestri di sostanze stupefacenti; in forza di tali elementi, quindi, il giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi.

1.2. In particolare, quanto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aggravata dal metodo mafioso, ha fatto proprie le relative considerazioni contenute nella ordinanza genetica.

1.3. Con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catanzaro ha rilevato che i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti in contestazione si ricavavano dall'insieme delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle attività di osservazione e pedinamento unitamente alle ipotesi di violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90 contestategli.

E' stata evidenziata la gravità indiziaria a suo carico rispetto a tutti gli episodi di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti ; considerato che, dall'attività di captazione, era stato dimostrato in modo incontrovertibile che l'indagato non frequentava ambienti di spaccio solo perché consumatore, ma anche per provvedere alla vendita delle dosi di cocaina al cui confezionamento aveva partecipato assieme agli altri sodali e, in particolare, con i fratelli Salvatore e [OSCURATO:PERSONA].

Invero, i vari indagati - come emerso dall'attività di captazione - utilizzavamo termini criptici che, dal tenore complessivo dei dialoghi, indicavano in modo inequivoco la sostanza stupefacenti facendo continuo riferimento a cifre di denaro sempre poste in collegamento al numero dei grammi e di dose ricavate.

Rispetto all'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso, il Tribunale lo ha desunto dalle detenzioni di sostanza stupefacente destinata allo spaccio a lui ascrivibili ed accertate nel 2017, considerate indicative di una attività svolta in modo sistematico per conto del gruppo criminale medesimo.

1.4. Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, sussiste la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, comunque, le modalità e le circostanze delle azioni criminose sono indice di un elevato grado di serialità e di professionalità criminale dell'indagato.

Il pericolo concreto di reiterazione del reato, legato al ruolo svolto alli interno del sodalizio, agli stretti legami con gli altri associati ed al numero dei reati per i quali si procede, ha fatto ritenere al Tribunale adeguata unicamente la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen,

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo poiché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei tipici elementi che contraddistinguono il reato associativo rispetto alla ipotesi di concorso nel reato, tenuto anche conto del fatto che tale partecipazione è stata desunta unicamente dalla sua partecipazione a due soli episodi di detenzione di stupefacente (capi 34 e 40).

2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata nei confronti del Pollizzi, tenuto anche conto che le condotte ascrittegli risalgono al 2017 e riguardano due soli episodi di detenzione di cocaina.

2.3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegati, relativi ad alcune captazioni, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Alla udienza in camera di consiglio, infine, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo il vizio di motivazione per la valorizzazione di elementi non concludenti o non univocamente concludenti, sono fondate.

2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.

Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3 '3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01).

Ad avviso del Collegio, il principio appena indicato, siccome cristallizza un'osservazione empirica, fondata sull' id quod plerumque accidit, ha un grado di concludenza relativo, condizionato dal contesto fattuale di riferimento.

In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona.

Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza.

Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi.

Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni.

Alcune decisioni, infatti, osservano che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte /'k dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso).

Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01).

2.2. Ciò posto, si osserva che l'ordinanza impugnata ha esposto in maniera dettagliata gli elementi sui quali ha fondato le proprie conclusioni in tema di gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale, innanzitutto, ha illustrato perché ritiene sussistente l'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20); ha poi descritto gli elementi dai quali ha inferito i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i due reati fine (capi 34 e 40).

L'ordinanza impugnata ha evidenziato, primariamente, che il ricorrente era stabilmente inserito nell'attività di spaccio dell'associazione prendendo parte alla suddivisione in dosi dello stupefacente che [OSCURATO:PERSONA] aveva precedentemente ricevuto dal fratello Francesco, nonché i frequenti contatti con il primo.

Le conclusioni del Tribunale, però, non risultano correttamente motivate in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; a tal proposito, sembra utile rilevare che le frasi richiamate dall'ordinanza impugnata appaiono significative per l'indicazione di prezzi della "merce"/ del peso e per i commenti sulla qualità di quella ricevuta, mentre differente è la conclusione relativa al giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.

In particolare, gli elementi indicati dal Tribunale, se evidenziano un coinvolgimento del Polizzi in due episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, non sono però idonei a rappresentare l'inserimento del medesimo in una struttura organizzata.

Ed infatti, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, i rapporti tra il Pollizzi e [OSCURATO:PERSONA], seppure connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", si presentano come relazioni di tipo diretto ed immediato con una singola persona dedita ad attività illecite, e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, anche perché intervengono senza alcun riferimento esplicito o implicito al ruolo all'interno di una consorteria.

Ed è per questa ragione che, nel caso di specie, la commissione, da parte di un indagato, di reati fine con altri soggetti, partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del medesimo in ordine alla partecipazione al reato associativo.

3. La fondatezza delle censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impone di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per una nuova valutazione con riguardo a tale contestazione.

Il Tribunale, in particolare, procederà ad un nuovo apprezzamento delle risultanze disponibili, al fine di verificare se il Pollizzi abbia agito quale componente di una struttura organizzata dedita al narcotraffico o, invece, abbia soltanto interagito con singole persone, per commettere, eventualmente in concorso con le medesime, singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

L'accoglimento del ricorso, nei termini appena indicati, induce a ritenere assorbite, allo stato, le questioni prospettate nel secondo motivo, concernenti le esigenze cautelari.

Ed infatti, ferma restando la necessità di valutare il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari anche in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i soli reati-fine, il giudizio in ordine a tale aspetto non può trascurare le conclusioni relative alla sussistenza o meno dei gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, posta la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento a tale fattispecie, e non anche a quella di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Di conseguenza, il Giudice del rinvio procederà anche ad un rinnovato esame in materia di esigenze cautelari.

Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (così, specificamente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01).

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili sopra esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti.

Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ItettEr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso', udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. ROCCA Marco, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione ex artt.74, commà 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90, 416-bis.1. cod. pen. con il ruolo di addetto al confenzionamento ed allo spaccio delle dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina (fatti accertati in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 con condotte protrattesi sino all'attualità), nonché per detenzioni e/o cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificate come violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90, commesse in concorso con altri ed accertate in Mesoraca il 28 ed il 31 marzo 2017 nonché il 21 aprile 2017 (capi 20,34 e 40 della rubrica). 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentisse la conferma della ordinanza genetica, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico del Pollizzi per i reati sopra indicati desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (riportate diffusamente nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari) e delle ulteriori attività di indagine tra cui arresti e sequestri di sostanze stupefacenti; in forza di tali elementi, quindi, il giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi. 1.2. In particolare, quanto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aggravata dal metodo mafioso, ha fatto proprie le relative considerazioni contenute nella ordinanza genetica. 1.3. Con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catanzaro ha rilevato che i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti in contestazione si ricavavano dall'insieme delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle attività di osservazione e pedinamento unitamente alle ipotesi di violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90 contestategli. E' stata evidenziata la gravità indiziaria a suo carico rispetto a tutti gli episodi di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti ; considerato che, dall'attività di captazione, era stato dimostrato in modo incontrovertibile che l'indagato non frequentava ambienti di spaccio solo perché consumatore, ma anche per provvedere alla vendita delle dosi di cocaina al cui confezionamento aveva partecipato assieme agli altri sodali e, in particolare, con i fratelli Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]. Invero, i vari indagati - come emerso dall'attività di captazione - utilizzavamo termini criptici che, dal tenore complessivo dei dialoghi, indicavano in modo inequivoco la sostanza stupefacenti facendo continuo riferimento a cifre di denaro sempre poste in collegamento al numero dei grammi e di dose ricavate. Rispetto all'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso, il Tribunale lo ha desunto dalle detenzioni di sostanza stupefacente destinata allo spaccio a lui ascrivibili ed accertate nel 2017, considerate indicative di una attività svolta in modo sistematico per conto del gruppo criminale medesimo. 1.4. Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, sussiste la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, comunque, le modalità e le circostanze delle azioni criminose sono indice di un elevato grado di serialità e di professionalità criminale dell'indagato. Il pericolo concreto di reiterazione del reato, legato al ruolo svolto alli interno del sodalizio, agli stretti legami con gli altri associati ed al numero dei reati per i quali si procede, ha fatto ritenere al Tribunale adeguata unicamente la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen, 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo poiché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei tipici elementi che contraddistinguono il reato associativo rispetto alla ipotesi di concorso nel reato, tenuto anche conto del fatto che tale partecipazione è stata desunta unicamente dalla sua partecipazione a due soli episodi di detenzione di stupefacente (capi 34 e 40). 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata nei confronti del Pollizzi, tenuto anche conto che le condotte ascrittegli risalgono al 2017 e riguardano due soli episodi di detenzione di cocaina. 2.3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegati, relativi ad alcune captazioni, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Alla udienza in camera di consiglio, infine, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo il vizio di motivazione per la valorizzazione di elementi non concludenti o non univocamente concludenti, sono fondate. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3 '3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01). Ad avviso del Collegio, il principio appena indicato, siccome cristallizza un'osservazione empirica, fondata sull' id quod plerumque accidit, ha un grado di concludenza relativo, condizionato dal contesto fattuale di riferimento. In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona. Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza. Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi. Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, osservano che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte /'k dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01). 2.2. Ciò posto, si osserva che l'ordinanza impugnata ha esposto in maniera dettagliata gli elementi sui quali ha fondato le proprie conclusioni in tema di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale, innanzitutto, ha illustrato perché ritiene sussistente l'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 20); ha poi descritto gli elementi dai quali ha inferito i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i due reati fine (capi 34 e 40). L'ordinanza impugnata ha evidenziato, primariamente, che il ricorrente era stabilmente inserito nell'attività di spaccio dell'associazione prendendo parte alla suddivisione in dosi dello stupefacente che [OSCURATO:PERSONA] aveva precedentemente ricevuto dal fratello Francesco, nonché i frequenti contatti con il primo. Le conclusioni del Tribunale, però, non risultano correttamente motivate in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; a tal proposito, sembra utile rilevare che le frasi richiamate dall'ordinanza impugnata appaiono significative per l'indicazione di prezzi della "merce"/ del peso e per i commenti sulla qualità di quella ricevuta, mentre differente è la conclusione relativa al giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. In particolare, gli elementi indicati dal Tribunale, se evidenziano un coinvolgimento del Polizzi in due episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, non sono però idonei a rappresentare l'inserimento del medesimo in una struttura organizzata. Ed infatti, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, i rapporti tra il Pollizzi e [OSCURATO:PERSONA], seppure connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", si presentano come relazioni di tipo diretto ed immediato con una singola persona dedita ad attività illecite, e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, anche perché intervengono senza alcun riferimento esplicito o implicito al ruolo all'interno di una consorteria. Ed è per questa ragione che, nel caso di specie, la commissione, da parte di un indagato, di reati fine con altri soggetti, partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del medesimo in ordine alla partecipazione al reato associativo. 3. La fondatezza delle censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impone di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per una nuova valutazione con riguardo a tale contestazione. Il Tribunale, in particolare, procederà ad un nuovo apprezzamento delle risultanze disponibili, al fine di verificare se il Pollizzi abbia agito quale componente di una struttura organizzata dedita al narcotraffico o, invece, abbia soltanto interagito con singole persone, per commettere, eventualmente in concorso con le medesime, singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'accoglimento del ricorso, nei termini appena indicati, induce a ritenere assorbite, allo stato, le questioni prospettate nel secondo motivo, concernenti le esigenze cautelari. Ed infatti, ferma restando la necessità di valutare il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari anche in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i soli reati-fine, il giudizio in ordine a tale aspetto non può trascurare le conclusioni relative alla sussistenza o meno dei gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, posta la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento a tale fattispecie, e non anche a quella di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, il Giudice del rinvio procederà anche ad un rinnovato esame in materia di esigenze cautelari. Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (così, specificamente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili sopra esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi
Sentenza Cassazione n. 23555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris