CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 15148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reato per morte del reo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Gup presso il Tribunale di Trapani del 5/4/2013 [OSCURATO:PERSONA] con rito abbreviato veniva ritenuto responsabile del reato continuato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 109 e in particolare, ritenuta anche la continuazione esterna con altro reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui alla precedente sentenza di patteggiamento del Gip presso il Tribunale di Trapani pronunciata in data di 8/11/2011, lo condannava complessivamente alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 21.000 di multa. 2. Con sentenza in data 16 ottobre 2015 la Corte d'Appello di Palermo confermava la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte di cassazione, sezione quarta, con sentenza n. 36287 del 2016 annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo nella parte relativa alla dosimetria della pena perché, pur avendo escluso l'ipotesi di lieve entità e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aveva ritenuto congrua la pena applicata in base alla vecchia normativa in relazione alle condotte commesse nella vigenza della stessa (nella specie si tratta di fatti avvenuti tra il 2008 e il 2011), ormai però divenuta illegale a seguito della nota sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte Costituzionale ha ripristinato, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la distinzione tra le categorie di sostanze stupefacenti (c.d. "pesanti" e "leggere") prevista prima delle modifiche operate dal decreto del dicembre 2005 poi convertito nella legge n.49/2006. 4. La Corte di appello di Palermo in data 9/10/2017 rideterminava la pena con la già ritenuta continuazione in anni 3 e mesi 1 di reclusione. 5. La Corte di cassazione, sezione terza, in data 19/9/2018, con la sentenza numero 47472, annullava la sentenza della Corte d'appello di Palermo cui rinviava affinché tenesse conto della citata sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. 6. Con la sentenza del 27/11/2019 la Corte di appello di Palermo, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Trapani del 5/4/2013, rideterminava complessivamente la pena inflitta in anni 2 e mesi 5 di reclusione ed euro 7000 di multa, così calcolata: pena base anni 3 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata per la continuazione interna di mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa, ridotta per il rito ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa, e rideterminando in mesi 1 di reclusione ed euro 1000 di multa l'aumento ulteriore per la continuazione esterna con il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Trapani in data 18/11/2011, divenuta irrevocabile il 29/12/2011. 7. Avverso quest'ultima decisione il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con un primo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte di appello, pur avendo applicato una pena finale inferiore rispetto alla prima decisione dei giudici di secondo grado, cassata dalla Suprema Corte, avrebbe errato il calcolo relativo al computo della pena base. Mentre la precedente decisione di secondo grado prevedeva una pena base con aumento di 1/3 rispetto alla pena minima la sentenza impugnata prevede una pena base con aumento di un mezzo rispetto alla pena minima quindi tre anni anziché due anni, aumento che così violerebbe il detto principio. 8. La sentenza della Corte di appello di Palermo, inoltre, avrebbe errato anche nella determinazione dell'aumento per la continuazione interna fissato in mesi 6 di reclusione a fronte dell'aumento di mesi 1 di reclusione previsto nella sentenza precedente, nonché nel calcolo relativo all'applicazione della continuazione con altra sentenza determinato nell'aumento di 1 mese di reclusione a fronte dell'aumento di giorni 15 di reclusione previsto nella sentenza precedente. 9. Con un secondo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riduzione della pena nella componente della continuazione esterna per effetto del rito abbreviato e perciò in violazione del principio del favor rei. Al riguardo osserva il ricorrente che la Corte di appello di Palermo con la sentenza del 21/3/2019 ha determinato la pena da erogare procedendo preliminarmente alla quantificazione della pena base cui seguiva l'aumento per la continuazione interna, la riduzione per il rito ed infine un ulteriore aumento per la continuazione esterna. A parere del ricorrente, invece, il giudice dell'appello avrebbe dovuto procedere alla riduzione per il rito abbreviato sulla pena complessivamente determinata anche a seguito della continuazione interna ed esterna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre rilevare che in data 12/05/2021 è giunto negli uffici di cancelleria con p.e.c. il certificato di morte dell'imputato che risulta deceduto il 16 agosto 2019. Pertanto la sentenza deve annullarsi senza rinvio per l'estinzione del reato per morte del reo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 26 maggio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1), Il presidente [OSCURATO:PERSONA] i