CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26560/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] sanitaria di Potenza, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 174/2016 del 15 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigenti medici alle dipendenze dell'ASL Potenza, hanno proposto ricorso davanti al Tribunale di Potenza chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire la voce retributiva denominata "assegno ad personam", inizialmente loro riconosciuta dalla citata ASL per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 14 del Regolamento aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali. I ricorrenti hanno esposto che: - in seguito all'accorpamento di alcune strutture sanitarie essi erano transitati nei ruoli dell'ASL Potenza; - poiché vi erano dei contratti che prevedevano dei differenti trattamenti economici nonostante la parità di funzioni svolte, l'ASL Potenza ha deciso di attribuire ai dirigenti meno remunerati un assegno ad personam per rimuovere tali sperequazioni; - sulla base dei rilievi sollevati dal Collegio sindacale, l'ASL Potenza aveva annullato l'art. 14 del menzionato Regolamento aziendale e deciso di non corrispondere più il menzionato assegno e di ripetere le somme erogate. L'ASL Potenza si è costituita, proponendo domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere: - la dichiarazione di nullità dei provvedimenti aziendali nella parte in cui prevedevano il pagamento dell'assegno in questione e del correlato assenso dei beneficiari; - la dichiarazione di inesistenza del diritto al detto pagamento; - la dichiarazione dell'obbligo di restituire le somme corrisposte. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 29/2015, ha accolto il ricorso.L'ASL Potenza ha proposto appello, depositando il ricorso il 4 marzo 2015 presso la Cancelleria della Sezione lavoro della Corte d'appello di Potenza. La Corte d'appello di Potenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 174/2016, ha dichiarato improcedibile l'appello perché la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione era avvenuta il 22 dicembre 2015 e, quindi, dopo la data del 10 dicembre 2015 fissata per detta udienza. L'ASL Potenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. L'ASL Potenza ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo l'ASL Potenza lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e degli artt. 159, 162, 291, 415, 421 e 435 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare improcedibile, alla luce del precedente rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008, il suo appello nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza fosse avvenuta dopo detta udienza. L'ASL Potenza pone a fondamento del ricorso una serie di precedenti di legittimità, fra cui quello rappresentato da Cass., SU, n. 5700 del 12 marzo 2014, ed il diritto di ogni parte ad ottenere un giudizio.In particolare, evidenzia che nessuna disposizione del codice di rito sanziona con l'improcedibilità la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e che la notifica del ricorso di appello doveva essere considerata non inesistente, ma solo nulla, con la conseguenza che la costituzione delle controparti l'aveva sanata. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, in contrasto con gli art. 24 e 111 Cost. e con il "principio di proporzionalità". La doglianza è infondata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare, non sussistendo validi motivi per discostarsene, il consolidato orientamento di legittimità così massimato: "Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo de/lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio" (Cass., Sez. L, n. 6159 del 14 marzo 2018; in precedenza, Cass., SU, n. 20604 del 30 luglio 2008). In particolare, si è affermato che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, alla luce del principio della c.d. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di rimettere sostanzialmente in termini la parte in presenza di una notificazione puramente e semplicemente omessa (Cass., Sez. L, n. 27079 del 26 novembre 2020). Allo stesso modo, non è dato ravvisare una violazione dell'art. 24 Cost. o del "principio di proporzionalità", non essendovi alcuna indebita compressione del diritto di difesa della parte, ma, semplicemente, l'applicazione di una sanzione processuale in conseguenza di una sua condotta inerte. Al contrario, in questa maniera è salvaguardato il diritto della controparte ad una celere definizione della lite. Neppure ha rilievo il precedente rappresentato da Cass., SU, n. 5700 del 12 marzo 2014, citato dall'ASL Potenza, trattandosi di una decisione che concerne un giudizio risarcitorio ex lege n. 89 del 2001, disciplinato da un proprio sottoinsieme di regole. Peraltro, causa analoga, che ha visto coinvolta sempre l'ASL Potenza, è stata decisa di recente nello stesso modo da questa Sezione con l'ordinanza n. 42003 del 30 dicembre 2021 (non massimata), alla cui motivazione espressamente si rinvia. 2) Il ricorso è respinto. L'ASL Potenza è condannata a rifondere le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per l'ASL Potenza, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite ai controricorrenti, che liquida in C 5.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- dà atto che sussiste l'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente riget