CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha rigettato l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo, per i reati di cui agli artt. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, omicidio tentato e consumato, in materia di armi, nonché della pena di anni trenta di reclusione per il reato di omicidio. 2. Considerato che, con il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen.) si devolve censura non specifica perché non scandita da necessaria critica analisi rispetto alle argomentazioni poste a base della decisine impugnata. 2.1. Rilevato infatti, che l'ordinanza valorizza l'esito della relazione di sintesi e del relativo aggiornamento della questura di Caltanissetta (cfr. pag. 2), nonché l'assenza di esplicita rivisitazione critica delle azioni illecite, ma anche il dato della assenza di disponibilità "ad una giustizia riparativa", circostanza con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]