CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2018
Cassazione n. 19490/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13170-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA. [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro A.B.C. -[OSCURATO:PERSONA] già Arin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6219/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 2377/2011; Oggetto R.G.N.13170/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13170/19 Rilevato che: Con sentenza del 22.11.18 n. 6219, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame di Arin spa (ora ABC – [OSCURATO:PERSONA] di Napoli –Azienda speciale), avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della pensione di reversibilità di [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare il diritto di quest’ultima nei confronti della predetta Arin spa (società datrice di lavoro, del proprio coniuge defunto), al computo nella base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale, dell’indennità di incentivazione e per l’effetto condannare la società datrice al pagamento della somma di € 14.143,17, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Arin spa, ha rilevato come non fosse possibile ricomprendere nella retribuzione pensionabile di [OSCURATO:PERSONA] l’emolumento oggetto di controversia (cd. indennità di incentivazione), non avendo il coniuge dell’interessato allegato elementi di diritto idonei a ricomprendere tale voce tra gli elementi della retribuzione corrisposti in maniera continuativa, mentre il premio di presenza inserito nella delibera n. 404 del 29.9.1987 dell’AMAN, trattandosi di voce di natura negoziale non poteva retroagire ad epoca antecedente all’1.1.87, data di decorrenza del suo inserimento stipendiale quale voce fissa. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA]) ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, mentre ABC – [OSCURATO:PERSONA] di Napoli –Azienda speciale (già Arin spa) resiste concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione della normativa sull’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e per irragionevolezza della motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato le clausole contrattuali della Delibera del C.d.A. di Aman (poi Arin spa) n. 404/87, con riferimento all’inserimento della cd. indennità di incentivazione nel trattamento pensionistico aziendale, non solo del personale ancora in servizio ma anche –come richiesto dai ricorrenti - di quello già posto in quiescenza anche prima dell’1.1.87 (data posta dalla delibera per la sua efficacia), per i ratei successivi alla vigenza della delibera. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione della normativa sull’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. e degli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/59, come modificato dall’art. 30 del DL n. 55/83, convertito in legge n. 131/83, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva affermato doversi escludere la assimilazione dell’indennità di incentivazione al premio di presenza e doversene escludere la computabilità nel trattamento pensionistico aziendale non avendo parte attorea dimostrato che tale emolumento entra a far parte della retribuzione contributiva e pensionabile, quando, invece, essendo equiparata detta indennità al premio di presenza, doveva considerarsi un emolumento fisso e continuativo e, quindi, quiescibile, cioè computabile nel trattamento pensionistico aziendale. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono, in via preliminare, inammissibili; infatti, i ricorrenti pur se riproducono nel corpo dell’atto il punto 2) della delibera del CdA Aman n. 404/87 (cfr. pp. 25-28 del ricorso), in riferimento alla asserita retroattività della stessa, non indicano – ai fini dell’autosufficienza – dove e quando tali documenti siano reperibili nell’ambito della documentazione relativa alla fase del merito e neppure negli atti depositati unitamente al ricorso in cassazione. Il motivo è, altresì, inammissibile, in quanto propone la violazione dei canoni di ermeneutica (artt.1362 e ss. c.c.) e il vizio di omessa motivazione, attraverso una mera critica del convincimento cui era pervenuto il giudice del merito, quindi in termini di mero dissenso, mediante la contrapposizione di una propria difforme interpretazione a quella desumibile dalla sentenza impugnata: tali argomentazioni riportano esclusivamente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Nel merito il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “(…) La limitata retroattività della Delib. n. 404 nei termini anzidetti, a far tempo dal 1 gennaio 1987, comporta che chi non ha mai fruito dell'emolumento retributivo con i requisiti della continuità e fissità, per essere cessato dal servizio in data antecedente al 1 gennaio 1987, non può giovarsi dell'inclusione di un elemento retributivo non percepito nella determinazione del trattamento pensionistico evocando un'efficacia retroattiva illimitata della predetta delibera” (Cass. n. 22377/13, in motivazione, v. anche Cass. n. 22726/13, in motivazione, in riferimento a un giudizio riguardante la stessa azienda speciale). Nella specie, il dante causa [OSCURATO:PERSONA] essendo cessato dal servizio il 31.3.73 non poteva avere alcun giovamento dall’atto deliberativo che fissa la decorrenza del nuovo sistema di calcolo a far tempo dal primo gennaio 1987, vale a dire pur se da epoca antecedente alla data della sua deliberazione (29.9.1987), tuttavia successiva mente alla data di cessazione dal servizio del pensionato defuntoe ciò alla luce della decisiva indicazione, di cui al punto 2) della delibera, “senza calcolo retroattivo al pregresso regime pensionistico”. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite , secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE5 Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00 per compensi professionali , oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a