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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31394/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 novembre 2020 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della applicazione dell'aggravante della destrezza, è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ritiene sussistente l'aggravante qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952), come nel caso tipico del borseggio (Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361), sussistente nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 novembre 2020 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della applicazione dell'aggravante della destrezza, è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ritiene sussistente l'aggravante qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952), come nel caso tipico del borseggio (Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361), sussistente nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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