CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avv e 1-5,,T. gent-Pn2i-r, 272:n4/2025 denrORTE Di'PPELLO Di PALEPsfyi0 dato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella dei G.u.p. dei Tribunale palermitano e condannato il ricorrente alla pena di mesi ottD di reclusione, in oroine al delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla eccessività della pena - non è consentito dalla legge in quanto assolutamente ir.:iEherico r oltre ad essere inedito, in quanto non proposto in appello, (ive pena ma se ne chiedeva solo la sostituzione con i lavori di pubblica utiliCa; per altrp, ;a pena è stata determinata nei minimo edittale e dunque alcuna doc,;!.7_-,.-iza è proponibile e sguardo; in:amn-±,:::::s'oge. con , ia de corrusm ,T 02.g. 3ír.E.L.) dcc spese processuaii e deiia somma di euro trerniia in favore della Cassa cela arrirne.ncie. \ì1 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 consi0"ece estensore [OSCURATO:PERSONA]