CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22841/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Macedonia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Castelvetrano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 23/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Sciacca che, in data 21/2/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di ricettazione di un telefono cellulare e, ritenuta l'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., aveva condannato ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo, nell'interesse della Sabani, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova della condotta materiale e dell'elemento soggettivo nonché con riferimento al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e alla dosimetria della pena; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni del teste di P.g. aventi ad oggetto l'identificazione dell'utenza in uso al ricorrente e all'entità del trattamento sanzionatorio.3. Devesi preliminarmente rilevare che la questione processuale sollevata dalla difesa del Pugliesi in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle attività concernenti l'identificazione dell'utenza in uso al ricorrente, riferite dal teste di P.g. Proietti, non risulta devoluta in grado d'appello sicché è da ritenersi preclusa. In ogni caso, la prospettazione è generica in quanto difetta l'allegazione della s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] che, a detta della difesa, non avrebbe potuto essere assunta a s.i.t. emergendo indizi di reità a suo carico. Gli accertamenti di fatto connessi alla censura difensiva rendono evidente l'impossibilità di dare ingresso all'eccezione in questa sede, peraltro in assenza degli indispensabili elementi conoscitivi a causa della mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto. 3.1 n ricorso nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive rimarcando che gli esiti delle investigazioni compiute conclamano che il cellulare Samsung, provento di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA], fu utilizzato tra il 25 luglio e il 31 agosto 2014 mediante SIM intestate alla ricorrente e al convivente Pugliesi, i quali non hanno fornito alcun chiarimento circa le modalità di ricezione del bene e il conseguente comune utilizzo. La valutazione della Corte territoriale in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 648 cod.pen. è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità in punto di valutazione del dolo mentre in relazione al possesso del bene, che la difesa revoca in dubbio, v'è da osservare che l'uso -in abbinamento all'apparecchio- della scheda intestata alla prevenuta implica la contestuale disponibilità del bene di provenienza delittuosa senza che detta conclusione sia messa in crisi dal mancato rinvenimento dello stesso in sede di perquisizione. La sentenza impugnata ha, altresì, disatteso con congrua motivazione le doglianze relative all'alternativa qualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen. e negato il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in ragione del già avvenuto apprezzamento del modesto valore economico del bene al fine dell'applicazione dell'attenuante speciale ex art. 648,comma 2,cod.pen. Destituiti di pregio s'appalesano anche i conclusivi rilievi in ordine alla misura della pena, avendo la Corte territoriale stimato congruo e proporzionato il trattamento sanzionatorio, determinato in misura ben distante dalla media edittale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. 2 gL, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D