CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 41831/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'ANNULLAMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti impositivi di misure cautelari, ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Palermo in data 22 febbraio 2021, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione al provvisorio addebito del delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod.pen., per avere continuato a svolgere il ruolo di capo dell'associazione di tipo mafioso '[OSCURATO:PERSONA]', nel mandamento di Canicattì — ruolo già accertato con sentenze definitive -, impartendo dalla propria abitazione, nella quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari, direttive agli associati e occupandosi di questioni d'interesse per il sodalizio, in particolare di quelle attinenti al lucroso affare della gestione delle 'sensalie' nel commercio dell'uva. 2. A mezzo dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] denuncia i seguenti vizi: 2.1. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 416- bis, commi 1, 2, 3 e 4 cod.pen e vizio di motivazione sotto il profilo della evidente illogicità della valutazione del materiale investigativo fruibile, ossia le intercettazioni ambientali e le riprese degli impianti di videosorveglianza nel segmento temporale 2019 — gennaio 2021, in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; assume, al riguardo, che mancherebbe la tipicità della fattispecie contestata, poiché egli non aveva svolto in concreto la funzione di capo- mandamento, come dimostrato dalle circostanze: di non avere mai ricevuto presso la propria abitazione persone di rilievo investigativo; di essersi occupato soltanto di questioni di mera valenza privata (la questione del furto delle bottiglie di alcoolici da parte di Lentini); di non potersi identificare con 'lo zio Lillo' dotato di poteri direttivi in riferimento ad affari strategici per il sodalizio, poiché tale sostenuta identificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] era suffragata da elementi dotati di una patente cifra di ambiguità e di contraddittorietà; 2.2. violazione dell'art. 275, comma 4, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, avendo il Tribunale omesso di indicare quale fosse il pericolo non comune connesso alla sua persona di ultrasettantenne, e, comunque, quali fossero gli elementi concreti, diversi da quelli ritraibili dalla sua personalità e dai suoi precedenti, penali e giudiziari, atti a dar conto della postulata esistenza di uno spiccatissimo allarme sociale, posto che il materiale investigativo esaminato dal Tribunale non registrava né suoi contatti con sodali, né interlocuzioni riconducibili a questioni d'interesse per il sodalizio. 3. Con nota in data 20 luglio 2021, l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Con il primo motivo, la difesa, oltre ad avere articolato rilievi espressivi del mancato confronto con le ampie e puntuali argomentazioni rassegnate dal Tribunale del Riesame in punto di gravità indiziaria per il delitto, provvisoriamente ascritto a [OSCURATO:PERSONA], di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con funzione direttive — rilievi come tali connotati da difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; da ultimo Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione; con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716) -, ha sul medesimo tema sviluppato doglianze in larga parte non consentite in questa sede, in quanto contrastanti con il pacifico principio di diritto secondo il quale anche la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc.pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare, infatti, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, di modo che non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal tribunale, pur se prospettate in modo da investire formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178); semmai alla Corte di legittimità spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tanto si deve dire con riferimento alla proposta alternativa lettura degli elementi probatori relativi agli incontri del [OSCURATO:PERSONA] - nel mentre questi si trovata ristretto in detenzione domiciliare presso la propria abitazione in relazione ad una precedente vicenda giudiziaria riguardante fatti analoghi - con persone che, ancorché indenni da pregiudizi penali, adottavano peculiari e variegate forme di cautela quando vi si recavano; al colloquio intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] stesso con Olivieri e con Lentini in relazione alla questione del furto di bottiglie di alcoolici in danno di un esercizio commerciale d'interesse del prevenuto; alle interlocuzioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al controllo esercitato dalla consorteria sulle 'sensalie' effettuate nel mandamento di Canicattì e allo spinoso affare della successione allo '[OSCURATO:PERSONA]' nel ruolo di vertice del medesimo mandamento. Non emergendo dalla motivazione ostesa dal Tribunale alcuna evidente illogicità nell'avere ritenuto che gli elementi passati in rassegna denotassero l'autorevolezza del [OSCURATO:PERSONA] - visitato da uno stuolo di persone guardinghe, ancorché si trovasse in stato di detenzione domiciliare (pag. 6 ordinanza impugnata), e costituente una pietra d'inciampo con la quale misurarsi per quanti (Buggea e Chiazza) intendevano renderlo «un generale senza militari» (pagg. 15-16 ordinanza impugnata) - e il suo perdurante ruolo di punto di riferimento indiscusso e temuto per la gestione di ogni faccenda riguardante la conservazione e il rafforzamento del sodalizio - al riguardo è significativa la costituzione di un 'triumvirato' per la gestione del lucroso settore delle intermediazioni nella compravendita dei prodotti agricoli da lui patrocinata e che si sarebbe dovuta svolgere sotto la sua egida (cfr. pag. 11 ordinanza impugnata) - ovvero la risoluzione di questioni anche solo indirettamente capaci di riverberarsi sulla possibilità del sodalizio di continuare ad agire con le sue dinamiche ordinarie, senza subire i pericolosi contraccolpi di iniziative individuali (questione del furto delle bottiglie di alcoolici da parte di Lentini, pagg. 9 e 10 ordinanza impugnata), i rilievi sul punto appaiono inammissibilmente volti ad una riedizione del giudizio di merito. Ciò, vieppiù, ove si consideri che è ormai pacifico, in seno alla giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, l'interpretazione del loro contenuto, anche quanto lo stesso sia affidato ad un linguaggio criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164) e che, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice può trarre il proprio convincimento da circostanze - quali, ad esempio, i contenuti delle conversazioni intercettate, il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria, le intestazioni formali delle schede telefoniche, il ricorrente utilizzo nel corso delle conversazioni del notorio soprannome di uno dei conversanti (Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Rv. 237985) - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900); onere, quest'ultimo, cui la difesa del ricorrente non ha adempiuto nei termini anzidetti, essendosi limitata ad addure, in luogo di elementi oggettivi, mere valutazioni. Alla stregua delle considerazioni che precedono, manifestamente infondate risultano le censure in ordine al difetto di tipicità della fattispecie concreta rispetto a quella contestata, quella delineata dall'art. 416-bis, comma 2, cod.pen.. A fronte dell'ampia motivazione rassegnata nel provvedimento impugnato, in ordine al perdurante ruolo apicale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in '[OSCURATO:PERSONA]' in riferimento al mandamento di Canicattì, la difesa si è limitata a sostenere che il ricorrente non avesse svolto tale ruolo in maniera attiva e concreta, perché non aveva incontrato coindagati, o, comunque, persone affiliate al sodalizio, o perché si era occupato di questioni aventi una valenza privata, senza, tuttavia, mai esibire un'argomentazione realmente centrata sul nucleo fondamentale della decisione: ossia che le ben evidenziate condotte concrete del ricorrente, al di là della sua accertata "messa a disposizione" del sodalizio mafioso, demarcassero il suo coinvolgimento nella vicenda complessiva scrutinata nel senso che egli fosse il fattivo depositario - a dispetto dell'età e della sua condizione di soggetto sottoposto a restrizioni della libertà personale - di un ruolo strategico ed indispensabile per il proficuo svolgimento delle attività delle famiglie mafiose aggregate nel mandamento, come tale all'esterno riconosciuto (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890; Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Rv. 271482). Per tutto quanto argomentato il motivo in disamina è, dunque, inammissibile. 2. La motivazione dell'ordinanza impugnata è dettagliata e corretta in diritto anche in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, punto questo contrastato con il secondo motivo. Invero, la giurisprudenza di questa Corte esige che l'affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza», ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod.proc.pen., abbia luogo con formule che, anche se non esplicite, diano conto dell'elevata e straordinaria gravità dei "pentula libertatis" nel caso concreto (Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Rv. 279828), nel senso che occorre che vi sia la «sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nel suddetto art. 274, lett. c)» (Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Rv. 248352); poiché tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo di reiterazione, le stesse sono desumibili dai medesimi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005 - dep. 19/01/2006, Rv. 233026). Alla stregua dei riportati parametri ermeneutici, emerge allora come la motivazione resa dal Tribunale sul punto, che, al di là della valorizzazione della spiccata personalità dei [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato la sua «provata capacità di continuare ad esercitare il suo ruolo di indiscussa autorevolezza e di imprescindibile punto di riferimento per numerosi soggetti che gravitavano intorno all'organizzazione criminale, nonostante la condizione di pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari>> (pag. 18 ordinanza impugnata), si sottragga a tutte le censure che le sono state mosse, in quanto infondate. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell