CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 04480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 24/06/2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. E' stata applicata la procedura "senza formalità" di cui all' art. 610 comma 5 bis cod,proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso i