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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 37806/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammìssibilita del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, concesse le generiche ed i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, oltre alla sospensione della patente per anni 1, per il reato di cui all'art. 186 lett c cod.strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,95 e 2,02, in orario notturno, in data 10 giugno 2015).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione della legge processuale, avendo il giudice di appello ritenuto irritualmente proposta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento in quanto presentata a mezzo p.e.c., in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in questo modo determinando l'assenza del difensore all'udienza del 28 settembre 2017, con conseguente nullità insanabile_ del procedimento; 2) il vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità, in quanto, da un lato, la propria consulenza tecnica è stata disattesa alla luce di indizi inidonei a superare l'attendibilità scientifica di tale parere e, dall'altro lato, le proprie doglianze in ordine alla mancata revisione dell'etilometro sono state superate in base alla generica deposizione del teste Vitale, in assenza della indicazione della data delle operazioni nel verbale e della produzione della relativa documentazione da parte della pubblica accusa; 3) l'intervenuta prescrizione del reato. 3.Preliminarmente osserva il collegio come la contravvenzione per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 10 giugno 2015, deve ritenersi oramai prescritta, nonostante i periodi di sospensione connessi alla pandemia.

5. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che ne precluda l'esame nel merito.

Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di cassazione, che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).

E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la '44 correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263).

Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. 5.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammìssibilita del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, concesse le generiche ed i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, oltre alla sospensione della patente per anni 1, per il reato di cui all'art. 186 lett c cod.strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,95 e 2,02, in orario notturno, in data 10 giugno 2015). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione della legge processuale, avendo il giudice di appello ritenuto irritualmente proposta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento in quanto presentata a mezzo p.e.c., in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in questo modo determinando l'assenza del difensore all'udienza del 28 settembre 2017, con conseguente nullità insanabile_ del procedimento; 2) il vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità, in quanto, da un lato, la propria consulenza tecnica è stata disattesa alla luce di indizi inidonei a superare l'attendibilità scientifica di tale parere e, dall'altro lato, le proprie doglianze in ordine alla mancata revisione dell'etilometro sono state superate in base alla generica deposizione del teste Vitale, in assenza della indicazione della data delle operazioni nel verbale e della produzione della relativa documentazione da parte della pubblica accusa; 3) l'intervenuta prescrizione del reato. 3.Preliminarmente osserva il collegio come la contravvenzione per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 10 giugno 2015, deve ritenersi oramai prescritta, nonostante i periodi di sospensione connessi alla pandemia. 5. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che ne precluda l'esame nel merito. Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di cassazione, che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la '44 correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. 5.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
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