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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 16255/2023

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06/06/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3218/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 114/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 252/2022 depositata il 15/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal presidente di sezione relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’abogado [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 252/2022 depositata il 15/12/2022 che ne ha rigettato il ricorso avve rso la cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati disposta dal COA [OSCURATO:PERSONA] delibera confermativa del 24.5.2021;

2. la sentenza impugnata ha premesso che : a) il ricorrente, affermatosi abogado secondo l’ordinamento spagnolo , vedeva respinta dal Ministero della Giustizia la domanda di riconoscimento del titolocon d.d. 10.10.2016, nel frattempo però riuscendo ad iscrive r si alla sezione speciale degli avvocati stabiliti del COA di S.M.C.Vetere che, alla scadenza del triennio di esercizio della professione in Italia, ne disponeva il 14.12.2018 il passaggio iscrizionale alla sezione ordinaria del medesimo albo; b) con nota 2 3.1.2019 il Ministero informava il COA del disposto rigetto, cui seguivano accertamenti del locale Consiglio dell’Ordine, alfine decidendo tale COA il 13.6.2019 di avviare il procedimento di cancellazione, allestendo il prescritto contraddittorio con l’interessatoed assumendo poi la citata delibera;

3. la sentenza ha ritenuto in fondata l’i mpugnazione esponendo che: a) l’iter istruttorio che aveva condotto alla cancellazione, solo iniziato con delibera 13.6.2019, era culminato, con ogni garanzia di contraddittorio sui documenti nel frattempo acquisiti, in provvedimento finale per acclarata mancanza di valido titolo R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. professionale conseguito all’estero, così infirmante già la prima iscrizione richiesta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; b) vi era stata infatti ed altresì una verifica diretta presso il Consejo de la Abogacia spagnolaper la quale, dopo il 3.10.2011, i cittadini stranieri che avessero voluto iscriversi ad un Colejo de Abogado avrebbero dovuto frequentare un mastere superare un esame di Stato in Spagna, così indicando che Tamburro non era abilitato ad esercitare l’attività forense in quello Stato; c) alla luce delle disposizioni antiabuso presenti nella Dirett i va 2005 / 36 /CE la questione doveva essere affrontata mediante l’atto impugnato, né l’interessatoaveva contraddetto il merito dei fatti accertati;

4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in tre motivi , c on istanza di sospensiva ed ulteriore illustrazione con memoria;anche la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l'adunanza camerale del 6 giugno2023. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. il primo motivo solleva v iolazione di legge quanto agli artt. 21 - septies l. n. 241/1990, 17, co. 9 l. n. 247/2 012 e v iolazione del principio del contraddittorio, nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione incoerente e contraddittoria (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) in q ua nto il COA avrebbe assunto una delibera meramente confermativa dell’avviso d’inizio del procedimento che però, come tale, non era atto decisorio, finendo tuttavia per confermare in via espressa una cancellazione che non era stata disposta, né assumendo una valenza di richiesta la nota ministeriale;

2. con il secondo motivo è ded otta una più ampia violazione de gli artt. 6 co. 1 d.lgs. n. 96 del 2001, 3 co.2 Direttiva 98/5/CE, 59 e s. r.d. n.37 del 1934, in relazione all’art.111 Cost e secondo l’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., per avere il CNF espresso un sindacato di merito sui requisiti iscrizionali all’organizzazione professionale spagnola, mentre la iscrizione, in Italia, alla sezione speciale doveva essere disposta R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. sulla base del mero dato formale, come oggetto di certificazione prodotta dall’interessatoe tanto più che l’autorità spagnola non aveva annullato i l titolo accademico conseguito, né poteva imporsi l’applicazione di un regime più severo solo sopravvenuto verso un soggetto nel frattempo iscrittoall’Ordine degli avvocati di Madrid;

3. il terzo motivo solleva la contraddizione della motivazione, unitamente alla violazione ancora dell’art.6 d.lgs. n.96 del 2001 e della Direttiva 98/5/CE , per avere la sentenza confermato la legittimità della cancellazione dall’albo ordinario cui Tamburro era oramai iscritto dal 2018, dando così errato rilievo ad un d.d.

Min.Giust. di rigetto del riconoscimento del titolo assunto due anni prima (2016) e superato dalla predetta iscrizione;

4. ritengono queste Sezioni Unite di escludere , in primo luogo, la sussistenza dei requisiti, alla base della istanza cautelare e per come genericamente introdotta, di fumus boni juris (per le considerazioni che seguono, nel merito) così come del periculum in mora (non constando alcuna prospettazione dell’abogado Tamburro);

5. il primo motivo è inammissibile ; il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza CNF, focalizzando invece la censura sui limiti di richiamo agli atti interni della delibera COA ma senza avvedersi che la ricostruzione istruttoria della stessa, nella decisione impugnata, è stata chiaramente distinta dal suo epilogo decisorio; per esso, la cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati segue ad un riscontro di insussistenza dei requisiti iscrizionali accertato dal Ministero della Giustizia ed ulteriormente verificato in contraddittorio nel procedimento avanti al COA, mentre la finale pronuncia ora impugnata, nel merito, ha aggiunto elementi direttamente acquisiti dalla autorità ordinamentale originaria , a conferma che l’istante ‘ non è abilitato all’esercizio dell’attività di avvocatoin Spagna’ (pag.3);

6. va solo aggiunto, sul p i ano procedimentale , che è del tutto vano l’interrogativo sulla natura della comunicazione ministeriale (se R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. cioè richiesta o atto informativo), posto che l’art. 17 co.9 della l. n.247 del 2012 chiaramente assegna la pronuncia di cancellazionedagli albi, elenchi e registri in essa regolati all’esito di un’istanza di rinuncia dell’iscritto, una richiesta del P rocuratore G enerale ovvero ad un’iniziativa d’ufficio; né, come rilevato - tra le molte - da Cass. s.u. 34446/2019 e3706 del 2019, la procedura di cancellazione regolata dall'art. 17cit. risulta essere una procedura disciplinare;

7. il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati , pur se con necessaria limitata integrazione della motivazione assunta nel provvedimento del CNF; l’art. 17 co.12 l. n. 247 del 2012 stabilisce che il procedimento di cancellazione è oggetto di delibera del COA ‘nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione’; è dunque chiaro il riguardo per un verso a tutti gli ‘ albi, elenchi e registri ’ alla cui tenuta ciascun Consiglio(e, in termini ordinamentali nazionali , il CNF) è tenuto e, dall’altro, a requisiti che, in modo progressivo ma senza alcun automatismo, prevedononuove verifiche e dunque nuove delibere per il passaggio, per quanto qui d’interesse, da una sezione speciale all’albo ordinario, secondo le previsioni dell’art. 15 l. n.247 cit. e dunque attengono, come nella vicenda, anche a procedure posterioriad una prima errata iscrizione;

8. per gli avvocati stabiliti, la disciplina domestica dell’accesso alle professioni legali risulta disciplinata in via primaria dalla Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; il regime di prima iscrizione è regolato in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 e, nella specie, risulta controverso che l’abogado Tamburro disponesse effettivamente dei titoli abilitativi dell’ordinamento forense spagnolo, essendo stato sulla base di apposita certificazione iscritto alla sezione speciale di cui all’art. 6 d.lgs. cit., ma in seguito cancellato, su segnalazione del Min.

Giust. e R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. delibera istruita dal COA, seguita da ulteriore negativo riaccertamento anche diretto del CNF;

9. sul punto, la allegazione del ricorrente, ora per la prima volta effettuata avanti alla Corte di cassazione, di una regolare iscrizione all’Ordine degli avvocati di Madrid è ininfluente ai fini del presente giudizio, oltre che per fatto sopravvenuto rispetto ai termini provvedimentali della controversia, anche perché la dedotta iscrizione madrilena avrebbe data dal 30 agosto 2021 (pag.7), dunque con un presupposto di fatto che non smentisce quello storico, anteriore, sulla cui base la delibera di cancellazione venne assunta; con essa, il CNF ha riscontrato che Tamburro non era abilitato ad esercitare l’attività di avvocato in Spagna, non avendo frequentato la formazione professionale e superato un esame di Stato previsti per i cittadini stranieri dopo il 3.10.2011; tale lacuna era dunque propria già dei requisiti di cui il ricorrente sarebbe dovuto essere in possesso, ratione temporis, al momento della iscrizione in Italia quale avvocato stabilito, ai sensi degli artt.3 co.1 lett. d)e 6 d.lgs. n. 96 del 2001;

10. la delibera impugnata, pertanto, realizza un’ipotesi di cancellazione dovuta, in conformità ad un principio più generale proprio già della Direttiva 98/5/CE che all’art.7 co.5 stabilisce che ‘pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta d all'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo odefinitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante ’; ha dunque validazione eurounitaria pienaun’interpretazione della norma domestica (l’art. 17 l. n. 247 del 2012) che, in chiave antiabusiva, permetta all’autorità ordinamentale dell’Avvocatura di annullare un proprio atto assunto in precedenza sulla base di un presupposto che si sia manifestato ab origineinsussistente; né infatti l’esercizio continuativo triennale d ella R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. professione, ai sensi dell’art. 12-14 d.lgs. n. 96 del 2001 utilizzabile per la dispensa dalla prova attitudinale e dunque il conseguimento diretto dell’iscrizione all’albo ordinario degli avvocatiex art.15 l. n. 247 del 2012, può costituire circostanza di affidamento oggettivo per il descritto passaggio ; quest’ultimo non si può non fondare sul la necessità che anche il primo accesso all’ordinamento forense sia avvenuto in condizioni di sicura conformità alla disciplina normativa applicabile;

11. come statuito da Cass. s.u. 18176 del 2017, l’assenza di ogni automatismo è stata motivata chiarendo che la iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai fini dell'esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine «non determina, ancora, l'acquisizione del titolo di avvocato, tant'è vero che nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato» realizzandosi detta integrazione « soltanto con l'iscrizione nell'albo degli avvocati... subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12 del citato d.lgs.», per il quale devono concorrere ‘le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense’ (comma 3); tra esse, come correttamente rilevato dal CNF, non può non annoverarsi la sicura validità del titolo professionale conseguito all’estero e condizionante l’inizio del percorso professionale di integrazione; conclusivamente, il ricorso va rigettato, con la limitata integrazione motivazionale in precedenza descritta ; sussistono i presupposti dell'obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. la Corte rigetta il ricorso ai sensi di cui in motivazione ; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/06/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3218/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 114/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 252/2022 depositata il 15/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal presidente di sezione relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’abogado [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 252/2022 depositata il 15/12/2022 che ne ha rigettato il ricorso avve rso la cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati disposta dal COA [OSCURATO:PERSONA] delibera confermativa del 24.5.2021; 2. la sentenza impugnata ha premesso che : a) il ricorrente, affermatosi abogado secondo l’ordinamento spagnolo , vedeva respinta dal Ministero della Giustizia la domanda di riconoscimento del titolocon d.d. 10.10.2016, nel frattempo però riuscendo ad iscrive r si alla sezione speciale degli avvocati stabiliti del COA di S.M.C.Vetere che, alla scadenza del triennio di esercizio della professione in Italia, ne disponeva il 14.12.2018 il passaggio iscrizionale alla sezione ordinaria del medesimo albo; b) con nota 2 3.1.2019 il Ministero informava il COA del disposto rigetto, cui seguivano accertamenti del locale Consiglio dell’Ordine, alfine decidendo tale COA il 13.6.2019 di avviare il procedimento di cancellazione, allestendo il prescritto contraddittorio con l’interessatoed assumendo poi la citata delibera; 3. la sentenza ha ritenuto in fondata l’i mpugnazione esponendo che: a) l’iter istruttorio che aveva condotto alla cancellazione, solo iniziato con delibera 13.6.2019, era culminato, con ogni garanzia di contraddittorio sui documenti nel frattempo acquisiti, in provvedimento finale per acclarata mancanza di valido titolo R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. professionale conseguito all’estero, così infirmante già la prima iscrizione richiesta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; b) vi era stata infatti ed altresì una verifica diretta presso il Consejo de la Abogacia spagnolaper la quale, dopo il 3.10.2011, i cittadini stranieri che avessero voluto iscriversi ad un Colejo de Abogado avrebbero dovuto frequentare un mastere superare un esame di Stato in Spagna, così indicando che Tamburro non era abilitato ad esercitare l’attività forense in quello Stato; c) alla luce delle disposizioni antiabuso presenti nella Dirett i va 2005 / 36 /CE la questione doveva essere affrontata mediante l’atto impugnato, né l’interessatoaveva contraddetto il merito dei fatti accertati; 4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in tre motivi , c on istanza di sospensiva ed ulteriore illustrazione con memoria;anche la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l'adunanza camerale del 6 giugno2023. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il primo motivo solleva v iolazione di legge quanto agli artt. 21 - septies l. n. 241/1990, 17, co. 9 l. n. 247/2 012 e v iolazione del principio del contraddittorio, nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione incoerente e contraddittoria (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) in q ua nto il COA avrebbe assunto una delibera meramente confermativa dell’avviso d’inizio del procedimento che però, come tale, non era atto decisorio, finendo tuttavia per confermare in via espressa una cancellazione che non era stata disposta, né assumendo una valenza di richiesta la nota ministeriale; 2. con il secondo motivo è ded otta una più ampia violazione de gli artt. 6 co. 1 d.lgs. n. 96 del 2001, 3 co.2 Direttiva 98/5/CE, 59 e s. r.d. n.37 del 1934, in relazione all’art.111 Cost e secondo l’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., per avere il CNF espresso un sindacato di merito sui requisiti iscrizionali all’organizzazione professionale spagnola, mentre la iscrizione, in Italia, alla sezione speciale doveva essere disposta R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. sulla base del mero dato formale, come oggetto di certificazione prodotta dall’interessatoe tanto più che l’autorità spagnola non aveva annullato i l titolo accademico conseguito, né poteva imporsi l’applicazione di un regime più severo solo sopravvenuto verso un soggetto nel frattempo iscrittoall’Ordine degli avvocati di Madrid; 3. il terzo motivo solleva la contraddizione della motivazione, unitamente alla violazione ancora dell’art.6 d.lgs. n.96 del 2001 e della Direttiva 98/5/CE , per avere la sentenza confermato la legittimità della cancellazione dall’albo ordinario cui Tamburro era oramai iscritto dal 2018, dando così errato rilievo ad un d.d. Min.Giust. di rigetto del riconoscimento del titolo assunto due anni prima (2016) e superato dalla predetta iscrizione; 4. ritengono queste Sezioni Unite di escludere , in primo luogo, la sussistenza dei requisiti, alla base della istanza cautelare e per come genericamente introdotta, di fumus boni juris (per le considerazioni che seguono, nel merito) così come del periculum in mora (non constando alcuna prospettazione dell’abogado Tamburro); 5. il primo motivo è inammissibile ; il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza CNF, focalizzando invece la censura sui limiti di richiamo agli atti interni della delibera COA ma senza avvedersi che la ricostruzione istruttoria della stessa, nella decisione impugnata, è stata chiaramente distinta dal suo epilogo decisorio; per esso, la cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati segue ad un riscontro di insussistenza dei requisiti iscrizionali accertato dal Ministero della Giustizia ed ulteriormente verificato in contraddittorio nel procedimento avanti al COA, mentre la finale pronuncia ora impugnata, nel merito, ha aggiunto elementi direttamente acquisiti dalla autorità ordinamentale originaria , a conferma che l’istante ‘ non è abilitato all’esercizio dell’attività di avvocatoin Spagna’ (pag.3); 6. va solo aggiunto, sul p i ano procedimentale , che è del tutto vano l’interrogativo sulla natura della comunicazione ministeriale (se R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. cioè richiesta o atto informativo), posto che l’art. 17 co.9 della l. n.247 del 2012 chiaramente assegna la pronuncia di cancellazionedagli albi, elenchi e registri in essa regolati all’esito di un’istanza di rinuncia dell’iscritto, una richiesta del P rocuratore G enerale ovvero ad un’iniziativa d’ufficio; né, come rilevato - tra le molte - da Cass. s.u. 34446/2019 e3706 del 2019, la procedura di cancellazione regolata dall'art. 17cit. risulta essere una procedura disciplinare; 7. il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati , pur se con necessaria limitata integrazione della motivazione assunta nel provvedimento del CNF; l’art. 17 co.12 l. n. 247 del 2012 stabilisce che il procedimento di cancellazione è oggetto di delibera del COA ‘nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione’; è dunque chiaro il riguardo per un verso a tutti gli ‘ albi, elenchi e registri ’ alla cui tenuta ciascun Consiglio(e, in termini ordinamentali nazionali , il CNF) è tenuto e, dall’altro, a requisiti che, in modo progressivo ma senza alcun automatismo, prevedononuove verifiche e dunque nuove delibere per il passaggio, per quanto qui d’interesse, da una sezione speciale all’albo ordinario, secondo le previsioni dell’art. 15 l. n.247 cit. e dunque attengono, come nella vicenda, anche a procedure posterioriad una prima errata iscrizione; 8. per gli avvocati stabiliti, la disciplina domestica dell’accesso alle professioni legali risulta disciplinata in via primaria dalla Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; il regime di prima iscrizione è regolato in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 e, nella specie, risulta controverso che l’abogado Tamburro disponesse effettivamente dei titoli abilitativi dell’ordinamento forense spagnolo, essendo stato sulla base di apposita certificazione iscritto alla sezione speciale di cui all’art. 6 d.lgs. cit., ma in seguito cancellato, su segnalazione del Min. Giust. e R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. delibera istruita dal COA, seguita da ulteriore negativo riaccertamento anche diretto del CNF; 9. sul punto, la allegazione del ricorrente, ora per la prima volta effettuata avanti alla Corte di cassazione, di una regolare iscrizione all’Ordine degli avvocati di Madrid è ininfluente ai fini del presente giudizio, oltre che per fatto sopravvenuto rispetto ai termini provvedimentali della controversia, anche perché la dedotta iscrizione madrilena avrebbe data dal 30 agosto 2021 (pag.7), dunque con un presupposto di fatto che non smentisce quello storico, anteriore, sulla cui base la delibera di cancellazione venne assunta; con essa, il CNF ha riscontrato che Tamburro non era abilitato ad esercitare l’attività di avvocato in Spagna, non avendo frequentato la formazione professionale e superato un esame di Stato previsti per i cittadini stranieri dopo il 3.10.2011; tale lacuna era dunque propria già dei requisiti di cui il ricorrente sarebbe dovuto essere in possesso, ratione temporis, al momento della iscrizione in Italia quale avvocato stabilito, ai sensi degli artt.3 co.1 lett. d)e 6 d.lgs. n. 96 del 2001; 10. la delibera impugnata, pertanto, realizza un’ipotesi di cancellazione dovuta, in conformità ad un principio più generale proprio già della Direttiva 98/5/CE che all’art.7 co.5 stabilisce che ‘pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta d all'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo odefinitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante ’; ha dunque validazione eurounitaria pienaun’interpretazione della norma domestica (l’art. 17 l. n. 247 del 2012) che, in chiave antiabusiva, permetta all’autorità ordinamentale dell’Avvocatura di annullare un proprio atto assunto in precedenza sulla base di un presupposto che si sia manifestato ab origineinsussistente; né infatti l’esercizio continuativo triennale d ella R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. professione, ai sensi dell’art. 12-14 d.lgs. n. 96 del 2001 utilizzabile per la dispensa dalla prova attitudinale e dunque il conseguimento diretto dell’iscrizione all’albo ordinario degli avvocatiex art.15 l. n. 247 del 2012, può costituire circostanza di affidamento oggettivo per il descritto passaggio ; quest’ultimo non si può non fondare sul la necessità che anche il primo accesso all’ordinamento forense sia avvenuto in condizioni di sicura conformità alla disciplina normativa applicabile; 11. come statuito da Cass. s.u. 18176 del 2017, l’assenza di ogni automatismo è stata motivata chiarendo che la iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai fini dell'esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine «non determina, ancora, l'acquisizione del titolo di avvocato, tant'è vero che nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato» realizzandosi detta integrazione « soltanto con l'iscrizione nell'albo degli avvocati... subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12 del citato d.lgs.», per il quale devono concorrere ‘le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense’ (comma 3); tra esse, come correttamente rilevato dal CNF, non può non annoverarsi la sicura validità del titolo professionale conseguito all’estero e condizionante l’inizio del percorso professionale di integrazione; conclusivamente, il ricorso va rigettato, con la limitata integrazione motivazionale in precedenza descritta ; sussistono i presupposti dell'obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. la Corte rigetta il ricorso ai sensi di cui in motivazione ; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 16255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris