CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 56, 423 cod. pen. e, con l'unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 56, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della diminuente del cd. recesso attivo; ritenuto che il ricorso riproduce pedissequamente la medesima censura dedotta con l'appello, adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che ha, difatti, evidenziato come la condotta dell'imputato - che, dopo avere appiccato il fuoco al letto dell'abitazione coniugale, si era allontanato, limitandosi ad avvertire la donna di detto gesto - non potesse in alcun modo integrare la condotta attiva richiesta per il recesso, come risulta evidente dalla circostanza che l'uomo si era ben guardato dal cooperare con la stessa, nel frattempo sopraggiunta, per il suo spegnimento; ritenuto che tale motivazione si profila rispettosa del consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui «Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (da ultimo, tra molte, SEz. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I