CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sull'istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito del proc. pen. nr . 244/2021 R.G.N.R. - nr. 45/2021 R.G. GDP, pendente innanzi al Giudice di Pace di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata istanza di rimessione del procedimento penale (n. 936/2017 R.G.N.R. - n. 468/2018 R.G.) pendente nei confronti della stessa, imputata innanzi all Giudice di pace di Palermo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. L'istante ha rappresentato che la persona offesa del reato a lei ascritto in imputazione è [OSCURATO:PERSONA], padre del Giudice di pace [OSCURATO:PERSONA], il quale presta servizio all'interno dello stesso ufficio giudiziario cui è assegnato il titolare del procedimento oggetto dell'istanza di rimessione; peraltro, per come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, le frasi ascritte alla Nicosia sarebbero state profferite nei confronti dell'intera famiglia Cutaia, sicché lo stesso [OSCURATO:PERSONA], Giudice di pace, risulterebbe, a sua volta, persona offesa del reato; detta vicenda, infine, si inserisce in un più ampio contesto di reciproche denunce, da cui sono scaturiti altri procedimenti penali, indicati nell'istanza, in cui i componenti della famiglia Cutaia risultano, alternativamente, indagati o persone offese; sulla base di dette circostanze, l'istante ha avanzato richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della sua manifesta infondatezza. Appare assolutamente pacifico l'orientamento di legittimità che, attraverso richiami alla Corte costituzionale, ha sancito che la rimessione del processo costituisce una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, pertanto, ha carattere di assoluta eccezionalità, ed opera "solamente laddove - come la Consulta ha spiegato 'le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo' generino un contesto peculiare 'a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato', tale da far prevalere le esigenze sottese ai principi di indipendenza e di imparzialità dell'organo giudicante considerato nel suo complesso, ed alla tutela del diritto di difesa, sul divieto di distogliere l'imputato dal suo giudice naturale" (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366 - 01, che richiama Cort. cost., n. 168 del 2006). L'istituto della rimessione, infatti, "tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale" (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 - dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 - 01), ed è proprio l'eccezionalità di esso ad imporre "una verifica rigorosa della esistenza dei presupposti della sua applicazione ed una interpretazione restrittiva di quelle situazioni che possono astrattamente giustificare lo spostamento del processo presso un ufficio giudiziario diverso da quello 'naturale', cui per legge spetta la competenza alla relativa trattazione" (Sez. 6, n. 13419/2019, cit.). Ne deriva che, "i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario" (Sez. 6, n. 13419/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 01 - che richiama Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 dep. 2015, Querci, Rv. 264269; e Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, IRv. 210010 -, che - condivisibilmente ha affermato che "l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione"; Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 01, c:he richiama Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 - dep. 2015, Querci, Rv. 264269; e Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010). Per "grave situazione locale", quindi, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; inoltre, i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di tale grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 5, n. 11953/2020, cit., che richiama Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004 - dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari). Pertanto "la possibilità che la libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo possa essere compromessa - ai fini di un'eventuale rimessione del processo - è da escludersi per la semplice esistenza di tensioni crea tesi tra magistrati e soggetti che in altri processi abbiano preso parte in veste di denuncianti o imputati" (Sez. 1, n. 3670 dell 20/09/1994, Ferroni, Rv. 199360; cfr. pure Sez. 6, n. 16924 del 18/03/2015, Longo, Rv. 263331: "in tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell'imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, 'grave situazione locale', esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della regiudicanda ex art. 45 cod. proc. pen."). 2. Tanto premesso, nel caso in esame l'istanza si è limitata ad illustrare la pendenza di procedimenti penali, tra cui quello oggetto dell'istanza, tra la Nicosia e la famiglia del Giudice di pace [OSCURATO:PERSONA], che non risulta assegnatario del procedimento oggetto dell'istanza di rimessione, bensì presta servizio nel medesimo ufficio giudiziario del Giudice di pace titolare del procedimento. Ad avviso dell'istante, quindi, il legittimo sospetto dovrebbe interessare in toto l'ufficio de quo poiché potrebbe presumersi che i magistrati non interessati dalle denunce, dalle doglianze e dalle censure avanzate dalla Nicosia comunque sarebbero coinvolti in un indimostrato e neanche esplicitato preconcetto nei confronti della predetta. Ebbene, con evidenza, l'istante non ha prospettato in alcun modo la ricorrenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale che riguardi l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e perciò tale da incidere (in virtù dei caratteri sopra indicati, enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte) sull'imparzialità di chi dovrà giudicarlo; piuttosto, ella ha esposto una situazione di conflitto rispetto ad un nucleo familiare di cui fa parte un magistrato dell'ufficio, assumendo, in maniera del tutto ipotetica e sottintesa, la compromissione della terzietà del Giudice di pace assegnatario del procedimento, pur non essendo questi interessato in alcun modo dalla contrapposizione tra la famiglia Cutaia e la Nicosia. Sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, è evidente, allora, che quanto prospettato non può costituire in alcun modo presupposto della rimessione del processo, fermo restando che, qualora ne dovessero ricorrere gli estremi previsti dalla legge processuale, potranno operare i diversi istituti dell'astensione e della ricusazione. All'inammissibilità dell'istanza consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila (Sez. 5, n. 11953/2020, cit.; Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01).P.Q.NI. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/02/2022. Il Consigliere e