Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2026
ECLI:EU:C:2026:363
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0115
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
30 aprile 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Attuazione di misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio – Importazione di prodotti in acciaio inossidabile originari di Taiwan – Due numeri d’ordine validi – Esaurimento di uno dei due contingenti tariffari – Applicazione cumulativa dei dazi antidumping e dei dazi supplementari»
Nella causa C‑115/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 21 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo ungherese, da D. Csoknyai e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da V. Bottka e R. Pethke, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della [OSCURATO:PERSONA], del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU 2019, L 31, pag. 27
), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 marzo 2022 (
GU 2022, L 88, pag. 181
) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2019/159»), nonché dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2021, L 327, pag. 1
), letti alla luce dei considerando 286 e 287 del regolamento di esecuzione 2021/1483.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA]., una società di commercio all’ingrosso di metalli e minerali, e la [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA] (Direzione dei ricorsi dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«autorità fiscale di secondo grado») in merito all’applicazione cumulativa di un dazio antidumping e di un dazio di salvaguardia supplementare sui prodotti di acciaio originari di Taiwan, nonché alle condizioni di sospensione del primo di tali dazi.
Contesto normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
3
L’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU 2015, L 343, pag. 558
) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), intitolato «Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari», prevede, al paragrafo 2, quanto segue:
«Ciascun contingente tariffario è identificato nella normativa dell’Unione con un numero d’ordine che ne facilita la gestione».
Regolamento di esecuzione 2019/159
4
L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, 5 e 6, del regolamento di esecuzione 2019/159 dispone quanto segue:
«1. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il presente regolamento apre un contingente tariffario per le importazioni nell’Unione [europea] di ciascuna delle 26 categorie di prodotti in esame (definite mediante riferimento ai codici NC specificati nell’allegato I) e per ciascuno dei periodi specificati negli allegati IV.1 e IV.2.
2 Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 8 e 25a, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.
3 La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per la categoria di prodotti 8 e 25 sono assegnati “per ordine di arrivo”, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.
(…)
5 Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. (…)
6 Se il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente, alle categorie di prodotti di cui all’allegato IV.1 si applica un dazio supplementare del 25% al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto».
5
L’articolo 3 del regolamento di esecuzione 2019/159 così dispone:
«I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea] e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione [2015/2447]».
Regolamento di esecuzione 2021/1483
6
Il considerando 286 del regolamento di esecuzione 2021/1483 recita quanto segue:
«Con il [regolamento di esecuzione 2019/159], la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. (…) Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’istituzione della misura di salvaguardia».
7
Il considerando 287 del regolamento di esecuzione 2021/1483 così recita:
«Ciò significa che qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del [regolamento di esecuzione 2019/159] diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del [regolamento di esecuzione 2019/159]. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. (…)».
8
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 dispone quanto segue:
«1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del [regolamento di esecuzione 2019/159] diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento 2019/159.
2 Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
Con il regolamento di esecuzione 2019/159, la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, consistenti nell’applicazione di un dazio supplementare del 25% sulle importazioni provenienti da paesi terzi di prodotti classificati con i codici NC 72193210, 72193310, 72193410 e 72199080.
10
Inoltre, con il regolamento di esecuzione 2021/1483, essa ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di prodotti laminati piatti in acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, classificati, segnatamente, con gli stessi codici NC. L’aliquota di tale dazio è, in linea di principio, pari al 6,8% per i produttori taiwanesi.
11
Il 1
o
aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]- és Vámigazgatósága (Direzione delle imposte e delle dogane per il distretto di Budapest-Sud dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«autorità fiscale di primo grado») una domanda di immissione in libera pratica di vari prodotti di acciaio originari di Taiwan. Tale domanda era presentata con il codice di preferenza 120 e riportava il numero d’ordine del contingente 09.8847 per quattro tipi di prodotti in acciaio inossidabile classificati con i codici Taric 7219321000, 7219331000, 7219908000 e 7219341000.
12
Il contingente recante il numero d’ordine 09.8847 è stato esaurito il giorno stesso della presentazione della domanda. Un secondo contingente, recante il numero d’ordine 09.8578, aperto il 1
o
aprile 2022 per gli stessi paesi di origine e le stesse categorie di prodotti, è stato esaurito l’11 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] non aveva menzionato questo secondo contingente nella sua domanda di immissione in libera pratica.
13
L’autorità fiscale di primo grado, a seguito dell’esame di detta domanda da parte della Direzione generale «Fiscalità e Unione doganale» della [OSCURATO:PERSONA], ha concesso il beneficio del contingente tariffario preferenziale solo per una parte delle merci importate, nei limiti del contingente ancora disponibile, alla data della domanda, nell’ambito del contingente n. 09.8847.
14
Con decisione dell’8 settembre 2022, l’autorità fiscale di primo grado ha applicato a tutti i prodotti immessi in libera pratica un dazio antidumping definitivo del 6,8% e, esclusivamente ai prodotti il cui volume superava la quota ancora disponibile del contingente tariffario n. 09.8847, un dazio supplementare del 25%. Essa si è basata sull’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, che prevede che, «[s]e il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente, si applica un dazio supplementare del 25%».
15
Nel pronunciarsi sul ricorso amministrativo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’autorità fiscale di secondo grado ha confermato tale decisione nella parte in cui essa prevedeva l’applicazione cumulativa del dazio antidumping e del dazio supplementare per la parte dei prodotti non rientrante nel contingente. Essa ha ritenuto che, sebbene alla data di accettazione della domanda di immissione in libera pratica fosse ancora disponibile un secondo volume contingentale (n. 09.8578), per il paese di origine e i prodotti in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non potesse tuttavia beneficiarne poiché non lo aveva menzionato nella sua domanda.
16
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sul divieto di cumulo, l’autorità fiscale di secondo grado ha tuttavia ritenuto che, tenuto conto dell’esistenza di questo secondo volume contingentale, il contingente tariffario pertinente non dovesse essere considerato esaurito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159. Ne ha dedotto che non sussistevano le condizioni per la sospensione dei dazi antidumping, previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2021/1483, sebbene tale regolamento preveda, in determinati casi, la sospensione di tali dazi quando vengono applicati dazi supplementari.
17
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro la decisione dell’autorità fiscale di secondo grado che confermava l’applicazione cumulativa di tali due dazi sui prodotti per i quali le era stato negato il beneficio del contingente tariffario preferenziale.
18
Secondo tale società, una siffatta applicazione cumulativa è contraria all’intenzione del legislatore dell’Unione, quale emergerebbe dal considerando 286 del regolamento di esecuzione 2021/1483. Essa sostiene che, se il dazio supplementare del 25% dovesse applicarsi ai prodotti fuori contingente di cui al numero d’ordine 09.8847, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, il dazio antidumping del 6,8% avrebbe invece dovuto essere sospeso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2021/1483, poiché l’aliquota del dazio supplementare superava quella del dazio antidumping.
19
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che l’autorità fiscale di secondo grado abbia commesso un errore di interpretazione subordinando la sospensione del dazio antidumping all’esaurimento congiunto dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.8847 e 09.8578. Secondo tale società, l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159 collega chiaramente la sospensione del dazio antidumping all’esaurimento del «contingente tariffario» e non all’esaurimento di più contingenti tariffari successivi. Ne deduce che l’esaurimento del solo contingente n. 09.8847 fosse sufficiente per far scattare il regime applicabile alle importazioni fuori contingente.
20
Il giudice del rinvio rileva che la soluzione della controversia di cui è investito dipende, in sostanza, dall’interpretazione delle modalità di applicazione combinata dei dazi derivanti dalle misure antidumping e dalle misure di salvaguardia, previste, rispettivamente, dai regolamenti di esecuzione 2021/1483 e 2019/159.
21
In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il termine “pertinente”, utilizzato nell’articolo 1, paragrafo 6, del [regolamento di esecuzione 2019/159] debba essere interpretato nel senso che si riferisce, per quanto concerne le categorie di prodotti determinate con uno specifico codice NC e menzionate nel suo articolo 1, paragrafo 1, a tutti i numeri d’ordine (contingente tariffario) aperti per ogni periodo o soltanto al numero d’ordine (contingente tariffario) in relazione al quale l’importatore ha presentato una richiesta di contingente tariffario.
2)
Se l’espressione “[q]ualora il dazio tariffario oltre contingente (…) diventi applicabile” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione [2021/1483] debba essere interpretato nel senso che comprende soltanto il caso in cui diventi applicabile il dazio supplementare del 25%, per via dell’esaurimento del contingente tariffario «pertinente» o nel senso che comprende anche il caso in cui risulti applicabile il dazio supplementare per qualunque altro motivo come (…) la mancata presentazione di una richiesta.
3)
Se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 debba essere interpretato nel senso che la riscossione del dazio antidumping del 6,8% è sospesa esclusivamente a seguito dell’applicazione del dazio supplementare del 25%, per via dell’esaurimento del contingente tariffario pertinente, o è sospesa anche se il dazio supplementare risulta applicabile per qualunque altro motivo come (…) la mancata presentazione di una richiesta.
4)
Se l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159 e l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483, alla luce di quanto esposto ai considerando 286 e 287 di quest’ultimo regolamento di esecuzione, debbano essere interpretati nel senso che non è possibile imporre congiuntamente il dazio supplementare e il dazio antidumping neppure nel caso in cui, alla data in cui si è esaurito il contingente tariffario aperto con un determinato numero d’ordine, la [OSCURATO:PERSONA] abbia aperto un nuovo contingente tariffario con un altro numero d’ordine per prodotti del medesimo codice NC e l’importatore abbia richiesto esclusivamente la procedura doganale preferenziale in relazione al contingente tariffario esaurito».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «[s]e il contingente tariffario pertinente è esaurito», da cui dipende l’applicazione del dazio supplementare del 25% previsto da tale disposizione, riguardi esclusivamente il numero d’ordine specifico indicato nella domanda di immissione in libera pratica.
23
Il giudice del rinvio rileva che tale espressione può essere oggetto di due interpretazioni. Secondo la prima interpretazione, il termine «pertinente» si riferisce alle 26 categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento di esecuzione 2019/159 e, di conseguenza, all’insieme dei contingenti tariffari aperti per tali categorie di prodotti. In base alla seconda interpretazione, tale termine si riferisce esclusivamente al numero d’ordine con cui un importatore ha presentato una domanda di attribuzione del contingente. Nell’ambito di questa seconda interpretazione, l’esaurimento del contingente tariffario relativo a tale numero d’ordine sarebbe sufficiente a rendere applicabile il dazio supplementare del 25%.
24
Nelle sue osservazioni scritte, il governo ungherese ritiene che l’espressione «[s]e il contingente tariffario pertinente è esaurito» si riferisca alla categoria di prodotti in questione e non a ciascuno dei numeri d’ordine considerati singolarmente. Per contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale espressione rinvia esclusivamente al numero d’ordine per il quale l’importatore ha presentato una domanda di contingente tariffario.
25
L’espressione «contingente tariffario pertinente» non è definita nel regolamento di esecuzione 2019/159.
26
Le disposizioni del regolamento di esecuzione 2019/159, lette in combinato disposto con quelle del regolamento di esecuzione 2015/2447, forniscono tuttavia elementi che consentono di precisarne la portata.
27
Da un lato, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/159 prevede che «[sia aperto] un contingente tariffario per le importazioni nell’Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti in esame (…) e per ciascuno dei periodi specificati (…)».
28
Dall’altro lato, l’articolo 3 di detto regolamento di esecuzione prevede che «[i] contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del [regolamento di esecuzione 2015/2447]».
29
A tale riguardo, l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447 dispone che «[c]iascun contingente tariffario è identificato nella legislazione dell’Unione mediante un numero d’ordine che ne faciliti la gestione».
30
Da tali disposizioni risulta che, ai fini della gestione dei contingenti tariffari, ciascun contingente tariffario è identificato da un numero d’ordine.
31
Tale constatazione è, inoltre, in linea con l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/159, dal quale risulta che un contingente tariffario è aperto per un periodo determinato.
32
Pertanto, l’espressione «contingente tariffario pertinente», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, di tale regolamento di esecuzione, deve essere intesa come riferita al contingente corrispondente al numero d’ordine specifico indicato nella domanda di immissione in libera pratica.
33
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «[s]e il contingente tariffario pertinente è esaurito», da cui dipende l’applicazione del dazio supplementare del 25% previsto da tale disposizione, riguarda esclusivamente il numero d’ordine specifico indicato nella domanda di immissione in libera pratica.
Sulla seconda questione
34
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2021/1483 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «[q]ualora il dazio tariffario oltre contingente (…) diventi applicabile», ai sensi di tale disposizione, riguardi esclusivamente la situazione in cui il dazio supplementare del 25% diventi applicabile per il solo esaurimento del contingente tariffario, oppure se riguardi anche le altre situazioni in cui tale dazio diventi applicabile, in particolare in assenza di una domanda di attribuzione di un contingente tariffario.
35
Il governo ungherese sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che tale disposizione riguarda esclusivamente il caso in cui il dazio supplementare diventi applicabile in ragione dell’esaurimento del contingente tariffario pertinente.
36
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, al contrario, che l’espressione in questione si riferisca, senza eccezioni, a qualsiasi situazione in cui si applichi il dazio supplementare del 25%, anche quando l’importatore non abbia richiesto il beneficio del contingente tariffario.
37
Nel caso di specie, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2021/1483, che menziona l’ipotesi in cui «il dazio tariffario oltre contingente (…) diventi applicabile», fa esplicito riferimento al dazio supplementare del 25% previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159.
38
Ora, secondo quest’ultima disposizione, tale dazio supplementare si applica «[s]e il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente».
39
Ne consegue che l’applicazione del dazio supplementare del 25% deriva non solo dall’esaurimento del contingente tariffario menzionato in una domanda di immissione in libera pratica, ma anche da qualsiasi situazione in cui le importazioni in questione non beneficiano di tale contingente tariffario, in particolare in assenza di una domanda volta alla sua attribuzione.
40
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2021/1483 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «[q]ualora il dazio tariffario oltre contingente (…) diventi applicabile», ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1, riguarda qualsiasi situazione in cui il dazio supplementare del 25% diventi applicabile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, ivi compreso il caso in cui le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente per mancanza di una domanda di attribuzione.
Sulla terza questione
41
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 debba essere interpretato nel senso che la sospensione dei dazi antidumping definitivi si applica solo qualora il dazio supplementare del 25% diventi applicabile a causa dell’esaurimento del contingente tariffario pertinente, o anche qualora tale dazio supplementare diventi applicabile in altre ipotesi, in particolare quando le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente in mancanza di una domanda di attribuzione.
42
Nelle sue osservazioni scritte, il governo ungherese sostiene che il dazio antidumping non può essere sospeso se rimane disponibile un contingente tariffario, anche sotto un numero d’ordine diverso da quello indicato dall’importatore.
43
Per contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 deve essere applicato, in caso di richiesta di immissione in libera pratica relativa a un determinato numero d’ordine, in tutti i casi in cui sia applicabile il dazio supplementare del 25%. Tale dazio e il dazio antidumping non potrebbero mai essere applicati contemporaneamente allo stesso volume di importazioni sotto un unico numero d’ordine, e il dazio antidumping del 6,8% dovrebbe quindi essere sospeso.
44
Nel caso di specie, dalla risposta alla seconda questione risulta che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2021/1483 si riferisce a qualsiasi situazione in cui il dazio supplementare del 25% diventi applicabile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, ivi compresi i casi in cui le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente in mancanza di una domanda di attribuzione. In tale ipotesi, si applica solo quest’ultimo dazio se il suo importo in valore supera quello dei dazi antidumping.
45
In tali circostanze, la sospensione della riscossione del dazio antidumping del 6,8% prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 deve essere effettiva per tutto il periodo in cui si applica esclusivamente il dazio supplementare del 25%, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione.
46
Occorre quindi rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 deve essere interpretato nel senso che la sospensione dei dazi antidumping definitivi prevista da tale disposizione si applica in tutti i casi in cui il dazio supplementare, il cui importo in valore è superiore ai dazi antidumping, diventi applicabile per qualsiasi motivo, in particolare quando le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente in mancanza di una domanda di attribuzione.
Sulla quarta questione
47
Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159 e l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483, tenuto conto dei considerando 286 e 287 di quest’ultimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che un dazio supplementare e un dazio antidumping non possono essere imposti contemporaneamente, ivi compreso il caso in cui, alla data dell’esaurimento relativo a un determinato numero d’ordine, venga aperto, con un numero d’ordine diverso, un nuovo contingente tariffario per prodotti rientranti nello stesso codice NC, mentre l’importatore abbia chiesto il beneficio del regime doganale preferenziale solo a titolo del contingente tariffario esaurito.
48
Nelle sue osservazioni scritte, il governo ungherese sostiene che i considerando 286 e 287 del regolamento di esecuzione 2021/1483 non incidono sulla legittimità dell’applicazione cumulativa del dazio supplementare del 25% e del dazio antidumping del 6,8%.
49
Per contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali due dazi non possono essere applicati simultaneamente a un medesimo volume di importazioni rientranti in un medesimo numero d’ordine, indipendentemente dal fatto che l’importatore abbia o meno presentato una domanda di contingente tariffario a titolo di un altro numero d’ordine.
50
A tale riguardo, dalle risposte fornite alla prima, alla seconda e alla terza questione risulta, da un lato, che il «contingente tariffario pertinente», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, corrisponde al contingente identificato dal numero d’ordine indicato nella domanda di immissione in libera pratica e, dall’altro, che l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 si applica in tutti i casi in cui il dazio supplementare del 25% diventa applicabile in virtù di tale disposizione.
51
Ne consegue che l’esistenza di un contingente tariffario disponibile, per gli stessi prodotti, sotto un numero d’ordine diverso non incide sull’applicazione del dazio supplementare del 25% in relazione al numero d’ordine indicato nella domanda di immissione in libera pratica né sull’applicazione, se del caso, della regola di sospensione del dazio antidumping di livello inferiore in valore prevista dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483, nella fattispecie pari al 6,8%. L’unica condizione che può determinare o meno la sospensione del dazio antidumping è che il suo importo in valore sia inferiore a quello del dazio supplementare.
52
Analogamente, il fatto che un importatore non abbia richiesto il beneficio di un contingente tariffario con un altro numero d’ordine non può, di per sé, ostacolare l’applicazione di tale norma di sospensione, poiché una siffatta condizione non risulta né dal regolamento di esecuzione 2019/159 né dal regolamento di esecuzione 2021/1483.
53
Tale interpretazione è corroborata dai considerando 286 e 287 del regolamento 2021/1483, dai quali risulta, in sostanza, che l’applicazione delle misure antidumping deve essere adeguata in modo da evitare, durante l’applicazione delle misure di salvaguardia, un effetto eccessivo derivante dall’applicazione simultanea dei due dazi.
54
Occorre pertanto rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/1959 e l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483, letti alla luce dei considerando 286 e 287 di quest’ultimo regolamento, devono essere interpretati nel senso che un dazio antidumping e un dazio supplementare non possono essere imposti contemporaneamente quando, per le importazioni in questione, siano soddisfatte le condizioni di applicazione della sospensione previste dal suddetto articolo 2, ivi compreso il caso in cui, alla data dell’esaurimento di un contingente tariffario recante un determinato numero d’ordine, venga aperto un nuovo contingente tariffario, con un numero d’ordine diverso, per prodotti che rientrano nello stesso codice NC, e l’importatore abbia chiesto il beneficio del regime doganale preferenziale solo a titolo del contingente tariffario esaurito.
Sulle spese
55
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della [OSCURATO:PERSONA], del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 marzo 2022,
deve essere interpretato nel senso che:
l’espressione «[s]e il contingente tariffario pertinente è esaurito», da cui dipende l’applicazione del dazio supplementare del 25% previsto da tale disposizione, riguarda esclusivamente il numero d’ordine specifico indicato nella domanda di immissione in libera pratica.
2)
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
l’espressione «[q]ualora il dazio tariffario oltre contingente (…) diventi applicabile», ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1, riguarda qualsiasi situazione in cui il dazio supplementare del 25% diventi applicabile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/434, ivi compreso il caso in cui le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente per mancanza di una domanda di attribuzione.
3)
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483
deve essere interpretato nel senso che:
la sospensione dei dazi antidumping definitivi prevista da tale disposizione si applica in tutti i casi in cui il dazio supplementare, il cui importo in valore è superiore ai dazi antidumping, diventi applicabile per qualsiasi motivo, in particolare quando le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente in mancanza di una domanda di attribuzione.
4)
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/434, e l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483, letti alla luce dei considerando 286 e 287 di quest’ultimo regolamento,
devono essere interpretati nel senso che:
un dazio antidumping e un dazio supplementare non possono essere imposti contemporaneamente quando, per le importazioni in questione, siano soddisfatte le condizioni di applicazione della sospensione previste dal suddetto articolo 2, ivi compreso il caso in cui, alla data dell’esaurimento di un contingente tariffario recante un determinato numero d’ordine, venga aperto un nuovo contingente tariffario, con un numero d’ordine diverso, per prodotti che rientrano nello stesso codice NC, e l’importatore abbia chiesto il beneficio del regime doganale preferenziale solo a titolo del contingente tariffario esaurito.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.