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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.

P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge, poiché le notifiche degli atti inerenti al giudizio di primo grado sono state effettuate al domicilio eletto presso l'avvocato d'ufficio, malgrado egli fosse detenuto per altra causa fin dal 13.07.2017, con conseguente prosecuzione del processo in absentia, sul presupposto della conoscenza effettiva e reale del procedimento da parte dell'imputato.

Deduce pertanto nullità assoluta delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto, anche perché l'imputato non ha mai avuto conoscenza del processo.

2.1. Con il secondo motivo, deduce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla contestazione inerente al reato di cui all'art. 495 cod. pen., poiché nel capo di imputazione è contestato un solo episodio di dichiarazione di false generalità e gli altri numerosi alias sono richiamati nell'imputazione solo in un'ottica probatoria, onde il giudice d'appello ha omesso di rilevare ex officio la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art.522 cod. proc. pen.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

L'elezione di domicilio è infatti testualmente inserita dall'art. 420 bis, comma 2, cod proc. pen. nel novero degli atti che consentono la celebrazione del processo in absentia, denotando in maniera inequivocabile che l'imputato era a conoscenza del procedimento, tanto da dichiarare o eleggere domicilio.

Per quanto inerisce invece alla ritualità delle notifiche, occorre effettivamente sottolineare come Sez.U., 27-2-2020, D. S., abbia condivisibilmente stabilito che non è valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto, poiché la notifica all'imputato detenuto va eseguita presso il luogo di detenzione.

E, in quest'ottica, va tenuto presente che l'art. 156, comma 4, cod. proc. pen. dispone che le disposizioni concernenti le notificazioni all'imputato detenuto si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per altra causa.

Da tale disposizione si evince che, affinchè si radichi l'obbligo di effettuazione della notifica all'imputato presso il luogo di detenzione, lo status detentionis deve risultare dagli atti.

Dunque, allorchè la detenzione inerisca ad un procedimento penale diverso da quello nell'ambito del quale le notifiche sono state disposte, occorre che l'Autorità procedente venga portata a conoscenza dello status detentionis.

Nel caso in esame non risulta che quest'ultimo fosse mai stato comunicato al giudice procedente.

Né ha rilievo che il giudice potesse venire a conoscenza dello stato di detenzione mediante la consultazione della documentazione proveniente dall'Amministrazione penitenziaria, poiché, a fronte di una dichiarazione od elezione di domicilio, non è prevista l'effettuazione di alcuna ricerca.

Ove infatti sia stato dichiarato un domicilio e la notificazione presso quest'ultimo risulti impossibile, non va esperita alcuna ricerca e l'atto va senz'altro notificato al difensore, a norma dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen.

Nessuna disposizione di legge attribuisce, infatti, in tal caso, agli organi notificatori il dovere - e neppure il potere - di compiere ulteriori accertamenti, prima di effettuare la notifica presso il difensore (Cass., Sez. 3, n. 3691 del 28- 1-1998, Sterpetti; Sez. 4, n. 2377 del 10-11-2000, Giordano; Sez. 4, n. 4875 del 12-12-2003, Rv. 229381).

Allorché infatti sia stato dichiarato un domicilio e a quest'ultimo l'interessato risulti irreperibile, non si applica l'art. 159 cod. proc. pen. e la notifica viene ritualmente effettuata mediante consegna dell'atto al difensore (Cass., Sez. 1, n. 41223 del 8-10-2008, Rv. 242414).

L'inesperibilità di ricerche è stata di recente ribadita, in relazione all'ipotesi di imputato irreperibile, da Sez.

U, 25 novembre 2021, A.D., la quale ha condivisibilmente ritenuto che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione con il mezzo della posta, demandato all'ufficiale postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

Ipotesi che certamente non ricorre nel caso in disamina, in cui l'imputato, con una semplice dichiarazione ricevuta dal personale dell'Amministrazione penitenziaria, avrebbe potuto comunicare all'Autorità procedente il suo stato di detenzione.

Dunque nessuna irritualità è ravvisabile nel caso di specie relativamente al profilo dedotto dal ricorrente.2.

Nemmeno il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'analisi del tenore testuale dell'imputazione mostra che tutte le generalità dichiarate dall'imputato sono state indicate nella contestazione, con la menzione delle date in cui le predette generalità erano state declinate, onde il diritto di difesa dell'imputato ha potuto esplicarsi appieno, sulla base di una compiuta conoscenza delle coordinate cronologiche e modali della condotta addebitata, ragion per cui nessun vulnus al diritto di difesa è ravvisabile nel caso in esame.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in oma, il 15-12-2021.

Il iqnsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge, poiché le notifiche degli atti inerenti al giudizio di primo grado sono state effettuate al domicilio eletto presso l'avvocato d'ufficio, malgrado egli fosse detenuto per altra causa fin dal 13.07.2017, con conseguente prosecuzione del processo in absentia, sul presupposto della conoscenza effettiva e reale del procedimento da parte dell'imputato. Deduce pertanto nullità assoluta delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto, anche perché l'imputato non ha mai avuto conoscenza del processo. 2.1. Con il secondo motivo, deduce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla contestazione inerente al reato di cui all'art. 495 cod. pen., poiché nel capo di imputazione è contestato un solo episodio di dichiarazione di false generalità e gli altri numerosi alias sono richiamati nell'imputazione solo in un'ottica probatoria, onde il giudice d'appello ha omesso di rilevare ex officio la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art.522 cod. proc. pen. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. L'elezione di domicilio è infatti testualmente inserita dall'art. 420 bis, comma 2, cod proc. pen. nel novero degli atti che consentono la celebrazione del processo in absentia, denotando in maniera inequivocabile che l'imputato era a conoscenza del procedimento, tanto da dichiarare o eleggere domicilio. Per quanto inerisce invece alla ritualità delle notifiche, occorre effettivamente sottolineare come Sez.U., 27-2-2020, D. S., abbia condivisibilmente stabilito che non è valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto, poiché la notifica all'imputato detenuto va eseguita presso il luogo di detenzione. E, in quest'ottica, va tenuto presente che l'art. 156, comma 4, cod. proc. pen. dispone che le disposizioni concernenti le notificazioni all'imputato detenuto si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per altra causa. Da tale disposizione si evince che, affinchè si radichi l'obbligo di effettuazione della notifica all'imputato presso il luogo di detenzione, lo status detentionis deve risultare dagli atti. Dunque, allorchè la detenzione inerisca ad un procedimento penale diverso da quello nell'ambito del quale le notifiche sono state disposte, occorre che l'Autorità procedente venga portata a conoscenza dello status detentionis. Nel caso in esame non risulta che quest'ultimo fosse mai stato comunicato al giudice procedente. Né ha rilievo che il giudice potesse venire a conoscenza dello stato di detenzione mediante la consultazione della documentazione proveniente dall'Amministrazione penitenziaria, poiché, a fronte di una dichiarazione od elezione di domicilio, non è prevista l'effettuazione di alcuna ricerca. Ove infatti sia stato dichiarato un domicilio e la notificazione presso quest'ultimo risulti impossibile, non va esperita alcuna ricerca e l'atto va senz'altro notificato al difensore, a norma dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen. Nessuna disposizione di legge attribuisce, infatti, in tal caso, agli organi notificatori il dovere - e neppure il potere - di compiere ulteriori accertamenti, prima di effettuare la notifica presso il difensore (Cass., Sez. 3, n. 3691 del 28- 1-1998, Sterpetti; Sez. 4, n. 2377 del 10-11-2000, Giordano; Sez. 4, n. 4875 del 12-12-2003, Rv. 229381). Allorché infatti sia stato dichiarato un domicilio e a quest'ultimo l'interessato risulti irreperibile, non si applica l'art. 159 cod. proc. pen. e la notifica viene ritualmente effettuata mediante consegna dell'atto al difensore (Cass., Sez. 1, n. 41223 del 8-10-2008, Rv. 242414). L'inesperibilità di ricerche è stata di recente ribadita, in relazione all'ipotesi di imputato irreperibile, da Sez. U, 25 novembre 2021, A.D., la quale ha condivisibilmente ritenuto che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione con il mezzo della posta, demandato all'ufficiale postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Ipotesi che certamente non ricorre nel caso in disamina, in cui l'imputato, con una semplice dichiarazione ricevuta dal personale dell'Amministrazione penitenziaria, avrebbe potuto comunicare all'Autorità procedente il suo stato di detenzione. Dunque nessuna irritualità è ravvisabile nel caso di specie relativamente al profilo dedotto dal ricorrente.2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso è fondato. L'analisi del tenore testuale dell'imputazione mostra che tutte le generalità dichiarate dall'imputato sono state indicate nella contestazione, con la menzione delle date in cui le predette generalità erano state declinate, onde il diritto di difesa dell'imputato ha potuto esplicarsi appieno, sulla base di una compiuta conoscenza delle coordinate cronologiche e modali della condotta addebitata, ragion per cui nessun vulnus al diritto di difesa è ravvisabile nel caso in esame. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in oma, il 15-12-2021. Il iqnsigliere
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