CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 18.4.2019 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip presso il Tribunale di Mantova ha rigettato la richiesta di dissequestro in relazione al sequestro probatorio disposto sulle cosce ottenute dalla macellazione di suini provenienti dal proprio allevamento commercializzate come prosciutti a denominazione di origine protetta, ritenendo che permanessero le esigenze probatorie in ragione degli ulteriori accertamenti necessari a verificarne le caratteristiche, in relazione all'aspetto genetico, previste dai disciplinari imposti dal Consorzi DOP e che al contempo fosse di ostacolo alla loro restituzione il fatto che fossero beni destinati, ove non privati del marchio DOP, alla confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 517 quater e 474 bis cod. pen.. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito e al vizio motivazionale, la contraddittorietà delle argomentazioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza di dissequestro, rilevando come gli elementi emersi in relazione all'impiego nella azienda agricola del ricorrente di materiale genetico non ammesso per la produzione DOP fossero in contrasto con la necessità di esperire ulteriori accertamenti in relazione a dati già acquisiti senza che in ogni caso fossero indicate le concrete esigenze istruttorie preclusive alla restituzione dei beni. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, l'irrilevanza del precedente giurisprudenziale indicato nell'ordinanza impugnata a sostegno della destinazione dei beni in sequestro a confisca obbligatoria, rilevando come si facesse ivi riferimento alla ben diversa ipotesi di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, che nulla aveva a che vedere con la fattispecie in esame tenuto conto che già il Pm presso il Tribunale di Torino prima della trasmissione del fascicolo per competenza al Tribunale di Mantova aveva disposto il parziale dissequestro delle cosce previa smarchiatura, ritenendo che si trattasse di prodotti, quand'anche non di provenienza DOP, comunque commerciabili. Evidenzia al riguardo come dai dati rilevati nell'ultimo semestre presso la Italcarni fosse emersa dal confronto dei prodotti provenienti dalla propria azienda e quelli contraddistinti dal marchio DOP, la primissima qualità dei propri prodotti, superiore alla media di quelli [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve ritenersi fondato. [OSCURATO:PERSONA], investito dell'opposizione avverso il decreto con cui il PM aveva rigettato la richiesta di dissequestro delle cosce ottenute dalla macellazione dei suini provenienti dall'Azienda agricola nella titolarità dell'Azzini, ne ha mutuato le conclusioni adducendo un duplice ordine di ragioni, costituite, da un canto, della permanenza della necessità di espletamento di accertamenti tecnici ulteriori, e, dall'altro, dalla natura obbligatoria della confisca cui i beni attinti dal vincolo, in ragione della marchiatura DOP su di essi apposta, sarebbero soggetti ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen. stante l'ipotizzata contraffazione sulla denominazione di origine dei prodotti. 1.1. Ciò premesso, a ragione il ricorrente contesta la motivazione resa in ordine alla permanenza delle esigenze probatorie: ed, invero, a fronte di un provvedimento del tutto anodino da parte del Pubblico Ministero, il Tribunale lì lombardo si limita a ripercorrerne il tracciato affermando in termini meramente tautologici che i beni non potevano essere restituiti per la necessità di accertamenti ulteriori, senza addurre alcunchè sulle ragioni specifiche e, dunque, su quali verifiche tecniche dovessero essere ancora compiute, cui il riferimento ad eventuali indagini "che potrebbero riguardare l'aspetto genetico" non conferisce alcuna maggior concretezza stante la sua stessa formulazione in via ipotetica e congetturale. Orbene, ove si consideri che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la durata del sequestro probatorio deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale il vincolo è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica, ne deriva che con la richiesta di restituzione delle res ciò che deve essere verificato da parte del giudice è se sia o meno esaurita la necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che, nel caso in cui detta necessità non sussista, il bene deve essere riconsegnato a coloro che ne abbiano diritto, anche prima della sentenza. Tale accertamento non può nel caso di specie ritenersi essere stato compiuto o comunque le argomentazioni esposte, in difetto di qualsivoglia precisazione, in forma soltanto apparente non ne danno evidenza, precisazioni queste tanto più necessarie in ragione del fatto che dal precedente provvedimento reso, prima della trasmigrazione del fascicolo per competenza alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Mantova, dal Gip del Tribunale di Torino, integralmente riprodotto dall'ordinanza impugnata, emerge che fossero stati già acquisiti plurimi elementi indicativi del coinvolgimento dell'azienda dell'indagato nell'impiego di seme suino riconducibile a genetica non ammessa dal disciplinare della produzione DOP. Rimane perciò tutta da chiarire la necessità di ulteriori accertamenti che potrebbe addirittura ritenersi in contrasto con gli elementi già acquisiti nel corso della permanenza del vincolo disposto a fini probatori oltre un anno e mezzo addietro. 1.2. Neppure può ritenersi condivisibile l'ulteriore ratio decidendi su cui il Gip mantovano fonda il diniego di restituzione, relativo all'assoggettabilità dei prodotti sequestrati a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen.. Occorre al riguardo richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che opera tanto in caso di sequestro preventivo quanto di sequestro probatorio anche al di fuori del procedimento di riesame, riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U., n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). A quest'ultimo gruppo, ovverosia a quelle di natura speciale, appartiene la confisca disciplinata dall'art. 474 bis cod. pen. applicabile al caso di specie per effetto del richiamo a tale norma contenuto nell'art. 517 quater cod. pen.. Il tratto distintivo delle suddette misure rispetto a quella disciplinata dall'art.240 secondo comma cod. pen. risiede nella ratio sottesa al vincolo reale posto che l'obbligatorietà prevista dall'art. 240 secondo comma trova giustificazione, pur con le innegabili differenze tra le ipotesi indicate al n. 1) e quelle indicate al n. 2), rispetto a quelle di cui al n. 1-bis) di successivo inserimento all'interno della disposizione codicistica, nella circostanza che la misura concerne cose intrinsecamente pericolose, in quanto la detenzione o l'uso di esse assume di per sé carattere criminoso: mentre l'obbligatorietà risponde in tali casi, ad una logica preventiva, perché la loro restituzione rappresenterebbe la premessa per la commissione di un nuovo reato, per contro, nelle altre ipotesi di confisca si individua quale elemento comune la funzione punitivo-repressiva, che informa l'apposizione del vincolo prescindendo dalla pericolosità intrinseca della cosa. Ciò ovviamente a condizione che la norma, contenuta tanto in disposizioni speciali quanto nello stesso codice penale, che dispone la confisca non riproduca le stesse disposizioni contenute nell'art. 240 secondo comma cod. pen., oppure lo richiami espressamente. E questo non è certamente il caso dell'art. 474 bis cod. pen. che prevede la confisca obbligatoria delle res che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono l'oggetto, il prodotto o il prezzo o il profitto, ovverosia in situazioni che corrispondono alla ablazione facoltativa di cui all'art.240 c.p., primo comma e che, tranne per il prezzo del reato, non riproduce le previsioni dell'art. 240 c.p., secondo comma. A tali conclusioni è, d'altronde, già pervenuta questa Corte con una risalente ma tuttora condivisibile pronuncia che, proprio in materia di sequestro probatorio di prodotti alimentari, ha ritenuto legittima la restituzione, previa etichettatura ex novo dei contenitori, di marmellate confezionate in barattoli recanti etichetta mendace ma genuini, affermando che il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall'art. 474 bis cod. pen., cui fa rinvio l'art. 517 quater cod. pen. Sez. 3, Sentenza n. 7673 del 10/01/2012 - dep. 28/02/2012, Pm in proc. Napoletano, Rv. 252093) Non vedendosi, quindi, nella specie in un caso per il quale opera il divieto di restituzione sancito dall'art. 324 settimo comma cod. proc. pen. il rilievo opposto dal Tribunale mantovano alla richiesta di restituzione formulata dall'Azzini non può ritenersi pertinente. Ciò non impedisce, tuttavia, che le esigenze sottese al 4 cge o mantenimento del vincolo a fini cautelari sui prodotti in questione possano comunque essere salvaguardate attraverso la conversione del sequestro probatorio in preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 262, terzo comma cod. proc. pen., per la cui eventuale richiesta dovrà attivarsi il Pubblico Ministero. L'ordinanza impugnata deve essere, in conclusione, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal