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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28225/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15208/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SANTO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1160/2020 depositata il 25/11/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ;rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla parte controricorrente e che pertanto possono essere liquidate le spese processuali applicando il principio della soccombenza virtuale, ex art. 391, secondo comma, c.p.c. ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità relativa alla configurabilità del tasso usurario per voci accessorie del mutuo e che devono essere liquidate le spese processuali; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Liquida in favore della parte controricorrente le spese processuali in E 1800 per compensi ed e 200 per esborsi.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15208/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SANTO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1160/2020 depositata il 25/11/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ;rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla parte controricorrente e che pertanto possono essere liquidate le spese processuali applicando il principio della soccombenza virtuale, ex art. 391, secondo comma, c.p.c. ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità relativa alla configurabilità del tasso usurario per voci accessorie del mutuo e che devono essere liquidate le spese processuali; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Liquida in favore della parte controricorrente le spese processuali in E 1800 per compensi ed e 200 per esborsi. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 28225/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris