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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 05912/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 7736/2017* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 16/11/2023* * * – Consigliere * –* ennitàdi disoccupazione.* di malattiagniuornis cdoimziuonieca tiha pronunciato la seguente all *ORDINANZAsul ricorso 7736 2017 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso dagli avvocati* * * * * * condomicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istituto in [OSCURATO:PERSONA]* * 29– ricorrente –contro* * rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * domiciliatoex lege presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1253 del 2016 della [OSCURATO:PERSONA] depositata l 11 novembre 2016 *297/2016 .* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16novembre 2023 dal Consigliere * *1.– Con ricorso avviato alla notifica il 24 marzo 2017 e ricevuto il30 marzo 2017 l INPS impugna per cassazione sulla base di duemotivi la sentenza della Corte d appello di Messina n. 1253 del 2016depositata l 11 novembre 2016.La Corte territoriale ha accolto il gravame del signor * *e in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città haaccertato il diritto dell appellante di fruire dell indennità didisoccupazione ordinaria nella misura di legge per la cessazione delrapporto lavorativo con * s.r.l. e per l effetto ha condannatol INPS al pagamento della relativa prestazione con interessi di leggefino al saldo e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.2.– Il signor * * resiste con controricorso notificato viaPEC l 8 maggio 2017.3.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioin applicazione degli artt. 375 secondo comma numero 4 quater e380 bis.1. primo comma cod. proc. civ.4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.5.– [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nei sessantagiorni successivi al termine della camera di consiglio art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il signor * * ha chiesto al Tribunale di Messinal accertamento del diritto di percepire l indennità di disoccupazioneordinaria in ragione del licenziamento intimato da * s.r.l. il 23marzo 2012 e la condanna dell INPS al pagamento della prestazionecon la decorrenza stabilita dalla legge.La domanda presentata in sede amministrativa il 20 aprile 2012è stata respinta dall INPS per insussistenza del requisito dei 2* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024cinquantadue contributi nel biennio antecedente alla data di cessazionedel rapporto.A sostegno del ricorso il lavoratore ha dedotto la necessità nelcomputo del biennio di andare “a ritroso” e di considerare anche ilperiodo di assenza per malattia certificata dal 26 dicembre 2010 al 25luglio 2011 e l assenza dal 25 luglio 2011 al 24 luglio 2012 a causa diuna misura cautelare personale disposta dal giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di *Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per carenza delrequisito contributivo.2.– La Corte territoriale ha accolto l appello del lavoratore e afondamento della decisione ha osservato che la condizione di malattiaè comprovata da certificati provenienti dal * * di* Pertanto il corrispondente periodo dev essere escluso dalcomputo del periodo di contribuzione pagina 3 della sentenza .L art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957n. 818 impone difatti di escludere i periodi di malattia attestati da uncertificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblicaamministrazione ospedaliera senza richiedere la comunicazioneall INPS pagina 4 della pronuncia d appello .Tale previsione costituisce espressione «di un principio generale delsistema previdenziale diretto ad impedire che il lavoratore perda ildiritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivosia carente per ragioni a lui non imputabili» pagina 5 della sentenzaimpugnata .3.– Contro le statuizioni della Corte d appello di Messina l INPSformula due motivi di ricorso.3.1.– Con il primo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. l INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 56primo comma lettera a del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827 e degli artt. 11 e 37 primo comma lettera d del decreto del 3* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818 in riferimentoall art. 19 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636.L Istituto lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto «ilrequisito necessario del minimo contributivo nel biennio c.d.

“mobile”in virtù della neutralizzazione di un periodo di malattia nonindennizzato sofferto dall assicurato nonostante l incontroverso difettodi comunicazione all Istituto di detto periodo di malattia da parte delmedesimo assicurato» pagina 8 del ricorso per cassazione .3.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 4 cod.proc. civ. il ricorrente prospetta la violazione del principio dellacorrispondenza fra chiesto e pronunciato art. 112 cod. proc. civ. e lanullità del procedimento a causa dell omessa pronuncia sull eccezioneformulata dall INPS in riferimento all art. 1 comma 25 della legge 24dicembre 2007 n. 247 e all art. 6 comma 7 del decreto legge 20maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 19luglio 1993 n. 236.La sentenza impugnata non avrebbe reso alcuna pronuncia sultema ritualmente introdotto in giudizio dell incompatibilità deltrattamento ordinario di disoccupazione con i trattamenti pensionisticidiretti a carico dell assicurazione per l invalidità la vecchiaia e isuperstiti a far data dal gennaio 2013 momento in cui l assicurato haconseguito una pensione liquidata a carico della gestione esercenti4.– Il primo motivo è fondato.4.1.– Secondo la disciplina applicabile ratione temporis art. 19primo comma del r.d.l. n. 636 del 1939 il diritto all indennitàordinaria di disoccupazione è condizionato alla sussistenza di un“minimo assicurativo” e di un “minimo contributivo” alla data d iniziodella disoccupazione l assicurato deve vantare «due anni diassicurazione e almeno un anno di contribuzione nel periodoprecedente l inizio del periodo di disoccupazione». 4* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024L art. 74 primo comma del r.d.l. n. 1827 del 1935 nega il dirittoall indennità giornaliera di disoccupazione quando non risultino versaticontributi per almeno quarantotto settimane nel biennio antecedentealla data d inizio della disoccupazione.Il presente giudizio verte sul requisito contributivo e sull incidenzadei periodi di malattia in virtù dell art. 74 secondo comma del citator.d.l. n. 1827 del 1935 che così stabilisce «I periodi di malattiatempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio».4.2.– Tale esclusione è subordinata a requisiti tassativi.Come emerge dagli argomenti illustrati a pagina 4 della sentenzad appello è la stessa Corte di merito con valutazione condivisa dallaparte controricorrente pagina 9 del controricorso a inquadrare lavicenda nelle coordinate del d.P.R. n. 818 del 1957 che enuncia lecondizioni per attribuire rilevanza ai periodi di malattia.La decisione impugnata s incentra sull art. 37 secondo commalettera d del menzionato decreto che riguarda in particolare «iperiodi di malattia comprovati con certificato rilasciato da un *previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera cheeccedano i limiti stabiliti dall art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 numero 1827».A sua volta il richiamato art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. n.1827 del 1935 ha riguardo ai «periodi di malattia tempestivamenteaccertata indipendentemente dalla natura definitivamente invalidanteo meno dell infermità purché complessivamente non eccedano i dodicimesi».La disposizione applicata dai giudici d appello nel dirimere lacontroversia concerne dunque i periodi di malattia che eccedano i limitidi dodici mesi.Nel caso di specie si ravvisa per contro una malattia di duratainferiore all anno e si applica la previsione generale dell art. 11 deld.P.R. n. 818 del 1957 al fine di conferire rilievo al relativo periodo 5* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024«Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all art. 56lettera a n. 2 del * 4 ottobre 1935 n. 1827 l assicurato deveprodurre un certificato rilasciato dall * previdenziale dal quale èstato assistito.

Qualora non abbia diritto all assistenza da parte di un* previdenziale l assicurato deve denunciare all Istituto nazionaledella previdenza sociale la data d inizio della malattia entro 60 giornidalla data stessa allegando una dichiarazione medica di parte ove ladenuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattiaperdurando la stessa sono riconosciuti a decorrere dal 60° giornoanteriore a quello della denuncia.

Entro 15 giorni dalla cessazione dellamalattia l assicurato deve farne denuncia all Istituto allegando altradichiarazione medica in caso di inosservanza di detto termine sonoriconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazionegià presentata».4.3.– * dunque si rivela l ottemperanza alle prescrizioniindicate alla stregua della puntuale ricognizione del dato normativotratteggiata nel ricorso sulla scorta dello stesso inquadramento subspecie iuris che la sentenza impugnata e la parte controricorrentehanno delineato.A fronte di periodi di malattia riconducibili per la durata inferioreall anno all ambito applicativo dell art. 56 lettera a n. 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 n. 1827 è indispensabile l osservanza degli oneri impostidall art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 in base al chiaro dato testualee al suo inquadramento sistematico.Tali adempimenti ben lungi dall integrare un aggravio proceduraleirragionevole e sproporzionato sono funzionali a consentire all Istitutosollecite ed efficaci verifiche e valgono perciò a concretizzare queltempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione perescludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini delcomputo del requisito contributivo. 6* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Occorre dunque verificare nel ricostruire la vicenda di fatto se leprescrizioni fissate dal citato art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 sianostate rispettate.5.– Anche la seconda censura coglie nel segno.5.1.– * illustrare il secondo motivo di ricorso con il supporto delcontenuto saliente degli atti processuali l Istituto ha dimostrato diavere introdotto nel processo il tema dell incompatibilità dell indennitàdi disoccupazione con la pensione erogata al controricorrente a fartempo dal gennaio 2013 pagina 13 del ricorso per cassazione .5.2.– Su tale profilo la pronuncia impugnata non espone alcunargomento che possa indurre a ritenere che la questione sia stataponderata e sia stata risolta eventualmente anche in rito sulla basedelle contrapposte deduzioni delle parti.La Corte di merito si limita a scrutinare il tema della rilevanza delperiodo di malattia senza statuire neppure in via implicita su unaspetto che si rivela autonomo e distinto rispetto a quello valorizzatonella sentenza d appello e attiene ai presupposti di fondatezza delladomanda proposta rimessi al vaglio officioso del giudice.6.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere accolto.La sentenza d appello è dunque cassata e la causa è rinviata allaCorte d appello di Messina che in diversa composizione rinnoveràl esame della fattispecie controversa in conformità ai principi di dirittoribaditi nella presente ordinanza.Al giudice di rinvio è demandato infine anche il compito dipronunciare sulle spese del presente giudizio.7.– Si deve disporre in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi del controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia concernente la rilevanza delperiodo di malattia e dunque dati inerenti alla salute. 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 7736/2017* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 16/11/2023* * * – Consigliere * –* ennitàdi disoccupazione.* di malattiagniuornis cdoimziuonieca tiha pronunciato la seguente all *ORDINANZAsul ricorso 7736 2017 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso dagli avvocati* * * * * * condomicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istituto in [OSCURATO:PERSONA]* * 29– ricorrente –contro* * rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * domiciliatoex lege presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1253 del 2016 della [OSCURATO:PERSONA] depositata l 11 novembre 2016 *297/2016 .* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16novembre 2023 dal Consigliere * *1.– Con ricorso avviato alla notifica il 24 marzo 2017 e ricevuto il30 marzo 2017 l INPS impugna per cassazione sulla base di duemotivi la sentenza della Corte d appello di Messina n. 1253 del 2016depositata l 11 novembre 2016.La Corte territoriale ha accolto il gravame del signor * *e in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città haaccertato il diritto dell appellante di fruire dell indennità didisoccupazione ordinaria nella misura di legge per la cessazione delrapporto lavorativo con * s.r.l. e per l effetto ha condannatol INPS al pagamento della relativa prestazione con interessi di leggefino al saldo e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.2.– Il signor * * resiste con controricorso notificato viaPEC l 8 maggio 2017.3.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioin applicazione degli artt. 375 secondo comma numero 4 quater e380 bis.1. primo comma cod. proc. civ.4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.5.– [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nei sessantagiorni successivi al termine della camera di consiglio art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il signor * * ha chiesto al Tribunale di Messinal accertamento del diritto di percepire l indennità di disoccupazioneordinaria in ragione del licenziamento intimato da * s.r.l. il 23marzo 2012 e la condanna dell INPS al pagamento della prestazionecon la decorrenza stabilita dalla legge.La domanda presentata in sede amministrativa il 20 aprile 2012è stata respinta dall INPS per insussistenza del requisito dei 2* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024cinquantadue contributi nel biennio antecedente alla data di cessazionedel rapporto.A sostegno del ricorso il lavoratore ha dedotto la necessità nelcomputo del biennio di andare “a ritroso” e di considerare anche ilperiodo di assenza per malattia certificata dal 26 dicembre 2010 al 25luglio 2011 e l assenza dal 25 luglio 2011 al 24 luglio 2012 a causa diuna misura cautelare personale disposta dal giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di *Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per carenza delrequisito contributivo.2.– La Corte territoriale ha accolto l appello del lavoratore e afondamento della decisione ha osservato che la condizione di malattiaè comprovata da certificati provenienti dal * * di* Pertanto il corrispondente periodo dev essere escluso dalcomputo del periodo di contribuzione pagina 3 della sentenza .L art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957n. 818 impone difatti di escludere i periodi di malattia attestati da uncertificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblicaamministrazione ospedaliera senza richiedere la comunicazioneall INPS pagina 4 della pronuncia d appello .Tale previsione costituisce espressione «di un principio generale delsistema previdenziale diretto ad impedire che il lavoratore perda ildiritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivosia carente per ragioni a lui non imputabili» pagina 5 della sentenzaimpugnata .3.– Contro le statuizioni della Corte d appello di Messina l INPSformula due motivi di ricorso.3.1.– Con il primo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. l INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 56primo comma lettera a del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827 e degli artt. 11 e 37 primo comma lettera d del decreto del 3* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818 in riferimentoall art. 19 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636.L Istituto lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto «ilrequisito necessario del minimo contributivo nel biennio c.d.

“mobile”in virtù della neutralizzazione di un periodo di malattia nonindennizzato sofferto dall assicurato nonostante l incontroverso difettodi comunicazione all Istituto di detto periodo di malattia da parte delmedesimo assicurato» pagina 8 del ricorso per cassazione .3.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 4 cod.proc. civ. il ricorrente prospetta la violazione del principio dellacorrispondenza fra chiesto e pronunciato art. 112 cod. proc. civ. e lanullità del procedimento a causa dell omessa pronuncia sull eccezioneformulata dall INPS in riferimento all art. 1 comma 25 della legge 24dicembre 2007 n. 247 e all art. 6 comma 7 del decreto legge 20maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 19luglio 1993 n. 236.La sentenza impugnata non avrebbe reso alcuna pronuncia sultema ritualmente introdotto in giudizio dell incompatibilità deltrattamento ordinario di disoccupazione con i trattamenti pensionisticidiretti a carico dell assicurazione per l invalidità la vecchiaia e isuperstiti a far data dal gennaio 2013 momento in cui l assicurato haconseguito una pensione liquidata a carico della gestione esercenti4.– Il primo motivo è fondato.4.1.– Secondo la disciplina applicabile ratione temporis art. 19primo comma del r.d.l. n. 636 del 1939 il diritto all indennitàordinaria di disoccupazione è condizionato alla sussistenza di un“minimo assicurativo” e di un “minimo contributivo” alla data d iniziodella disoccupazione l assicurato deve vantare «due anni diassicurazione e almeno un anno di contribuzione nel periodoprecedente l inizio del periodo di disoccupazione». 4* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024L art. 74 primo comma del r.d.l. n. 1827 del 1935 nega il dirittoall indennità giornaliera di disoccupazione quando non risultino versaticontributi per almeno quarantotto settimane nel biennio antecedentealla data d inizio della disoccupazione.Il presente giudizio verte sul requisito contributivo e sull incidenzadei periodi di malattia in virtù dell art. 74 secondo comma del citator.d.l. n. 1827 del 1935 che così stabilisce «I periodi di malattiatempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio».4.2.– Tale esclusione è subordinata a requisiti tassativi.Come emerge dagli argomenti illustrati a pagina 4 della sentenzad appello è la stessa Corte di merito con valutazione condivisa dallaparte controricorrente pagina 9 del controricorso a inquadrare lavicenda nelle coordinate del d.P.R. n. 818 del 1957 che enuncia lecondizioni per attribuire rilevanza ai periodi di malattia.La decisione impugnata s incentra sull art. 37 secondo commalettera d del menzionato decreto che riguarda in particolare «iperiodi di malattia comprovati con certificato rilasciato da un *previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera cheeccedano i limiti stabiliti dall art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 numero 1827».A sua volta il richiamato art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. n.1827 del 1935 ha riguardo ai «periodi di malattia tempestivamenteaccertata indipendentemente dalla natura definitivamente invalidanteo meno dell infermità purché complessivamente non eccedano i dodicimesi».La disposizione applicata dai giudici d appello nel dirimere lacontroversia concerne dunque i periodi di malattia che eccedano i limitidi dodici mesi.Nel caso di specie si ravvisa per contro una malattia di duratainferiore all anno e si applica la previsione generale dell art. 11 deld.P.R. n. 818 del 1957 al fine di conferire rilievo al relativo periodo 5* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024«Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all art. 56lettera a n. 2 del * 4 ottobre 1935 n. 1827 l assicurato deveprodurre un certificato rilasciato dall * previdenziale dal quale èstato assistito.

Qualora non abbia diritto all assistenza da parte di un* previdenziale l assicurato deve denunciare all Istituto nazionaledella previdenza sociale la data d inizio della malattia entro 60 giornidalla data stessa allegando una dichiarazione medica di parte ove ladenuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattiaperdurando la stessa sono riconosciuti a decorrere dal 60° giornoanteriore a quello della denuncia.

Entro 15 giorni dalla cessazione dellamalattia l assicurato deve farne denuncia all Istituto allegando altradichiarazione medica in caso di inosservanza di detto termine sonoriconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazionegià presentata».4.3.– * dunque si rivela l ottemperanza alle prescrizioniindicate alla stregua della puntuale ricognizione del dato normativotratteggiata nel ricorso sulla scorta dello stesso inquadramento subspecie iuris che la sentenza impugnata e la parte controricorrentehanno delineato.A fronte di periodi di malattia riconducibili per la durata inferioreall anno all ambito applicativo dell art. 56 lettera a n. 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 n. 1827 è indispensabile l osservanza degli oneri impostidall art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 in base al chiaro dato testualee al suo inquadramento sistematico.Tali adempimenti ben lungi dall integrare un aggravio proceduraleirragionevole e sproporzionato sono funzionali a consentire all Istitutosollecite ed efficaci verifiche e valgono perciò a concretizzare queltempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione perescludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini delcomputo del requisito contributivo. 6* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Occorre dunque verificare nel ricostruire la vicenda di fatto se leprescrizioni fissate dal citato art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 sianostate rispettate.5.– Anche la seconda censura coglie nel segno.5.1.– * illustrare il secondo motivo di ricorso con il supporto delcontenuto saliente degli atti processuali l Istituto ha dimostrato diavere introdotto nel processo il tema dell incompatibilità dell indennitàdi disoccupazione con la pensione erogata al controricorrente a fartempo dal gennaio 2013 pagina 13 del ricorso per cassazione .5.2.– Su tale profilo la pronuncia impugnata non espone alcunargomento che possa indurre a ritenere che la questione sia stataponderata e sia stata risolta eventualmente anche in rito sulla basedelle contrapposte deduzioni delle parti.La Corte di merito si limita a scrutinare il tema della rilevanza delperiodo di malattia senza statuire neppure in via implicita su unaspetto che si rivela autonomo e distinto rispetto a quello valorizzatonella sentenza d appello e attiene ai presupposti di fondatezza delladomanda proposta rimessi al vaglio officioso del giudice.6.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere accolto.La sentenza d appello è dunque cassata e la causa è rinviata allaCorte d appello di Messina che in diversa composizione rinnoveràl esame della fattispecie controversa in conformità ai principi di dirittoribaditi nella presente ordinanza.Al giudice di rinvio è demandato infine anche il compito dipronunciare sulle spese del presente giudizio.7.– Si deve disporre in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi del controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia concernente la rilevanza delperiodo di malattia e dunque dati inerenti alla salute. 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024 ** il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia la causa ancheper la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte d appellodi Messina in diversa composizione.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 novembre 2023.Il Presidente* * 8* *** il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia la causa ancheper la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte d appellodi Messina in diversa composizione.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 novembre 2023.Il Presidente* * 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 7736/2017* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 16/11/2023* * * – Consigliere * –* ennitàdi disoccupazione.* di malattiagniuornis cdoimziuonieca tiha pronunciato la seguente all *ORDINANZAsul ricorso 7736 2017 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso dagli avvocati* * * * * * condomicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istituto in [OSCURATO:PERSONA]* * 29– ricorrente –contro* * rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * domiciliatoex lege presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1253 del 2016 della [OSCURATO:PERSONA] depositata l 11 novembre 2016 *297/2016 .* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16novembre 2023 dal Consigliere * *1.– Con ricorso avviato alla notifica il 24 marzo 2017 e ricevuto il30 marzo 2017 l INPS impugna per cassazione sulla base di duemotivi la sentenza della Corte d appello di Messina n. 1253 del 2016depositata l 11 novembre 2016.La Corte territoriale ha accolto il gravame del signor * *e in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città haaccertato il diritto dell appellante di fruire dell indennità didisoccupazione ordinaria nella misura di legge per la cessazione delrapporto lavorativo con * s.r.l. e per l effetto ha condannatol INPS al pagamento della relativa prestazione con interessi di leggefino al saldo e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.2.– Il signor * * resiste con controricorso notificato viaPEC l 8 maggio 2017.3.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioin applicazione degli artt. 375 secondo comma numero 4 quater e380 bis.1. primo comma cod. proc. civ.4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.5.– [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nei sessantagiorni successivi al termine della camera di consiglio art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il signor * * ha chiesto al Tribunale di Messinal accertamento del diritto di percepire l indennità di disoccupazioneordinaria in ragione del licenziamento intimato da * s.r.l. il 23marzo 2012 e la condanna dell INPS al pagamento della prestazionecon la decorrenza stabilita dalla legge.La domanda presentata in sede amministrativa il 20 aprile 2012è stata respinta dall INPS per insussistenza del requisito dei 2* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024cinquantadue contributi nel biennio antecedente alla data di cessazionedel rapporto.A sostegno del ricorso il lavoratore ha dedotto la necessità nelcomputo del biennio di andare “a ritroso” e di considerare anche ilperiodo di assenza per malattia certificata dal 26 dicembre 2010 al 25luglio 2011 e l assenza dal 25 luglio 2011 al 24 luglio 2012 a causa diuna misura cautelare personale disposta dal giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di *Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per carenza delrequisito contributivo.2.– La Corte territoriale ha accolto l appello del lavoratore e afondamento della decisione ha osservato che la condizione di malattiaè comprovata da certificati provenienti dal * * di* Pertanto il corrispondente periodo dev essere escluso dalcomputo del periodo di contribuzione pagina 3 della sentenza .L art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957n. 818 impone difatti di escludere i periodi di malattia attestati da uncertificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblicaamministrazione ospedaliera senza richiedere la comunicazioneall INPS pagina 4 della pronuncia d appello .Tale previsione costituisce espressione «di un principio generale delsistema previdenziale diretto ad impedire che il lavoratore perda ildiritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivosia carente per ragioni a lui non imputabili» pagina 5 della sentenzaimpugnata .3.– Contro le statuizioni della Corte d appello di Messina l INPSformula due motivi di ricorso.3.1.– Con il primo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. l INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 56primo comma lettera a del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827 e degli artt. 11 e 37 primo comma lettera d del decreto del 3* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818 in riferimentoall art. 19 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636.L Istituto lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto «ilrequisito necessario del minimo contributivo nel biennio c.d. “mobile”in virtù della neutralizzazione di un periodo di malattia nonindennizzato sofferto dall assicurato nonostante l incontroverso difettodi comunicazione all Istituto di detto periodo di malattia da parte delmedesimo assicurato» pagina 8 del ricorso per cassazione .3.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 4 cod.proc. civ. il ricorrente prospetta la violazione del principio dellacorrispondenza fra chiesto e pronunciato art. 112 cod. proc. civ. e lanullità del procedimento a causa dell omessa pronuncia sull eccezioneformulata dall INPS in riferimento all art. 1 comma 25 della legge 24dicembre 2007 n. 247 e all art. 6 comma 7 del decreto legge 20maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 19luglio 1993 n. 236.La sentenza impugnata non avrebbe reso alcuna pronuncia sultema ritualmente introdotto in giudizio dell incompatibilità deltrattamento ordinario di disoccupazione con i trattamenti pensionisticidiretti a carico dell assicurazione per l invalidità la vecchiaia e isuperstiti a far data dal gennaio 2013 momento in cui l assicurato haconseguito una pensione liquidata a carico della gestione esercenti4.– Il primo motivo è fondato.4.1.– Secondo la disciplina applicabile ratione temporis art. 19primo comma del r.d.l. n. 636 del 1939 il diritto all indennitàordinaria di disoccupazione è condizionato alla sussistenza di un“minimo assicurativo” e di un “minimo contributivo” alla data d iniziodella disoccupazione l assicurato deve vantare «due anni diassicurazione e almeno un anno di contribuzione nel periodoprecedente l inizio del periodo di disoccupazione». 4* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024L art. 74 primo comma del r.d.l. n. 1827 del 1935 nega il dirittoall indennità giornaliera di disoccupazione quando non risultino versaticontributi per almeno quarantotto settimane nel biennio antecedentealla data d inizio della disoccupazione.Il presente giudizio verte sul requisito contributivo e sull incidenzadei periodi di malattia in virtù dell art. 74 secondo comma del citator.d.l. n. 1827 del 1935 che così stabilisce «I periodi di malattiatempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio».4.2.– Tale esclusione è subordinata a requisiti tassativi.Come emerge dagli argomenti illustrati a pagina 4 della sentenzad appello è la stessa Corte di merito con valutazione condivisa dallaparte controricorrente pagina 9 del controricorso a inquadrare lavicenda nelle coordinate del d.P.R. n. 818 del 1957 che enuncia lecondizioni per attribuire rilevanza ai periodi di malattia.La decisione impugnata s incentra sull art. 37 secondo commalettera d del menzionato decreto che riguarda in particolare «iperiodi di malattia comprovati con certificato rilasciato da un *previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera cheeccedano i limiti stabiliti dall art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 numero 1827».A sua volta il richiamato art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. n.1827 del 1935 ha riguardo ai «periodi di malattia tempestivamenteaccertata indipendentemente dalla natura definitivamente invalidanteo meno dell infermità purché complessivamente non eccedano i dodicimesi».La disposizione applicata dai giudici d appello nel dirimere lacontroversia concerne dunque i periodi di malattia che eccedano i limitidi dodici mesi.Nel caso di specie si ravvisa per contro una malattia di duratainferiore all anno e si applica la previsione generale dell art. 11 deld.P.R. n. 818 del 1957 al fine di conferire rilievo al relativo periodo 5* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024«Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all art. 56lettera a n. 2 del * 4 ottobre 1935 n. 1827 l assicurato deveprodurre un certificato rilasciato dall * previdenziale dal quale èstato assistito. Qualora non abbia diritto all assistenza da parte di un* previdenziale l assicurato deve denunciare all Istituto nazionaledella previdenza sociale la data d inizio della malattia entro 60 giornidalla data stessa allegando una dichiarazione medica di parte ove ladenuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattiaperdurando la stessa sono riconosciuti a decorrere dal 60° giornoanteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione dellamalattia l assicurato deve farne denuncia all Istituto allegando altradichiarazione medica in caso di inosservanza di detto termine sonoriconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazionegià presentata».4.3.– * dunque si rivela l ottemperanza alle prescrizioniindicate alla stregua della puntuale ricognizione del dato normativotratteggiata nel ricorso sulla scorta dello stesso inquadramento subspecie iuris che la sentenza impugnata e la parte controricorrentehanno delineato.A fronte di periodi di malattia riconducibili per la durata inferioreall anno all ambito applicativo dell art. 56 lettera a n. 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 n. 1827 è indispensabile l osservanza degli oneri impostidall art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 in base al chiaro dato testualee al suo inquadramento sistematico.Tali adempimenti ben lungi dall integrare un aggravio proceduraleirragionevole e sproporzionato sono funzionali a consentire all Istitutosollecite ed efficaci verifiche e valgono perciò a concretizzare queltempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione perescludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini delcomputo del requisito contributivo. 6* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Occorre dunque verificare nel ricostruire la vicenda di fatto se leprescrizioni fissate dal citato art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 sianostate rispettate.5.– Anche la seconda censura coglie nel segno.5.1.– * illustrare il secondo motivo di ricorso con il supporto delcontenuto saliente degli atti processuali l Istituto ha dimostrato diavere introdotto nel processo il tema dell incompatibilità dell indennitàdi disoccupazione con la pensione erogata al controricorrente a fartempo dal gennaio 2013 pagina 13 del ricorso per cassazione .5.2.– Su tale profilo la pronuncia impugnata non espone alcunargomento che possa indurre a ritenere che la questione sia stataponderata e sia stata risolta eventualmente anche in rito sulla basedelle contrapposte deduzioni delle parti.La Corte di merito si limita a scrutinare il tema della rilevanza delperiodo di malattia senza statuire neppure in via implicita su unaspetto che si rivela autonomo e distinto rispetto a quello valorizzatonella sentenza d appello e attiene ai presupposti di fondatezza delladomanda proposta rimessi al vaglio officioso del giudice.6.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere accolto.La sentenza d appello è dunque cassata e la causa è rinviata allaCorte d appello di Messina che in diversa composizione rinnoveràl esame della fattispecie controversa in conformità ai principi di dirittoribaditi nella presente ordinanza.Al giudice di rinvio è demandato infine anche il compito dipronunciare sulle spese del presente giudizio.7.– Si deve disporre in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi del controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia concernente la rilevanza delperiodo di malattia e dunque dati inerenti alla salute. 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 7736/2017* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 16/11/2023* * * – Consigliere * –* ennitàdi disoccupazione.* di malattiagniuornis cdoimziuonieca tiha pronunciato la seguente all *ORDINANZAsul ricorso 7736 2017 proposto da[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso dagli avvocati* * * * * * condomicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istituto in [OSCURATO:PERSONA]* * 29– ricorrente –contro* * rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * domiciliatoex lege presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1253 del 2016 della [OSCURATO:PERSONA] depositata l 11 novembre 2016 *297/2016 .* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16novembre 2023 dal Consigliere * *1.– Con ricorso avviato alla notifica il 24 marzo 2017 e ricevuto il30 marzo 2017 l INPS impugna per cassazione sulla base di duemotivi la sentenza della Corte d appello di Messina n. 1253 del 2016depositata l 11 novembre 2016.La Corte territoriale ha accolto il gravame del signor * *e in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città haaccertato il diritto dell appellante di fruire dell indennità didisoccupazione ordinaria nella misura di legge per la cessazione delrapporto lavorativo con * s.r.l. e per l effetto ha condannatol INPS al pagamento della relativa prestazione con interessi di leggefino al saldo e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.2.– Il signor * * resiste con controricorso notificato viaPEC l 8 maggio 2017.3.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioin applicazione degli artt. 375 secondo comma numero 4 quater e380 bis.1. primo comma cod. proc. civ.4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.5.– [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nei sessantagiorni successivi al termine della camera di consiglio art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il signor * * ha chiesto al Tribunale di Messinal accertamento del diritto di percepire l indennità di disoccupazioneordinaria in ragione del licenziamento intimato da * s.r.l. il 23marzo 2012 e la condanna dell INPS al pagamento della prestazionecon la decorrenza stabilita dalla legge.La domanda presentata in sede amministrativa il 20 aprile 2012è stata respinta dall INPS per insussistenza del requisito dei 2* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024cinquantadue contributi nel biennio antecedente alla data di cessazionedel rapporto.A sostegno del ricorso il lavoratore ha dedotto la necessità nelcomputo del biennio di andare “a ritroso” e di considerare anche ilperiodo di assenza per malattia certificata dal 26 dicembre 2010 al 25luglio 2011 e l assenza dal 25 luglio 2011 al 24 luglio 2012 a causa diuna misura cautelare personale disposta dal giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di *Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per carenza delrequisito contributivo.2.– La Corte territoriale ha accolto l appello del lavoratore e afondamento della decisione ha osservato che la condizione di malattiaè comprovata da certificati provenienti dal * * di* Pertanto il corrispondente periodo dev essere escluso dalcomputo del periodo di contribuzione pagina 3 della sentenza .L art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957n. 818 impone difatti di escludere i periodi di malattia attestati da uncertificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblicaamministrazione ospedaliera senza richiedere la comunicazioneall INPS pagina 4 della pronuncia d appello .Tale previsione costituisce espressione «di un principio generale delsistema previdenziale diretto ad impedire che il lavoratore perda ildiritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivosia carente per ragioni a lui non imputabili» pagina 5 della sentenzaimpugnata .3.– Contro le statuizioni della Corte d appello di Messina l INPSformula due motivi di ricorso.3.1.– Con il primo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. l INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 56primo comma lettera a del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827 e degli artt. 11 e 37 primo comma lettera d del decreto del 3* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818 in riferimentoall art. 19 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636.L Istituto lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto «ilrequisito necessario del minimo contributivo nel biennio c.d. “mobile”in virtù della neutralizzazione di un periodo di malattia nonindennizzato sofferto dall assicurato nonostante l incontroverso difettodi comunicazione all Istituto di detto periodo di malattia da parte delmedesimo assicurato» pagina 8 del ricorso per cassazione .3.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 4 cod.proc. civ. il ricorrente prospetta la violazione del principio dellacorrispondenza fra chiesto e pronunciato art. 112 cod. proc. civ. e lanullità del procedimento a causa dell omessa pronuncia sull eccezioneformulata dall INPS in riferimento all art. 1 comma 25 della legge 24dicembre 2007 n. 247 e all art. 6 comma 7 del decreto legge 20maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 19luglio 1993 n. 236.La sentenza impugnata non avrebbe reso alcuna pronuncia sultema ritualmente introdotto in giudizio dell incompatibilità deltrattamento ordinario di disoccupazione con i trattamenti pensionisticidiretti a carico dell assicurazione per l invalidità la vecchiaia e isuperstiti a far data dal gennaio 2013 momento in cui l assicurato haconseguito una pensione liquidata a carico della gestione esercenti4.– Il primo motivo è fondato.4.1.– Secondo la disciplina applicabile ratione temporis art. 19primo comma del r.d.l. n. 636 del 1939 il diritto all indennitàordinaria di disoccupazione è condizionato alla sussistenza di un“minimo assicurativo” e di un “minimo contributivo” alla data d iniziodella disoccupazione l assicurato deve vantare «due anni diassicurazione e almeno un anno di contribuzione nel periodoprecedente l inizio del periodo di disoccupazione». 4* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024L art. 74 primo comma del r.d.l. n. 1827 del 1935 nega il dirittoall indennità giornaliera di disoccupazione quando non risultino versaticontributi per almeno quarantotto settimane nel biennio antecedentealla data d inizio della disoccupazione.Il presente giudizio verte sul requisito contributivo e sull incidenzadei periodi di malattia in virtù dell art. 74 secondo comma del citator.d.l. n. 1827 del 1935 che così stabilisce «I periodi di malattiatempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio».4.2.– Tale esclusione è subordinata a requisiti tassativi.Come emerge dagli argomenti illustrati a pagina 4 della sentenzad appello è la stessa Corte di merito con valutazione condivisa dallaparte controricorrente pagina 9 del controricorso a inquadrare lavicenda nelle coordinate del d.P.R. n. 818 del 1957 che enuncia lecondizioni per attribuire rilevanza ai periodi di malattia.La decisione impugnata s incentra sull art. 37 secondo commalettera d del menzionato decreto che riguarda in particolare «iperiodi di malattia comprovati con certificato rilasciato da un *previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera cheeccedano i limiti stabiliti dall art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 numero 1827».A sua volta il richiamato art. 56 lettera a punto 2 del r.d.l. n.1827 del 1935 ha riguardo ai «periodi di malattia tempestivamenteaccertata indipendentemente dalla natura definitivamente invalidanteo meno dell infermità purché complessivamente non eccedano i dodicimesi».La disposizione applicata dai giudici d appello nel dirimere lacontroversia concerne dunque i periodi di malattia che eccedano i limitidi dodici mesi.Nel caso di specie si ravvisa per contro una malattia di duratainferiore all anno e si applica la previsione generale dell art. 11 deld.P.R. n. 818 del 1957 al fine di conferire rilievo al relativo periodo 5* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024«Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all art. 56lettera a n. 2 del * 4 ottobre 1935 n. 1827 l assicurato deveprodurre un certificato rilasciato dall * previdenziale dal quale èstato assistito. Qualora non abbia diritto all assistenza da parte di un* previdenziale l assicurato deve denunciare all Istituto nazionaledella previdenza sociale la data d inizio della malattia entro 60 giornidalla data stessa allegando una dichiarazione medica di parte ove ladenuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattiaperdurando la stessa sono riconosciuti a decorrere dal 60° giornoanteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione dellamalattia l assicurato deve farne denuncia all Istituto allegando altradichiarazione medica in caso di inosservanza di detto termine sonoriconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazionegià presentata».4.3.– * dunque si rivela l ottemperanza alle prescrizioniindicate alla stregua della puntuale ricognizione del dato normativotratteggiata nel ricorso sulla scorta dello stesso inquadramento subspecie iuris che la sentenza impugnata e la parte controricorrentehanno delineato.A fronte di periodi di malattia riconducibili per la durata inferioreall anno all ambito applicativo dell art. 56 lettera a n. 2 del r.d.l. 4ottobre 1935 n. 1827 è indispensabile l osservanza degli oneri impostidall art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 in base al chiaro dato testualee al suo inquadramento sistematico.Tali adempimenti ben lungi dall integrare un aggravio proceduraleirragionevole e sproporzionato sono funzionali a consentire all Istitutosollecite ed efficaci verifiche e valgono perciò a concretizzare queltempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione perescludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini delcomputo del requisito contributivo. 6* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024Occorre dunque verificare nel ricostruire la vicenda di fatto se leprescrizioni fissate dal citato art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 sianostate rispettate.5.– Anche la seconda censura coglie nel segno.5.1.– * illustrare il secondo motivo di ricorso con il supporto delcontenuto saliente degli atti processuali l Istituto ha dimostrato diavere introdotto nel processo il tema dell incompatibilità dell indennitàdi disoccupazione con la pensione erogata al controricorrente a fartempo dal gennaio 2013 pagina 13 del ricorso per cassazione .5.2.– Su tale profilo la pronuncia impugnata non espone alcunargomento che possa indurre a ritenere che la questione sia stataponderata e sia stata risolta eventualmente anche in rito sulla basedelle contrapposte deduzioni delle parti.La Corte di merito si limita a scrutinare il tema della rilevanza delperiodo di malattia senza statuire neppure in via implicita su unaspetto che si rivela autonomo e distinto rispetto a quello valorizzatonella sentenza d appello e attiene ai presupposti di fondatezza delladomanda proposta rimessi al vaglio officioso del giudice.6.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere accolto.La sentenza d appello è dunque cassata e la causa è rinviata allaCorte d appello di Messina che in diversa composizione rinnoveràl esame della fattispecie controversa in conformità ai principi di dirittoribaditi nella presente ordinanza.Al giudice di rinvio è demandato infine anche il compito dipronunciare sulle spese del presente giudizio.7.– Si deve disporre in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi del controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 a tutela dei diritti dellaparte che ha instaurato una controversia concernente la rilevanza delperiodo di malattia e dunque dati inerenti alla salute. 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7736/2017Numero sezionale 4783/2023Numero di raccolta generale 5912/2024Data pubblicazione 05/03/2024 ** il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia la causa ancheper la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte d appellodi Messina in diversa composizione.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 novembre 2023.Il Presidente* * 8* *** il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia la causa ancheper la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte d appellodi Messina in diversa composizione.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 novembre 2023.Il Presidente* * 8* *
Sentenza Cassazione n. 05912/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris