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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36663/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10205-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA ., [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 240/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PESARO, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione avverso il verbale n.8/2019 emesso nei loro confronti della Guardia di Finanza, Compagnia di Fano.

Con sentenza n. 240/2019 il Giudice di Pace di Fano dichiarava inammissibile il ricorso.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITÀ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 240 del 2019, con la quale il Giudice di Pace di Pesaro ha dichiarato inammissibile il ricDrso proposto avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, in quanto il medesimo era già stato oggetto di impugnazione innanzi il Prefetto territorialmente competente.

Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto avverso sentenza suscettibile di essere impugnata mediante proposizione di appello". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Il fatto che il Giudice di Pace abbia omesso la lettura della sentenza in udienza, trattando la causa alla stregua di un giudizio di cognizione Ric. 2020 n. 10205 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- ordinaria, non sposta il decisivo rilievo che il vizio avrebbe dovuto essere denunciato mediante proposizione 2ell'appello, e non con ricorso diretto in Cassazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato ir ammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara :nammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl:o della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021.

IL P [OSCURATO:PERSONA] L abardo [OSCURATO:PERSONA] 2S NOV 2021 IL'é;tr\-1-cà:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10205-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA ., [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 240/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PESARO, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione avverso il verbale n.8/2019 emesso nei loro confronti della Guardia di Finanza, Compagnia di Fano. Con sentenza n. 240/2019 il Giudice di Pace di Fano dichiarava inammissibile il ricorso. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 240 del 2019, con la quale il Giudice di Pace di Pesaro ha dichiarato inammissibile il ricDrso proposto avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, in quanto il medesimo era già stato oggetto di impugnazione innanzi il Prefetto territorialmente competente. Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto avverso sentenza suscettibile di essere impugnata mediante proposizione di appello". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il fatto che il Giudice di Pace abbia omesso la lettura della sentenza in udienza, trattando la causa alla stregua di un giudizio di cognizione Ric. 2020 n. 10205 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- ordinaria, non sposta il decisivo rilievo che il vizio avrebbe dovuto essere denunciato mediante proposizione 2ell'appello, e non con ricorso diretto in Cassazione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato ir ammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara :nammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl:o della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. IL P [OSCURATO:PERSONA] L abardo [OSCURATO:PERSONA] 2S NOV 2021 IL'é;tr\-1-cà:
Sentenza Cassazione n. 36663/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris