CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05GTKWG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 139/ RG 27919 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto in quanto lo stupefacente era destinato ad uso personale. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, il giudice ha richiamato il verbale di arresto, la relazione dell'operante e la confessione dell'imputato volte a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 5 , d.P.R. n. 309 del 1990, qualificazione sulla quale le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis