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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10444/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Considerato che il primo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità fondata, secondo le deduzioni del ricorrente, su presunzioni prive di riscontro nel compendio processuale, è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le censure articolate dal ricorso e le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), che ha valorizzato plurime circostanze quali la mancata esibizione del verbale di consegna della documentazione contabile da parte di Bisceglia a [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore nominato il 21/12/2012 e rimasto in carica fino al fallimento, la formazione del rilevante passivo in gran parte durante la gestione del ricorrente, la cessazione dell'attività della fallita dal momento della sostituzione dell'amministratore, la genericità delle dichiarazioni di Carmassi circa la documentazione ricevuta e il suo essere all'oscuro dei debito e financo della sede della fallita.

Considerato che il secondo motivo, che censura l'omesso esame dei motivi di appello relativi alla dedotta mancata ricezione della convocazione da parte di Bisceglia e alla mancata acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato atto che la curatela aveva convocato Bisceglia con raccomandata regolarmente ricevuta e le deduzioni del ricorso non inficiano questo rilievo, mentre con riferimento alla documentazione relativa a Carnnassi risulta priva di decisivìtà alla luce delle circostanze dallo stesso riferite (o non conosciute) in merito alla fallita.

Considerato che il terzo motivo, che censura la mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 217

I. fall., è manifestamente infondato, avendo congruamente argomentato la sentenza impugnata circa la consapevolezza dell'imputato che la propria condotta avrebbe reso impossibile la ricostruzione delle vicende della fallita, conclusione non scalfita dalle deduzione del ricorrente.

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il primo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità fondata, secondo le deduzioni del ricorrente, su presunzioni prive di riscontro nel compendio processuale, è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le censure articolate dal ricorso e le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), che ha valorizzato plurime circostanze quali la mancata esibizione del verbale di consegna della documentazione contabile da parte di Bisceglia a [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore nominato il 21/12/2012 e rimasto in carica fino al fallimento, la formazione del rilevante passivo in gran parte durante la gestione del ricorrente, la cessazione dell'attività della fallita dal momento della sostituzione dell'amministratore, la genericità delle dichiarazioni di Carmassi circa la documentazione ricevuta e il suo essere all'oscuro dei debito e financo della sede della fallita. Considerato che il secondo motivo, che censura l'omesso esame dei motivi di appello relativi alla dedotta mancata ricezione della convocazione da parte di Bisceglia e alla mancata acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato atto che la curatela aveva convocato Bisceglia con raccomandata regolarmente ricevuta e le deduzioni del ricorso non inficiano questo rilievo, mentre con riferimento alla documentazione relativa a Carnnassi risulta priva di decisivìtà alla luce delle circostanze dallo stesso riferite (o non conosciute) in merito alla fallita. Considerato che il terzo motivo, che censura la mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 217 I. fall., è manifestamente infondato, avendo congruamente argomentato la sentenza impugnata circa la consapevolezza dell'imputato che la propria condotta avrebbe reso impossibile la ricostruzione delle vicende della fallita, conclusione non scalfita dalle deduzione del ricorrente. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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