CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a fattispecie di partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., operante in Bari (clan Misceo-Telegrafo), con riferimento alla quale è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza d'appello irrevocabile (dopo una condanna in primo grado). 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione per aver la Corte territoriale, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa alla liquidazione, fatto riferimento all'essersi avvalso il richiedente dalla facoltà di non rispondere, laddove, peraltro, Vastano avrebbe risposto negando gli addebiti (dichiarando di non avere cognizione del perché fosse stato destinatario di ordinanza cautelare). A quanto innanzi si aggiunge l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere la condotta ostativa (peraltro senza qualificarla esplicitamente come gravemente colposa) sulla base degli stessi elementi valutati invece dal giudice penale come tali da non fondare la responsabilità penale. 3. Hanno depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tuttp-----2 autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condott\a, V integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi in tema di rilevanza (ostativa) delle «frequentazioni ambigue», ha ritenuto sussistente la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. La motivazione, peraltro, resiste all'eliminazione del riferimento in essa al silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021 (ex plurimis Sez. 4, n. 48261 del 10/11/2022, Loiudice, in motivazione, e Sez. 4, n. 47188, del 11/10/2022, Serafino, in motivazione). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove, come nella fattispecie, la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra difatti nei compiti della Corte di cassazione effettuare la «prova di resistenza», che, come di seguito evidenziato, nella specie sortisce esito positivo, volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (cfr., Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G, Rv. 283557, in fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188). Rispetto a quanto innanzi, e in ragione di ciò si seguito specificato circa il fondamento del rigetto dell'istanza di riparazione, a nulla dunque rileva la circostanza per cui, secondo quanto prospettato dal ricorrente, il richiedente, pur formalmente non avvalsosi della facoltà di non rispondere, avrebbe dichiarato di non essere neanche al corrente del perché gli fosse stata applicata la misura cautelare. 3.2. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che il richiedente è stato privato della libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso con riferimento al reato di partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. proc. pen., operante in Bari (clan Misceo-Telegrafo), con riferimento al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, per non aver commesso il fatto, in appello e in riforma di una condanna in primo grado. Muovendo dai fatti accertati ed emergenti dalla sentenza assolutoria, l'ordinanza impugnata è passata all'esame delle condotte ritenute gravemente colpose, considerate in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare. La Corte territoriale ha argomentato dalle frequentazioni del richiedente con [OSCURATO:PERSONA], capo del clan Misceo-Telegrafo, per il quale svolgeva le funzioni di autista in quanto soggetto incensurato, quindi insospettabile, e deputato a intrattenere i rapporti con gli altri appartenenti al sodalizio, in un caso specifico da lui convocati, per il capo, per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rivale del sodalizio capeggiato da Misceo, ancorché rimasto solo tentato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, il giudice della riparazione ha esplicitato, ai fini della valutazione non della responsabilità penale del richiedente ma di una sua condotta sinergica con l'intervento dell'autorità, gli elementi sottesi alla decisione, come emergenti anche dalla sentenza assolutoria, in termini di frequentazioni ambigue con appartenenti all'associazione di cui all'art. 416-bis, cod. pen., concretizzatesi nell'espletamento dell'attività di autista del capo del sodalizio oltre che di raccordo tra questi e gli altri sodali, in un cas anche con riferimento all'organizzazione di un omicidio.4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per converso, non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non nnassimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettini, in motivazione; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rig