Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 27156/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] LECCEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 15 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Lecce harigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 5 dicembre 2025, che avevaapplicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt.416-bis cod. pen.2.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 416-biscod. pen. e agli artt. 272, 292, 309 e 125 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene chel’ordinanza impugnata avrebbe omesso di esaminare le censure con cui l’indagatoaveva contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reatoassociativo ascritto, svolgendo argomentazioni meramente assertive, fondate suirisultati di un’unica intercettazione telefonica, il cui contenuto non sarebbe affattochiaro e decifrabile.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesameavrebbe del tutto trascurato di considerare il lungo lasso di tempo trascorso daifatti, risalenti al 2021, e il conseguente difetto di attualità delle esigenze cautelari.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo, concernente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,è infondato.2.1.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno chiarito che «in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

In tale pronunciale Sezioni unite hanno altresì rilevato che la richiesta di riesame ha la specificafunzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllola validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumeratinell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitàdel provvedimento coercitivo, e che la motivazione della decisione del tribunaledel riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modellodelineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen.,con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronunciacautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento nondella responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudicedi merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

Invero,in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma ilcontrollo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed ècircoscritto all'esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato,le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l’assenza di illogicitàevidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino, n.m.).2.2.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, ai finidell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elementoprobatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "graviindizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento diprova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono,pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis,cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 –01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02).2.3.

Il Tribunale del riesame di Lecce si è attenuto a tale parametro valutativoe, con motivazione ampia e accurata, ha indicato i contenuti dell’intercettazionetelefonica intercorsa tra l’indagato, detenuto in carcere, e [OSCURATO:PERSONA],luogotenente di [OSCURATO:PERSONA], capo storico della frangia “mesagnese” dellostorico sodalizio mafioso della “[OSCURATO:PERSONA]”.

Il contenuto di tale telefonataè stato ritenuto dimostrativo del legame sussistente tra l’indagato e l’associazionemafiosa e specificamente con il [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva informato da [OSCURATO:PERSONA] delledinamiche interne al carcere, veniva richiesto di indicare le direttive suicomportamenti da tenere e di fornire informazioni sulla posizione di certi soggettirispetto al gruppo criminoso. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, l’indagato chiedeva sostegnoeconomico e con lui parlava del proprio reinserimento negli affari del gruppo, unavolta uscito dal carcere.L’interpretazione della suddetta conversazione si sottrae alle censure svoltedal ricorrente.

L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioniintercettate costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza delgiudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01;Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Rv. 263715).

Il giudice di merito è libero di ritenere che l’espressioneadoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specieallorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzataovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'usodi un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto contodel contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del17/05/2016, Rv. 267650).

Tale iter argomentativo è certamente censurabile incassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e dellacomune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione delsignificato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di meritosolo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice dimerito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e ladifformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020).Nella specie, il Tribunale ha interpretato in modo coerente e logico il contenutoper niente affatto criptico dell’intercettazione telefonica intercorsa tra l’indagato eParisi, dalla quale ha desunto plurimi elementi, non irragionevolmente valutati,criminoso e del ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], ma altresì la sua posizione diintraneo all’associazione, il contributo alla stessa apportato anche durante ladetenzione e il suo interessamento alle attività future della stessa.

Ha inoltrerinvenuto conferma del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] anche nel fatto che egli ha inviato a Parisiuna persona di fiducia, disponibile a partecipare all’attività del sodalizio criminoso.Trattasi di motivazione in alcun modo affetta da manifesta illogicità edirragionevolezza, che pertanto si sottrae alle censure del ricorrente.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misurecautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazionedi tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne lasussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardoall’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultimasuperabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.,ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figlidi età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con ladetenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 –01).Si è inoltre precisato che, con riguardo alla custodia cautelare in carceredisposta per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o conl’esaurimento dell’attività associativa (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289490 - 01).Detta presunzione non può, invece, ritenersi vinta dal mero decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, nonpotendo esso costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dalsodalizio.

Al più, il cd.

“tempo silente” può essere valutato in via residuale, qualeuno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o iltrasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modoobiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari(Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, cit.; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella,Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01).3.2.

Nel caso in esame, il ricorrente, oltre a trascurare la circostanza che ilreato associativo è contestato come permanente, sicché irrilevante risulta il tempotrascorso dalla sua commissione, ha del tutto omesso di confrontarsi con lamotivazione svolta dall’ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame, invero,conformandosi ai suddetti principi puntualmente richiamati, ha specificamenterilevato l’inesistenza di elementi istruttori da cui desumere che l’indagato avevarescisso il suo legame con l’associazione mafiosa, sottolineando anzi la personalitàdel ricorrente il quale, come emerge dai numerosi precedenti penali da cui ègravato, risulta dedito al crimine e insensibile alle restrizioni carcerarie già subite.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] LECCEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Lecce harigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 5 dicembre 2025, che avevaapplicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt.416-bis cod. pen.2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 416-biscod. pen. e agli artt. 272, 292, 309 e 125 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene chel’ordinanza impugnata avrebbe omesso di esaminare le censure con cui l’indagatoaveva contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reatoassociativo ascritto, svolgendo argomentazioni meramente assertive, fondate suirisultati di un’unica intercettazione telefonica, il cui contenuto non sarebbe affattochiaro e decifrabile.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesameavrebbe del tutto trascurato di considerare il lungo lasso di tempo trascorso daifatti, risalenti al 2021, e il conseguente difetto di attualità delle esigenze cautelari.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo, concernente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,è infondato.2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno chiarito che «in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In tale pronunciale Sezioni unite hanno altresì rilevato che la richiesta di riesame ha la specificafunzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllola validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumeratinell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitàdel provvedimento coercitivo, e che la motivazione della decisione del tribunaledel riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modellodelineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen.,con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronunciacautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento nondella responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudicedi merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Invero,in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma ilcontrollo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed ècircoscritto all'esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato,le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l’assenza di illogicitàevidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino, n.m.).2.2. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, ai finidell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elementoprobatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "graviindizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento diprova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono,pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis,cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 –01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02).2.3. Il Tribunale del riesame di Lecce si è attenuto a tale parametro valutativoe, con motivazione ampia e accurata, ha indicato i contenuti dell’intercettazionetelefonica intercorsa tra l’indagato, detenuto in carcere, e [OSCURATO:PERSONA],luogotenente di [OSCURATO:PERSONA], capo storico della frangia “mesagnese” dellostorico sodalizio mafioso della “[OSCURATO:PERSONA]”. Il contenuto di tale telefonataè stato ritenuto dimostrativo del legame sussistente tra l’indagato e l’associazionemafiosa e specificamente con il [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva informato da [OSCURATO:PERSONA] delledinamiche interne al carcere, veniva richiesto di indicare le direttive suicomportamenti da tenere e di fornire informazioni sulla posizione di certi soggettirispetto al gruppo criminoso. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, l’indagato chiedeva sostegnoeconomico e con lui parlava del proprio reinserimento negli affari del gruppo, unavolta uscito dal carcere.L’interpretazione della suddetta conversazione si sottrae alle censure svoltedal ricorrente. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioniintercettate costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza delgiudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01;Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Rv. 263715). Il giudice di merito è libero di ritenere che l’espressioneadoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specieallorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzataovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'usodi un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto contodel contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del17/05/2016, Rv. 267650). Tale iter argomentativo è certamente censurabile incassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e dellacomune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione delsignificato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di meritosolo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice dimerito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e ladifformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020).Nella specie, il Tribunale ha interpretato in modo coerente e logico il contenutoper niente affatto criptico dell’intercettazione telefonica intercorsa tra l’indagato eParisi, dalla quale ha desunto plurimi elementi, non irragionevolmente valutati,criminoso e del ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], ma altresì la sua posizione diintraneo all’associazione, il contributo alla stessa apportato anche durante ladetenzione e il suo interessamento alle attività future della stessa. Ha inoltrerinvenuto conferma del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] anche nel fatto che egli ha inviato a Parisiuna persona di fiducia, disponibile a partecipare all’attività del sodalizio criminoso.Trattasi di motivazione in alcun modo affetta da manifesta illogicità edirragionevolezza, che pertanto si sottrae alle censure del ricorrente.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misurecautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazionedi tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne lasussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardoall’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultimasuperabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.,ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figlidi età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con ladetenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 –01).Si è inoltre precisato che, con riguardo alla custodia cautelare in carceredisposta per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o conl’esaurimento dell’attività associativa (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289490 - 01).Detta presunzione non può, invece, ritenersi vinta dal mero decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, nonpotendo esso costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dalsodalizio. Al più, il cd. “tempo silente” può essere valutato in via residuale, qualeuno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o iltrasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modoobiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari(Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, cit.; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella,Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01).3.2. Nel caso in esame, il ricorrente, oltre a trascurare la circostanza che ilreato associativo è contestato come permanente, sicché irrilevante risulta il tempotrascorso dalla sua commissione, ha del tutto omesso di confrontarsi con lamotivazione svolta dall’ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, invero,conformandosi ai suddetti principi puntualmente richiamati, ha specificamenterilevato l’inesistenza di elementi istruttori da cui desumere che l’indagato avevarescisso il suo legame con l’associazione mafiosa, sottolineando anzi la personalitàdel ricorrente il quale, come emerge dai numerosi precedenti penali da cui ègravato, risulta dedito al crimine e insensibile alle restrizioni carcerarie già subite.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 27156/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris