CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 33077/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29013/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8548/2019depositata il 27/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di assistenza ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i. notificati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per i periodi di imposta 2006,2007,2008, 2009, 2010 e 2011. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.All’esito del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato gli originari ricorsi della contribuente, precisando che “il legittimo affidamento avrebbe potuto, semmai, valere ai fini delle sanzioni, ma sul punto non è stata formulata una specifica domanda”. 4.La contribuente ha impugnato ex art. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. l’ordinanza della Suprema Corte. 5. Il Comune ha resistito con contro-ricorso. 6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 19 ottobre 2022. La ricorrente ha depositato una memoria in data 7 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo formulato, la contribuente ha dedotto l’errore di fatto contenuto nell’ordinanza impugnata: errore di fatto consistente nella mancata percezione della domanda di annullamento, per violazione del legittimo affidamento, degli atti impositivi (non solo relativamente al debito di imposta, ma anche) relativamente ad interessi e sanzioni – domanda contenuta espressamente nel contro-ricorso, in cui in via principale si è chiesto il rigetto del ricorso ed in via principale, in caso di decisione nel merito, l’annullamento degli avvisi di accertamento in relazione a interessi e sanzioni ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000. La contribuente ha, dunque, concluso per la revocazione della sentenza impugnata con conseguente decisione nel merito e conferma della sentenza impugnata limitatamente all’annullamento degli avvisi impositivi per interessi e sanzioni. 2. Ai sensi dell’art. 391bis, comma 2, cod.proc.civ., sul ricorso per revocazione la C orte pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza. 3. La presente decisione va, pertanto, rimessa alla pubblica udienza, non apparendo, allo stato, il ricorso inammissibile, tenuto conto, peraltro, della piena compatibilità delle conclusioni formulate dalla contribuente nel controricorso del procedimento r.g.a.c. n. 6903/2015 (trascritte nell’odierno ricorso) con l’originaria domanda introduttiva del giudizio, che, essendo rivolta all’annullamento degli atti impositivi nella loro integralità, ricomprendeva anche il minus e, cioè, l’annullamento degli avvisi impositivi limitatamente ad interessi e sanzioni, salva ogni diversa ed eventuale diversa valutazione della Corte, all’esito della pubblica udienza (v. Sez. 2, n. 20856 del 2/08/2019, Rv. 655181 –01, secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c. - come sostituito dall'art. 1bis comma 1, lett. l, n.3, del d.l. n. 168 del 2016 - non preclude alla stessa Corte, all'esito dell'udienza pubblica, di dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso, in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso). P.Q.M. La Corte: rimette la causa alla pubblica udienza, disponendo l’acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo di merito e di quello del procedimento originario r.g. 6903/2015. Così deciso in Roma, nella camera di consigl