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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39334/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 3 ottobre 2019, con cui il Tribunale di Asti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 30 marzo 2018, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice riconosciuto le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 3 ottobre 2019, con cui il Tribunale di Asti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 30 marzo 2018, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice riconosciuto le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 39334/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris