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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23739/2026

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icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona deilegali rappresentanti, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente -Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.A., Rappresentanza per l’Italia, in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti MariachiaraBrunetti e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2774/2024pubblicata in data 22 ottobre 2024udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo del ricorso principale e il rigetto e/o la declaratoriad’inammissibilità dei restanti;udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.A., avv.Mariachiara Brunetti1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazionedella sentenza n. 2774/24, del 22 ottobre 2024, della Corte d’appellodi Milano, che - respingendone il gravame, esperito in via principale,avverso la sentenza n. 9130/23, del 16 novembre 2023, del TribunaleNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026di Milano - ha, per quanto qui ancora d’interesse, confermato lacondanna del medesimo a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] deirigettandone, invece, le domande proposte nei confronti della societàAIG [OSCURATO:PERSONA] S.A. (d’ora in poi, “AIG”) e di [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA],avendo deciso di ristrutturare il proprio studio dentistico, ebbe arivolgersi a tale scopo alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,affidandole anche l’installazione di un impianto di riscaldamento-condizionamento; individuato dalla suddetta società l’apparecchioritenuto idoneo allo scopo, essa - dopo aver incaricato l’Arch.

Stefanoeseguire le opere, concludendo i lavori nel febbraio 2016.

AvendoBarbara [OSCURATO:PERSONA] lamentato il malfunzionamento dell’impianto, tanto cheil Fusi, il 16 dicembre 2016, prima ancora di qualsivoglia richiestarisarcitoria, denunciava l’accaduto alla propria assicuratrice AIG EuropeS.A., la [OSCURATO:PERSONA] decideva di sostituire lo stessoe, con lettera del 22 dicembre 2016, già proponeva marca e modellodi quello nuovo; tuttavia, neanche questo si rivelava idoneo a risolverel’inconveniente, risultando rumoroso a causa dell’errore della Varacallinell’installazione senza cuscinetti antivibranti.

Fallite le trattative per ladefinizione stragiudiziale della vertenza e dopo che il Fusi - presocontatto con la propria assicuratrice - veniva indotto da un incaricatodella stessa, [OSCURATO:PERSONA], a riconoscere il proprio errore, in occasionedel primo sopralluogo effettuato, in data 11 gennaio 2017, per unacomposizione bonaria della controversia, si faceva luogo alprocedimento di accertamento tecnico preventivo, all’esito del qualetutti i consulenti tecnici convenivano con quello d’ufficio circa gliinterventi necessari per la sistemazione dell’impianto e sui relativiNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026costi, senza tuttavia raggiungere un accordo sulla ripartizione deglistessi.Veniva introdotto, pertanto, da [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di merito,finalizzato alla risoluzione del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] TermoIdraulica dei [OSCURATO:SOCIETA] e all’affermazione di responsabilità sia dellastessa che del Fusi.[OSCURATO:PERSONA], autorizzata ad agire in manleva verso la propriaassicuratrice, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “Axa”),chiedeva la condanna dell’odierno ricorrente a manlevarla e tenerlaindenne da ogni importo che fosse stata condannata a pagareall’attrice, mentre il Fusi, a propria volta, veniva autorizzato a chiamarein giudizio la propria assicuratrice e il Vignini.La causa veniva istruita mediante prova per testi e per interpello,nonché attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, laquale, secondo quanto evidenziato dal ricorrente, accertava lacorresponsabilità, per la sussistenza di vizi e difetti di “carattere siaesecutivo che progettuale”, nella pari misura del 50% in capo tanto allostesso che alla Varacalli.Il giudice di primo grado, dichiarato parzialmente risolto il contrattointercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la Varacalli, condannava quest’ultima -e, per essa, l’assicuratrice Axa, essendo stata accolta la domanda dimanleva - a risarcire il danno cagionato all’attrice, liquidato in €24.659,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;condannava, altresì, il Fusi - del quale riconosceva la responsabilità inragione di un errore commesso in sede di progettazione, consistito nelsottodimensionamento dell’impianto, ritenuto causa del suomalfunzionamento - a pagare alla Varacalli l’importo di € 43.461,80,anch’esso maggiorato di interessi e rivalutazione, respingendo, invece,le domande dell’odierno ricorrente nei confronti di AIG e del Vignini.Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026Il Tribunale fondava la decisione sul rilievo della sussistenza -quanto alla pretesa dell’odierno ricorrente di essere manlevato dallapropria assicuratrice - dell’ipotesi di esclusione della coperturacostituita dall’ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato;veniva, altresì, negato che [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi unincaricato di AIG munito di poteri di rappresentanza, trattandosi di unsemplice perito, sicché le dichiarazioni relative alla operatività dellapolizza - rese dallo stesso in occasione del sopralluogo dell’11 gennaio2017 - non potevano assumere alcun valore vincolante per la societàassicuratrice, né determinare alcuna responsabilità per lo stesso perito,i cui limitati poteri erano noti al Fusi.

Quanto, infine all’importo, al cuipagamento veniva condannato l’odierno ricorrente, esso risultavasommando la predetta cifra di € 24.659,36, posta - come detto - acarico della Varacalli, più gli ulteriori costi da essa sostenuti per effettodell’errore progettuale del professionista, ovvero: quelli relativi allafornitura e installazione del secondo macchinario in sostituzione delprimo, peraltro mai pagato dall’attrice (costo pari a € 9.551,00),nonché le spese di assistenza legale e di consulenza tecnica di partesopportate dalla suddetta società nel procedimento di accertamentotecnico preventivo, corrispondenti, rispettivamente, a € 2.866,16 e €5.895,28.2.

Avverso la suddetta sentenza veniva esperito gravame in viaprincipale, per quanto qui ancora d’interesse, da [OSCURATO:PERSONA] e ilgiudice d’appello lo respingeva, al pari di quelli incidentali (non piùrilevanti nella presente sede) proposti da [OSCURATO:PERSONA], dalla Varacallie da Axa.I giudici di secondo grado confermavano la condannadell’appaltatore a risarcire la committente e la condanna del progettistaa manlevare l’appaltatore; rigettava la domanda di garanzia svolta dalprogettista, in virtù della clausola di polizza di cui all’art. 6.3 cheNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026prevedeva ‹‹È condizione essenziale per la copertura assicurativa ilfatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcunaresponsabilità››.3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.A.resistono con autonomi controricorsi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hannosvolto attività difensiva in questa sede.4.

La trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del30 settembre 2025, in vista della quale il Procuratore Generale pressoquesta Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta e tutte le parti hannodepositato memoria.4.1.

All’esito della camera di consiglio il Collegio, con ordinanzainterlocutoria n. 2452/2026, pubblicata il 5 febbraio 2026, ha rinviatola causa a nuovo ruolo, ritenendo opportuno, ai sensi degli artt. 101,secondo comma, secondo periodo, nonché dell’art. 384 cod. proc. civ.,sottoporre alle parti questioni di diritto rilevabili d’ufficio, sulla base dielementi già acquisiti, vertenti su potenziali profili di nullità dellaclausola di cui all’art. 6.3 della polizza assicurativa (che sancisce ladecadenza dalla copertura assicurativa in caso di ammissione diresponsabilità da parte dell’assicurato).Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] S.A. hanno depositato memoria ex art.384 cod. proc. civ.4.2.

Fissata nuovamente la pubblica udienza, il Procuratoregenerale ha depositato conclusioni scritte e tutte le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denunzia, ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art.166 cod. assicurazioni.

La sentenza impugnata è censurata là dove haNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026escluso la nullità dell’art. 6.3 della polizza assicurativa, pur mancando,a dire del ricorrente, un’approvazione specifica, non essendo stata taleclausola firmata da esso Fusi ed essendo inidoneo il richiamo genericoin sede di firma del contratto.

Il giudice d’appello, ad avviso delricorrente, avrebbe dovuto dare seguito al principio, enunciato daquesta Corte, in base al quale l’esigenza di specificità e separatezzaimposta dall’art. 1341 cod. civ.

“richiede, oltre alla sottoscrizioneseparata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitarel’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a luisfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate”.Sotto diverso profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata làdove afferma che “dopo i citati paragrafi è stata inserita la seguenteavvertenza: «Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, sirichiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto,nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri acarico del contraente e/o dell’assicurato»”.

Tale affermazione viola -secondo il ricorrente - il suddetto art. 166 cod. ass., a mente del quale“le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzieovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportatemediante caratteri di particolare evidenza”, dal momento che, nel casodi specie, “la decadenza per ammissione di responsabilità (art. 6.3) èpriva di qualsivoglia evidenziazione”.2.

Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. - violazione dell’art. 2 Cost. per abuso del diritto da partedi AIG.Sul presupposto che il criterio della buona fede sia “lo strumento adisposizione del Giudice” - utilizzabile pure “ex officio” - “per controllareanche in senso modificativo od integrativo lo statuto negoziale, infunzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi,soprattutto in casi come quello di specie caratterizzati da un forteNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026squilibrio tra le posizioni contrattuali”, il ricorrente sostiene che, purritenendo che il citato art. 6.3 preveda una decadenza, l’esercizio daparte dell’assicuratore del diritto di avvalersene presenterebbecarattere abusivo.

L’ammissione di responsabilità sarebbe stata indottadal Vignini, ovvero da un incaricato della società assicuratrice, la quale,oltretutto, aveva continuato a condurre le trattative stragiudiziali,arrivando anche ad offrire una somma alla danneggiata, salvo poiinvocare l’inoperatività della polizza quando era stata convenuta nelgiudizio di merito, e non pure nel procedimento di accertamento tecnicopreventivo.Infine, si evidenzia che la clausola contrattuale sulla decadenzadalla copertura in caso di assunzione di responsabilità “è dettata dallacomprensibile esigenza delle assicurazioni di cautelarsi rispetto acomportamenti avventati o fraudolenti degli assicurati”, sicchéinterpretarla e utilizzarla strumentalmente, come ha fatto AIG, “pernegare la copertura a chi ha fatto affidamento sulla dichiarazione delperito inviato dalla Compagnia, determina violazione degli obblighi dibuona fede e solidarietà sociale.3.

Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ. - ‹‹travisamento della tempestiva allegazione dellaresponsabilità di AIG per fatto dell’ausiliario››.Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato violazionedell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’avvenuta deduzione inappello della responsabilità dell’assicuratore per fatto dell’ausiliario(nella specie, il Vignini), ex art. 1228 cod. civ., essendo stata invecepromossa in primo grado, nei confronti di AIG, domanda di manleva.Secondo la Corte ambrosiana, infatti, sarebbe stato mutato sia “il titolodell’obbligo di garanzia dell’assicuratore”, sia il “petitum” (passandosi“dall’obbligo contrattuale d’indennizzo all’obbligo risarcitorio per fattodegli ausiliari”).

Assume, per contro, il ricorrente che non vi sarebbeNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026stato alcun mutamento di “petitum”, rimasto sempre eguale (larichiesta di condanna di AIG a manlevare e tenere indenne esso Fusida ogni conseguenza pregiudizievole, nonché, in via di subordine, perl’ipotesi di rigetto di tale domanda, a condannare il Vignini amanlevarlo), essendosi proceduto in appello, solo per maggiorchiarezza, ad una puntualizzazione.

Parimenti invariata sarebberimasta la “causa petendi”, assumendo [OSCURATO:PERSONA] di non aver “mailimitato la propria domanda nei confronti di AIG «in virtù del contrattoassicurativo»”, avendo, anzi, sin dalla chiamata di terzo, “invocato ilcomportamento dell’ausiliario”, deducendo che il Vignini “ha [aveva]agito in nome e per conto della società AIG, in forza dei poteri che glisono [erano] stati conferiti”, sicché su di essa “dovranno ricadere leconseguenze dell’operato del proprio perito”; così ipotizzando iltravisamento degli atti di causa.4.

Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. - ‹‹violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. nelladeclaratoria di novità della domanda nel secondo motivo d’appello››.Si censura il medesimo passaggio della sentenza d’appello, giàoggetto di impugnazione con il terzo motivo del presente ricorso.

Inparticolare, sul presupposto per cui, “se l’attore invoca a fondamentodella propria pretesa una norma ulteriore rispetto a quella richiamataprecedentemente, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciònon determina alcuna mutatio libelli” (e ciò perché “il mutamento delladomanda suppone il mutamento del corrispondente diritto, non dellasua mera qualificazione in iure”), il ricorrente censura, per violazionedegli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., la decisione del giudice d’appellodi ritenere nuova la pretesa di veder condannata AIG ai sensi dell’art.1228 cod. civ., per fatto del proprio perito.Secondo il ricorrente, la Corte milanese avrebbe “violato i principiregolatori del giusto processo, omettendo di pronunciarsi su tale profiloNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026che aveva carattere decisivo”, poiché avrebbe portato alla condannadell’assicuratrice a manlevare integralmente esso Fusi, sicché l’omessapronuncia su tale profilo della domanda avrebbe, dunque, comportatola nullità della sentenza.5.

Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. - violazione degli artt. 1176 e 2043 cod. civ. sullaresponsabilità del Vignini.Si censura la sentenza impugnata per aver escluso ogni responsabilitàdel Vignini, del quale ha negato la qualifica di liquidatore di AIG,evidenziando, inoltre, che il medesimo, in occasione del sopralluogodell’11 gennaio 2017, si era “limitato a confermare «la coperturaassicurativa dei danni a terzi derivanti dall’operato professionale delsig.

Fusi», ovvero l’esistenza della polizza assicurativa perresponsabilità professionale”, mentre “non è stato dimostrato in alcunmodo” - conclude il giudice d’appello - “che l’Ing.

Vignini abbiasuggerito all’appellante di assumersi la responsabilità per ilsottodimensionamento dell’impianto progettato garantendo ilpagamento dei danni da parte dell’assicuratore”.Rileva, per contro, il ricorrente che il Vignini, a prescindere dallaqualifica di liquidatore, era comunque un incaricato di AIG, il quale,pertanto, nel riconoscere la responsabilità di esso Fusi (come emergedal verbale redatto all’esito del sopralluogo dell’11 gennaio 2017) ebbea farlo “incautamente”, non avendo fatto “nulla per dissuadere dalfirmarlo a sua volta il Fusi”, il quale, a propria volta, ha nutrito“legittimo affidamento sulla presenza del Vignini, esperto in materia,illudendosi di poter così risolvere la situazione”.

In questo modo,dunque, il Vignini avrebbe “violato l’obbligo di diligenza qualificata delprofessionista di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ.”, dovendo così“rispondere dei danni arrecati ingiustamente a Fusi per il suo fattoNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026colposo (anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 2043cod. civ., totalmente trascurato nell’impugnata sentenza)”.6.

Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. - violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. ‹‹peromessa o apparente motivazione sul discostamento dalle risultanzedella CTU››, che aveva quantificato nella pari misura del 50% le quotedi responsabilità, per i danni cagionati all’attrice, della Varacalli edell’Arch.

Fusi.Si censura, in particolare, la sentenza impugnata là dove affermaessere “irrilevanti” le considerazioni esposte dal CTU, e ciòconsiderando - evidenzia il giudice d’appello - “che nel caso di specienon si controverte sulla presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate,bensì su di un errore di progettazione che si colloca a montedell’esecuzione degli interventi (eseguiti a regola d’arte) e che èimputabile al solo Fusi”.

Tale motivazione, secondo il ricorrente, “èapodittica e meramente apparente, oblitera le conclusioni del CTU (ele sue spiegazioni sugli errori anche esecutivi commessi da Varacalli)”,sicché, “non a caso, il giudicante non è in grado di richiamare alcunaprova” per sostenere che tale società - come, invece, si legge insentenza - non avesse “le competenze per redigere il progetto” e “pervalutare il corretto dimensionamento” dell’apparecchio installato,dimostrando, semmai, le prove acquisite l’esatto contrario.7.

Il settimo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. - ‹‹violazione degli artt. 1227, 1667 e 2055 cod. civ.sulla responsabilità dell’appaltatore››.

Si censura la sentenzaimpugnata nella medesima parte già oggetto del motivo che precede,assumendo, in questo caso, che la Corte ambrosiana - disattendendoimmotivatamente le conclusioni del CTU e dunque esentando da colpala Varacalli, imputata ogni responsabilità al progettista - sarebbeincorsa, oltre che nel vizio di motivazione, nella violazione delle normeNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026indicate in rubrica, “costantemente interpretate nel senso diriconoscere l’obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà delprogetto”.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,rammenta il ricorrente, “l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera aregola d’arte”, sicché, pure nel caso in cui “egli si attenga alle previsionidel progetto altrui”, può, comunque, “essere ritenuto responsabile peri vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioniricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché laprestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione deglieventuali errori del progetto”.8.

L’ottavo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ. - ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 1453-1458 cod.civ. (da cui derivava l’obbligo di restituzione dei macchinari) e 1223cod. civ.››.

Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata -sebbene per effetto della parziale risoluzione del contratto di appalto ein ragione dell’effetto restitutorio, conseguente allo scioglimento delvincolo contrattuale, il primo dei due macchinari fosse tornato nelladisponibilità della Varacalli, mentre il secondo risultasse indebitamentetrattenuto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa “smaltito” - abbia posto asuo carico, tra i danni dai quali tenere indenne detta società, il costo dientrambi tali macchinari.

Evidenzia che tale esito, peraltro, risultaraggiunto malgrado l’avvenuta restituzione del primo macchinarioimpedisse di prospettare il suo costo come “perdita subita” dallaVaracalli, ex art. 1223 cod. civ., così come l’esistenza, in capo ad essa,di un diritto ad ottenere in restituzione anche il secondo macchinarioimpedisse di ritenere che il mancato esercizio dello stesso, da parte deltitolare, potesse costituire un costo da porre a carico di esso ricorrente.9.

Il nono motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ. - ‹‹omessa motivazione su istanze istruttorie ritualmenteformulate e determinanti per la decisione››.Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026Si contesta alla Corte milanese di non aver ammesso - come giàaveva fatto il primo giudice - il capitolo di prova, ritenuto, “irrilevante”,volto a dimostrare che il Vignini avesse concordato con l’allora legaledi [OSCURATO:PERSONA] quanto verbalizzato il giorno 11 gennaio 2017, salvopoi ritenere non raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse indottoesso Fusi ad “assumersi la responsabilità del sottodimensionamentodell’impianto”.

Il motivo censura, altresì, la decisione di ritenereirrilevanti i capitoli di prova relativi alle perplessità manifestate da essogiacché esse avrebbero corroborato le conclusioni del CTU circa la pariresponsabilità di entrambi tali soggetti.10.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 2452/2026, questa Corte hasottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc.civ., potenziali profili di nullità della clausola di cui all’art. 6.3 delcontratto (che prevede: “E’ condizione essenziale per la coperturaassicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcunaresponsabilità”), rilevabili d’ufficio, vale a dire se essa debbaconsiderarsi affetta da nullità, perché: i) sottoscritta in spregio a normaimperativa, dato che costringe, per evitare la conseguenza della perditadel diritto all’indennizzo, l’assicurato ad una condotta, quale lanegazione della propria responsabilità invece sussistente, daqualificarsi contraria agli obblighi di buona fede, ex art. 1375 cod. civ,nonché di salvataggio, ex art. 1914 cod. civ., così esponendol’assicurato al rischio di dover pagare interessi di mora; ii) ricollega laperdita del diritto all’indennizzo ad un comportamento che rimane privodi effetti per l’assicuratore, dato che la confessione dell’assicurato -persino nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta versol’assicuratore - non ha valore di piena prova nei confronti nédell’assicurato, né dell’assicuratore (cfr. Cass. Sez.

U, 05/05/2006, n.10311 e successive conformi).Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/202611.

Va dichiarata la nullità della clausola.11.1.

La disamina della questione sollevata d’ufficio impone alcunepreliminari considerazioni.L’assicurazione della responsabilità civile nacque per ultima fra leassicurazioni danni (alla fine dell’Ottocento).

Alla sua nascita ostaval’idea millenaria che il risarcimento del danno avesse lo scopo di punireil responsabile.

Non si ammetteva perciò che taluno potesse sottrarsialle conseguenze del fatto illecito assicurandosi, perché ciò avrebbeconsentito “un incentivo all’incuria e alla negligenza”.Quando l’esigenza di produrre divenne più forte dell’esigenza di punire,ovvero con la seconda rivoluzione industriale, comparvero le primeassicurazioni della responsabilità civile, ma concepite secondo loschema “chiuso” dell’accollo interno: vale a dire che il risarcimento deldanneggiato era considerato un accidente da evitare, non una finalitàda conseguire.

Tale opinione era corroborata dall’art. 434 cod. comm.che escludeva l’assicurabilità dei danni causati con colpadell’assicurato.Le clausole che prevedevano la decadenza dell’assicurato cheavesse ammesso la propria colpa sorsero in quella temperie culturale:ovvero il ritenere “immorale” l’assicurazione della responsabilità civile.Tali clausole furono però sin da subito al centro di accanite dispute: alpunto che in Germania dovette intervenire il legislatore per affermarnela validità (§ 154 VVG – [OSCURATO:PERSONA]), mentre in[OSCURATO:DATA_NASCITA], in Gaz. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]), poiché costringeval’assicurato a “fuorviare la giustizia, dissimulare la verità, renderetestimonianze inesatte, provocare la condanna ad un innocente eprivare le vittime del risarcimento” (App.

Besançon, 11.2.1930, in Gaz.[OSCURATO:PERSONA], 1932, II, 871).Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026Con l’avvento del codice del 1942 le suddette clausole sonodivenute palesemente nulle per contrarietà all’ordine pubblico, comemesso da tempo in evidenza da autorevole dottrina.11.2.

La suddetta clausola, infatti, prevedendo la decadenza daldiritto all’indennizzo nel caso in cui l’assicurato ammetta la propriaresponsabilità, determina i seguenti effetti:- costringe il responsabile a negare la propria responsabilità, inviolazione del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art.1375 c.c.);- espone l’assicurato alle conseguenze della mora, i cui effettipotrebbero comportare il lievitare del debito oltre il massimaleassicurato;- costringe di conseguenza l’assicurato a violare l’obbligo disalvataggio di cui all’art. 1914 c.c.;- e tutto ciò senza utilità per l’assicuratore, cui non è opponibile laconfessione dell’assicurato.11.3.

Con riguardo al primo degli effetti sopra indicati, è sufficienteosservare che la clausola, pretendendo che l’assicurato neghi la propriaresponsabilità, pur quando essa sia evidente, impone allo stesso ditenere una condotta palesemente contraria ai principi inderogabili dicorrettezza e buona fede, dal momento che l’intero sistema del dirittodelle obbligazioni è connotato dalla regola per cui il debitore è tenutoad ammettere correttamente e a adempiere sollecitamente la propriaobbligazione, e non a negarla.Al riguardo è utile rammentare che l’obbligo di buona fede èespressione del principio di solidarietà contrattuale che si declina intermini di lealtà del comportamento e di salvaguardia degli altruiinteressi, cioè come tutela degli interessi della controparte.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in particolare, ilprincipio di correttezza e buona fede, il quale, secondo la RelazioneNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026ministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore laconsiderazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore ilgiusto riguardo all'interesse del creditore», deve essere inteso in sensooggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art.2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la suarilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ildovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, aprescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quantoespressamente stabilito da singole norme di legge (ex multis, Cass.Sez.

U, 25/11/2008, n. 28056; Cass., sez. 3, 02/04/2021, n. 9200;Cass., sez. 3, 10/11/2010, n. 22819; Cass., sez. 3, 10/11/2010, n.22819; Cass., sez. 3, 18/09/2009, n. 20106; Cass., sez. 3,04/05/2009, n. 10182; Cass., sez.

U, 25/11/2008, n. 28056; Cass.,sez. 1, 06/08/2008, n. 21250; Cass., sez. 1, 27/10/2006, n. 23273).Come già chiarito da questa Corte, i principi di correttezza e buonafede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degliobblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrappostiinteressi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono aciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamenteprevisti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gliinteressi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono algiudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sulcontenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equocontemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimerel'abuso del diritto (Cass., sez. 2, 10/01/2025, n. 656).Tanto consente di superare le considerazioni svolte dal ProcuratoreGenerale nelle sue conclusioni scritte, laddove sostiene che non possaessere dichiarata la nullità della clausola de qua per il combinatodisposto degli artt. 1418 e 1375 c.c., considerato che “l’osservanza delNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026principio di correttezza e buona fede non viene in rilievo nel momentogenetico della conclusione del contratto”.

Piuttosto, l’inquadramentodella buona fede quale diretta espressione del dovere costituzionale disolidarietà sociale, che quale disposizione di rango costituzionalecostituisce norma imperativa, porta a ritenere che essa assurge astrumento di controllo dell’equilibrio del rapporto contrattuale e qualelimite generale all’esercizio dell’autonomia privata, volto proprio acontenere eventuali abusi mediante l’unico rimedio possibile dellanullità della clausola, tenuto conto che la violazione che qui viene inrilievo attiene al contenuto del contratto.Alla luce, pertanto, del rilievo che il principio di buona fedeoggettiva costituisce un criterio legale di determinazione dellaprestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzionedella sua conformazione all’interesse creditorio, deve ritenersi che lapattuizione negoziale in esame sia affetta da nullità, per violazionedegli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dal momento che non si puòcostringere nessuno a dichiarare il falso o tacere il vero per conservarela prestazione contrattuale.Difatti, la clausola qui in contestazione, imponendo all’assicurato discegliere se negare la sua responsabilità, ma conservando il dirittoall’indennizzo, oppure se ammettere la responsabilità ove sussistente,così perdendo l’indennizzo, incentiva proprio l’adozione di condotte chesono palesemente in contrasto con i doveri costituzionali di solidarietàsociale.12.

Anche l’altro profilo di nullità rilevato ex officio da questa Corte,concernente la contrarietà della clausola in esame agli obblighi disalvataggio sanciti dall’art. 1914 cod. civ., è fondato.In base a tale ultima disposizione, il danneggiante assicurato,anche nell’ambito dell’azione promossa nei suoi confronti daldanneggiato, ha l’obbligo (ex art. 1914 c.c.) di compiere quanto gli èNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinatonell’an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia.È stato chiarito che «mentre il dovere di evitare il danno siconcretizza in un contegno commissivo od omissivo che si collocautilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno,valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un’azioneod omissione che, inserendosi nella serie causale successiva alverificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore» (Cass.,sez. 3, 21/07/2016, n. 14992).

Si è pure spiegato che l’obbligo disalvataggio consiste anche nel dovere del danneggiante assicurato diastenersi dal resistere nel giudizio promosso contro di lui dal terzodanneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio(cfr. Cass., sez. 3, 19/03/2015, n. 5479; Cass., sez. 3, 23/04/2025, n10725).Ebbene, prevedere che l’assicurato non possa ammettere la propriaresponsabilità, impedisce allo stesso di adempiere gli obblighi posti asuo carico dal richiamato art. 1914 cod. civ. e lo induce, al fine dievitare la decadenza dalla copertura assicurativa, a resisteretemerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, in tal modoesponendo lo stesso assicurato anche alle conseguenze della mora, chepuò comportare il lievitare del debito oltre il massimale assicurato.Considerato che l’art. 1914 è una norma di ordine pubblico, laclausola in questione deve reputarsi nulla perché introduce unadisciplina pattizia che si pone in contrasto con la disciplina legale.13.

A tanto deve aggiungersi che la clausola di cui si discutericollega la perdita del diritto all’indennizzo ad un comportamento cherimane privo di effetti per l’assicuratore.Come è stato già chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.10311 del 2006, la dichiarazione confessoria resa dal responsabile deldanno non ha valore di piena prova – persino nel caso in cui ilNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026danneggiato abbia azione diretta verso l’assicuratore - nei confrontidell’assicurato, ma nemmeno nei confronti dell’assicuratore, ed èliberamente apprezzata dal giudice.Non potendo l’assicuratore essere in alcun modo pregiudicato dallaconfessione dell’assicurato, è evidente che la clausola di cui all’art. 6.3.fa discendere la perdita del diritto all’indennizzo da un comportamentoche non può produrre alcun effetto negativo per la societàassicuratrice.14.

La rilevata nullità della clausola consente di dichiarare assorbitiil primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il nono motivo.15.

Il sesto motivo è infondato.Non è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione, in quanto leargomentazioni che sorreggono il decisum, seppure non confacenti alleesigenze della parte ricorrente, illustrano in modo chiaro ed esaustivoil percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello per addivenireal proprio convincimento (Cass., sez.

U, 03/11/2016, n. 22232).La motivazione della sentenza impugnata, rendendo percepibile ilfondamento della decisione, non incorre dunque in una di quelle gravianomalie argomentative individuate dalle Sezioni Unite con le notesentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, non ponendosi al di sotto del cd.“minimo costituzionale”.Difatti, il giudice d’appello ha adeguatamente spiegato che non sicontroverte, nella specie, di vizi e difetti delle opere realizzate, ma si èin presenza di un errore di progettazione ─ che si colloca a monte degliinterventi eseguiti a regola d’arte ─ imputabile al solo odiernoricorrente.

Ha, pertanto, chiarito le ragioni per le quali si è discostatodalle conclusioni del c.t.u., che aveva riconosciuto una responsabilità acarico del [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 50% ciascuno, e per lequali doveva, invece, affermarsi che il Fusi fosse tenuto a manlevareintegralmente l’appaltatore.Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026La motivazione è, peraltro, anche conforme a diritto, poggiandosulla ratio che, nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] (committente) e [OSCURATO:PERSONA] TermoIdraulica (appaltatrice), quest’ultima rispondeva di tutti i danniderivanti dal mancato funzionamento dell’impianto installato, ancorchédovuto esclusivamente ad un errore progettuale, ‹‹poiché a termini dicontratto ha assunto l’onere di acquisire – tramite un soggetto terzo –il progetto delle opere da realizzare, con ciò assumendo su di sé anchela responsabilità per la progettazione dell’intervento››.16.

Anche il settimo motivo è infondato.Si premette che la Corte d’appello ha accertato, in fatto, che traIdro [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore) e l’odierno ricorrente (progettista)esisteva un contratto autonomo (distinto da quello di appalto intercorsotra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) e che, nell’ambito di tale rapporto, la IdroTermo era committente (pag. 40 della motivazione della sentenzaimpugnata).Dovendo il rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Fusi esserequalificato quale contratto d’opera, avendo la prima incaricato ilsecondo di predisporre il progetto dell’impianto, la committente nonera obbligata a verificare la correttezza tecnica delle scelte operate dalprogettista.Nel contratto d’opera, il professionista è autonomo nell’esecuzionedella prestazione e risponde dei difetti dell’opera: il committente nonè, pertanto, tenuto a controllare la bontà della prestazione.L’obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto sussistenei soli confronti del committente (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]), ma non neiconfronti del professionista dallo stesso incaricato di eseguire ilprogetto.

Infatti, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilitàcontrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’interagaranzia, nei soli confronti del committente, per imperfezioni e viziNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’opera (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24567; Cass., sez. 1,25/03/2022, n. 9733; Cass., sez. 1, 26/02/2020, n. 5144).Essendo l’errore progettuale imputabile esclusivamente al Fusi,come accertato nel giudizio di merito, del tutto correttamente la Corteterritoriale, a fronte dell’accertato inadempimento del professionista,ha legittimamente ritenuto quest’ultimo obbligato a manlevareintegralmente la committente [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata non ha dunque violato l’art. 2055 c.c., chetrova applicazione se il fatto dannoso è imputabile a più persone, nél’art. 1227 c.c., perché manca il requisito della colpa del danneggiato,né ancora l’art. 1667 cod. civ., considerato che il rapporto conclusodalla [OSCURATO:PERSONA] con il Fusi, alla stregua della ricostruzione fattualeoperata dal giudice di merito, non può essere qualificato qualecontratto di appalto.17.

Fondato è invece l’ottavo motivo.La Corte di merito ha rilevato che il danno patito dalla appaltatrice/committente, ad essa causato dall’errore progettuale ascrivibile al Fusi,doveva essere rapportato al costo dei due condizionatori inutilmenteacquistati ed installati presso l’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] (v.pag. 40 della motivazione della sentenza).In particolare, quanto all’ammontare dei danni, la Corte d’appelloha osservato che: ‹‹contrariamente a quanto asserito dal Fusi,giustamente il Tribunale ha posto a suo carico il costo di entrambi imacchinari perché quanto al Daikin questo è stato pagato dalla Palmama poi [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al risarcimento/restituzione delmedesimo importo a favore della stessa, per cui il Fusi in virtù dellasua responsabilità è tenuto al rimborso; quanto al macchinarioMitsubishi, è stato scelto dal Fusi, come acclarato dal CTU, non è statopagato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa è stato rottamato o comunque non èmai stato restituito alla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il relativo costoNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026(comprensivo della manodopera) è rimasto a carico di [OSCURATO:PERSONA] edeve parimenti essere risarcito all’appaltatore…››.Nella liquidazione del danno, in virtù del principio della compensatiolucri cum damno, la Corte d’appello avrebbe, tuttavia, dovuto tenereconto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per effetto della risoluzionedel contratto d’appalto concluso con la [OSCURATO:PERSONA], era virtualmenterientrata in possesso dei due condizionatori.Tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione, aisensi dell’art. 1223 c.c.; e la Corte territoriale avrebbe potutoescluderne la rilevanza solo nel caso in cui fosse stata raggiunta laprova – il cui onere gravava su [OSCURATO:PERSONA] – dell’incolpevoleimpossibilità di ottenerne la restituzione, oppure dell’impossibilità dirivenderli o ancora della loro totale perdita di valore.In difetto di una tale prova, che non risulta offerta, la sentenzaimpugnata ha dunque errato nell’imputare al Fusi il risarcimento deldanno derivante dall’acquisto di entrambi i macchinari.La sentenza impugnata, pertanto, sul punto deve essere cassata.18.

In definitiva, va dichiarata la nullità della clausola di cui al punto6.3 delle condizioni generali di polizza, con assorbimento del primo, delsecondo, del terzo, quarto, quinto e nono motivo; va accolto l’ottavomotivo, rigettati i restanti, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata con rinvio alla competente Corte d’appello per nuovoesame in relazione alla censura accolta.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della clausola dicui all’art. 6.3. della polizza assicurativa, con assorbimento del primo,Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del nono motivo;accoglie l’ottavo motivo e rigetta il sesto ed il settimo, e, per l’effetto,cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona deilegali rappresentanti, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente -Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.A., Rappresentanza per l’Italia, in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti MariachiaraBrunetti e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2774/2024pubblicata in data 22 ottobre 2024udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo del ricorso principale e il rigetto e/o la declaratoriad’inammissibilità dei restanti;udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.A., avv.Mariachiara Brunetti1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazionedella sentenza n. 2774/24, del 22 ottobre 2024, della Corte d’appellodi Milano, che - respingendone il gravame, esperito in via principale,avverso la sentenza n. 9130/23, del 16 novembre 2023, del TribunaleNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026di Milano - ha, per quanto qui ancora d’interesse, confermato lacondanna del medesimo a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] deirigettandone, invece, le domande proposte nei confronti della societàAIG [OSCURATO:PERSONA] S.A. (d’ora in poi, “AIG”) e di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA],avendo deciso di ristrutturare il proprio studio dentistico, ebbe arivolgersi a tale scopo alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,affidandole anche l’installazione di un impianto di riscaldamento-condizionamento; individuato dalla suddetta società l’apparecchioritenuto idoneo allo scopo, essa - dopo aver incaricato l’Arch. Stefanoeseguire le opere, concludendo i lavori nel febbraio 2016. AvendoBarbara [OSCURATO:PERSONA] lamentato il malfunzionamento dell’impianto, tanto cheil Fusi, il 16 dicembre 2016, prima ancora di qualsivoglia richiestarisarcitoria, denunciava l’accaduto alla propria assicuratrice AIG EuropeS.A., la [OSCURATO:PERSONA] decideva di sostituire lo stessoe, con lettera del 22 dicembre 2016, già proponeva marca e modellodi quello nuovo; tuttavia, neanche questo si rivelava idoneo a risolverel’inconveniente, risultando rumoroso a causa dell’errore della Varacallinell’installazione senza cuscinetti antivibranti. Fallite le trattative per ladefinizione stragiudiziale della vertenza e dopo che il Fusi - presocontatto con la propria assicuratrice - veniva indotto da un incaricatodella stessa, [OSCURATO:PERSONA], a riconoscere il proprio errore, in occasionedel primo sopralluogo effettuato, in data 11 gennaio 2017, per unacomposizione bonaria della controversia, si faceva luogo alprocedimento di accertamento tecnico preventivo, all’esito del qualetutti i consulenti tecnici convenivano con quello d’ufficio circa gliinterventi necessari per la sistemazione dell’impianto e sui relativiNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026costi, senza tuttavia raggiungere un accordo sulla ripartizione deglistessi.Veniva introdotto, pertanto, da [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di merito,finalizzato alla risoluzione del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] TermoIdraulica dei [OSCURATO:SOCIETA] e all’affermazione di responsabilità sia dellastessa che del Fusi.[OSCURATO:PERSONA], autorizzata ad agire in manleva verso la propriaassicuratrice, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “Axa”),chiedeva la condanna dell’odierno ricorrente a manlevarla e tenerlaindenne da ogni importo che fosse stata condannata a pagareall’attrice, mentre il Fusi, a propria volta, veniva autorizzato a chiamarein giudizio la propria assicuratrice e il Vignini.La causa veniva istruita mediante prova per testi e per interpello,nonché attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, laquale, secondo quanto evidenziato dal ricorrente, accertava lacorresponsabilità, per la sussistenza di vizi e difetti di “carattere siaesecutivo che progettuale”, nella pari misura del 50% in capo tanto allostesso che alla Varacalli.Il giudice di primo grado, dichiarato parzialmente risolto il contrattointercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la Varacalli, condannava quest’ultima -e, per essa, l’assicuratrice Axa, essendo stata accolta la domanda dimanleva - a risarcire il danno cagionato all’attrice, liquidato in €24.659,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;condannava, altresì, il Fusi - del quale riconosceva la responsabilità inragione di un errore commesso in sede di progettazione, consistito nelsottodimensionamento dell’impianto, ritenuto causa del suomalfunzionamento - a pagare alla Varacalli l’importo di € 43.461,80,anch’esso maggiorato di interessi e rivalutazione, respingendo, invece,le domande dell’odierno ricorrente nei confronti di AIG e del Vignini.Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026Il Tribunale fondava la decisione sul rilievo della sussistenza -quanto alla pretesa dell’odierno ricorrente di essere manlevato dallapropria assicuratrice - dell’ipotesi di esclusione della coperturacostituita dall’ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato;veniva, altresì, negato che [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi unincaricato di AIG munito di poteri di rappresentanza, trattandosi di unsemplice perito, sicché le dichiarazioni relative alla operatività dellapolizza - rese dallo stesso in occasione del sopralluogo dell’11 gennaio2017 - non potevano assumere alcun valore vincolante per la societàassicuratrice, né determinare alcuna responsabilità per lo stesso perito,i cui limitati poteri erano noti al Fusi. Quanto, infine all’importo, al cuipagamento veniva condannato l’odierno ricorrente, esso risultavasommando la predetta cifra di € 24.659,36, posta - come detto - acarico della Varacalli, più gli ulteriori costi da essa sostenuti per effettodell’errore progettuale del professionista, ovvero: quelli relativi allafornitura e installazione del secondo macchinario in sostituzione delprimo, peraltro mai pagato dall’attrice (costo pari a € 9.551,00),nonché le spese di assistenza legale e di consulenza tecnica di partesopportate dalla suddetta società nel procedimento di accertamentotecnico preventivo, corrispondenti, rispettivamente, a € 2.866,16 e €5.895,28.2. Avverso la suddetta sentenza veniva esperito gravame in viaprincipale, per quanto qui ancora d’interesse, da [OSCURATO:PERSONA] e ilgiudice d’appello lo respingeva, al pari di quelli incidentali (non piùrilevanti nella presente sede) proposti da [OSCURATO:PERSONA], dalla Varacallie da Axa.I giudici di secondo grado confermavano la condannadell’appaltatore a risarcire la committente e la condanna del progettistaa manlevare l’appaltatore; rigettava la domanda di garanzia svolta dalprogettista, in virtù della clausola di polizza di cui all’art. 6.3 cheNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026prevedeva ‹‹È condizione essenziale per la copertura assicurativa ilfatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcunaresponsabilità››.3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.A.resistono con autonomi controricorsi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hannosvolto attività difensiva in questa sede.4. La trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del30 settembre 2025, in vista della quale il Procuratore Generale pressoquesta Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta e tutte le parti hannodepositato memoria.4.1. All’esito della camera di consiglio il Collegio, con ordinanzainterlocutoria n. 2452/2026, pubblicata il 5 febbraio 2026, ha rinviatola causa a nuovo ruolo, ritenendo opportuno, ai sensi degli artt. 101,secondo comma, secondo periodo, nonché dell’art. 384 cod. proc. civ.,sottoporre alle parti questioni di diritto rilevabili d’ufficio, sulla base dielementi già acquisiti, vertenti su potenziali profili di nullità dellaclausola di cui all’art. 6.3 della polizza assicurativa (che sancisce ladecadenza dalla copertura assicurativa in caso di ammissione diresponsabilità da parte dell’assicurato).Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] S.A. hanno depositato memoria ex art.384 cod. proc. civ.4.2. Fissata nuovamente la pubblica udienza, il Procuratoregenerale ha depositato conclusioni scritte e tutte le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denunzia, ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art.166 cod. assicurazioni. La sentenza impugnata è censurata là dove haNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026escluso la nullità dell’art. 6.3 della polizza assicurativa, pur mancando,a dire del ricorrente, un’approvazione specifica, non essendo stata taleclausola firmata da esso Fusi ed essendo inidoneo il richiamo genericoin sede di firma del contratto. Il giudice d’appello, ad avviso delricorrente, avrebbe dovuto dare seguito al principio, enunciato daquesta Corte, in base al quale l’esigenza di specificità e separatezzaimposta dall’art. 1341 cod. civ. “richiede, oltre alla sottoscrizioneseparata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitarel’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a luisfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate”.Sotto diverso profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata làdove afferma che “dopo i citati paragrafi è stata inserita la seguenteavvertenza: «Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, sirichiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto,nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri acarico del contraente e/o dell’assicurato»”. Tale affermazione viola -secondo il ricorrente - il suddetto art. 166 cod. ass., a mente del quale“le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzieovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportatemediante caratteri di particolare evidenza”, dal momento che, nel casodi specie, “la decadenza per ammissione di responsabilità (art. 6.3) èpriva di qualsivoglia evidenziazione”.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. - violazione dell’art. 2 Cost. per abuso del diritto da partedi AIG.Sul presupposto che il criterio della buona fede sia “lo strumento adisposizione del Giudice” - utilizzabile pure “ex officio” - “per controllareanche in senso modificativo od integrativo lo statuto negoziale, infunzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi,soprattutto in casi come quello di specie caratterizzati da un forteNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026squilibrio tra le posizioni contrattuali”, il ricorrente sostiene che, purritenendo che il citato art. 6.3 preveda una decadenza, l’esercizio daparte dell’assicuratore del diritto di avvalersene presenterebbecarattere abusivo. L’ammissione di responsabilità sarebbe stata indottadal Vignini, ovvero da un incaricato della società assicuratrice, la quale,oltretutto, aveva continuato a condurre le trattative stragiudiziali,arrivando anche ad offrire una somma alla danneggiata, salvo poiinvocare l’inoperatività della polizza quando era stata convenuta nelgiudizio di merito, e non pure nel procedimento di accertamento tecnicopreventivo.Infine, si evidenzia che la clausola contrattuale sulla decadenzadalla copertura in caso di assunzione di responsabilità “è dettata dallacomprensibile esigenza delle assicurazioni di cautelarsi rispetto acomportamenti avventati o fraudolenti degli assicurati”, sicchéinterpretarla e utilizzarla strumentalmente, come ha fatto AIG, “pernegare la copertura a chi ha fatto affidamento sulla dichiarazione delperito inviato dalla Compagnia, determina violazione degli obblighi dibuona fede e solidarietà sociale.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ. - ‹‹travisamento della tempestiva allegazione dellaresponsabilità di AIG per fatto dell’ausiliario››.Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato violazionedell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’avvenuta deduzione inappello della responsabilità dell’assicuratore per fatto dell’ausiliario(nella specie, il Vignini), ex art. 1228 cod. civ., essendo stata invecepromossa in primo grado, nei confronti di AIG, domanda di manleva.Secondo la Corte ambrosiana, infatti, sarebbe stato mutato sia “il titolodell’obbligo di garanzia dell’assicuratore”, sia il “petitum” (passandosi“dall’obbligo contrattuale d’indennizzo all’obbligo risarcitorio per fattodegli ausiliari”). Assume, per contro, il ricorrente che non vi sarebbeNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026stato alcun mutamento di “petitum”, rimasto sempre eguale (larichiesta di condanna di AIG a manlevare e tenere indenne esso Fusida ogni conseguenza pregiudizievole, nonché, in via di subordine, perl’ipotesi di rigetto di tale domanda, a condannare il Vignini amanlevarlo), essendosi proceduto in appello, solo per maggiorchiarezza, ad una puntualizzazione. Parimenti invariata sarebberimasta la “causa petendi”, assumendo [OSCURATO:PERSONA] di non aver “mailimitato la propria domanda nei confronti di AIG «in virtù del contrattoassicurativo»”, avendo, anzi, sin dalla chiamata di terzo, “invocato ilcomportamento dell’ausiliario”, deducendo che il Vignini “ha [aveva]agito in nome e per conto della società AIG, in forza dei poteri che glisono [erano] stati conferiti”, sicché su di essa “dovranno ricadere leconseguenze dell’operato del proprio perito”; così ipotizzando iltravisamento degli atti di causa.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. - ‹‹violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. nelladeclaratoria di novità della domanda nel secondo motivo d’appello››.Si censura il medesimo passaggio della sentenza d’appello, giàoggetto di impugnazione con il terzo motivo del presente ricorso. Inparticolare, sul presupposto per cui, “se l’attore invoca a fondamentodella propria pretesa una norma ulteriore rispetto a quella richiamataprecedentemente, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciònon determina alcuna mutatio libelli” (e ciò perché “il mutamento delladomanda suppone il mutamento del corrispondente diritto, non dellasua mera qualificazione in iure”), il ricorrente censura, per violazionedegli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., la decisione del giudice d’appellodi ritenere nuova la pretesa di veder condannata AIG ai sensi dell’art.1228 cod. civ., per fatto del proprio perito.Secondo il ricorrente, la Corte milanese avrebbe “violato i principiregolatori del giusto processo, omettendo di pronunciarsi su tale profiloNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026che aveva carattere decisivo”, poiché avrebbe portato alla condannadell’assicuratrice a manlevare integralmente esso Fusi, sicché l’omessapronuncia su tale profilo della domanda avrebbe, dunque, comportatola nullità della sentenza.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. - violazione degli artt. 1176 e 2043 cod. civ. sullaresponsabilità del Vignini.Si censura la sentenza impugnata per aver escluso ogni responsabilitàdel Vignini, del quale ha negato la qualifica di liquidatore di AIG,evidenziando, inoltre, che il medesimo, in occasione del sopralluogodell’11 gennaio 2017, si era “limitato a confermare «la coperturaassicurativa dei danni a terzi derivanti dall’operato professionale delsig. Fusi», ovvero l’esistenza della polizza assicurativa perresponsabilità professionale”, mentre “non è stato dimostrato in alcunmodo” - conclude il giudice d’appello - “che l’Ing. Vignini abbiasuggerito all’appellante di assumersi la responsabilità per ilsottodimensionamento dell’impianto progettato garantendo ilpagamento dei danni da parte dell’assicuratore”.Rileva, per contro, il ricorrente che il Vignini, a prescindere dallaqualifica di liquidatore, era comunque un incaricato di AIG, il quale,pertanto, nel riconoscere la responsabilità di esso Fusi (come emergedal verbale redatto all’esito del sopralluogo dell’11 gennaio 2017) ebbea farlo “incautamente”, non avendo fatto “nulla per dissuadere dalfirmarlo a sua volta il Fusi”, il quale, a propria volta, ha nutrito“legittimo affidamento sulla presenza del Vignini, esperto in materia,illudendosi di poter così risolvere la situazione”. In questo modo,dunque, il Vignini avrebbe “violato l’obbligo di diligenza qualificata delprofessionista di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ.”, dovendo così“rispondere dei danni arrecati ingiustamente a Fusi per il suo fattoNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026colposo (anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 2043cod. civ., totalmente trascurato nell’impugnata sentenza)”.6. Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. - violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. ‹‹peromessa o apparente motivazione sul discostamento dalle risultanzedella CTU››, che aveva quantificato nella pari misura del 50% le quotedi responsabilità, per i danni cagionati all’attrice, della Varacalli edell’Arch. Fusi.Si censura, in particolare, la sentenza impugnata là dove affermaessere “irrilevanti” le considerazioni esposte dal CTU, e ciòconsiderando - evidenzia il giudice d’appello - “che nel caso di specienon si controverte sulla presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate,bensì su di un errore di progettazione che si colloca a montedell’esecuzione degli interventi (eseguiti a regola d’arte) e che èimputabile al solo Fusi”. Tale motivazione, secondo il ricorrente, “èapodittica e meramente apparente, oblitera le conclusioni del CTU (ele sue spiegazioni sugli errori anche esecutivi commessi da Varacalli)”,sicché, “non a caso, il giudicante non è in grado di richiamare alcunaprova” per sostenere che tale società - come, invece, si legge insentenza - non avesse “le competenze per redigere il progetto” e “pervalutare il corretto dimensionamento” dell’apparecchio installato,dimostrando, semmai, le prove acquisite l’esatto contrario.7. Il settimo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. - ‹‹violazione degli artt. 1227, 1667 e 2055 cod. civ.sulla responsabilità dell’appaltatore››. Si censura la sentenzaimpugnata nella medesima parte già oggetto del motivo che precede,assumendo, in questo caso, che la Corte ambrosiana - disattendendoimmotivatamente le conclusioni del CTU e dunque esentando da colpala Varacalli, imputata ogni responsabilità al progettista - sarebbeincorsa, oltre che nel vizio di motivazione, nella violazione delle normeNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026indicate in rubrica, “costantemente interpretate nel senso diriconoscere l’obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà delprogetto”. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,rammenta il ricorrente, “l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera aregola d’arte”, sicché, pure nel caso in cui “egli si attenga alle previsionidel progetto altrui”, può, comunque, “essere ritenuto responsabile peri vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioniricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché laprestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione deglieventuali errori del progetto”.8. L’ottavo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ. - ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 1453-1458 cod.civ. (da cui derivava l’obbligo di restituzione dei macchinari) e 1223cod. civ.››. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata -sebbene per effetto della parziale risoluzione del contratto di appalto ein ragione dell’effetto restitutorio, conseguente allo scioglimento delvincolo contrattuale, il primo dei due macchinari fosse tornato nelladisponibilità della Varacalli, mentre il secondo risultasse indebitamentetrattenuto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa “smaltito” - abbia posto asuo carico, tra i danni dai quali tenere indenne detta società, il costo dientrambi tali macchinari. Evidenzia che tale esito, peraltro, risultaraggiunto malgrado l’avvenuta restituzione del primo macchinarioimpedisse di prospettare il suo costo come “perdita subita” dallaVaracalli, ex art. 1223 cod. civ., così come l’esistenza, in capo ad essa,di un diritto ad ottenere in restituzione anche il secondo macchinarioimpedisse di ritenere che il mancato esercizio dello stesso, da parte deltitolare, potesse costituire un costo da porre a carico di esso ricorrente.9. Il nono motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ. - ‹‹omessa motivazione su istanze istruttorie ritualmenteformulate e determinanti per la decisione››.Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026Si contesta alla Corte milanese di non aver ammesso - come giàaveva fatto il primo giudice - il capitolo di prova, ritenuto, “irrilevante”,volto a dimostrare che il Vignini avesse concordato con l’allora legaledi [OSCURATO:PERSONA] quanto verbalizzato il giorno 11 gennaio 2017, salvopoi ritenere non raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse indottoesso Fusi ad “assumersi la responsabilità del sottodimensionamentodell’impianto”. Il motivo censura, altresì, la decisione di ritenereirrilevanti i capitoli di prova relativi alle perplessità manifestate da essogiacché esse avrebbero corroborato le conclusioni del CTU circa la pariresponsabilità di entrambi tali soggetti.10. Con l’ordinanza interlocutoria n. 2452/2026, questa Corte hasottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc.civ., potenziali profili di nullità della clausola di cui all’art. 6.3 delcontratto (che prevede: “E’ condizione essenziale per la coperturaassicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcunaresponsabilità”), rilevabili d’ufficio, vale a dire se essa debbaconsiderarsi affetta da nullità, perché: i) sottoscritta in spregio a normaimperativa, dato che costringe, per evitare la conseguenza della perditadel diritto all’indennizzo, l’assicurato ad una condotta, quale lanegazione della propria responsabilità invece sussistente, daqualificarsi contraria agli obblighi di buona fede, ex art. 1375 cod. civ,nonché di salvataggio, ex art. 1914 cod. civ., così esponendol’assicurato al rischio di dover pagare interessi di mora; ii) ricollega laperdita del diritto all’indennizzo ad un comportamento che rimane privodi effetti per l’assicuratore, dato che la confessione dell’assicurato -persino nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta versol’assicuratore - non ha valore di piena prova nei confronti nédell’assicurato, né dell’assicuratore (cfr. Cass. Sez. U, 05/05/2006, n.10311 e successive conformi).Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/202611. Va dichiarata la nullità della clausola.11.1. La disamina della questione sollevata d’ufficio impone alcunepreliminari considerazioni.L’assicurazione della responsabilità civile nacque per ultima fra leassicurazioni danni (alla fine dell’Ottocento). Alla sua nascita ostaval’idea millenaria che il risarcimento del danno avesse lo scopo di punireil responsabile. Non si ammetteva perciò che taluno potesse sottrarsialle conseguenze del fatto illecito assicurandosi, perché ciò avrebbeconsentito “un incentivo all’incuria e alla negligenza”.Quando l’esigenza di produrre divenne più forte dell’esigenza di punire,ovvero con la seconda rivoluzione industriale, comparvero le primeassicurazioni della responsabilità civile, ma concepite secondo loschema “chiuso” dell’accollo interno: vale a dire che il risarcimento deldanneggiato era considerato un accidente da evitare, non una finalitàda conseguire. Tale opinione era corroborata dall’art. 434 cod. comm.che escludeva l’assicurabilità dei danni causati con colpadell’assicurato.Le clausole che prevedevano la decadenza dell’assicurato cheavesse ammesso la propria colpa sorsero in quella temperie culturale:ovvero il ritenere “immorale” l’assicurazione della responsabilità civile.Tali clausole furono però sin da subito al centro di accanite dispute: alpunto che in Germania dovette intervenire il legislatore per affermarnela validità (§ 154 VVG – [OSCURATO:PERSONA]), mentre in[OSCURATO:DATA_NASCITA], in Gaz. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]), poiché costringeval’assicurato a “fuorviare la giustizia, dissimulare la verità, renderetestimonianze inesatte, provocare la condanna ad un innocente eprivare le vittime del risarcimento” (App. Besançon, 11.2.1930, in Gaz.[OSCURATO:PERSONA], 1932, II, 871).Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026Con l’avvento del codice del 1942 le suddette clausole sonodivenute palesemente nulle per contrarietà all’ordine pubblico, comemesso da tempo in evidenza da autorevole dottrina.11.2. La suddetta clausola, infatti, prevedendo la decadenza daldiritto all’indennizzo nel caso in cui l’assicurato ammetta la propriaresponsabilità, determina i seguenti effetti:- costringe il responsabile a negare la propria responsabilità, inviolazione del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art.1375 c.c.);- espone l’assicurato alle conseguenze della mora, i cui effettipotrebbero comportare il lievitare del debito oltre il massimaleassicurato;- costringe di conseguenza l’assicurato a violare l’obbligo disalvataggio di cui all’art. 1914 c.c.;- e tutto ciò senza utilità per l’assicuratore, cui non è opponibile laconfessione dell’assicurato.11.3. Con riguardo al primo degli effetti sopra indicati, è sufficienteosservare che la clausola, pretendendo che l’assicurato neghi la propriaresponsabilità, pur quando essa sia evidente, impone allo stesso ditenere una condotta palesemente contraria ai principi inderogabili dicorrettezza e buona fede, dal momento che l’intero sistema del dirittodelle obbligazioni è connotato dalla regola per cui il debitore è tenutoad ammettere correttamente e a adempiere sollecitamente la propriaobbligazione, e non a negarla.Al riguardo è utile rammentare che l’obbligo di buona fede èespressione del principio di solidarietà contrattuale che si declina intermini di lealtà del comportamento e di salvaguardia degli altruiinteressi, cioè come tutela degli interessi della controparte.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in particolare, ilprincipio di correttezza e buona fede, il quale, secondo la RelazioneNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026ministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore laconsiderazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore ilgiusto riguardo all'interesse del creditore», deve essere inteso in sensooggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art.2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la suarilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ildovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, aprescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quantoespressamente stabilito da singole norme di legge (ex multis, Cass.Sez. U, 25/11/2008, n. 28056; Cass., sez. 3, 02/04/2021, n. 9200;Cass., sez. 3, 10/11/2010, n. 22819; Cass., sez. 3, 10/11/2010, n.22819; Cass., sez. 3, 18/09/2009, n. 20106; Cass., sez. 3,04/05/2009, n. 10182; Cass., sez. U, 25/11/2008, n. 28056; Cass.,sez. 1, 06/08/2008, n. 21250; Cass., sez. 1, 27/10/2006, n. 23273).Come già chiarito da questa Corte, i principi di correttezza e buonafede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degliobblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrappostiinteressi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono aciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamenteprevisti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gliinteressi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono algiudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sulcontenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equocontemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimerel'abuso del diritto (Cass., sez. 2, 10/01/2025, n. 656).Tanto consente di superare le considerazioni svolte dal ProcuratoreGenerale nelle sue conclusioni scritte, laddove sostiene che non possaessere dichiarata la nullità della clausola de qua per il combinatodisposto degli artt. 1418 e 1375 c.c., considerato che “l’osservanza delNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026principio di correttezza e buona fede non viene in rilievo nel momentogenetico della conclusione del contratto”. Piuttosto, l’inquadramentodella buona fede quale diretta espressione del dovere costituzionale disolidarietà sociale, che quale disposizione di rango costituzionalecostituisce norma imperativa, porta a ritenere che essa assurge astrumento di controllo dell’equilibrio del rapporto contrattuale e qualelimite generale all’esercizio dell’autonomia privata, volto proprio acontenere eventuali abusi mediante l’unico rimedio possibile dellanullità della clausola, tenuto conto che la violazione che qui viene inrilievo attiene al contenuto del contratto.Alla luce, pertanto, del rilievo che il principio di buona fedeoggettiva costituisce un criterio legale di determinazione dellaprestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzionedella sua conformazione all’interesse creditorio, deve ritenersi che lapattuizione negoziale in esame sia affetta da nullità, per violazionedegli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dal momento che non si puòcostringere nessuno a dichiarare il falso o tacere il vero per conservarela prestazione contrattuale.Difatti, la clausola qui in contestazione, imponendo all’assicurato discegliere se negare la sua responsabilità, ma conservando il dirittoall’indennizzo, oppure se ammettere la responsabilità ove sussistente,così perdendo l’indennizzo, incentiva proprio l’adozione di condotte chesono palesemente in contrasto con i doveri costituzionali di solidarietàsociale.12. Anche l’altro profilo di nullità rilevato ex officio da questa Corte,concernente la contrarietà della clausola in esame agli obblighi disalvataggio sanciti dall’art. 1914 cod. civ., è fondato.In base a tale ultima disposizione, il danneggiante assicurato,anche nell’ambito dell’azione promossa nei suoi confronti daldanneggiato, ha l’obbligo (ex art. 1914 c.c.) di compiere quanto gli èNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinatonell’an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia.È stato chiarito che «mentre il dovere di evitare il danno siconcretizza in un contegno commissivo od omissivo che si collocautilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno,valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un’azioneod omissione che, inserendosi nella serie causale successiva alverificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore» (Cass.,sez. 3, 21/07/2016, n. 14992). Si è pure spiegato che l’obbligo disalvataggio consiste anche nel dovere del danneggiante assicurato diastenersi dal resistere nel giudizio promosso contro di lui dal terzodanneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio(cfr. Cass., sez. 3, 19/03/2015, n. 5479; Cass., sez. 3, 23/04/2025, n10725).Ebbene, prevedere che l’assicurato non possa ammettere la propriaresponsabilità, impedisce allo stesso di adempiere gli obblighi posti asuo carico dal richiamato art. 1914 cod. civ. e lo induce, al fine dievitare la decadenza dalla copertura assicurativa, a resisteretemerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, in tal modoesponendo lo stesso assicurato anche alle conseguenze della mora, chepuò comportare il lievitare del debito oltre il massimale assicurato.Considerato che l’art. 1914 è una norma di ordine pubblico, laclausola in questione deve reputarsi nulla perché introduce unadisciplina pattizia che si pone in contrasto con la disciplina legale.13. A tanto deve aggiungersi che la clausola di cui si discutericollega la perdita del diritto all’indennizzo ad un comportamento cherimane privo di effetti per l’assicuratore.Come è stato già chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.10311 del 2006, la dichiarazione confessoria resa dal responsabile deldanno non ha valore di piena prova – persino nel caso in cui ilNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026danneggiato abbia azione diretta verso l’assicuratore - nei confrontidell’assicurato, ma nemmeno nei confronti dell’assicuratore, ed èliberamente apprezzata dal giudice.Non potendo l’assicuratore essere in alcun modo pregiudicato dallaconfessione dell’assicurato, è evidente che la clausola di cui all’art. 6.3.fa discendere la perdita del diritto all’indennizzo da un comportamentoche non può produrre alcun effetto negativo per la societàassicuratrice.14. La rilevata nullità della clausola consente di dichiarare assorbitiil primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il nono motivo.15. Il sesto motivo è infondato.Non è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione, in quanto leargomentazioni che sorreggono il decisum, seppure non confacenti alleesigenze della parte ricorrente, illustrano in modo chiaro ed esaustivoil percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello per addivenireal proprio convincimento (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232).La motivazione della sentenza impugnata, rendendo percepibile ilfondamento della decisione, non incorre dunque in una di quelle gravianomalie argomentative individuate dalle Sezioni Unite con le notesentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, non ponendosi al di sotto del cd.“minimo costituzionale”.Difatti, il giudice d’appello ha adeguatamente spiegato che non sicontroverte, nella specie, di vizi e difetti delle opere realizzate, ma si èin presenza di un errore di progettazione ─ che si colloca a monte degliinterventi eseguiti a regola d’arte ─ imputabile al solo odiernoricorrente. Ha, pertanto, chiarito le ragioni per le quali si è discostatodalle conclusioni del c.t.u., che aveva riconosciuto una responsabilità acarico del [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 50% ciascuno, e per lequali doveva, invece, affermarsi che il Fusi fosse tenuto a manlevareintegralmente l’appaltatore.Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026La motivazione è, peraltro, anche conforme a diritto, poggiandosulla ratio che, nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] (committente) e [OSCURATO:PERSONA] TermoIdraulica (appaltatrice), quest’ultima rispondeva di tutti i danniderivanti dal mancato funzionamento dell’impianto installato, ancorchédovuto esclusivamente ad un errore progettuale, ‹‹poiché a termini dicontratto ha assunto l’onere di acquisire – tramite un soggetto terzo –il progetto delle opere da realizzare, con ciò assumendo su di sé anchela responsabilità per la progettazione dell’intervento››.16. Anche il settimo motivo è infondato.Si premette che la Corte d’appello ha accertato, in fatto, che traIdro [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore) e l’odierno ricorrente (progettista)esisteva un contratto autonomo (distinto da quello di appalto intercorsotra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) e che, nell’ambito di tale rapporto, la IdroTermo era committente (pag. 40 della motivazione della sentenzaimpugnata).Dovendo il rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Fusi esserequalificato quale contratto d’opera, avendo la prima incaricato ilsecondo di predisporre il progetto dell’impianto, la committente nonera obbligata a verificare la correttezza tecnica delle scelte operate dalprogettista.Nel contratto d’opera, il professionista è autonomo nell’esecuzionedella prestazione e risponde dei difetti dell’opera: il committente nonè, pertanto, tenuto a controllare la bontà della prestazione.L’obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto sussistenei soli confronti del committente (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]), ma non neiconfronti del professionista dallo stesso incaricato di eseguire ilprogetto. Infatti, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilitàcontrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’interagaranzia, nei soli confronti del committente, per imperfezioni e viziNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’opera (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24567; Cass., sez. 1,25/03/2022, n. 9733; Cass., sez. 1, 26/02/2020, n. 5144).Essendo l’errore progettuale imputabile esclusivamente al Fusi,come accertato nel giudizio di merito, del tutto correttamente la Corteterritoriale, a fronte dell’accertato inadempimento del professionista,ha legittimamente ritenuto quest’ultimo obbligato a manlevareintegralmente la committente [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata non ha dunque violato l’art. 2055 c.c., chetrova applicazione se il fatto dannoso è imputabile a più persone, nél’art. 1227 c.c., perché manca il requisito della colpa del danneggiato,né ancora l’art. 1667 cod. civ., considerato che il rapporto conclusodalla [OSCURATO:PERSONA] con il Fusi, alla stregua della ricostruzione fattualeoperata dal giudice di merito, non può essere qualificato qualecontratto di appalto.17. Fondato è invece l’ottavo motivo.La Corte di merito ha rilevato che il danno patito dalla appaltatrice/committente, ad essa causato dall’errore progettuale ascrivibile al Fusi,doveva essere rapportato al costo dei due condizionatori inutilmenteacquistati ed installati presso l’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] (v.pag. 40 della motivazione della sentenza).In particolare, quanto all’ammontare dei danni, la Corte d’appelloha osservato che: ‹‹contrariamente a quanto asserito dal Fusi,giustamente il Tribunale ha posto a suo carico il costo di entrambi imacchinari perché quanto al Daikin questo è stato pagato dalla Palmama poi [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al risarcimento/restituzione delmedesimo importo a favore della stessa, per cui il Fusi in virtù dellasua responsabilità è tenuto al rimborso; quanto al macchinarioMitsubishi, è stato scelto dal Fusi, come acclarato dal CTU, non è statopagato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa è stato rottamato o comunque non èmai stato restituito alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il relativo costoNumero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026(comprensivo della manodopera) è rimasto a carico di [OSCURATO:PERSONA] edeve parimenti essere risarcito all’appaltatore…››.Nella liquidazione del danno, in virtù del principio della compensatiolucri cum damno, la Corte d’appello avrebbe, tuttavia, dovuto tenereconto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per effetto della risoluzionedel contratto d’appalto concluso con la [OSCURATO:PERSONA], era virtualmenterientrata in possesso dei due condizionatori.Tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione, aisensi dell’art. 1223 c.c.; e la Corte territoriale avrebbe potutoescluderne la rilevanza solo nel caso in cui fosse stata raggiunta laprova – il cui onere gravava su [OSCURATO:PERSONA] – dell’incolpevoleimpossibilità di ottenerne la restituzione, oppure dell’impossibilità dirivenderli o ancora della loro totale perdita di valore.In difetto di una tale prova, che non risulta offerta, la sentenzaimpugnata ha dunque errato nell’imputare al Fusi il risarcimento deldanno derivante dall’acquisto di entrambi i macchinari.La sentenza impugnata, pertanto, sul punto deve essere cassata.18. In definitiva, va dichiarata la nullità della clausola di cui al punto6.3 delle condizioni generali di polizza, con assorbimento del primo, delsecondo, del terzo, quarto, quinto e nono motivo; va accolto l’ottavomotivo, rigettati i restanti, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata con rinvio alla competente Corte d’appello per nuovoesame in relazione alla censura accolta.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della clausola dicui all’art. 6.3. della polizza assicurativa, con assorbimento del primo,Numero registro generale 232/2025Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 23739/2026Data pubblicazione 21/07/2026del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del nono motivo;accoglie l’ottavo motivo e rigetta il sesto ed il settimo, e, per l’effetto,cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23739/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris