CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata e continuata per aver postato su un noto social network svariati messaggi offensivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Osserva il ricorrente come con il gravame di merito fosse stato eccepito che dei primi tre Fatti contestati non sarebbe stata accertata la data di consumazione, non potendosi così stabilire la tempestività della presentazione della querela da parte della persona offesa e conseguendone pertanto l'improcedibilità del reato. Quanto agli altri due era stato rilevato come in realtà l'imputato si fosse limitato a fare riferimento a notizie apparse sulla stampa e comunque a replicare alle offese rivoltegli dal Menichini con lo stesso mezzo. Pur registrando tali obiezioni, la Corte avrebbe omesso di confutarle in maniera motivata, limitandosi apoditticamente a respingerle. Non di meno il giudice dell'appello avrebbe illegittimamente tenuto conto, ai fini della conferma del trattamento sanzionatorio, di ulteriori fatti sicuramente posteriori a quelli imputa:i e mai oggetto di contestazione. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla ritenuta natura diffamatoria del termine "mafioso" con il quale l'imputato ha in alcuni degli scritti appellato il Menichini, posto che questi effettivamente è stato condannato in primo grado per reati di mafia e mai avrebbe prodotto una successiva sentenza di assoluzione, essendosi dunque l'imputato limitato a mutuare legittimamente quanto riportato da notizie di stampa. Quanto poi agli autonomi contenuti creativi addebitati al Fusco, l'accusa rivolta alla persona offesa di aver ceduto cocaina non sarebbe diffamatoria, mentre l'averla additata come prestanome di cosche mafiose ancora una volta sarebbe la fedele trasposizione dell'oggetto della contestazione in riferimento alla quale la stessa ha riportato condanna ed è stata assoggettata a misura cautelare. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla ritenuta insufficienza dell'offerta risarcitoria avanzata dall'imputato, valutazione che non terrebbe conto della reciprocità delle offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è in realtà inammissibile. Per consolidato insegnamento di questa Corte, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (ex multis Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081). Non è dunque di per sé determinante l'accertamento del momento consumativo del reato, bensì quello in cui la persona offesa ne abbia avuto conoscenza ed è dunque in relazione a quest'ultimo che deve essere valutata la tempestività della querela. Ed in tal senso le censure del ricorrente - come anche quelle proposte sul punto con il gravame di merito - risultano dunque generiche nella misura in cui si concentrano esclusivamente sul mancato accertamento del momento in cui alcuni degli scritti incriminati sarebbero stati postati. Le residue censure proposte con il motivo in esame sono parimenti generiche in quanto prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che, contrariamente a quanto eccepito, ha spiegato perché gli scritti ritenuti diffamatori non si siano limitati a riprendere notizie di stampa ed ha precisato come dei fatti oggetto dell'integrazione della querela non ha tenuto conto ai fini della conferma del trattamento sanzionatorio. 3. Il secondo motivo è infondato nella parte relativa alla contestazione della ritenuta diffamatorietà del ricorso all'epiteto "mafioso", atteso che la sua utilizzazione non è in alcun modo giustificata dalla condanna subita in primo grado dalla persona offesa, per di più per fatti non indicativi della sua stabile intraneità ad un sodalizio mafioso. Manifestamente infondata è invece l'ulteriore obiezione relativa alla natura non diffamatoria dell'accusa di aver ceduto della cocaina, accusa di cui il ricorrente nemmeno ha cercato di affermare la veridicità e la cui natura offensiva è invece fuor di dubbio, trattandosi di condotta comunque illecita. Il terzo motivo è infine inammissibile in quanto contiene mere censure di fatto che mascherano il tentativo di sollecitare questa Corte ad una indebita rivalutazione del merito della decisione sulla congruità dell'offerta risarcitoria, che i giudici del merito hanno esaustivamente motivato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p