CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 28802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onara [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha di annullare con rinvio l'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 12 febbraio 2026, il Tribunale di Bari, quale Giudicedell’esecuzione, pronunciava ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., con la quale,su istanza di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le seguenti sentenze:- Sentenza della Corte di appello di Bari del 30 maggio 2014,irrevocabile il 17.9.2015;- Sentenza della Corte di appello di Bari n. 1401 del 2 luglio2020, irrevocabile il 13.12.2022.2. Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione ilPubblico ministero presso il Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671, 665, comma 1 e 4, cod. proc. pen.Osserva che, in base al disposto dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sel’esecuzione concerne più provvedimenti, la competenza si radica nel giudice cheha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso di specie,la competenza a provvedere sull’istanza è della Corte di appello di Bari, essendoquesta l’[OSCURATO:PERSONA] che ha emesso l’ultima sentenza passata ingiudicato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il principio generale regolatore della competenza esecutiva,stabilito dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. secondo il qualeGiudice dell’esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che loha deliberato, trova una serie di specificazioni nei commi successivi.Per quanto oggi di interesse, si richiama il comma quarto, cheindividua il Giudice dell’esecuzione competente in caso di pluralità diprovvedimenti emessi da giudici diversi, prevedendo che, in tal caso,competente a provvedere è il Giudice che ha emesso il provvedimentodivenuto irrevocabile per ultimo anche se la questione dedotta ol'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento dalui emesso (Sez. 1 n. 16916 del 13/03/2025, Rv. 288021 – 01; Sez.1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazionedella posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano statepronunziate più sentenze, infatti, deve essere necessariamenteunitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sullabase del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.Nel caso di specie, la lettura del certificato del casellario giudizialeconferma la correttezza dell’assunto del Pubblico ministero in quantol’ultima sentenza passata in cosa giudicata è quella emessa dallaCorte di appello di Bari. Ne discende che, in base al principio di cui alcomma 4 dell’art. 665 cod. proc. pen., competente a provvederesull’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] è la Corte di appello di Baridel 2.7.2020, irrevocabile il 13.12.2022.3. Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l’annullamentosenza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti allaCorte di appello di Bari. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di BariCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]