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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 24120/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GJONA3 ROLAND [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO udito il ifensore r [OSCURATO:PERSONA]' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, che, pronunciandosi sull'istanza di riesame promossa contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti dei predetti dal Gip di Padova in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis, 582, 585 cod. pen. (il solo Gjonaj), ha confermato il provvedimento.

2. L'impugnativa è affidata ad un unico motivo con cui si denuncia l'erronea applicazione degli articoli 143, 178 lettera e del codice di rito, per la mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale e non è stata tradotta nella lingua dei ricorrenti, pur a fronte della previa conoscenza della non comprensione della lingua italiana da parte di entrambi gli indagati alloglotti.

3. Con atto ricevuto il 3.5.2022, il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

Consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà degli indagati, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GJONA3 ROLAND [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO udito il ifensore r [OSCURATO:PERSONA]' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, che, pronunciandosi sull'istanza di riesame promossa contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti dei predetti dal Gip di Padova in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis, 582, 585 cod. pen. (il solo Gjonaj), ha confermato il provvedimento. 2. L'impugnativa è affidata ad un unico motivo con cui si denuncia l'erronea applicazione degli articoli 143, 178 lettera e del codice di rito, per la mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale e non è stata tradotta nella lingua dei ricorrenti, pur a fronte della previa conoscenza della non comprensione della lingua italiana da parte di entrambi gli indagati alloglotti. 3. Con atto ricevuto il 3.5.2022, il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà degli indagati, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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